convalida arresto

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 17 febbraio 2014, n. 7440

Ritenuto in fatto

1. F.A., già dirigente dell’ufficio tecnico comunale (UTC) di Pomezia, è sottoposta a indagine e destinataria di misura cautelare personale (arresti domiciliari) con riferimento al concorso in falsità ideologica, riguardante la falsa attestazione della conformità della proposta di variante del piano particolareggiato esecutivo (PPE) relativo alla zona di Torvajanica alta (capo A), nonché del documento costituente la proposta di piano particolareggiato esecutivo in variante del piano regolatore generale (PRG) del comune di Pomezia, zona centro (capo B) e di concorso in soppressione o occultamento di atti veri, riguardanti la medesima proposta (capo C).
2. Il tribunale del riesame di Roma, con il provvedimento di cui in epigrafe, ha rigettato l’istanza presentata nell’interesse della sopraindicata e ha confermato l’impugnata ordinanza cautelare.
3. Con il ricorso, il difensore deduce violazione dell’articolo 274 [erroneamente indicato come 247] comma primo lett. c ) cpp, atteso che il collegio cautelare ha indicato quale unico fondamento per la sua decisione in merito alla sussistenza di esigenze cautelari, mere congetture, non supportate da riscontri fattuali concreti. Il pericolo di reiterazione nel reato, in realtà, acquista rilievo unicamente quando concerne la probabile futura commissione, non di qualsiasi illecito, bensì di particolari fattispecie criminose e, tra queste, i delitti della stessa specie di quello per il quale si procede. Ebbene, non è stato sufficientemente valutata la circostanza che la F. è stata destinata ad altro incarico. Né vale osservare che si tratta comunque di incarico dirigenziale. Sta di fatto che tale nuovo incarico nulla ha a che fare con le precedenti competenze della ricorrente. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, perché sussista l’esigenza cautelare di cui all’articolo 274 lett. c) cpp, si deve manifestare la possibilità di un pericolo concreto, e di tale concretezza il collegio cautelare non ha dato alcuna dimostrazione. Scrive il tribunale romano che la ricorrente sarebbe coinvolta in numerosi procedimenti penali, anche recenti per falsità ideologica. E’, al proposito, da notare che si tratta di procedimenti nella fase di indagine. Quelli che sono giunti all’udienza preliminare, si sono chiusi tutti con sentenza di non luogo a procedere. Si deve dunque concludere che il provvedimento impugnato è caratterizzato da motivazione incoerente, incompiuta monca e parziale.

Considerato in diritto

1. Premesso (e ribadito) che il ricorso per cassazione è stato proposto unicamente con riferimento alle esigenze cautelari, esso merita rigetto.
Nè, nel caso in esame, può farsi luogo all’effetto estensivo di cui all’art. 587 cpp con riferimento alla posizione dei coindagati; ciò in quanto i ricorsi di P. e A. attengono a profili personali dei due predetti, che sono professionisti esterni all’amministrazione comunale. La posizione degli stessi, dunque, è ben differente, da quella della F., funzionaria del comune di Pomezia in posizione dirigenziale e, conseguentemente, apicale.
2. Invero il pericolo di reiterazione della condotta criminosa è stato non illogicamente ravvisato nella circostanza – ammessa dalla stessa ricorrente – che a suo carico pendono (sia pure, come si sostiene, in fase di indagine) altri procedimenti per altrettante ipotesi di falso in atto pubblico; di talché sussistono evidentemente (almeno nella provvisoria ricostruzione fattuale tipica della fase delle indagini preliminari) elementi per ipotizzare che la ricorrente abbia, non solo, già in passato, tenuto più volte condotte delittuose analoghe a quelle che le sono state contestate nel presente procedimento, ma che ciò sia sintomo di un radicato habitus di devianza, collegato al suo ruolo professionale.
3. Quanto al fatto che la F. sia stata trasferita ad altro ufficio, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (ASN 200828780-RV 240830), in tema di misure cautelari personali, non costituisce elemento tale da escludere la sussistenza delle esigenze cautelari, l’avvenuto trasferimento dell’indagato, pubblico dipendente, ad un ufficio diverso non più funzionale alla commissione di tale delitto, in quanto la prosecuzione del rapporto di pubblico impiego consente pur sempre al medesimo di avvalersi delle relazioni allacciate nel tempo all’interno della P.A.
Il principio, dettato con riferimento ai delitti associativi, vige, a maggior ragione, con riferimento ai delitti commessi con abuso, delle funzioni autoritative e certificative, proprie del pubblico funzionario.
4. Consegue condanna alle spese del grado.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

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