Applicazione della cosiddetta continuazione fallimentare

Corte di Cassazione, penale,
Sentenza|18 novembre 2021| n. 42213.

Applicazione della cosiddetta continuazione fallimentare.

In tema di reati fallimentari, l’applicazione della cosiddetta continuazione fallimentare, prevista dall’art. 219, comma secondo, n. 1), legge fall., non esclude l’autonomia ontologica delle singole fattispecie di bancarotta unificate, sicché, ai fini del computo del termine di prescrizione, la contestazione dell’aggravante ad effetto speciale del danno di rilevante gravità per una sola di esse non rileva per le altre.

Sentenza|18 novembre 2021| n. 42213. Applicazione della cosiddetta continuazione fallimentare

Data udienza 6 ottobre 2021

Integrale

Tag – parola: Reati di bancarotta – Bancarotta fraudolenta patrimoniale pre e post fallimentare – Bancarotta fraudolenta documentale – Responsabilità dell’amministratore di fatto – Parziale prescrizione – Decorrenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo – Presidente

Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere

Dott. MICCOLI Grazia – Consigliere

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 2/10/2019 della Corte d’appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Di Leo Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Genova ha confermato la condanna di (OMISSIS) per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale pre e post fallimentare e di bancarotta fraudolenta documentale, commessi nella sua qualita’ di amministratore di fatto della (OMISSIS) s.r.l., fallita nel corso del 2003. In parziale riforma della pronunzia di primo grado la Corte territoriale ha invece escluso la recidiva reiterata e specifica originariamente
2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato articolando due motivi. Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale, eccependo la sopravvenuta prescrizione dei reati anteriormente alla pronunzia della sentenza impugnata in ragione dell’intervenuta esclusione della recidiva statuita dal giudice dell’appello. Analogo vizio viene dedotto con il secondo motivo in merito alla violazione delle regole di valutazione della prova in merito all’affermazione di responsabilita’ dell’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato nei limiti di seguito esposti.
2. Il secondo motivo di ricorso e’ invero inammissibile, consistendo nella generica esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata, con la cui motivazione – che ha esaustivamente indicato gli elementi dai quali la Corte ha logicamente attribuito all’imputato la qualifica di amministratore di fatto della fallita – il ricorrente non si e’ sostanzialmente confrontato.
3. Parzialmente fondata e’ invece l’eccezione di prescrizione proposta con il primo motivo.
3.1 Deve anzitutto ritenersi pacifico che, per quanto riguarda i reati di bancarotta documentale e patrimoniale prefallimentare, il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere dalla data del fallimento della societa’, ossia il 29 luglio 2003, mentre, per quanto riguarda le condotte di bancarotta patrimoniale postfallimentare, le singole condotte sono state realizzate tra il 15 settembre 2003 ed il 13 ottobre 2004, date che hanno segnato il momento consumativo del reato in riferimento a tali condotte e quello iniziale del termine prescrizionale.
3.2 Cio’ premesso deve rilevarsi che tutti i reati sono stati commessi anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 251 del 2005 e che la sentenza di primo grado e’ stata pronunziata solo il 24 ottobre 2018, potendo dunque trovare applicazione il regolamento intertemporale stabilito dalla prima parte dell’articolo 10, comma 3 della legge citata.
Come ricordato nel ricorso, la Corte territoriale ha escluso la recidiva reiterata e qualificata in precedenza contestata e riconosciuta dal giudice di primo grado, talche’ della stessa non puo’ piu’ tenersi conto ai fini dell’individuazione della disciplina piu’ favorevole tra quelle previste, rispettivamente, nel testo previgente e in quello in vigore dell’articolo 157 c.p. e ss..
3.3 Non di meno va rilevato che e’ stata contestata e poi riconosciuta in entrambi i gradi di merito l’aggravante ad effetto speciale di cui all’articolo 219, comma 1 L. Fall., mentre all’imputato sono state negate le attenuanti generiche o qualsiasi altra attenuante. Ne consegue che il regime prescrizionale piu’ favorevole deve ritenersi quello previsto dalla nuova formulazione degli articoli sopra citati del codice penale, alla luce della quale il termine massimo di prescrizione e’ di 18 anni e 9 mesi.
E’ dunque evidente che tale termine, in riferimento ai fatti di bancarotta patrimoniale per cui e’ intervenuta condanna, non era ancora maturato al momento della pronunzia della sentenza impugnata e nemmeno puo’ ritenersi decorso alla data odierna, compiendosi, in riferimento ai fatti piu’ risalenti e cioe’ quelli di bancarotta prefallimentare, al piu’ presto il prossimo 29 aprile 2022.
3.4 A diverse conclusioni deve invece pervenirsi per il reato di bancarotta documentale. La menzionata aggravante del danno di rilevante gravita’, infatti, e’ stata contestata e comunque ritenuta con esclusivo riguardo ai fatti di bancarotta patrimoniale e non si “trasmette” dunque all’altro reato attraverso l’istituto della continuazione fallimentare pure applicato nel caso di specie, posto che, nel caso di consumazione di una pluralita’ di condotte tipiche di bancarotta nell’ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, i quali vengono unificati ai soli fini sanzionatori nel cumulo giuridico previsto dall’articolo 219, comma 2, n. 1, L.F. (Sez. U, Sentenza n. 21039 del 27/01/2011, Rv. 249665).
Il termine di prescrizione per ognuno di essi deve conseguentemente essere calcolato in maniera autonoma, il che nel caso di specie significa l’impossibilita’ di computare nel medesimo, per la bancarotta documentale, l’aggravante ad effetto speciale di cui all’articolo 219, comma 1 L.F. (rimanendo invece ininfluente nello stesso computo quella prevista dal gia’ citato comma 2, n. 1, posto che trattasi di aggravante ordinaria).
3.4 Sempre applicando la disciplina piu’ favorevole, ossia quella vigente, il termine massimo e’ in questo caso di 12 anni e 6 mesi, ampiamente maturato gia’ prima della pronunzia della sentenza impugnata e, pervero, anche di quella di primo grado. Il reato di bancarotta documentale si e’ dunque estinto per l’intervenuta prescrizione e la sentenza, limitatamente a tale capo, deve conseguentemente essere annullata senza rinvio per tale motivo e con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Genova per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta documentale per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione. Annulla la medesima sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Rigetta nel resto il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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