Corte di Cassazione, civile, Sentenza|2 febbraio 2022| n. 3259.
Arbitrato subordinato al versamento anticipato delle spese prevedibili.
In tema di arbitrato rituale, nel caso di subordinazione, da parte degli arbitri, della prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle spese prevedibili, il mancato versamento del fondo spese nel termine fissato determina “ipso iure”, ex art. 816 septies c.p.c., lo scioglimento del vincolo derivante dalla convenzione di arbitrato, limitatamente alla controversia che ha dato origine al procedimento arbitrale, non necessitando alcuna dichiarazione in tal senso degli arbitri.
Sentenza|2 febbraio 2022| n. 3259. Arbitrato subordinato al versamento anticipato delle spese prevedibili
Data udienza 19 novembre 2021
Integrale
Tag/parola chiave: ARBITRATO – ARBITRATO (IN GENERE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere
Dott. MARULLI Marco – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12807/2018 proposto da:
(OMISSIS) S.p.a., in persona del presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7406/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, pubblicata il 24/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2021 dal cons. DI MARZIO MAURO;
lette le conclusioni scritte, ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8-bis, convertito con modificazioni, dalla L. n. 176 del 2020, del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MUCCI ROBERTO che conclude per il rigetto del ricorso; conseguenze di legge.
Arbitrato subordinato al versamento anticipato delle spese prevedibili
RILEVATO IN FATTO
CHE:
1. – (OMISSIS) S.p.A. ricorre per tre mezzi, nei confronti di (OMISSIS) S.p.A., contro la sentenza del 24 novembre 2017, numero 9555, con cui la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’impugnazione per nullita’ proposta dall’odierna ricorrente avverso: a) il lodo, definito in sentenza “parziale”, del 26 giugno 2012, reso tra le parti, con cui il Collegio arbitrale, disattesa un’eccezione di illegittimita’ costituzionale dell’articolo 816 septies c.p.c., aveva respinto due eccezioni spiegate dall’attrice in arbitrato, (OMISSIS) S.p.A., l’una di scioglimento del vincolo compromissorio in dipendenza dell’omesso tempestivo versamento delle spese di arbitrato, l’altra di non compromettibilita’ delle domande riconvenzionali in arbitrato di (OMISSIS) S.p.A.; b) il lodo definitivo del 27 febbraio 2014, con cui il Collegio arbitrale ha dichiarato la risoluzione di un contratto intercorso tra le parti per inadempimento di (OMISSIS) S.p.A., condannando la medesima al pagamento, in favore di (OMISSIS) S.p.A., della somma di Euro 697.018,39, oltre accessori, ed altresi’ accolto in parte la riconvenzionale di (OMISSIS) S.p.A., condannando l’altra societa’ al risarcimento del danno in suo favore per l’importo di Euro 213.000,00, con compensazione tra le rispettive somme.
2. – (OMISSIS) S.p.A. resiste con controricorso.
3. – Il procuratore generale ha concluso per il rigetto.
Arbitrato subordinato al versamento anticipato delle spese prevedibili
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
3. – Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 816 septies c.p.c., comma 2, articoli 152 e 154 c.p.c., anche in relazione all’articolo 827 c.p.c. e articolo 829 c.p.c., comma 1, n. 4, nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto infondato il secondo motivo di impugnazione del lodo parziale del 26 giugno 2012.
Il secondo motivo denuncia violazione e/o errata applicazione dell’articolo 829 c.p.c., comma 1, nn. 2 e 4, con conseguente nullita’ del lodo definitivo anche per la violazione dell’articolo 815 c.p.c., ovvero inefficacia del lodo medesimo, cio’ in relazione al provvedimento del presidente del Tribunale di Roma in data 22 marzo 2013 con cui era stata erroneamente rigettata l’istanza di ricusazione depositata da (OMISSIS) S.p.A..
Il terzo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 829 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 11, con riferimento al rigetto dei motivi 6, 7 e 8 dell’atto di impugnazione dinanzi alla Corte d’appello.
RITENUTO CHE:
4. – Il ricorso va accolto.
4.1. – Il primo motivo e’ fondato.
Disposto dal collegio arbitrale il versamento del fondo spese, esso e’ stato effettuato da (OMISSIS) S.p.A. dopo che si era tenuta (il giorno precedente) un’udienza nel corso della quale l’altra parte, (OMISSIS) S.p.A., aveva formulato eccezione di estinzione del vincolo arbitrale proprio in applicazione dell’articolo 816 septies c.p.c., a cagione dell’omesso tempestivo versamento.
Pronunciato poi il lodo, (OMISSIS) S.p.A. lo ha impugnato, tra l’altro sostenendo che le parti non fossero ormai piu’ vincolate alla convenzione arbitrale, e che dunque gli arbitri fossero privi di potestas iudicandi.
Viceversa, la Corte d’appello ha ritenuto che gli arbitri potessero prorogare il termine anche in un momento successivo alla sua scadenza.
Tale affermazione e’ pero’ errata in diritto.
L’articolo 816 septies c.p.c., stabilisce al comma 1 che: “Gli arbitri possono subordinare la prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle spese prevedibili. Salvo diverso accordo delle parti, gli arbitri determinano la misura dell’anticipazione a carico di ciascuna parte”. Dispone poi il comma 2 che: “Se una delle parti non presta l’anticipazione richiestale, l’altra puo’ anticipare la totalita’ delle spese. Se le parti non provvedono all’anticipazione nel termine fissato dagli arbitri, non sono piu’ vincolate alla convenzione di arbitrato con riguardo alla controversia che ha dato origine al procedimento arbitrale”.
E’ dunque facolta’ degli arbitri richiedere alle parti il versamento anticipato delle spese prevedibili, subordinando al versamento la prosecuzione del procedimento, previsione, quest’ultima, dettata a tutela degli arbitri stessi e fondata sui doveri di collaborazione incombenti sulle parti: tale facolta’, come questa Corte ha gia’ avuto modo di osservare, non si concretizza peraltro per la mera richiesta, da parte degli arbitri, del versamento anticipato, occorrendo per contro, come si desume dall’impiego del termine “subordinare”, usato dal legislatore, una specifica manifestazione di volonta’ diretta a condizionare la prosecuzione del procedimento al versamento in discorso (Cass. 11 settembre 2015, n. 17956).
Gli effetti dell’omesso versamento sono poi contemplati dal comma 2: essi ricadono sulle parti, le quali non sono piu’ vincolate alla convenzione di arbitrato con riguardo alla controversia che ha dato origine al procedimento arbitrale.
Un correttivo allo scioglimento del vincolo in tal modo concepito la norma prevede per l’ipotesi che una sola delle parti abbia versato quanto di sua competenza: in tal caso, ma solo in tal caso, la parte diligente puo’ sostituirsi a quella inadempiente nel versamento dell’importo ancora mancante.
Peraltro, il mancato versamento del fondo spese puo’ rimanere senza effetto qualora gli arbitri, dopo aver condizionato la prosecuzione dell’arbitrato al versamento, revochino o comunque disapplichino il proprio provvedimento (v. per un caso Cass. 7 marzo 2016, n. 4394). Cio’ – e’ da credere – puo’ avvenire non solo se vi sia l’accordo espresso delle parti, ma anche se nessuna di esse faccia valere la sopravvenuta inefficacia della convenzione di arbitrato nella prima difesa, secondo la previsione dell’articolo 817 c.p.c., comma 2, non potendo altrimenti impugnare il lodo per tale motivo. Quest’ultima norma, invero, nell’attribuire agli arbitri il potere di decidere in ordine alla propria competenza, ove la validita’, il contenuto o l’ampiezza della convenzione di arbitrato o la regolare costituzione dell’organo arbitrale siano contestate nel corso del procedimento, precisa, al comma 2, che tale principio e’ applicabile anche nel caso in cui i poteri degli arbitri siano contestati in qualsiasi sede per qualsiasi ragione sopravvenuta nel corso del procedimento.
E pero’, alla luce di quanto si e’ gia’ osservato, l’operativita’ di tale congegno e’ nella specie da escludere, giacche’ non solo le parti non hanno espressamente consentito alla prosecuzione del procedimento, ma una di esse ha fin da subito fatto valere la sopravvenuta inefficacia della convenzione di arbitrato.
E dunque occorre prendere posizione sulla questione se il mancato tempestivo versamento del fondo spese abbia o no determinato lo scioglimento del vincolo derivante dalla convenzione di arbitrato, sia pur limitatamente alla controversia introdotta.
Ebbene, mentre l’articolo 816 septies c.p.c., comma 1, e’ chiaro nel ricollegare l’operativita’ del congegno ideato dalla norma ad un’espressa manifestazione di volonta’ degli arbitri di subordinazione della prosecuzione dell’arbitrato al versamento del fondo spese, il comma 2 non contempla alcun ulteriore intervento degli arbitri, ma – e in cio’ e’ altrettanto chiaro – fa discendere dalla comune inosservanza della richiesta di versamento l’automatico prodursi dello scioglimento delle parti dal vincolo derivante dalla convenzione di arbitrato. Di guisa che ciascuna di esse puo’ in tal caso adire il giudice ordinario, restando all’altra parte a tal punto inibita l’eccezione di compromesso.
Nel complesso la previsione dettata dal comma 2 della norma in questione manifesta senz’altro aspetti di criticita’, tanto che in dottrina ne sono state suggerite interpretazioni ortopediche. In generale la disposizione pare radicarsi nella prospettiva ricostruttiva dell’arbitrato quale fenomeno esclusivamente negoziale – prospettiva com’e’ noto contraddetta da Cass., Sez. Un., 25 ottobre 2013, n. 24153 all’esito di interventi normativi e del giudice delle leggi che qui e’ superfluo rammentare -, sicche’ il mancato versamento del fondo spese da ambo le parti viene riguardato dal legislatore quale manifestazione inequivoca di rinuncia ad avvalersi della convenzione arbitrale, manifestazione di volonta’ della quale agli arbitri non resta che prendere atto.
Ma e’ soprattutto sul piano operativo che la norma determina criticita’: il punto, com’e’ intuitivo, e’ che, cosi’ congegnata, la disposizione pone in condizione quella delle parti che abbia interesse a, per cosi’ dire, “stoppare” il procedimento arbitrale di non effettuare il versamento della propria quota di fondo spese, cosi’ da determinare lo scioglimento del vincolo insorto con la convenzione di arbitrato. Vero e’ che l’altra parte puo’ versare l’intero: ma e’ del tutto fisiologico che essa si avveda che la controparte non ha effettuato il versamento solo quando il termine e’ ormai scaduto, di modo che il rimedio apprestato dalla norma non e’ in realta’ piu’ praticabile.
Tale aspetto disfunzionale, che non sussisterebbe se la norma prevedesse la fissazione di un doppio termine, l’uno per effettuare il proprio versamento, l’altro per effettuare il versamento che l’altra parte non abbia eventualmente compiuto, puo’ peraltro essere neutralizzato sia dagli arbitri che dalle parti. I primi possono ovviarvi, appunto attraverso la fissazione di un doppio termine, che la norma non prevede, ma neppure impedisce di disporre. Le parti possono scongiurare l’impiego della norma allo scopo di determinare lo scioglimento della convenzione di arbitrato – scopo che da un lato e’ lecito perseguire, e dall’altro lato e’ agevole pronosticare, a seguito dell’adozione del provvedimento degli arbitri di subordinazione della prosecuzione dell’arbitrato al versamento del fondo spese – non solo sollecitando gli arbitri alla fissazione del secondo termine di cui si e’ detto, ma anche versando l’intero con animo di ripetere la quota della controparte una volta che questa abbia effettuato il versamento di competenza.
Cio’ detto, la considerazione delle criticita’ gia’ menzionate non consente una lettura anti-letterale del precetto che la norma pone e che il Collegio reputa inequivoco: la disposizione non prevede che siano gli arbitri a dichiarare le parti sciolte dalla convenzione di arbitrato, ma fa discendere lo scioglimento, ipso iure, dal mancato versamento del fondo spese: se le parti non effettuano versamento nel termine fissato dagli arbitri, non sono piu’, percio’ stesso, vincolate alla convenzione di arbitrato.
Sicche’, in definitiva, la Corte d’appello, omettendo di indagare se si versasse in ipotesi di subordinazione della prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle spese prevedibili, ha errato nel giudicare risolutivo il rilievo secondo cui la norma, nonostante (OMISSIS) S.p.A. avesse gia’ fatto valere lo scioglimento del vincolo derivante dalla convenzione di arbitrato, consentiva nondimeno agli arbitri di posticipare il termine per il versamento.
4.2. – Gli altri motivi sono assorbiti.
5. – La sentenza e’ cassata e rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che si atterra’ a quanto dianzi indicato e provvedera’ anche sulle spese di questo giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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