Appello e chiara individuazione delle questioni

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|25 agosto 2021| n. 23433.

Appello e chiara individuazione delle questioni.

L’articolo 342 del codice di procedura civile, nel testo riformulato dal decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, deve essere interpretato nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, non occorrendo l’utilizzo di particolari forme né la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Nel caso di specie, relativo ad una domanda di accertamento dell’usucapione speciale di terreni ex articolo 1159-bis del codice civile, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata che aveva dichiarato inammissibile il gravame in quanto mancante di specificità; nella circostanza, infatti, specifica il giudice di legittimità, come reso evidente dal ricorso nonché dall’esame diretto dell’atto di appello, consentito dalla denuncia di “error in procedendo”, il ricorrente aveva osservato il profilo della specificità imposto dall’articolo 342 del codice di procedura civile avendo censurato la decisione di primo grado con riferimento, in particolare, alla valutazione delle prove a sostegno della domanda di usucapione, avuto riguardo alle caratteristiche dei terreni, alle modalità di utilizzo degli stessi ed alla durata dell’esercizio di attività asseritamente corrispondenti al possesso). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 4 novembre 2020, n. 24464; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 16 novembre 2017, n. 27199).

Ordinanza|25 agosto 2021| n. 23433. Appello e chiara individuazione delle questioni

Data udienza 13 aprile 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Possesso – Appello – impugnazioni – Chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata – Relative doglianze – Giudizio di appello – Revisio prioris instantiae – Diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 25572/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, IN PERSONA DEL SUO PROCURATORE, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1104/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 24/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/04/2021 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza pubblicata il 24 giugno 2016 e notificata il 5 settembre 2016, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale di Cesena n. 1409 del 2009, e nei confronti di (OMISSIS) s.p.a..
1.1. Il Tribunale aveva rigettato la domanda del (OMISSIS), di accertamento dell’usucapione speciale ex articolo 1159-bis c.c. e della L. n. 346 del 1976, di terreni situati in agro di (OMISSIS), per carenza di prova.
2. La Corte d’appello ha ritenuto il gravame inammissibile perche’ mancante di specificita’.
3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS) sulla base di due motivi, ai quali resiste (OMISSIS) spa con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo e’ denunciata violazione o falsa applicazione dell’articolo 342 c.p.c., nonche’ dell’articolo 164 c.p.c., comma 4, articolo 163 c.p.c., nn. 3 e 4, e si contesta la statuizione di inammissibilita’ dell’appello.
Il ricorrente riporta stralci della sentenza di primo grado ed illustra le ragioni di impugnazione esposte nell’atto di appello.
2. Con il secondo motivo, che denuncia nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 111 Cost. e articolo 132 c.p.c., n. 4, il ricorrente contesta che la Corte d’appello non avrebbe motivato le ragioni di inammissibilita’ dell’appello, essendo limitata a richiamare, dopo una iniziale digressione disancorata dalla fattispecie concreta, le ragioni poste a fondamento dell’eccezione di inammissibilita’ formulata dalla societa’ appellata, senza svolgere una indagine effettiva sul contenuto dei motivi di gravame.
3. Il primo motivo e’ fondato ed assorbe il secondo, che solo in apparenza e’ autonomo, giacche’ pone la questione della carenza di motivazione della decisione di inammissibilita’ dell’appello.
3.1. Il giudizio di appello, diversamente da quello che pare teorizzato nella sentenza impugnata, deve assicurare il controllo della valutazione sulla prova, che avviene solo nei gradi di merito.
Secondo la giurisprudenza di legittimita’ (per tutte, Cass. Sez. U. 16/11/2017, n. 27199), l’articolo 342 c.p.c., nel testo riformulato dal Decreto Legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, deve essere interpretato “nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilita’, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”, ma non occorre ne’ l’utilizzo di particolari forme ne’ la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversita’ rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
3.2. Nella fattispecie in esame, come emerge dal ricorso ed e’ confermato dall’esame diretto dell’atto di appello, consentito dalla denuncia di error in procedendo (per tutte, Cass. Sez. U. 22/05/2012, n. 8077), il (OMISSIS) aveva censurato la decisione di primo grado con riferimento, in particolare, alla valutazione delle prove a sostegno della domanda di usucapione, avuto riguardo alle caratteristiche dei terreni, alle modalita’ di utilizzo degli stessi, alla durata dell’esercizio di attivita’ asseritamente corrispondenti al possesso.
Tanto bastava ai fini dell’ammissibilita’ del gravame sotto il profilo della specificita’ imposto dall’articolo 342 c.p.c.: qualora l’atto d’appello denunci l’erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, degli elementi probatori acquisiti, e’ sufficiente, al fine dell’ammissibilita’ dell’appello, l’enunciazione dei punti sui quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie per la formulazione di un suo autonomo giudizio, non essendo necessario che l’impugnazione medesima contenga una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata (da ultimo, Cass. 04/11/2020, n. 24464).
4. All’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice designato in dispositivo, il quale procedera’ ad un nuovo esame della domanda, provvedendo anche a regolare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.

 

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