L’appello proposto dall’imputato non deve essere notificato ai coimputati

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 23 aprile 2020, n. 12824.

Massima estrapolata:

L’appello proposto dall’imputato non deve essere notificato ai coimputati, non potendo gli stessi proporre appello incidentale. (In motivazione la Corte ha precisato che anche a seguito della modifica dell’art. 595 cod. proc. pen., introdotta con il d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, l’appello incidentale non ha mutato la propria configurazione strutturale di impugnazione esclusivamente antagonista rispetto a quella di una parte processualmente avversa).

Sentenza 23 aprile 2020, n. 12824

Data udienza 13 febbraio 2020

Tag – parola chiave: giudice dell’esecuzione – Ordine di esecuzione – Istanza di non esecutività – Rigetto – Ragioni – Appello incidentale – Natura – Legittimazione del coimputato che ha già proposto appello principale – Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TARDIO Angela – Presidente

Dott. FIORDALISI Domenico – Consigliere

Dott. LIUNI Teresa – Consigliere

Dott. BINENTI Roberto – rel. Consigliere

Dott. CAPPUCCIO Daniele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso il decreto del 25/07/2019 del Tribunale di Roma;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Roberto Binenti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Spinaci Sante, per la dichiarazione di inammissibilita’ dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile la richiesta volta ad ottenere la dichiarazione di non esecutivita’ della sentenza emessa nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) in data 7 marzo 2018 (irrevocabile).
2. Propongono ricorso per cassazione (OMISSIS) e (OMISSIS), con unico atto del comune difensore, svolgendo doglianze esposte in tre motivi con le quali denunciano violazione di legge e vizi della motivazione.
Rileva che il provvedimento ha ritenuto non impugnabile e pertanto esecutiva la sentenza di cui sopra sulla base di erronei ragionamenti che hanno condotto ad escludere il diritto alla notificazione per (OMISSIS) e (OMISSIS) dell’appello proposto avverso la medesima decisione di primo grado da altro coimputato, ignorandosi che le modifiche dell’articolo 595 c.p.p. attribuiscono ora al solo imputato che non ha proposto impugnazione il diritto, per ragioni non solo “antagoniste” ma in tutti i casi, di proporre appello incidentale entro quindici giorni dalla ricezione della notificazione prevista dall’articolo 584 c.p.p..
Gli stessi rilievi sono esposti in una memoria depositata il 7 febbraio 2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’impugnazione risulta inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.
2. Il provvedimento ha richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimita’ secondo cui l’appello proposto dall’imputato non deve essere notificato agli altri imputati che non ne hanno interesse, non potendo gli stessi proporre in tal caso appello incidentale poiche’ esso e’ ammissibile solo come impugnazione antagonista rispetto a quella di una parte processualmente avversa (Sez. 5, n. 51100 del 21/09/2017, Rv. 2715451; Sez. n. 6, n. 14818 del 11/12/2014, dep. 2014, Rv. 259443; Sez. 1, n. 978 del 08/11/2011, dep. 2012, Rv. 251675).
I rilievi citano la nuova disciplina introdotta con Decreto Legislativo n. 11 del 2018 che ha limitato la legittimazione a proporre l’appello incidentale al solo imputato che non abbia proposto impugnazione.
Cio’ pero’ e’ stato previsto, come rilevato nella requisitoria depositata dal Procuratore generale, ai fini della razionalizzazione del sistema delle impugnazioni secondo criteri volti all’attuazione del principio della ragionevole durata del processo. In tal modo l’appello incidentale regolato dall’articolo 595 c.p.p. non ha acquisito una diversa configurazione quanto alla struttura solo antagonista rispetto a quello principale da cui dipende, cosi’ come rimane del resto confermato dalle disposizioni di cui ai commi 3 e 4. Non vi e’ dunque alcuno spazio per delineare l’appello incidentale dell’imputato come un’irragionevole prerogativa aggiuntiva di proporre l’impugnazione principale oltre i termini ordinari allorquando vi sia un altro imputato che abbia impugnato.
Pertanto, l’unica possibile ricaduta favorevole dell’impugnazione del coimputato rimane quella dell’effetto estensivo di cui all’articolo 587 c.p.p..
Si tratta di chiare disposizioni normative correttamente recepite – in perfetta sintonia con la consolidata giurisprudenza di legittimita’ – dalle considerazioni svolte nel provvedimento impugnato, a fronte delle quali le doglianze hanno opposto letture tutte manifestamente infondate e pertanto inammissibili.
3. Dalla conseguente dichiarazione di inammissibilita’ discende la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno, considerati i profili di colpa, al versamento della somma determinata in Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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