Allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma

Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 11 febbraio 2019, n. 3923.

La massima estrapolata:

L’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito. Nel caso di specie, è stato rigettato il motivo di impugnazione in cui si chiedeva al Giudice di legittimità di stabilire se un muro abbattuto avesse natura condominiale, anziché meramente divisoria di due preesistenti cortili.

Ordinanza 11 febbraio 2019, n. 3923

Data udienza 4 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 7486-2018 proposto da:
(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 8111/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 28/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2018 dal Consigliere Dott. ORILIA LORENZO.

RITENUTO IN FATTO

1 La Corte d’Appello di Roma con sentenza 28.12.2017, in accoglimento dell’appello proposto dal Condominio di (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) srl avverso la sentenza 5214/14 del locale Tribunale, ha condannato la societa’ al ripristino di un muro da essa abbattuto, ravvisando la natura condominiale del manufatto e quindi l’illegittimita’ della condotta della societa’ convenuta.
2 Contro tale sentenza ricorre per cassazione la (OMISSIS) srl sulla base di due motivi a cui resiste con controricorso il Condominio.
Il relatore ha proposto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 Con il primo motivo si denunzia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli articoli 832 e 1117 c.c., nonche’ omessa considerazione di un fatto decisivo, rimproverandosi alla Corte d’Appello di non avere spiegato i motivi di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio recepite dalla sentenza di primo grado. Altro errore, ad avviso della ricorrente, riguarda l’interpretazione dei concetti di muro perimetrale e muro divisorio, posto che il muro in questione aveva solo una funzione divisoria, poi avvenuta meno con l’accorpamento di due cortili in una sola proprieta’ e quindi non poteva essere considerato perimetrale.
Il motivo e’ manifestamente infondato.
Per giurisprudenza costante di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura e’ possibile, in sede di legittimita’, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (v. tra le varie, Sez. 50, Sentenza n. 195 del 11/01/2016 Rv. 638425; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015 Rv. 638171; Sez. 5, Sentenza n. 8315 del 04/04/2013 Rv. 626129; Sez. 50, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010 Rv. 612745; piu’ di recente, v. anche Sez. 2 – Ordinanza n. 20964 del 08/09/2017 Rv. 645246 in motivazione). Ed e’ opportuno aggiungere che oggi il vizio di motivazione non e’ neppure piu’ denunziabile in sede di legittimita’ (v. in proposito sentenza delle Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014 n. 8053 ove si e’ ben chiarita la portata dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, evidenziandosi i ristrettissimi limiti di operativita’ del sindacato sulla motivazione, certamente qui non ricorrenti e neppure dedotti).
La ricorrente oggi allega un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e cioe’ l’erronea attribuzione della natura condominiale al muro abbattuto, piuttosto che meramente divisoria dei due preesistenti cortili che in origine appartenevano a soggetti diversi e poi sono confluiti in capo allo stesso soggetto. Si sollecita insomma la Corte di Cassazione ad un compito estraneo al suo ruolo istituzionale che non e’ certo quello di rivisitare gli accertamenti in fatto rientranti nelle prerogative del giudice di merito che – e’ bene rimarcarlo – nel caso in esame, confrontandosi con le diverse conclusioni raggiunte dal consulente tecnico (e fatte proprie dal primo giudice) ha accertato che “la porzione di muro abbattuto dalla societa’ appellata svolgeva la funzione di delimitazione perimetrale del Condominio di (OMISSIS) e, come emerge dalla stessa planimetria allegata alla relazione di consulenza tecnica, costituiva orizzontalmente un unicum con la porzione di muro di cinta condominiale” (v. pag. 6 sentenza) e ha concluso per la illegittimita’ dell’apertura in esso praticata, che va ad incidere sulla funzione di recinzione e protezione annullando il beneficio che gli altri condomini traggono dalla utilita’ che il muro apporta alle proprieta’ altrui (v. pag. 7).
2 Con altro motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli articoli 1120 e 1122 c.c., rilevando che nel caso di specie l’intervento non ha arrecato alcun pregiudizio ne’ alla statica dell’edificio ne’ al decoro architettonico, ne’ ha compresso il diritto di godimento degli altri condomini che non hanno mai utilizzato il muro, la cui demolizione non ha neppure alterato la destinazione dell’area, non piu’ utilizzata a parcheggio.
Anche tale motivo e’ manifestamente infondato perche’ si risolve in una censura in fatto sull’apprezzamento della Corte d’Appello che invece (v. pag. 7), in linea col disposto dall’articolo 1120 c.c., u.c., ha ravvisato nella trasformazione dell’originaria terrazza in un’area di manovra per autoveicoli e carico e scarico di merci, la creazione di una illegittima servitu’ a carico del Condominio e una illegittima variazione dell’uso dell’immobile in violazione del regolamento di condominio, articolo 13, contenente il divieto di apportare variazioni alla destinazione d’uso degli immobili (civili abitazioni).
Il rigetto del ricorso comporta inevitabilmente l’addebito delle spese del presente giudizio alla parte soccombente.
Rilevato infine che il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, il comma 1 – quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, a carico della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto.

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