L’art. 489 c.c. non attribuisce al minore, il cui legale rappresentante non abbia rinunciato all’eredità, il diritto di rinunciarvi al compimento della maggiore età

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 5 giugno 2019, n. 15267.

La massima estrapolata:

L’art. 489 c.c. non attribuisce al minore, il cui legale rappresentante non abbia rinunciato all’eredità, il diritto di rinunciarvi al compimento della maggiore età, ma soltanto la facoltà di redigere l’inventario nel termine di un anno dal suo compimento così da garantire la sua responsabilità “intra vires hereditatis”. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che, a fronte dell’accettazione con beneficio d’inventario operata dal legale rappresentante del minore senza tuttavia aver provveduto all’inventario, ha ritenuto “tamquam non esset” la rinuncia all’eredità successivamente effettuata dall’erede divenuto maggiorenne).

Ordinanza 5 giugno 2019, n. 15267

Data udienza 27 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17945/2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente e ric. incidentale –
avverso la sentenza n. 126/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 08/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2018 dal Consigliere RAFFAELE SABATO.

RILEVATO IN FATTO

che:
1. Con sentenza depositata l’8.5.2013 la corte d’appello di Bologna ha rigettato l’appello proposto da (OMISSIS), anche quale madre esercente la potesta’ sulla minore (OMISSIS), e da quest’ultima, nel frattempo divenuta maggiorenne, nei confronti della (OMISSIS) s.p.a. avverso la sentenza con cui il tribunale di Bologna – all’esito di giudizio connotato altresi’ da declaratoria di estinzione nei confronti di talune parti – la aveva condannata, con altri, al rilascio di un immobile occupato senza titolo in (OMISSIS), a suo tempo condotto in locazione da (OMISSIS) deceduto senza che si verificasse successione nel contratto, di cui (OMISSIS) era erede accettante con beneficio di inventario; oltre al pagamento di canoni di locazione, indennita’ di occupazione e spese processuali.
2. La corte d’appello, a sostegno della decisione, ha considerato, per quanto qui rilevai che, essendo all’emissione della sentenza di primo grado in corso il termine per l’inventario (scadente il 27 gennaio 2013), la sentenza di condanna della minore quale erede da parte del tribunale fosse pienamente legittima, dovendo la stessa – in conseguenza dell’accettazione beneficiata – rispondere intra vires o ultra vires, rispettivamente a seconda dell’avere o non avere essa adempiuto all’onere di compiere l’inventario nel termine. La corte d’appello ha ritenuto infondato l’argomento delle appellanti secondo cui ex articolo 489 c.c., non fosse possibile, pendente il termine dell’inventario, alcuna condanna dell’accettante beneficiata. Ha poi ritenuto che la rinuncia all’eredita’ successivamente operata dalla minore in data 15 gennaio 2013 fosse tamquam non esset, essendo possibile la sola limitazione responsabilita’ per chi avesse comunque accettato, se l’inventario fosse stato redatto nel termine.
3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS) su due motivi. Ha resistito la s.p.a. con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato su un motivo. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:
1. Con il primo motivo si lamenta violazione degli articoli 474 e 484 c.c. e ss.. Secondo la ricorrente, erroneamente la corte d’appello avrebbe ritenuto che l’accettazione con beneficio d’inventario comporti l’acquisto della qualita’ di erede a prescindere dalla redazione dell’inventario, derivando secondo la corte dal compimento o dal mancato compimento dell’inventario nel termine la sola differenza in ordine al se l’accettante debba rispondere intra vires o ultra vires. Viceversa, secondo la ricorrente ex articolo 489 c.c., non sarebbe possibile, pendente il termine dell’inventario, alcuna condanna dell’accettante con beneficio, da considerarsi mera chiamata, acquistandosi la qualita’ di erede attraverso una fattispecie a formazione progressiva costituita dall’accettazione beneficiata seguita dall’inventario nel termine.
2. Con il secondo motivo si deduce, poi, violazione degli articoli 471 e 489 c.c. e ss.. Erroneamente la corte avrebbe ritenuto che la rinuncia all’eredita’, operata dalla minore in data 15 gennaio 2013, fosse tamquam non esset. Come gia’ esposto con il primo motivo, trattandosi di una fattispecie a formazione progressiva, l’accettazione non si sarebbe compiuta senza inventario, restando la minore semplice chiamata. Secondo la ricorrente l’articolo 471 c.c., nel disporre che non si possono accettare eredita’ devolute ai minori e agli interdetti se non con il beneficio, lascerebbe aperta la possibilita’ che, qualora il legale rappresentante non abbia compiuto l’inventario, trovi applicazione l’articolo 489 c.c., che stabilisce che i minori e gli altri incapaci non si intendono decaduti, se non al compimento di un anno dalla maggiore eta’ o dal cessare dell’incapacita’. Il minore per il quale sia stata operata accettazione beneficiata, secondo la ricorrente, qualora non compia l’inventario entro l’anno dalla maggiore eta’, non diverrebbe erede puro e semplice, in quanto cio’ contravverrebbe alla ratio protettiva dell’articolo 471 c.c.. Anche, dunque, a voler ritenere inefficace la rinuncia effettuata, la ricorrente resterebbe mera chiamata (cosi’, in particolare, p. 15-18 del ricorso).
3. I motivi, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e dichiarati infondati.
3.1. Il nostro ordinamento prevede che, nel caso di eredita’ cui sia chiamato un minore, il legale rappresentante (di norma i genitori congiuntamente o il genitore esercente la relativa responsabilita’ sul figlio) possa – non debba – accettarla o rinunciarvi; in caso sia di accettazione sia di rinuncia sara’ necessaria autorizzazione del giudice tutelare ex articolo 320 c.c.. Nel caso di accettazione, essa deve essere necessariamente fatta con beneficio di inventario ai sensi dell’articolo 471 c.c., norma protettiva che, attraverso l’obbligo di accettazione col beneficio di inventario, impedisce – compiuto l’inventario – l’effetto della confusione tra i patrimoni dell’erede e quello ereditario, con conseguente limitazione della responsabilita’ dell’erede nei limiti del valore dell’attivo ereditario.
3.2. Qualora il genitore esercente la responsabilita’ sul figlio minore, chiamato all’eredita’, o comunque il legale rappresentante, faccia l’accettazione prescritta dall’articolo 471 c.c., a cio’ autorizzato, ne deriva – diversamente da quanto opinato da parte ricorrente l’acquisto da parte del minore della qualita’ di erede. Se il rappresentante non compie l’inventario – necessario per poter fruire della limitazione della responsabilita’ – si pone, per i minori e altri incapaci, una particolare ulteriore tutela: l’inapplicabilita’ della decadenza dal beneficio di inventario cosi’ come prevista in generale per i soggetti capaci, prevedendo la norma speciale dell’articolo 489 c.c., che “i minori, gli interdetti e gli inabilitati non si intendono decaduti dal beneficio d’inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore eta’ o dal cessare dello stato d’interdizione o d’inabilitazione, qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione”.
3.3. Da tutto cio’ discende (cfr. ad es. Cass. n. 1267 del 27/02/1986; v. anche n. 21456 del 15/09/2017) che l’eredita’ devoluta ai minori puo’ essere accettata soltanto con il beneficio dell’inventario, mentre ogni altra forma di accettazione espressa o tacita e’ nulla e improduttiva di effetti, non conferendo al minore la qualita’ di erede. Mancando l’accettazione dell’eredita’ con il beneficio dell’inventario il minore rimane nella posizione di chiamato alla eredita’ e, nel termine di prescrizione di cui all’articolo 480 c.c., il suo rappresentante legale potra’ accettare la eredita’ con il beneficio d’inventario, mentre, lo stesso minore, una volta divenuto maggiorenne, potra’ accettare senza il detto beneficio ovvero rinunciare alla eredita’. Viceversa (e sul punto cfr. Cass. n. 8832 del 23/08/1999) qualora il genitore esercente la relativa responsabilita’ o il legale rappresentante del minore chiamato all’eredita’ faccia l’accettazione prescritta dall’articolo 471 c.c., da cui deriva l’acquisto da parte del minore della qualita’ di erede (articoli 470 e 459 c.c.), ma non compia l’inventario – necessario per poter usufruire della limitazione della responsabilita’ – questo potra’ essere redatto dal minore entro un anno dal raggiungimento della maggiore eta’; se anche in tale termine non si provveda, l’accettante e’ considerato erede puro e semplice (articolo 489 c.c.).
3.4. Le contrarie tesi della ricorrente sono viziate da una confusione circa il portato della nozione di fattispecie a formazione progressiva, riferita dalla dottrina e dalla giurisprudenza all’accettazione beneficiata (composta da dichiarazione e inventario, solo dopo la progressione verificandosi la limitazione di responsabilita’) e non gia’ all’acquisto della qualita’ di erede (fattispecie che si compie uno actu con la dichiarazione di accettazione con beneficio; per cui la ricorrente infondatamente sostiene che, se non si sia completata la fattispecie con l’inventario, il minore divenuto maggiorenne potrebbe ancora rinunciare, pur in presenza di previa dichiarazione di accettazione).
3.5. In definitiva, il ricorso va rigettato, essendosi la corte d’appello attenuta al principio di diritto gia’ formulato da questa corte (v. Cass. n. 8034 del 19/07/1993), e che va qui ribadito, secondo cui:
“L’articolo 489 c.c., non attribuisce al minore, il cui legale rappresentante non abbia rinunciato a suo nome all’eredita’, il diritto di rinunciarvi al compimento della maggiore eta’, ma soltanto la facolta’ di redigere l’inventario nel termine di un anno dal compimento della maggiore eta’, in guisa da garantire la sua responsabilita’ intra vires hereditatis”.
4. E’ conseguentemente assorbito il motivo di ricorso incidentale condizionato, con cui si deduce violazione dell’articolo 345 c.p.c., nella parte in cui la sentenza della corte d’appello avrebbe esaminato un’eccezione tardiva.
5. Rigettato cosi’ il ricorso principale e assorbito l’incidentale condizionato, va disposta condanna della ricorrente alle spese come in dispositivo. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, va dato atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’articolo 13 cit., comma 1 bis.

P.Q.M.

la corte rigetta il ricorso principale assorbito l’incidentale condizionato, e condanna la ricorrente principale alla rifusione a favore della parte controricorrente/ricorrente incidentale delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 200 per esborsi ed Euro 5.000 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’articolo 13 cit., comma 1 bis.

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