Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 giugno 2022| n. 19026.
Appello incidentale proposto oltre i termini perentori
L’avvenuta impugnazione della sentenza comporta la necessità che tutte le altre impugnazioni avverso la medesima decisione siano proposte in via incidentale nello stesso giudizio entro il termine di cui all’art. 343 cod. proc. civ., sicché l’impugnazione incidentale proposta oltre tale termine è inammissibile, ancorché non siano ancora decorsi i termini generali di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., che conservano rilevanza solo per l’operatività delle conseguenze previste dal secondo comma dell’art. 334 cod. proc. civ. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata avendo la corte territoriale ritenuto ammissibile l’appello incidentale del controricorrente, concernente la statuizione di compensazione delle spese effettuata dal giudice di prime cure, ancorché lo stesso fosse stato proposto oltre i termini perentori di cui agli artt. 343 e 166 cod. proc. civ.; nella circostanza, solo quattro giorni prima dell’udienza fissata in citazione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 19 giugno 2015, n. 12724).
Ordinanza|13 giugno 2022| n. 19026. Appello incidentale proposto oltre i termini perentori
Data udienza 7 ottobre 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Mutuo – Appello incidentale proposto oltre i termini perentori di cui agli artt. 343 e 166 c.p.c. – Inammissibilità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa M. – Presidente
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere
Dott. VARRONE Luca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6049/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), E (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio del primo in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), E (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio del primo;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1517/2016 della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA, depositata il 07/09/2016;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/10/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.
Appello incidentale proposto oltre i termini perentori
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il sig. (OMISSIS) ha proposto ricorso, sulla scorta di quattro motivi, per la cassazione della sentenza con cui la Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Parma, ha rigettato la sua domanda di condanna del sig. (OMISSIS) al pagamento in suo favore della somma di Euro 10.329,13, che il (OMISSIS) sosteneva aver concesso in mutuo al (OMISSIS).
Il sig. (OMISSIS) sosteneva di aver mutuato al (OMISSIS) 5 milioni di Lire in data (OMISSIS) e 15 milioni di Lire in data (OMISSIS), per consentire al medesimo (OMISSIS) di evitare il protesto di alcune cambiali da costui rilasciate alla societa’ (OMISSIS) s.r.l..
A prova della propria pretesa il (OMISSIS) produceva due scritture private, rispettivamente del (OMISSIS) e del (OMISSIS), attestanti la consegna del denaro e sottoscritte dal suocero del (OMISSIS), sig. (OMISSIS); secondo il (OMISSIS), il (OMISSIS) aveva riscosso il denaro per conto di suo genero, secondo quanto era solito fare, come confermato dalla testimonianza della signora (OMISSIS), moglie dello stesso (OMISSIS), che attestava di aver lei stessa consegnato il denaro al sig. (OMISSIS) e confermava che costui agiva per conto del sig. (OMISSIS).
La Corte felsinea, investita degli appelli principale del (OMISSIS) e incidentale del (OMISSIS), ha rigetto il primo, confermando la valutazione del Tribunale di inidoneita’ della testimonianza della signora (OMISSIS) a fornire sufficiente prova della erogazione di un mutuo dal (OMISSIS) al (OMISSIS), ed ha accolto il secondo, riformando la statuizione di compensazione delle spese decisa dal primo giudice e ponendo le spese del primo grado (come pure quelle del secondo grado) a carico del sig. (OMISSIS).
Il signor (OMISSIS) ha depositato controricorso.
La causa e’ stata chiamata all’adunanza camerale del 7 ottobre 2021, per la quale entrambe le parti hanno depositato una memoria difensiva.
Il sig. (OMISSIS), con il primo motivo di ricorso, denuncia la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, degli articoli 115, 116 c.p.c. e articolo 132 c.p.c., n. 4, nonche’ l’omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo ex articolo 360 c.p.c., n. 5, in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa ritenendo inattendibile la dichiarazione della teste (OMISSIS), in ragione del rapporto di coniugio intercorrente tra la stessa e il sig. (OMISSIS).
Il mezzo e’ inammissibile perche’ attinge il giudizio di attendibilita’ di una testimonianza; e’ allora necessario ricordare il principio affermato, fra le tante, in Cass. n. 16467/17 – che “la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilita’ dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute piu’ idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale e’ libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga piu’ attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti; tale attivita’ selettiva si estende all’effettiva idoneita’ del teste a riferire la verita’, in quanto determinante a fornire il convincimento sull’efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova”.
Ne’ appaiono persuasivi i rilievi sviluppati nella memoria del ricorrente secondo cui il giudizio di attendibilita’ della teste (OMISSIS) risulterebbe aprioristico ed astratto, non considerando ne’ l’intrinseca coerenza delle sue dichiarazioni, ne’ l’esistenza di ulteriori e plurimi riscontri probatori. Al riguardo e’ sufficiente considerare che la Corte territoriale ha implicitamente fatta propria la considerazione del primo giudice – il quale aveva valorizzato la circostanza che le scritture contrattuali erano state firmate solo dal sig. (OMISSIS) – e, in tal modo, ha sufficientemente e chiaramente motivato il proprio convincimento.
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2729 c.c., degli articoli 115 e 116 c.p.c. e dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, nonche’ l’omessa motivazione circa un fatto controverso ex articolo 360 c.p.c., n. 5, in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa ritenendo la domanda del sig. (OMISSIS) fondata soltanto sulla prova testimoniale.
Anche il secondo motivo e’ inammissibile. Esso, infatti, attinge il complessivo apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dalla Corte territoriale, svolgendo un’impugnazione sostanzialmente di tipo devolutivo. Va qui, allora, ricordato che, “in seguito alla riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono piu’ ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorieta’ e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimita’ sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’articolo 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullita’ della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorieta’” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione puo’ essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia” (Cass. 23940/17).
Tanto premesso, il Collegio osserva, per un verso, che la motivazione della sentenza impugnata non e’ meramente apparente, risultando, anzi, pienamente idonea ad esplicitare le ragioni della decisione; per altro verso, che il mezzo di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5 non risulta ritualmente coltivato, perche’ non deduce l’omesso esame di un fatto decisivo ma pretende di sostituire al ragionamento inferenziale del giudice di merito quello proposto dal medesimo ricorrente.
Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 343 e 166 c.p.c., ex articolo 360, n. 3, in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa ritenendo ammissibile l’appello incidentale del sig. (OMISSIS), ancorche’ esso fosse stato proposto oltre i termini perentori di cui agli articoli 343 e 166 c.p.c. In particolare, il ricorrente deduce che il controricorrente ha proposto il proprio appello incidentale – concernente la statuizione di compensazione delle spese effettuata dal primo giudice – solo quattro giorni prima dell’udienza fissata in citazione.
Il motivo e’ fondato; la comparsa di costituzione, con appello incidentale, del sig. (OMISSIS) non risulta depositata nel rispetto del termine di cui agli articoli 166 e 343 c.p.c.. Donde l’inammissibilita’ di tale appello (cfr. Cass. 12724/15: “L’avvenuta impugnazione della sentenza comporta la necessita’ che tutte le altre impugnazioni avverso la medesima decisione siano proposte in via incidentale nello stesso giudizio entro il termine di cui all’articolo 343 c.p.c., sicche’ l’impugnazione incidentale proposta oltre tale termine e’ inammissibile, ancorche’ non siano ancora decorsi i termini generali di cui agli articoli 325 e 327 c.p.c., che conservano rilevanza solo per l’operativita’ delle conseguenze previste dall’articolo 334 c.p.c., comma 2”).
Con il quarto motivo di ricorso, il sig. (OMISSIS) denuncia i vizi di violazione e falsa applicazione dell’articolo 92 c.p.c. e dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, nonche’ di omessa e contraddittoria motivazione, che affliggerebbero la sentenza impugnata la’ dove essa ha riformato il capo della sentenza del tribunale di Parma relativo alla compensazione delle spese del primo grado. Il motivo e’ assorbito dall’accoglimento del terzo mezzo di gravame.
In definitiva, i primi due motivi di ricorso vanno rigettati, il terzo va accolto ed il quarto va dichiarato assorbito.
In accoglimento del terzo motivo, il capo della sentenza che ha accolto l’appello incidentale del sig. (OMISSIS) va cassato senza rinvio, ferma la regolazione delle spese del giudizio di appello operata nella impugnata sentenza, in ragione della prevalente soccombenza (sul merito) dell’appellante principale (OMISSIS).
Le spese del giudizio di cassazione si compensano in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo e dichiara assorbito il quarto.
Cassa senza rinvio la statuizione della sentenza impugnata di accoglimento dell’appello incidentale del sig. (OMISSIS).
Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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