Annullamento in autotutela della gara e turbativa d’incanti

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 16 novembre 2018, n. 51963.

La massima estrapolata:

L’annullamento in autotutela della gara che sia intervenuto in un momento successivo rispetto alla formale dichiarazione di aggiudicazione non fa venir meno il presupposto per la configurabilità dell’illecito penale del reato punito all’articolo 353 del codice penale.

Sentenza 16 novembre 2018, n. 51963

Data udienza 9 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente

Dott. TRONCI Andrea – Consigliere

Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere

Dott. VILLONI Orlando – rel. Consigliere

Dott. VIGNA Maria Sabina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), n. (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 7756/17 Corte di Appello di Milano del 20/12/2017;
esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato; udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, Dott. O. Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Angelillis C., che ha concluso per l’inammissibilita’;
sentito il difensore del ricorrente, avv. (OMISSIS), che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Milano ha confermato quella emessa in primo grado dal Tribunale di Milano il 07/10/2015 con cui (OMISSIS) e’ stato condannato alla pena sospesa di nove mesi di reclusione ed Euro 110,00 di multa, previa affermazione di responsabilita’ in ordine a due distinti episodi di turbata liberta’ degli incanti (articoli 81 cpv. e 353 cod. pen.), ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione.
In particolare, le condotte di cui e’ stata affermata la rilevanza penale riguardano: in un primo caso (capo 1), l’attribuzione arbitraria e con mezzo fraudolento di punteggi definitivi alle ditte partecipanti alla gara nonostante i lavori della Commissione aggiudicatrice fossero in pieno svolgimento, in violazione dell’articolo 84 Codice Appalti nella versione vigente al momento dei fatti; nel secondo caso (capo 2), l’attribuzione arbitraria e con mezzo fraudolento di punteggi con maggiore divario rispetto a quelli provvisori gia’ assegnati e la diminuzione dei punteggi delle altre societa’ partecipanti; in entrambi i casi al fine di favorire le societa’ poi risultate vincitrici delle rispettive gare di appalto, ancorche’ nell’ambito di procedure successivamente annullate in autotutela dalla stazione appaltante (Ospedale Civile di (OMISSIS)).
Condividendo le valutazioni, in fatto e in diritto, svolte dal primo giudice, la Corte di merito ha ribadito che quello di cui all’articolo 353 cod. pen. e’ reato di pericolo e ha ritenuto congruo l’inquadramento giuridico dei fatti, reputando corretta la ricostruzione operatane dal primo giudice e adeguatamente motivata la valutazione del compendio probatorio, fondato in larga parte su dichiarazioni testimoniali auto ed etero accusatorie di diversi testimoni, talora indicati anche dalla stessa difesa dell’imputato.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il (OMISSIS) che deduce quattro motivi di censura, di seguito riassunti ai sensi dell’articolo 173 disp. att. cod. proc. pen..
2.1 Violazione di legge in relazione all’articolo 353 cod. pen. per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto sussistente l’elemento materiale del reato contestato al capo 1) anche per mancata applicazione dell’articolo 49 cod. pen., comma 2; si sostiene, infatti, la tesi della ricorrenza dell’ipotesi del reato impossibile per avere l’Azienda Ospedaliera di (OMISSIS) successivamente ritenuto di annullare in autotutela la procedura di gara, determinandone la radicale caducazione ex tunc e facendo di conseguenza venir meno lo stesso presupposto per la configurabilita’ dell’illecito penale.
2.2 Vizio di motivazione in ordine all’attribuzione al ricorrente della responsabilita’ della turbativa della gara in luogo di altro soggetto, d.ssa (OMISSIS) (componente della Commissione Amministrativa, deputata ad espletare la fase successiva alla procedura di aggiudicazione della gara), ritenuta dai giudici di merito testimone inattendibile; in tale prospettiva alla ritenuta inammissibilita’ delle dichiarazioni dibattimentali da costei rese non ha fatto seguito, in maniera palesemente contraddittoria, una rivalutazione complessiva dell’intera vicenda.
2.3 Totale mancanza di motivazione o motivazione meramente apparente in ordine alle deduzioni difensive presentate nei motivi d’appello e nella successiva memoria con riferimento all’imputazione di cui al capo 2). La Corte di merito si e’, infatti, limitata a ripercorrere, in maniera peraltro non condivisibile vista l’incertezza della ricostruzione fattuale operata, un’ipotetica dinamica degli accadimenti, senza affrontare ed esaminare le censure difensive mosse al contesto in cui si sono svolti i fatti.
2.4 Vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell’attenuante di cui all’articolo 62 cod. pen., n. 6 in relazione alla ritenuta incongruita’ risar-citoria dell’atto transattivo stipulato con l’amministrazione parte offesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ manifestamente infondato e come tale deve essere dichiarato inammissibile.
2. L’argomento principale in cui esso si sostanzia e vale a dire la configurabilita’ nella fattispecie oggetto del giudizio della figura del reato impossibile (articolo 49 cod. pen.) e’ giuridicamente infondato.
Nella prospettazione del ricorrente, l’annullamento in autotutela delle due gare intervenuto in un momento successivo rispetto alla formale dichiarazione di aggiudicazione avrebbe, infatti, determinato la caducazione ex tunc delle relative procedure, elidendo di conseguenza il venir meno dello stesso presupposto per la configurabilita’ dell’illecito penale.
Tale costruzione dogmatica si scontra, tuttavia, con l’inquadramento dell’illecito di cui all’articolo 353 cod. pen. quale figura di reato di pericolo privo di evento, inteso come modificazione del mondo esteriore, che si perfeziona cioe’ non appena si manifestino, sul piano reale e fenomenico, le condotte di turbativa contemplate nel comma 1 della citata previsione normativa, in conformita’ del resto con la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimita’ (v. fra le altre Sez. 6, sent. n. 24477 del 04/05/2016, Sanzogni e altro, Rv. 267092; Sez. 6, sent. n. 12821 del 11/03/2013, Adami e altri, Rv. 254906; Sez. 6, sent. n. 12298 del 16/01/2012, Citarella e altri, Rv. 252555).
L’irrilevanza dell’evento ai fini del perfezionamento del reato non significa, peraltro, che manchi il relativo oggetto, nella specie rappresentato dal risultato della gara nel senso voluto da chi sta attuando le condotte di turbativa, con il che viene meno uno dei presupposti per l’applicazione dell’articolo 49 cod. pen., comma 2.
3. Il ricorso e’, inoltre, manifestamente infondato con riferimento ai vizi di motivazione asseritamente rinvenibili nella decisione impugnata.
Ai limiti della proponibilita’ e’, infatti, il motivo incentrato sulla mancata individuazione del responsabile del reato contestato al capo 1 in altra persona (tale d.ssa (OMISSIS)), escussa in qualita’ di testimone in corso del giudizio ma ritenuta inattendibile dagli stessi giudici di merito.
L’argomento sottende, infatti, la possibilita’ – ovviamente insussistente – che la Corte di Cassazione possa sostituire un autonomo apprezzamento del compendio probatorio a quello demandato ai giudici dei gradi di merito del giudizio, il che lo pone obiettivamente al di fuori della vigente ordinamento processuale.
Parimenti e’ a dirsi della doglianza fondata su una ricostruzione degli eventi definita incerta e asseritamente frutto della mancata considerazione da parte della Corte territoriale delle censure difensive mosse al contesto in cui si sono svolti i fatti.
L’incertezza nella ricostruzione dei fatti oggetto di scrutinio e’, infatti, categoria che sfugge all’ambito proprio del sindacato di legittimita’, limitato a verificare che il giudice di merito abbia compiutamente esposto le ragioni giuridicamente significative della decisione e che dal testo siano assenti illogicita’ evidenti ovvero che le argomentazioni adoperate siano congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento (ex pluribus v. Sez. F. n. 47748 del 11/08/204, Costantini, Rv. 261400 e Sez. 3 sent. n. 40873 del 21/10/2010, Marja, Rv. 248698).
Le doglianze sopra indicate risultano, pertanto, semplicemente improponibili.
3. Manifestamente infondato e’, infine, l’ultimo motivo di ricorso concernente la mancata applicazione dell’articolo 62 c.p., n. 6, asseritamente derivante dalla ritenuta incongruita’ ai fini del risarcimento dell’atto transattivo stipulato con l’amministrazione parte offesa.
La Corte territoriale ha in realta’ semplicemente rilevato che l’atto transattivo e’ stato trascritto il giorno 14/07/2015 e quindi successivamente all’apertura del dibattimento di primo grado intervenuta il 04/06/2015, facendo quindi corretta applicazione dell’articolo 62 c.p., n. 6 e della locuzione prima del giudizio ivi contenuta, costantemente interpretata come prima dell’apertura del dibattimento da parte della giurisprudenza di questa Corte di Cassazione (Sez. 3, sent. n. 18937 del 19/01/2016, S, Rv. 266579; Sez. 4, sent. n. 1528 del 17/12/2009, Iacchelli, Rv. 246303; Sez. 5, set. n. 41765 del 09/07/2009, De Matteo, Rv. 245167).
4. Alla dichiarazione d’inammissibilita’ del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di Euro 2.000,00 (duemila).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa della ammende.
PUBBLICAZIONE

Avv. Renato D’Isa

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