I decreti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|10 giugno 2022| n. 18821.

I decreti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno

I decreti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno sono reclamabili ai sensi dell’articolo 720 bis, comma 2, c.p.c. unicamente dinanzi alla Corte d’appello, quale che sia il loro contenuto (decisorio ovvero gestorio), mentre, ai fini della ricorribilità in cassazione dei provvedimenti assunti in tale sede, la lettera della legge impone in ogni caso la verifica del carattere della decisorietà, quale connotato intrinseco dei provvedimenti suscettibili di essere sottoposti al vaglio del giudice di legittimità (Nel caso di specie, venendo in rilievo, nel caso concreto, il provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno, cui va attribuita natura gestoria, la Suprema Corte, in applicazione del principio enunciato dalle Sezioni Unite, ha dichiarato la competenza della corte territoriale che aveva richiesto alla stessa il regolamento di competenza. (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 30 luglio 2021, n. 21985).

Ordinanza|10 giugno 2022| n. 18821. I decreti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno

Data udienza 7 aprile 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Processo civile – Impugnazioni – Decreti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno – Reclamo ai sensi dell’articolo 720 – bis, comma 2, c.p.c. – Reclamo dinanzi alla Corte d’appello – Ricorribilità in cassazione dei provvedimenti assunti in tale sede – Verifica del carattere della decisorietà – Connotato intrinseco dei provvedimenti suscettibili di essere sottoposti al vaglio del giudice di legittimità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Presidente

Dott. MELONI Marina – Consigliere

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 30201/2020 sollevato dalla Corte d’Appello di Palermo con ordinanza n. R.G. 492/18 del 18/1/2020 nel procedimento vertente tra:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata presso l’avv. (OMISSIS) che la rappresenta e difende, come in atti;
– reclamante –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI PALERMO;
– resistenti –
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 07/04/2022 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO CAIAZZO;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. CAPASSO LUCIO che conclude chiedendo rinviarsi la decisione sul conflitto negativo di competenza in attesa della pronuncia delle SU investite della questione a seguito dell’ordinanza n. 17833/2020 della S.C..

RILEVATO

che:
Con ordinanza del 25.11.2020, la Corte d’appello di Palermo ha richiesto alla Corte il regolamento d’ufficio di competenza, in ordine l’articolo 720-bis c.p.c., comma 2, e l’articolo 739 c.p.c., sulla questione dell’impugnabilita’ in appello del provvedimento del giudice tutelare di nomina dell’amministratore di sostegno. Al riguardo, la Corte territoriale esponeva che la scelta di quest’ultimo ha carattere gestorio e, pertanto, sarebbe impugnabile con reclamo innanzi al Tribunale ex articolo 739 c.p.c., in relazione ai provvedimenti di cui all’articolo 379 c.c., sebbene si tratti di decisione inserita nell’ambito di un decreto reclamabile innanzi alla stessa Corte nella parte afferente ai suoi presupposti sostanziali. Con memoria del 3.2.2021, il P.G. ha concluso per il rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione delle SU cui la questione e’ stata rimessa. Con ordinanza interlocutoria del 20.9.21, la Corte di cassazione, in adesione all’istanza del Pubblico Ministero, ha rinviato la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione di cui erano investite le Sezioni Unite in ordine alla questione se la competenza della Corte d’appello sul reclamo ex articolo 720-bis c.p.c., sussista per ogni provvedimento emesso dal giudice tutelare con riguardo alla misura dell’amministratore di sostegno, in deroga all’articolo 739 c.p.c., oppure se essa riguardi i soli provvedimenti del giudice tutelare aventi natura decisoria.
L’esame del regolamento e’ stato rifissato in seguito alla pronuncia delle Sezioni Unite.

RITENUTO

che:
Il collegio ritiene che, nella fattispecie, la competenza sia attribuire alla Corte d’appello di Palermo.
Invero, la recente sentenza delle Sezioni Unite ha affermato che i decreti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno sono reclamabili ai sensi dell’articolo 720-bis c.p.c., comma 2, unicamente dinanzi alla Corte d’appello, quale che sia il loro contenuto (decisorio ovvero gestorio), mentre, ai fini della ricorribilita’ in cassazione dei provvedimenti assunti in tale sede, la lettera della legge impone in ogni caso la verifica del carattere della decisorieta’, quale connotato intrinseco dei provvedimenti suscettibili di essere sottoposti al vaglio del giudice di legittimita’ (Cass., SU, n. 21985 del 2021).
Pertanto, venendo in rilievo, nel caso concreto, il provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno, cui va attribuita natura gestoria, va dichiarata la competenza della Corte d’appello di Palermo.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza della Corte d’appello di Palermo.

 

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