Appello proposto in via principale da chi avrebbe potuto proporre soltanto appello incidentale

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 21 ottobre 2019, n. 26811.

La massima estrapolata:

L’appello proposto in via principale da chi, essendo stata la sentenza già impugnata da un’altra parte, avrebbe potuto proporre soltanto appello incidentale, non è inammissibile, ma può convertirsi, per il principio di conservazione degli atti giuridici, in gravame incidentale, purché depositato nel termine prescritto per quest’ultima impugnazione.

Ordinanza 21 ottobre 2019, n. 26811

Data udienza 31 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 25280-2017 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5560/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO.

RILEVATO

che:
1. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione (illustrato da memoria) contro la (OMISSIS) s.p.a., avverso la sentenza n. 5560/2016 della Corte di Appello di Roma.
2. Resiste la (OMISSIS) con controricorso.
3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal Decreto Legge n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, e’ stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di inammissibilita’ dello stesso. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati comunicati.

CONSIDERATO

che:
1.Preliminarmente, si rileva che nell’intestazione del ricorso compare anche il nominativo di (OMISSIS), il quale pero’ non risulta aver rilasciato alcuna procura all’avv. (OMISSIS), in quanto il suo nominativo e la sua firma non compaiono ne’ nella procura in calce al ricorso (sottoscritta da dodici tra i ricorrenti, e precisamente da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS)), ne’ nella procura notarile in data 17.2.2017, rilasciata da altri quattro ricorrenti ( (OMISSIS), (OMISSIS) Francesca, (OMISSIS) e (OMISSIS)). Pertanto, il (OMISSIS) non puo’ essere considerato tra i ricorrenti.
2. Il Collegio (tenuto conto anche delle osservazioni contenute nella memoria di parte ricorrente) condivide le conclusioni contenute nella proposta del relatore nel senso della inammissibilita’ del ricorso.
3. Gli odierni ricorrenti convenivano in giudizio la (OMISSIS) s.p.a. per chiederne la condanna al risarcimento dei danni recati dall’illecito comportamento del dipendente (OMISSIS) che, approfittando delle sue funzioni di direttore di filiale, promettendo interessi ben piu’ elevati del tasso legale, riusciva ad impossessarsi di somme di denaro di proprieta’ degli attori, tutti clienti della banca.
L’appello degli odierni ricorrenti, la cui domanda veniva accolta solo in parte, era dichiarato inammissibile dalla sentenza impugnata in quanto tardivo, avendo la (OMISSIS) a sua volta proposto appello, passato per la notifica nel gennaio 2015, con prima udienza fissata il 17.6.2015, in relazione alla quale i ricorrenti si costituivano il 27.5.2015. La corte d’appello precisava che l’appello incidentale degli odierni ricorrenti (qualificato appello incidentale in quanto notificato per secondo) sarebbe stato tempestivo se notificato nel termine di venti giorni antecedenti l’udienza fissata nella citazione della impugnazione principale, mentre esso risultava essere stato notificato oltre tale termine, solo in data 5.6.2015.
La decisione adottata e’ conforme al principio espresso gia’ da Cass. n. 15687 del 2001, secondo il quale l’appello proposto in via principale da chi, essendo stata la sentenza gia’ impugnata da un’altra parte, avrebbe potuto proporre soltanto appello incidentale, non e’ inammissibile, ma puo’ convertirsi, per il principio di conservazione degli atti giuridici, in gravame incidentale, purche’ depositato nel termine prescritto per quest’ultima impugnazione (principio poi ripreso da Cass. n. 16107 del 2013, citata dalla sentenza d’appello).
4. Il ricorso e’ inammissibile, in primo luogo in quanto eccessivamente generico, perche’ non richiama gli elementi specifici, con riferimento anche alla loro collocazione in atti, sulla base dei quali intende confutare la dichiarata tardivita’ dell’appello. Neppure fornisce una comprensibile, per quanto sommaria, ricostruzione dei fatti rilevanti di causa. In definitiva, non rispetta ne’ l’articolo 366 c.p.c., n. 3, ne’ l’articolo 366 c.p.c., n. 6.
Si aggiunga che con il primo motivo si denuncia la violazione della norma che impone la riunione delle impugnazioni proposte avverso la medesima sentenza: ma la violazione e’ esclusa quando, come nella specie, la riunione si appalesi superflua stante la verifica, in limine, dell’inammissibilita’ dell’appello, che comporta che una sola impugnazione verra’ esaminata nel merito e non si potra’ di conseguenza verificare alcuna contraddittorieta’ di giudicati. La denuncia e’ poi priva di decisivita’, non spiegando quale pregiudizio avrebbero riportato i ricorrenti dalla mancata riunione.
Il secondo motivo e’ imperscrutabile: lamenta che, avendo scelto la corte di decidere avvalendosi della motivazione contestuale, ex articolo 281 sexies, abbia optato per una forma di decisione diversa da quella prevista dall’articolo 348 ter c.p.c.. Il ricorrente non spiega, pero’, in che modo sarebbe stato pregiudicato da questa scelta processuale (ne’ tanto meno mette in discussione la legittimita’ della scelta processuale). Si puo’ ipotizzare che ritenga essergli stata preclusa la possibilita’ di proporre impugnazione avverso la sentenza di primo grado. Ma in ogni caso, se anche la corte d’appello avesse deciso ex articolo 348 ter c.p.c. sulla base della inammissibilita’ dell’appello, per poter validamente impugnare la sentenza di primo grado i ricorrenti avrebbero comunque dovuto superare, con il ricorso per cassazione, lo scoglio della affermata tardivita’ dell’appello. 5.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.
In relazione alla posizione del (OMISSIS), deve essere condannato al pagamento delle spese legali, in proprio, e in solido con i ricorrenti, l’avv. (OMISSIS), in applicazione del consolidato principio di diritto secondo il quale “in materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura “ad litem” o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l’atto e’ speso), l’attivita’ del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attivita’ processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilita’ e, conseguentemente, e’ ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio” (da ultimo, v. Cass. n. 14474 del 2018 e Cass. n. 13055 del 2018).
Il ricorso per cassazione e’ stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e i ricorrenti risultano soccombenti, pertanto sono gravati dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, del comma 1 bis dell’articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso Pone a carico dei ricorrenti in solido con l’avv. (OMISSIS) le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.
Da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *