Con l’ordinanza n. 30928 del 25 novembre 2025, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito la portata e i limiti dell’eccezione di inadempimento (ex art. 1460 c.c.) nel contratto di appalto, quando i vizi o le incompletezze riguardino solo una parte dell’opera.
Il limite della proporzionalità
Il principio cardine espresso dagli Ermellini riguarda la proporzionalità tra l’inadempimento dell’appaltatore e il rifiuto di pagamento del committente. La Corte stabilisce che l’eccezione di inadempimento non ha un effetto “bloccante” totale sul contratto se i vizi sono localizzati o parziali. In particolare:
L’eccezione opera solo nei limiti del corrispondente importo necessario a eliminare i vizi o a completare le opere mancanti.
Il committente non può legittimamente sospendere l’intero pagamento se il valore dei vizi è significativamente inferiore al prezzo totale dell’appalto.
Compensazione parziale e interessi di mora
L’ordinanza n. 30928/2025 delinea un preciso meccanismo contabile per il giudice:
Occorre determinare il credito dell’appaltatore per i lavori eseguiti.
Occorre quantificare il controcredito del committente per il risarcimento o la riduzione del prezzo dovuta ai vizi.
Effettuata la parziale compensazione, il committente resta obbligato a pagare il residuo per le parti di opera esenti da difetti.
Un punto di rilievo riguarda gli interessi di mora: poiché il debito per la parte di lavori conformi è esigibile, il committente che sospende l’intero pagamento cade in mora per la quota non coperta dall’eccezione di inadempimento, dovendo quindi corrispondere anche i relativi interessi.
Conclusioni della Corte
In definitiva, la Cassazione impedisce l’uso strumentale dell’eccezione di inadempimento. Il committente ha diritto a non pagare ciò che è “viziato”, ma ha il dovere di pagare tempestivamente ciò che è stato “ben realizzato”, evitando che contestazioni marginali diventino un pretesto per l’insolvenza totale
Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|25 novembre 2025| n. 30928
Appalto e il pagamento dovuto per lavori conformi
Massima: Nell’ambito di un contratto di appalto, l’eccezione di inadempimento, formulata in considerazione di alcuni vizi ed incompletezze dei lavori, opera nei limiti del corrispondente importo, sicchè non esclude che per il residuo il committente, una volta effettuata la parziale compensazione tra i reciproci crediti delle parti, sia tenuto a corrispondere il corrispettivo dovuto per i lavori esenti da vizi, ed i relativi interessi di mora.
Ordinanza|25 novembre 2025| n. 30928. Appalto e il pagamento dovuto per lavori conformi
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Tag/parola chiave: Contratti – Appalto – Corrispettivo – Pagamento – Presenza di vizi – Eccezione di inadempimento parziale sollevata dal committente – Legittimità – Obbligo di pagare puntualmente i lavori esenti da vizi – Sussistenza – Obbligo di corrispondere gli interessi di mora in caso di ritardato pagamento – Sussistenza
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente
Dott. PAPA Patrizia – Consigliere
Dott. PIRARI Valeria – Consigliere
Dott. TRAPUZZANO Cesare – Rel. Consigliere
Dott. AMATO Cristina – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 13453/2020) proposto da:
CHIUSOLE Automobili di Ch.Mi. E C. Snc, in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, Ch.Mi., Ch.Gi. e Ch.Al., rappresentati e difesi dall’Avv. Di.Se., con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore;
– ricorrenti –
contro
BE. Srl in liquidazione, in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. En.Co., elettivamente domiciliata in Roma, viale De.Co., presso lo studio dell’Avv. Ma.Be.;
– controricorrente –
e
Co.ME. Soc. coop., in persona del suo legale rappresentante pro – tempore; Ca.Vi.; Ar.Lj.; Ditta Di. Montaggi di Di.Ro.; NE.PA. Srl, in persona del suo legale rappresentante pro – tempore; Os.Be.;
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Perugia n. 731/2019, pubblicata il 22 novembre 2019, notificata a mezzo PEC l’8 gennaio 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 novembre 2025 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano;
letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse della controricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.
Appalto e il pagamento dovuto per lavori conformi
FATTI DI CAUSA
1.- La Chiusole Automobili di Ch.Mi. E C. Snc nonché i soci Ch.Mi., Ch.Gi. e Ch.Al. proponevano opposizione, davanti al Tribunale di Perugia, avverso il decreto ingiuntivo n. 231/2009 – che aveva intimato, a carico della società e in favore della BE. Srl in liquidazione, il pagamento della somma di Euro 145.511,22, oltre interessi, a titolo di saldo del prezzo della fornitura e montaggio di una cabina di verniciatura -, eccependo l’inadempimento del contratto del 17 gennaio 2008 per incompletezza della fornitura nonché i vizi e difetti relativi al prodotto fornito e al montaggio dello stesso, tali da legittimare l’intervenuta sospensione dei pagamenti ai sensi dell’art. 1460 c.c.
Per l’effetto, chiedevano che il provvedimento monitorio opposto fosse revocato, che fosse accertato l’inadempimento della BE. e che fosse disposta la condanna dell’opposta al risarcimento dei danni conseguenti al mancato o parziale utilizzo dell’impianto e all’impossibilità di ottenere dalla Provincia autonoma di Trento il contributo per l’acquisto della cabina, con la condanna all’eliminazione dei vizi e delle anomalie riscontrate o, in subordine, alla riduzione del prezzo.
Si costituiva in giudizio la BE. Srl in liquidazione, la quale concludeva per il rigetto dell’opposizione e, in via subordinata, per la condanna dei fornitori e collaboratori di cui si era avvalsa per la realizzazione della cabina, affinché fosse da essi manlevata, terzi verso cui chiedeva l’autorizzazione alla loro chiamata in causa.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituivano in giudizio la Co.ME. Soc. coop., in qualità di produttrice della cabina di verniciatura, e Ca.Vi., in qualità di collaboratore nell’installazione dell’impianto, i quali resistevano alla domanda di garanzia.
Nel corso del giudizio era assunta la prova orale ammessa ed era espletata consulenza tecnica d’ufficio.
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 2528/2016, depositata il 9 novembre 2016, revocava l’opposto decreto ingiuntivo e condannava parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, del minore importo di Euro 138.085,68, oltre interessi legali dalla sentenza sino al saldo, rigettando le domande di manleva.
2.- Proponevano separatamente appello avverso la pronuncia di prime cure la BE. Srl in liquidazione nonché la Chiusole Automobili di Ch.Mi. E C. Snc e i soci Ch.Mi., Ch.Gi. e Ch.Al.
Riuniti i giudizi, decidendo sui gravami interposti, la Corte d’Appello di Perugia, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva per quanto di ragione l’impugnazione proposta dalla BE. e, per l’effetto, in parziale riforma della pronuncia gravata, condannava la Chiusole Automobili di Ch.Mi. E C. Snc al pagamento, in favore della BE. Srl in liquidazione, della somma di Euro 138.085,68, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 dalla messa in mora al saldo, rigettando l’impugnazione spiegata dagli altri appellanti.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che il Tribunale -qualificato correttamente il contratto concluso tra le parti come appalto – aveva ritenuto, sulla scorta delle risultanze dell’esperita consulenza tecnica d’ufficio, sulla quale non vi era motivo di dubitare, che vi fosse stato un inadempimento parziale dell’appaltatrice nei confronti della committente, tale da non comportare una completa inutilizzabilità dell’impianto commissionato, sicché la medesima committente aveva diritto ad una riduzione del prezzo dell’appalto, nella misura accertata in sede di indagini peritali, laddove si evinceva un minimo ammontare dei lavori da eseguire per mettere a norma la cabina e si ravvisava soltanto un (limitato) danno da fermo tecnico; b) che le parti non avevano fornito argomenti sufficienti per smentire le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio sulla rilevanza dei vizi e sull’ammontare del danno oggetto di liquidazione, poiché – quanto alle direttive impartite dalla committente – risultava che la progettazione era stata affidata dalla BE. alla Chiusole per avere un prodotto “chiavi in mano” funzionale e realizzato a regola d’arte, mentre erano da sostituire solo alcune parti di qualità carente o mal montate o messe a punto in modo non completo, i cui difetti di assemblaggio dovevano addebitarsi all’appaltatrice; c) che l’erogazione di un finanziamento provinciale per l’acquisto della cabina oggetto di causa non era affatto certa in una prospettiva futura, poiché il provvedimento di erogazione del contributo acquisito agli atti era subordinato all’acquisto di beni per Euro 248.940,15 e, pertanto, in assenza di documenti a conferma della derivazione causale del mancato conseguimento del contributo dal modesto inadempimento contrattuale della BE., nell’inutilità della prova testimoniale nuovamente articolata dall’appellante, doveva ritenersi che il ragionamento del giudice di prime cure sulla quantificazione del danno non fosse controvertibile; d) che, trattandosi di ritardo nell’adempimento di obbligazioni pecuniarie nell’ambito di transazioni commerciali, il creditore aveva diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi fosse bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore dovesse specificare la natura e la misura degli interessi richiesti; e) che il comportamento della CHIUSOLE Automobili di Ch.Mi. E C. Snc – come affermato dal Tribunale -era stato del tutto contrario a buona fede e il fatto che il montaggio della cabina non fosse stato eseguito a regola d’arte non impediva di ritenere più grave, nella valutazione complessiva delle prestazioni corrispettive delle parti, l’inadempimento contrattuale della CHIUSOLE Automobili di Ch.Mi. E C. Snc rispetto a quello della BE..
3.- Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, la Chiusole Automobili di Ch.Mi. E C. Snc nonché i soci Ch.Mi., Ch.Gi. e Ch.Al.
Ha resistito, con controricorso, la BE. Srl in liquidazione.
Sono rimasti intimati la Co.ME. Soc. coop., Ca.Vi., Ar.Lj., la ditta Di. Montaggi di Di.Ro., la NE.PA. Srl e Os.Be.
4.- In prossimità della fissata adunanza camerale non partecipata, la controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Appalto e il pagamento dovuto per lavori conformi
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 (recte n. 4) e 5, c.p.c., la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., per avere la Corte di merito adottato una motivazione apparente o incoerente sulla domanda della Chiusole relativa al risarcimento dei danni per il mancato o parziale utilizzo della cabina di verniciatura fornita e montata dalla BE., con omesso esame di fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti.
Osservano gli istanti che la sentenza impugnata -confermando le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio -aveva quantificato il danno invocato nella misura minima di Euro 1.080,00 per fermo tecnico mentre aveva stabilito che l’ammontare dei difetti e lavori non eseguiti era pari ad Euro 6.207,54, a fronte dei danni complessivamente calcolati dal consulente tecnico di parte in Euro 39.660,40, senza considerare che, fino a quando l’impianto non fosse stato posto a norma, non avrebbe potuto funzionare, incorrendo la committente, in caso contrario, in violazioni normative.
E quand’anche si fosse aderito alla tesi per cui sarebbe stato possibile l’utilizzo parziale della cabina, la pronuncia d’appello non avrebbe chiarito in che termini doveva intendersi utilizzato l’impianto in questione, quanto meno a far data dal 2009.
1.1.- Il mezzo di critica è in parte qua inammissibile e in parte qua infondato.
1.1.1.- Sotto il primo profilo, si premette che la confinazione del danno risarcibile entro l’importo liquidato e l’accertamento dei vizi tali da giustificare la mera riduzione del compenso nella misura indicata hanno formato oggetto di statuizione nel giudizio di primo grado e negli stessi termini hanno ricevuto conferma in sede di gravame (la cui pronuncia si è limitata ad accogliere l’appello dell’appaltatrice quanto alla misura degli interessi spettanti sul saldo del compenso dovuto al netto della riduzione).
Si tratta, pertanto, di un’ipotesi di “doppia conforme” ex art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. vigente ratione temporis (norma ora ripresa dall’art. 360, quarto comma, c.p.c.), a fronte di un giudizio d’appello instaurato dopo l’11 settembre 2012.
E tanto appunto perché nei due gradi di merito le “questioni di fatto” emarginate sono state decise in base alle “stesse ragioni” e ripercorrendo il medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 2506 del 27/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 33483 del 11/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 29222 del 12/11/2019; Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014).
D’altronde, è onere del ricorrente indicare, allo scopo di escludere la declaratoria di inammissibilità, le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro eterogenee (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 8320 del 15/03/2022; Sez. L, Sentenza n. 20994 del 06/08/2019; Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016), specificazione di cui, nel corpo dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, non vi è traccia.
Sicché il vizio dedotto sub art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. ricade nella censura di inammissibilità.
1.1.2.- Quanto al secondo aspetto, inerente all’asserita motivazione apparente, il vizio dedotto non è integrato, posto che – con argomentazioni coerenti e comprensibili – la Corte d’Appello ha rilevato che – in adesione alle conclusioni cui era pervenuto l’elaborato peritale – il danno da fermo tecnico era limitato alla somma quantificata in Euro 1.080,00, escludendosi così che, oltre tale misura, l’utilizzo della cabina fosse stato impedito dai difetti accertati nell’opera dell’appaltatrice.
Orbene, l’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. è violato solo qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), ipotesi che – per quanto anzidetto – non concerne il caso di specie.
Appalto e il pagamento dovuto per lavori conformi
2.- Con il secondo motivo i ricorrenti prospettano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 (recte n. 4) e 5, c.p.c., la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte territoriale mancato di esaminare le critiche incisive alla consulenza tecnica d’ufficio, già mosse nel giudizio di primo grado, in ragione del fatto che l’ausiliario del giudice avesse redatto la propria relazione senza visionare l’impianto, limitandosi ad affermare, quanto ai vizi e difetti denunciati, che si sarebbe trattato di un problema di esclusiva natura contrattuale (e ciò quanto alla mancata chiusura stagna della parte posteriore della cabina di verniciatura) o di un problema di fornitura, ovvero disattendendo i rilievi svolti alla stregua della mancata disposizione di elementi di riscontro.
Obiettano gli istanti che, a fronte di queste doglianze, il giudice d’appello si sarebbe limitato ad affermare che le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio erano state accolte dal Tribunale in modo sicuramente condivisibile e che non vi era motivo di dubitare delle relative risultanze peritali.
2.1.- Il motivo è inammissibile.
2.1.1.- È inammissibile, per quanto rilevato scrutinando la prima censura, la deduzione del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
2.1.2.- È altresì inammissibile la doglianza con cui si contesta che il giudice di merito non avrebbe dato conto delle ragioni di adesione alle conclusioni cui era pervenuto il consulente d’ufficio, in difetto di un’analitica ricostruzione delle critiche mosse alle valutazioni tecniche di tale consulente, tanto da incorrere in argomentazioni perplesse.
Ora, in tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che lamenti l’acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l’operato, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del difetto di motivazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15804 del 06/06/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 15733 del 17/05/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021; Sez. 1, Sentenza n. 16368 del 17/07/2014).
Nella fattispecie, i ricorrenti si sono limitati a rilevare che sarebbero state mosse “critiche incisive” alla consulenza tecnica d’ufficio, in ragione del fatto che l’ausiliario del giudice avesse redatto la propria relazione senza visionare l’impianto, elementi, questi, di per sé soli non sufficienti a confutare la congruenza delle risultanze peritali, in quanto – in tesi – non puntuali e specifiche e, come tali, inidonee ad evidenziare la totale assenza di giustificazioni delle conclusioni dell’elaborato.
Peraltro, la censura relativa al fatto che l’ausiliario del giudice abbia proceduto alla verifica tecnica solo sulla scorta della documentazione prodotta, senza la disamina diretta della cabina, è priva di specificità per le seguenti ragioni: – non risulta che tale obiezione sia stata mossa nel giudizio d’appello, né che la sentenza impugnata abbia affrontato tale profilo; – e quand’anche ciò effettivamente fosse, non è stato dedotto che il mancato esame dei luoghi e la verifica solo “sulla carta” non siano stati autorizzati dal giudice in sede di conferimento dell’incarico peritale; – e quand’anche così fosse, trattandosi di un’ipotesi di nullità relativa per vizi procedurali nello svolgimento delle operazioni demandate all’ausiliario, non è stata dedotta la proposizione di una tempestiva eccezione di tale nullità nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione peritale, a pena di sanatoria del vizio ex art. 157, secondo comma, c.p.c. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3184 del 05/02/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 15747 del 15/06/2018; Sez. 1, Sentenza n. 24996 del 10/12/2010); – ancora, non è stato argomentato alcun collegamento tra il riscontro dello stato dei fatti senza un esame diretto della cabina e l’incidenza di tale modalità di verifica sulla pertinenza degli esiti esposti quanto all’accertamento dei vizi; – in ultimo, tale asserito esame meramente documentale non è in sé necessariamente indicativo dell’inattendibilità delle conclusioni cui il consulente è pervenuto, ove manchi una dettagliata contestazione di dette risultanze.
3.- Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 1460 c.c. nonché l’omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte distrettuale ritenuto che la sospensione del pagamento residuo dovuto per l’appalto eseguito – in ragione del mancato assemblaggio e della mancata funzionalità della cabina di verniciatura nonché dei lavori non eseguiti a regola d’arte e dell’impianto in tesi non a norma – fosse contraria a buona fede e che le irregolarità contestate non giustificassero la paralizzazione dell’intero residuo dovuto, così mancando di riconoscere i molteplici vizi denunciati e presenti nell’impianto, come confermati anche dal teste Si.Gi., benché fosse indiscutibile che la CHIUSOLE Automobili di Ch.Mi. E C. Snc non avesse una cabina perfettamente coibentata e priva degli altri difetti rilevati dal consulente tecnico d’ufficio, tale da pregiudicarne la funzionalità.
Assumono, inoltre, gli istanti che il comportamento tenuto dalla BE., con precipuo riguardo ai vizi effettivamente integrati, avrebbe giustificato l’applicazione del principio inadimpleti non est adimplendum.
Appalto e il pagamento dovuto per lavori conformi
3.1.- Il motivo è in parte qua inammissibile e in parte qua infondato.
Si reitera il rilievo sull’inammissibilità della deduzione del vizio di omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, per le ragioni innanzi esposte.
Altrettanto inammissibile è il rilievo con cui si afferma che i vizi abbiano inciso sull’utilizzabilità dell’impianto, circostanza esclusa dalla sentenza impugnata, se non nei limiti del fermo tecnico riconosciuto, alla stregua delle risultanze peritali, poiché la censura mira chiaramente, in questi termini, ad ottenere una rivalutazione dei fatti di causa debitamente esaminati per giungere ad una conclusione diversa, rivalutazione preclusa in sede di legittimità (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021; Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Sez. 6-5, Ordinanza n. 9097 del 07/04/2017; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
Tanto chiarito, la sentenza impugnata ha, nell’ordine, precisato: – che vi era stato un inadempimento parziale dell’appaltatrice nei confronti della committente, tale da non comportare una completa inutilizzabilità dell’impianto commissionato, sicché la medesima committente aveva diritto ad una riduzione del prezzo dell’appalto, nella misura accertata in sede di indagini peritali, laddove si evinceva un minimo ammontare dei lavori da eseguire per mettere a norma la cabina e si ravvisava soltanto un danno da fermo tecnico; – che le parti non avevano fornito argomenti sufficienti per smentire le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio sulla rilevanza dei vizi e sull’ammontare del danno oggetto di liquidazione, poiché -quanto alle direttive impartite dalla committente – risultava che la progettazione era stata affidata dalla BE. alla CHIUSOLE Automobili di Ch.Mi. E C. Snc per avere un prodotto “chiavi in mano” funzionale e realizzato a regola d’arte, mentre erano da sostituire solo alcune parti di qualità carente o mal montate o messe a punto in modo non completo, i cui difetti di assemblaggio dovevano addebitarsi all’appaltatrice.
Proprio alla luce della scarsa rilevanza dei vizi accertati (tali da giustificare una riduzione della misura del prezzo nei limiti di Euro 6.207,54, con un danno da fermo tecnico pari ad Euro 1.080,00), rispetto al compenso residuo dovuto (corrispondente, al lordo, ad Euro 145.511,22), la Corte di merito ha desunto che il comportamento della Chiusole – consistente nel rifiuto di corrispondere il residuo dovuto a titolo di compenso, alla stregua della sollevata eccezione d’inadempimento – era del tutto contrario a buona fede; infatti, il fatto che il montaggio della cabina non fosse stato eseguito a regola d’arte, senza che fosse compromessa in radice l’utilizzabilità dell’impianto (se non nei limiti del periodo di fermo riconosciuto), non impediva di ritenere più grave, nella valutazione complessiva delle prestazioni corrispettive delle parti, l’inadempimento contrattuale addebitato alla CHIUSOLE Automobili di Ch.Mi. E C. Snc – in ordine al mancato pagamento del compenso residuo dovuto – rispetto a quello della BE..
Tale conclusione è conforme all’orientamento di questa Corte secondo cui, per stabilire se l’eccezione di inadempimento è stata sollevata in buona fede, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte in concreto inadempiente ha influito sull’equilibrio sinallagmatico del contratto, avuto riguardo all’interesse della controparte, valutando la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, non già in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in relazione alla situazione oggettiva (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10555 del 23/04/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 4134 del 18/02/2025; Sez. 2, Sentenza n. 36295 del 28/12/2023; Sez. 3, Sentenza n. 22626 del 08/11/2016; Sez. 2, Sentenza n. 7759 del 27/03/2013; Sez. 3, Sentenza n. 15796 del 06/07/2009; Sez. L, Sentenza n. 11430 del 16/05/2006; Sez. 2, Sentenza n. 8880 del 03/07/2000; con specifico riferimento al contratto d’appalto Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 26365 del 26/11/2013).
In conseguenza, la condanna al pagamento del residuo dovuto, all’esito della disposta riduzione del compenso in ragione dei vizi rilevati – come debitamente eccepiti dalla parte -, è del tutto legittima, stante che, nell’ambito di un contratto di appalto, l’eccezione di inadempimento, formulata in considerazione di alcuni vizi ed incompletezze dei lavori, opera nei limiti del corrispondente importo, sicché non esclude che per il residuo il committente, una volta effettuata la parziale compensazione tra i reciproci crediti delle parti, sia tenuto a corrispondere il corrispettivo dovuto per i lavori esenti da vizi, oltre ai relativi interessi di mora (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6244 del 04/03/2019; Sez. 2, Sentenza n. 5869 del 13/03/2007).
4.- Con il quarto motivo i ricorrenti contestano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 (recte n. 4) e 5, c.p.c., la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. nonché l’omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte dell’impugnazione – con motivazione incoerente – negato la spettanza del danno per il mancato ottenimento del contributo provinciale documentato dalla determinazione del dirigente PAT del 14 marzo 2008, debitamente prodotto in giudizio, non essendo stato liquidato alcun contributo neanche in proporzione al minor importo della fattura emessa dalla società BE. per Euro 145.511,22.
4.1.- Il motivo è inammissibile.
Premessa l’inammissibilità della deduzione del vizio di omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, per le ragioni innanzi esposte, in ordine al tema del mancato riconoscimento della voce di pregiudizio rappresentata dalla asserita mancata erogazione di un finanziamento provinciale per l’acquisto della cabina oggetto di causa, la Corte d’Appello ha specificato che il versamento di detto contributo non era affatto certo in una prospettiva futura, poiché il relativo provvedimento – come acquisito agli atti – ne subordinava la concessione all’acquisto di beni per Euro 248.940,15.
Pertanto, la Corte d’Appello ha ritenuto che, in assenza di documenti a conferma della derivazione causale del mancato conseguimento del contributo dal modesto inadempimento contrattuale della BE., nell’inutilità della prova testimoniale nuovamente articolata dall’appellante, doveva confermarsi la pronuncia di primo grado, nella parte in cui aveva escluso che nella quantificazione del danno rientrasse tale voce risarcitoria.
Ebbene, le argomentazioni sviluppate con la censura di specie non sono affatto dirette a scalfire tale assunto, in ordine alla carenza di dimostrazione di alcun nesso eziologico tra i vizi rilevati nella cabina oggetto di appalto e il mancato conseguimento del contributo, poiché i ricorrenti si sono limitati a ribadire il mancato versamento di alcuna somma a tale titolo, senza aggredire puntualmente il rilievo sulla carenza di prova dell’imputazione di detta mancata erogazione alla condotta inadempiente dell’appaltatrice, che comunque aveva portato a compimento l’opera commissionata, sebbene essa fosse viziata (in una misura tale da legittimare la riduzione del prezzo per Euro 6.207,54).
In questi termini la doglianza è inammissibile, poiché, a fronte di argomentazioni pienamente comprensibili, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017; nello stesso senso, tra le ultime, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23763 del 23/08/2025; Sez. 1, Ordinanza n. 21851 del 29/07/2025; Sez. 2, Ordinanza n. 9152 del 07/04/2025; Sez. 2, Ordinanza n. 6515 del 11/03/2025; Sez. 2, Ordinanza n. 4228 del 18/02/2025), ratio, nella specie, nient’affatto aggredita.
5.- Con il quinto motivo i ricorrenti si dolgono, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., della violazione dell’art. 7 del D.Lgs. n. 231/2002 e dell’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte del gravame mancato di rilevare la nullità della clausola con cui erano stati pattuiti gli interessi nella misura riconosciuta, alla luce della scorrettezza del contegno dell’appaltatrice, la quale aveva fornito e montato un impianto non a norma, incompleto e difettoso, senza che avesse provveduto ad eliminare i vizi, nonostante il loro riconoscimento.
5.1.- La doglianza è infondata.
Ed infatti, ai sensi dell’art. 5, primo comma, secondo periodo, del D.Lgs. n. 231/2002, nelle transazioni commerciali tra imprese
è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall’art. 7.
Tale ultimo articolo stabilisce, al primo comma, che le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore e, al secondo comma, che il giudice dichiara, anche d’ufficio, la nullità della clausola avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza, la natura della merce o del servizio oggetto del contratto, l’esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o all’importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero.
Senonché, nella specie, la condanna al pagamento degli interessi sul compenso residuo dovuto a titolo di appalto non è stata disposta ai sensi dell’art. 7, ossia in ragione di una specifica previsione negoziale, bensì alla stregua della tenutezza ex lege e in via automatica per la riconduzione del negozio di appalto alle transazioni commerciali, con la correlata applicabilità delle norme sui ritardi con riferimento alle obbligazioni pecuniarie (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1747 del 24/01/2025; Sez. 2, Ordinanza n. 24390 del 10/08/2023; Sez. 2, Sentenza n. 5734 del 27/02/2019; nello stesso senso Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 22260 del 25/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 21523 del 20/08/2019; Sez. 1, Sentenza n. 14465 del 29/07/2004).
Ed invero, la disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal D.Lgs. n. 231/2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi.
Con la conseguenza che non è pertinente il richiamo alla nullità della clausola che stabilisca la misura degli interessi, in difetto di alcuna clausola di tale genere nel contratto concluso tra le parti del 17 gennaio 2008.
6.- Il sesto motivo del ricorso investe, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 91 c.p.c., per avere la Corte d’Appello disposto la condanna degli odierni ricorrenti alla refusione delle spese del giudizio di primo e secondo grado, mentre – alla luce della fondatezza delle precedenti censure – questi non sarebbero risultati soccombenti.
6.1.- Il motivo è inammissibile.
In realtà si tratta di un “non motivo”, poiché la contestazione della condanna alla refusione delle spese di lite è svolta non in via autonoma, ma quale mero riflesso o precipitato dell’accoglimento delle precedenti censure, il che non avrebbe richiesto una specifica doglianza, stante che, qualora i superiori motivi fossero stati accolti, la caducazione del capo dipendente sulla regolamentazione delle spese sarebbe stata automatica, alla luce dell’effetto espansivo interno di cui all’art. 336, primo comma, c.p.c.
7.- In conseguenza delle argomentazioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
Le spese e compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
Appalto e il pagamento dovuto per lavori conformi
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 5 novembre 2025.
Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2025.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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