Amministrazione di sostegno e le caratteristiche dell’istituto

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|31 marzo 2022| n. 10483.

Amministrazione di sostegno e le caratteristiche dell’istituto.

In tema di amministrazione di sostegno, le caratteristiche dell’istituto impongono, in linea con le indicazioni provenienti dall’art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che l’accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge sia compiuto in maniera specifica e focalizzata rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario ed anche rispetto all’incidenza di tali condizioni sulla capacità del medesimo di provvedere ai propri interessi, perimetrando i poteri gestori dell’amministratore in termini direttamente proporzionati ad entrambi i menzionati elementi, di guisa che la misura risulti specifica e funzionale agli obiettivi individuali di tutela, altrimenti implicando un’ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona. In tale quadro, le dichiarazioni del beneficiario e la sua eventuale opposizione, soprattutto laddove la disabilità si palesi solo di tipo fisico, devono essere opportunamente considerate, così come il ricorso a possibili strumenti alternativi dallo stesso proposti, ove prospettati con sufficiente specificità e concretezza.

Ordinanza|31 marzo 2022| n. 10483. Amministrazione di sostegno e le caratteristiche dell’istituto

Data udienza 16 febbraio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Amministrazione di sostegno – Decreto di nomina – Reclamabili ai sensi dell’art. 720 bis, secondo comma, cod.proc.civ., dinanzi alla Corte d’appello – Irrilevanza del loro contenuto decisorio ovvero gestorio – Ricorribilità per cassazione del decreto emesso in sede di reclamo se avente contenuto decisorio – Presupposti dell’amministrazione di sostegno – Audizione del beneficiario – Obbligatorietà – Rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente
Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 31626/2020 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Servizi Socio Educativi del Comune di (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ANCONA, del 04/11/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2022 dalla cons. Dott. TRICOMI LAURA.

Amministrazione di sostegno e le caratteristiche dell’istituto

RITENUTO

CHE:
(OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi avverso il decreto della Corte di appello di Ancona che ha respinto il reclamo, proposto dallo stesso (OMISSIS), avverso il decreto del Giudice Tutelare presso il Tribunale di Ancona del 3/9/2020 con cui era stata dichiarata l’apertura dell’amministrazione di sostegno con durata indeterminata in suo favore, nominando l’avv. (OMISSIS) quale amministratore di sostegno. Le controparti sono rimaste intimate.
(OMISSIS), con il reclamo, aveva lamentato la insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’adozione del provvedimento impugnato, dolendosi in subordine che non fosse stata nominata la sorella nell’incarico di amministratore di sostegno.
La Corte di appello, con il decreto impugnato, ha affermato che era stata accerta la incapacita’ di (OMISSIS) di attendere autonomamente ai suoi interessi, sulla scorta di elementi clinici che ne evidenziavano la fragilita’. A tal fine, ha rimarcato l’esistenza di una diagnosi di “disturbo bipolare di II tipo” – caratterizzato da alternanza di fasi di recrudescenza, connesse alla mancata assunzione della terapia psicofarmacologica-; le condotte di “accumulo patologico” di materiale musicale in varie stanze dell’abitazione, rese impraticabili; una situazione di evidente difficolta’ economica dei fratelli (OMISSIS) evidenziata nella relazione dei Servizi sociali. Ha, inoltre, rappresentato che la convivenza con la sorella era connotata da forti tensioni ed eteroaggressivita’ verbale.
Ha ritenuto, infine, che le questioni circa la individuazione della persona incaricata di svolgere la funzione di amministratore di sostegno, avrebbero dovuto essere oggetto di reclamo proposto dinanzi al Tribunale, trattandosi di provvedimento di carattere gestorio.

 

Amministrazione di sostegno e le caratteristiche dell’istituto

CONSIDERATO

CHE:
1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’articolo 404 c.c. e ss., deducendo l’apertura dell’amministrazione di sostegno in mancanza dei presupposti di legge.
Il ricorrente si duole che la Corte di appello abbia rigettato il reclamo sulla scorta dell’esame della sola relazione del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL, che aveva diagnosticato un “disturbo bipolare di II tipo”, senza considerare che la patologia era tenuta sotto controllo mediante terapia farmacologica e che il medico curante del ricorrente ne aveva dichiarato la piena capacita’ di intendere e di volere. Osserva che il disturbo comportamentale in questione non e’ idoneo ad escludere la propria capacita’ di attendere alle esigenze fisiche ed economico/finanziarie e di autodeterminazione.
Sostiene di non essere un soggetto debole perche’, come riferito dai Servizi sociali, avrebbe sperperato il patrimonio, circostanza che contesta, e non di non essere in condizioni di precarieta’ economica ma di godere di una florida situazione economica, riveniente da proprieta’ immobiliari, rendite e pensioni che gestisce con la sorella, lamentando che cio’ non sia stato considerato dalla Corte di appello.
Ammette la necessita’ di assistenza fisica per i malanni dovuti all’eta’, ma non per la condizione psichica e rivendica il diritto di gestire e liquidare il patrimonio immobiliare per le personali esigenze di vita, non avendo figli da accudire o familiari a cui pensare, tranne la sorella con cui convive.
1.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’articolo 13 Cost., per avere omesso la Corte di appello di tenere in considerazione un diritto fondamentale della persona, costituzionalmente tutelato, e cioe’ la volonta’ del (OMISSIS) contraria all’attivazione dell’amministrazione di sostegno e la liberta’ di autodeterminazione dello stesso e della dignita’ personale.
2.1. Preliminarmente va affermata la ricorribilita’ in cassazione del decreto impugnato, stante il contenuto decisorio dello stesso, concernente l’accertamento della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’apertura dell’amministrazione di sostegno; cio’ alla luce del recente arresto delle Sezioni Unite (Cass. Sez. U. n. 21985/2021) che hanno precisato che i decreti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno sono reclamabili ai sensi dell’articolo 720 bis c.p.c., comma 2, unicamente dinanzi alla Corte d’appello, quale che sia il loro contenuto (decisorio ovvero gestorio), mentre, ai fini della ricorribilita’ per cassazione dei provvedimenti assunti in tale sede, la lettera della legge impone in ogni caso la verifica del carattere della decisorieta’, quale connotato intrinseco delle statuizioni suscettibili di essere sottoposte al vaglio del giudice di legittimita’.

 

Amministrazione di sostegno e le caratteristiche dell’istituto

2.2. Il ricorso, i cui motivi vanno trattati congiuntamente per connessione, e’ fondato e va accolto.
2.3. L’amministrazione di sostegno, introdotta dalla L. n. 6 del 2004, articolo 3 innovando il sistema delle tutele previste in favore dei soggetti deboli, persegue la finalita’ di offrire, a chi si trovi – all’attualita’ – nella impossibilita’, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi per una qualsiasi “infermita’” o “menomazione fisica” non necessariamente di ordine mentale (Cass. n. 12998/2019), uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la “capacita’ di agire” e che – a differenze dell’interdizione e dell’inabilitazione – sia idoneo ad adeguarsi alle esigenze del beneficiario, in ragione della sua flessibilita’ e della maggiore agilita’ della relativa procedura applicativa.
L’amministrazione di sostegno, ancorche’ non esiga che la persona versi in uno stato di vera e propria incapacita’ di intendere o di volere, nondimeno presuppone una condizione attuale di menomata capacita’ che la ponga nell’impossibilita’ di provvedere ai propri interessi, mentre e’ escluso il ricorso all’istituto nei confronti di chi si trovi nella piena capacita’ di autodeterminarsi, pur in condizioni di menomazione fisica, in funzione di asserite esigenze di gestione patrimoniale, in quanto detto utilizzo implicherebbe un’ingiustificata limitazione della capacita’ di agire della persona, tanto piu’ a fronte della volonta’ contraria all’attivazione della misura manifestata da un soggetto pienamente lucido (Cass. n. 29981/2020).
Invero, come e’ stato gia’ affermato da questa Corte, la valutazione della congruita’ e conformita’ del contenuto dell’amministrazione di sostegno alle specifiche esigenze del beneficiario, riservata all’apprezzamento del giudice di merito, richiede che questi tenga essenzialmente conto, secondo criteri di proporzionalita’ e di funzionalita’, del tipo di attivita’ che deve essere compiuta per conto dell’interessato, della gravita’ e durata della malattia o della situazione di bisogno in cui versa l’interessato, nonche’ di tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie, in modo da assicurare che il concreto supporto sia adeguato alle esigenze del beneficiario senza essere eccessivamente penalizzante (v. Cass. n. 13584/2006, n. 22332/2011; Cass. n. 18171/2013; Cass. n. 6079/2020; nel senso che l’ambito dei poteri dell’amministratore debba puntualmente correlarsi alle caratteristiche del caso concreto, v. Corte Cost. n. 4 del 2007).
2.4. La lettura dell’istituto, come si andata delineando nelle recenti pronunce di legittimita’ di cui si e’ dato conto, appare in linea, ed anzi e’ confortata, dal rilievo che, con L. 3 marzo 2009, n. 18, entrata in vigore il successivo 15 marzo 2009, l’Italia ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con disabilita’ (adottata il 13 dicembre 2006). Confermata la valutazione di compatibilita’ tra la disciplina normativa dell’amministrazione di sostegno e la Convenzione anzidetta (Cass. n. 18320/2012), e’ opportuno ricordare, come precisato all’articolo 1, che la Convenzione ha l’obiettivo di promuovere, proteggere ed assicurare alle persone con disabilita’ il pieno godimento dei diritti umani e delle liberta’ fondamentali nel rispetto della dignita’ umana e riguarda non soltanto le persone cd. inferme di mente, ma tutte quelle che presentano minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine “che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella societa’ su una base di eguaglianza con gli altri”. Si tratta di una disciplina che supera la logica della protezione tipicamente patrimoniale della persona, a favore di un modello sociale fondato sui diritti umani, che si pone in linea di evidente novita’ rispetto agli odierni ordinamenti giuridici. Una disciplina nella quale scompare ogni riferimento alla incapacita’, per dare spazio alla disabilita’, come condizione complessiva della persona, che non puo’ limitare ne’ deve incidere sulla sua capacita’ di agire e che, all’articolo 12, prescrive a tutti gli Stati l’obbligo di riconoscere che le persone con disabilita’ godono della piena capacita’ in tutti gli aspetti della vita e di assumere tutte le misure per assicurare e garantire che le persone con disabilita’ godano della piena capacita’ legale (Cass. n. 3462/2022, in motivazione).
Segnatamente, l’articolo 12 della Convenzione, sotto la rubrica “Uguale riconoscimento di fronte alla legge”, stabilisce che: “l. Gli Stati Parti riaffermano che le persone con disabilita’ hanno il diritto di essere riconosciute ovunque quali persone di fronte alla legge. 2. Gli Stati Parti dovranno riconoscere che le persone con disabilita’ godono della capacita’ legale su base di eguaglianza rispetto agli altri in tutti gli aspetti della vita. 3. Gli Stati Parti prenderanno appropriate misure per permettere l’accesso da parte delle persone con disabilita’ al sostegno che esse dovessero richiedere nell’esercizio della propria capacita’ legale. 4. Gli Stati Parti assicureranno che tutte le misure relative all’esercizio della capacita’ legale forniscano appropriate ed efficaci salvaguardie per prevenire abusi in conformita’ della legislazione internazionale sui diritti umani. Tali garanzie assicureranno che le misure relative all’esercizio della capacita’ legale rispettino i diritti, la volonta’ e le preferenze della persona, che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il piu’ breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorita’ competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario. 5. Queste garanzie dovranno essere proporzionate al grado in cui le suddette misure toccano i diritti e gli interessi delle persone. 6. Sulla base di quanto previsto nel presente articolo, gli Stati Parti prenderanno tutte le misure appropriate ed efficaci per assicurare l’eguale diritto delle persone con disabilita’ alla propria o ereditata proprieta’, al controllo dei propri affari finanziari e ad avere pari accesso a prestiti bancari, mutui e altre forme di credito finanziario, e assicureranno che le persone con disabilita’ non vengano arbitrariamente private della loro proprieta’”. Trattasi di norma che i primi commentatori hanno definito “il massimo standard di protezione dei diritti umani della persona con disabilita’, con lo scopo di assicurare il diritto alla eguaglianza e alla non discriminazione in relazione al godimento e all’esercizio della sua capacita’”.

 

Amministrazione di sostegno e le caratteristiche dell’istituto

2.5. Ad oltre un decennio, ormai, dal momento in cui la menzionata Convenzione delle Nazioni Unite e’ stata ratificata dalla nostra Repubblica – ritenuta la compatibilita’ della disciplina nazionale dell’amministrazione di sostegno rispetto alla Convenzione – occorre interrogarsi, allora, sulla necessita’ di valorizzare, nell’ambito della disciplina nazionale, le disposizioni e le soluzioni interpretative potenzialmente coerenti con i principi espressi in questo strumento internazionale.
2.6. In questa prospettiva, decisivo rilievo e’ destinato ad assumere, compatibilmente con il tipo ed il grado di disabilita’ dell’amministrando, l’audizione della persona cui il procedimento di apertura dell’amministrazione di sostegno si riferisce. Invero, – a differenza di quanto previsto per il procedimento di interdizione o inabilitazione (articolo 419 c.c.) – il giudice tutelare non solo deve sentire la persona ma, con previsione peculiare propria dell’istituto di protezione in esame, “deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa” (articolo 407 c.c., comma 3). L’audizione del beneficiario risulta, invero, centrale nell’ambito del procedimento in esame (Cass. n. 6861/2013) per l’adozione di un provvedimento congruo e commisurato alle concrete esigenze dell’amministrando, anche se la volonta’ espressa dal beneficiario non appare decisiva in relazione all’esito del procedimento di apertura della amministrazione di sostegno. Se, infatti, la circostanza che il beneficiario abbia chiesto o accettato il sostegno ovvero abbia indicato la persona da nominare o i bisogni concreti da soddisfare non costituisce condizione necessaria per l’applicazione di tale misura (v. Cass. n. 4866/2010; anche secondo Corte Cost. n. 4 del 2007), cosi’ come, in senso opposto, al dissenso del beneficiario, ai sensi degli articoli 407 e 410 c.c., non e’ attribuita una efficacia paralizzante ai fini dell’attivazione della misura dell’amministrazione di sostegno, a meno che – come e’ stato gia’ affermato – il giudice non accerti che i suoi interessi sono comunque tutelati, sia in via di fatto dai familiari che per il sistema di deleghe attivato autonomamente dall’interessato (Cass. n. 22602/2017), va tuttavia rimarcato che la volonta’ contraria all’attivazione della misura dell’amministrazione di sostegno, ove provenga da persona pienamente lucida (come si verifica allorquando la limitazione di autonomia si colleghi ad un impedimento soltanto di natura fisica), non puo’ non essere tenuta in debito conto da parte del giudice, che deve garantire l’equilibrio della decisione, tenendo conto della necessita’ di privilegiare il rispetto dell’autodeterminazione della persona interessata, cosi’ da discernere le fattispecie, a seconda dei casi (Cass. n. 29981/2020).
2.7. Ugualmente, costituiscono punti di forza dell’istituto, l’intrinseco dinamismo e la strumentale flessibilita’ che lo connotano, desumibili dalla previsione normativa, non formale, del dovere dell’amministratore di sostegno di riferire periodicamente al giudice tutelare non solo in ordine alle attivita’ svolte con riguardo alla gestione del patrimonio, ma anche in ordine ad ogni mutamento delle condizioni di salute e delle condizioni di vita personale e sociale dell’amministrato (articolo 405 c.c., comma 5, n. 6) e, soprattutto, dalla possibilita’ che il provvedimento che ha dichiarato aperta la procedura sia sempre suscettibile di adeguamento e modifiche anche d’ufficio (articolo 407 c.c., comma 4; articolo 411 c.c., comma 4). Questo strumentario, sintonico all’obiettivo di una individualizzata rispondenza tra il provvedimento e la sua effettiva e perdurante adeguatezza alle esigenze di assistenza del beneficiario, merita di essere valorizzato, anche nei sensi indicati dall’articolo 12 della Convenzione.

 

Amministrazione di sostegno e le caratteristiche dell’istituto

2.8. Le caratteristiche proprie dell’amministrazione di sostegno impongono, quindi, in linea con le indicazioni rivenienti dall’articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite, che l’accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge sia compiuto in maniera specifica, circostanziata e focalizzata sia rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario – da accertare anche mediante CTU, ove necessario-, sia rispetto alla incidenza della stesse sulla capacita’ del beneficiario di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali, anche eventualmente avvalendosi, in tutto o in parte, di un sistema di deleghe dallo stesso approntato; inoltre, il perimetro dei poteri gestori ordinari attribuibili all’amministratore di sostegno va delineato in termini direttamente proporzionati ad entrambi gli anzidetti elementi, di guisa che la misura risulti specifica e funzionale agli obiettivi individuali di tutela, altrimenti implicando un’ingiustificata limitazione della capacita’ di agire della persona.
In questo quadro, le dichiarazioni del beneficiario e la sua eventuale opposizione, soprattutto laddove la disabilita’ si palesi solo di tipo fisico, devono essere opportunamente considerate, cosi’ come il ricorso a possibili strumenti alternativi dallo stesso proposti, ove prospettati con sufficiente specificita’ e concretezza.
2.9 La decisione impugnata non risulta essere adottata nel solco dei principi anzidetti e va, pertanto, cassata.
2.10. Nel caso di specie, infatti, non risulta evidenziato in che misura la patologia di cui soffre il ricorrente abbia inciso in concreto sulla sua capacita’ psico/fisica ed abbia intralciato la gestione della amministrazione patrimoniale, circostanza rilevante al fine di definire in termini di proporzionalita’, adeguatezza e pertinenza gli specifici poteri attribuiti all’amministratore di sostegno; cio’ nonostante – come si evince dal decreto impugnato (fol. 2) – all’amministratore di sostegno risultano essere stati attribuiti tutti i poteri relativi ai rapporti bancari e postali del ricorrente, con autorizzazione all’apertura di un nuovo conto corrente intestato al solo amministratore di sostegno su cui accreditare tutti i proventi; inoltre, all’amministratore e’ stato consentito di operare in via esclusiva anche in ordine alle spese ordinarie, senza che emergano concrete indicazioni circa i compiti per la cura della persona amministrata, il suo benessere e la sua incolumita’.

 

Amministrazione di sostegno e le caratteristiche dell’istituto

Inoltre, nonostante (OMISSIS) abbia dedotto, anche mediante produzione di documentazione medica, la sussistenza della propria capacita’ di intendere e di volere, non si evince dal decreto impugnato che sia stata disposta CTU per accertare le sue reali condizioni psico/fisiche e le modalita’ di sostegno piu’ appropriate; non si da’ conto della certificazione del medico curante da questi prodotta; non si illustra in che modo si sia desunto che il ricorrente non segue la cura farmacologica; non si da’ conto, sulla scorta di concrete evidenze, della differente prospettazione della condizione economica rappresentata dal ricorrente – florida, piuttosto che indigente -; non si prende in esame la volonta’ dello stesso, contraria alla istituzione dell’amministrazione di sostegno e, in subordine, favorevole alla nomina della sorella convivente, che non risulta nemmeno essere stata ascoltata, di guisa che la misura adottata non risponde ai requisiti legali previsti per la sua applicazione.
3. In conclusione, il ricorso va accolto; il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione per il riesame alla luce dei principi espressi, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente grado.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalita’ delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

P.Q.M.

– Accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato con rinvio alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese;
– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalita’ delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52;

 

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In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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