Allegazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 3 gennaio 2019, n. 10.

La massima estrapolata:

L’allegazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere, del quale deve essere dimostrata l’esistenza, è necessaria anche quando venga proposta una domanda generica di condanna, senza una determinazione dell’ammontare del credito, rimandata al successivo giudizio.

Sentenza 3 gennaio 2019, n. 10

Data udienza 24 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 11698/2014 R.G proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS) e dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS).
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS) e dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS) e (OMISSIS).
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 1186/2013, depositata in data 21.3.2013.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 24.10.2018 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso, chiedendo il rigetto del ricorso.
Uditi l’Avv. (OMISSIS) e l’Avv. (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

Con citazione notificata in data 14.5.1992, (OMISSIS) ha convenuto in giudizio (OMISSIS) dinanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere, assumendo di avergli commissionato, con contratto di appalto dell’8.12.1990, l’esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione di un fabbricato sito in (OMISSIS), che, insorti contrasti circa la corretta esecuzione dei lavori e la quantificazione delle opere eseguite, il (OMISSIS) aveva rifiutato di rilasciare il cantiere.
Ha chiesto la convalida del sequestro del cantiere, precedentemente ottenuto, nonche’ di pronunciare la risoluzione del contratto per inadempimento e di condannare l’appaltatore al risarcimento del danno.
Il Tribunale – con sentenza n. 1851/1993 – ha respinto la domanda, ma su appello della committente, la Corte territoriale di Napoli – con sentenza n. 2588/2000 – ha dichiarato la risoluzione del contratto ed ha condannato l’appaltatore al pagamento di Lire 14.250.000 pari alla penale giornaliera per il ritardo nel completamento delle opere, con riferimento al periodo compreso tra il 21.1.1992 ed il 27.4.1992 (durante il quale i lavori erano stati sospesi), mentre ha respinto la richiesta di risarcimento per i danni provocati dall’inadempimento definitivo, ritenendo ostativa la previsione della clausola penale apposta al contratto.
La pronuncia e’ stata impugnata in sede di legittimita’ e, con sentenza n. 591/2005, questa Corte, respinto il ricorso incidentale del (OMISSIS) volta a censurare la pronuncia di risoluzione dell’appalto, ha accolto entrambi i motivi di ricorso proposti da (OMISSIS), escludendo che la penale pattuita operasse solo per il periodo di sospensione dei lavori e che ostasse, inoltre, al risarcimento del pregiudizio causato dall’inadempimento definitivo, come invece sostenuto dal giudice distrettuale.
Riassunto il giudizio, la Corte di appello di Napoli ha rideterminato il danno da ritardo in Euro 11.387,87, rilevando che le parti avevano fissato – all’articolo 3 del contratto del 8.12.1990 – il termine di consegna delle opere al 30.9.1991, con una penale di Lire 150.000 giornalieri per il ritardo nell’ultimazione dei lavori strutturali e che, con un patto aggiuntivo, avevano specificato che il predetto termine si riferiva solo ai lavori del primo lotto e che, con successivo accordo, mai perfezionato, sarebbe stato fissato altro termine per il secondo ed il terzo lotto.
Accertato che i lavori del primo lotto erano stati ultimati in data 24.2.1992, ha calcolato il ritardo in giorni 147 (dal 30.9.1991 al 24.2.1992), ritenendo che il periodo in cui il cantiere era stato sequestrato su istanza della committente non potesse ascriversi al l’appaltatore.
Ha infine respinto la richiesta di risarcimento del danno per l’inadempimento definitivo, rilevando che la domanda formulata in primo grado si presentava del tutto generica e che solo in sede di rinvio la committente aveva chiesto un importo pari ad Euro 1.000.000,00 per la perdita da immobilizzo del capitale, per l’anticipata estinzione di un mutuo fondiario, per la diminuzione del prezzo di vendita degli immobili, per l’aumento dei costi di costruzione, gli indennizzi versati a terzi, i costi aggiuntivi e la rivalutazione monetaria, senza che tali voci fossero state dedotte nei precedenti gradi di merito. Ha ritenuto che i mezzi istruttori proposti in fase di rinvio vertessero su circostanze diverse da quelle capitolate in precedenza e fossero quindi inammissibili.
Per la cassazione di questa sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso in 5 motivi. (OMISSIS) ha depositato controricorso. Con ordinanza interlocutoria n. 9272/2018, la causa e’ stata rimessa alla pubblica udienza per la trattazione congiunta con il ricorso iscritto al n.r.g. 26760/2016.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le censure di inammissibilita’ del ricorso sono infondate poiche’ l’atto contiene un’adeguata illustrazione dei fatti di causa ed e’ idoneo a porre questa Corte in condizione di avere compiuta conoscenza delle vicende processuali, delle questioni dibattute e delle critiche mosse alla decisione impugnata.
2. Il presente procedimento, pur se vertente sul medesimo rapporto oggetto del procedimento n. 26760/2016, e’ suscettibile di essere definito separatamente, non occorrendo disporre la riunione delle due cause.
3. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli articoli 1362, 1363 c.c., articoli 112 e 384 c.p.c, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonche’ l’omessa, illogica e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamentando che la sentenza impugnata abbia disatteso il principio, sancito dalla pronuncia di legittimita’ n. 591/2005, secondo cui il danno da ritardo andava computato non con riferimento al periodo di sospensione dei lavori, ma per l’intero lasso di tempo intercorso fino alla consegna delle opere (pari gg. 650) e quindi dal 30.9.1991 ed 7.7.1993, data in cui il tribunale aveva dichiarato inefficace il sequestro del cantiere.
Il secondo motivo censura – sotto altro profilo – la violazione degli articoli 1362, 1363 c.c., articoli 112 e 384 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonche’ l’omessa, illogica e contradittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamentando che la sentenza abbia erroneamente interpretato la volonta’ dei contraenti espressa nell’articolo 3 del contratto del 30.9.1991, non avvedendosi che il termine del 30.9.1991 era stato fissato sia per l’ultimazione che per la consegna delle opere strutturali in relazione al primo lotto del fabbricato. Il giudice avrebbe erroneamente omesso di quantificare il danno da ritardo anche con riferimento al periodo in cui il cantiere era rimasto in sequestro, trascurando che l’appaltatore aveva dato causa alla misura cautelare con la sua condotta inadempiente.
I due motivi da esaminare congiuntamente, sono infondati per le ragioni che seguono.
Non e’ dato anzitutto censurare l’insufficienza e contraddittorieta’ della motivazione con cui il giudice del rinvio ha stabilito che il ritardo nell’ultimazione dei lavori fosse pari a 147 giorni (dal 30.9.1991 al 24.2.1992), poiche’, tenuto conto della data di deposito della decisione impugnata (21.3.2013), deve farsi applicazione dell’articolo 360, comma 1, n. 5, come risultante dalle modifiche apportate dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, comma 1, lettera b), convertito con L. n. 134 del 2012, norma che consente di contestare solo l’omesso esame di un fatto decisivo, per tale dovendo intendersi una determinata circostanza di fatto, oggetto di dibattito processuale ed idonea a orientare diversamente l’esito del giudizio.
Il controllo sulla motivazione, peraltro scrutinabile quale violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 1, n. 4, e’ circoscritto ad ipotesi che non contemplano piu’, a partire dall’entrata in vigore della suddetta disposizione, la mera insufficienza o contraddittorieta’ delle argomentazioni poste a fondamento della sentenza (Cass. 23940/2017; Cass. 21257/2014; Cass. 13928/2015; Cass. s.u. 8053/2014).
2.1. Con la pronuncia di legittimita’ n. 591/2005 era stato accolto il primo motivo di ricorso di (OMISSIS), evidenziando, in particolare, che “non solo la Corte di merito ha violato la disposizione dell’articolo 1382 c.c., ma ha altresi’ mancato di dare logica spiegazione del perche’ la clausola penale per il ritardo nell’adempimento, di cui all’articolo 3 del contratto d’appalto, sia stata correlata al periodo di sospensione dei lavori, dal 22 gennaio al 27 aprile 1992, data di concessione del sequestro giudiziario del cantiere, quando invece la lettera di quella clausola riferiva il ritardo alla “data di ultimazione delle opere strutturali” e precisava che “i lavori debbono essere iniziati entro e non oltre il giorno 2.1.1991 ed ultimati entro il 30.9.1991.
Ed invero, palesemente inadeguata sul piano logico, in relazione con l’anzidetta e chiara lettera della clausola penale, si presenta la motivazione espressa sul punto dalla Corte di merito, che, in esito alla risoluzione del contratto d’appalto per inadempimento dell’appaltatore (OMISSIS), si limita ad affermare la condanna di quest’ultimo “al pagamento della somma di Lire 14.250.000 in virtu’ del patto 3, che prevede una penale di Lire 150.000 al giorno, dovendo ritenersi provato, per quanto innanzi detto, che la sospensione ando’ dal 22/1 al 27/4/1992 e, quindi, duro’ giorni 95. (cfr. sentenza pag. 10).
Risulta quindi evidente che, accogliendo il ricorso sia per vizio di motivazione che per violazione di legge, questa Corte aveva chiaramente indicato che la durata del ritardo doveva calcolarsi fino al momento dell’ultimazione dei lavori strutturali, avendo desunto proprio dal tenore letterale della clausola e dall’espresso riferimento al completamento delle opere l’erroneita’ e l’illogicita’ della decisione d’appello.
Correttamente, quindi, il giudice del rinvio, dopo aver stabilito che il termine finale del 30.9.1991 riguardasse solo i lavori strutturali del primo lotto, completato in data 24.2.1992 (come ha ritenuto provato dalla relazione del direttore dei lavori; cfr. sentenza pag. 10), ha quantificato il danno con riferimento al periodo intercorrente tra la scadenza del termine previsto dalla penale (30.9.1991) e la data di effettiva ultimazione del primo lotto (24.2.1992), poiche’ non era consentito applicare la penale fino al momento in cui il cantiere era stato dissequestrato, in contrasto con l’interpretazione della clausola operata da questa Corte.
Difatti, la peculiare natura del giudizio di rinvio, che e’ un processo chiuso, tendente ad una nuova statuizione (nell’ambito fissato dalla sentenza di cassazione) in sostituzione di quella cassata comporta che i limiti e l’oggetto sono fissati dalla sentenza di annullamento, che non puo’ essere ne’ sindacata ne’ elusa dal giudice di rinvio e, sebbene i poteri del giudice del rinvio siano di diversa ampiezza a seconda che la sentenza di appello sia stata casata per violazione di legge, per vizi di motivazione o per l’una o l’altra ipotesi, resta pero’ che, anche non e’ ammesso un nuovo e diverso accertamento dei fatti sui quali si e’ fondata la sentenza di annullamento (Cass. 3458/2012; Cass. 21644/2005; Cass. 5800/1997).
3. Il terzo motivo censura la violazione degli articoli 1218, 1226, 1382 c.c., articoli 112, 163, 164, 278, 394 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonche’ l’omessa, contraddittoria ed illogica motivazione su un punto deciso della controversia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la sentenza ritenuto che la domanda risarcitoria per l’inadempimento definitivo non potesse comprendere nuove voci di danno non allegate nei precedenti gradi di giudizio, trascurando che la domanda era stata formulata sin dal primo grado in termini generici e che includevano ogni possibile perdita determinata dalla condotta inadempiente dell’appaltatore.
Si sostiene inoltre che questa Corte, con la sentenza n. 591/2005, aveva gia’ statuito sull’an della pretesa, per cui in sede di rinvio occorreva procedere solo alla quantificazione del risarcimento, in via equitativa o in un separato giudizio.
Il quarto motivo censura la violazione degli articoli 112, 278 c.p.c., articolo 345 c.p.c., comma 3 e articolo 394 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonche’ l’omessa, contraddittoria ed illogica motivazione su un punto deciso della controversia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la Corte di merito ritenuto nuova la domanda risarcitoria per il danno da inadempimento definitivo, in violazione del giudicato interno costituito dalla decisione di legittimita’ n. 591/2005, e per aver ritenuto inammissibili le prove richieste, non considerando la possibilita’ di pronunciare solo sull’an della pretesa, rimettendo ad un autonomo giudizio la liquidazione del danno.
Il quinto motivo censura la violazione degli articoli 3, 4 Cost., articolo 2697 c.c., articolo 394 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonche’ l’omessa, contraddittoria ed illogica motivazione su un punto decisivo della causa ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la sentenza ritenuto inammissibili le nuove prove articolate in sede di rinvio, non avvedendosi che l’esigenza di provare la sussistenza del danno era sorta solo a seguito della pronuncia di legittimita’.
Inoltre, la Corte di merito, avendo disposto un prosieguo istruttorio con riferimento all’eccezione di indebito arricchimento sollevata dal (OMISSIS), avrebbe violato il principio di parita’ di trattamento, avendo negato alla ricorrente la possibilita’ di assumere le prove volte a dar prova del pregiudizio provocato dai difetti delle opere ed inoltre giudicando tardiva la deduzione di nuove voci di danno non formulata in primo grado dalla ricorrente ma consentendo all’appaltatore di proporre direttamente in secondo grado la domanda ex articolo 2041 c.c., ed anzi riqualificandola d’ufficio come mera eccezione.
I tre motivi, che vanno esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati.
3.1. Come gia’ evidenziato, non e’ anzitutto censurabile ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa, insufficiente o contradittoria motivazione della pronuncia su un punto decisivo della causa, poiche’ la formulazione della norma applicabile ratione temporis non contempla piu’ il vizio denunciato ma l’omesso esame di un fatto oggettivo, avente carattere decisivo.
3.2. La sentenza di legittimita’ n. 591/2005 si era limitata ad escludere che la domanda risarcitoria per i danni ascrivibili all’inadempimento definitivo fosse preclusa o pregiudicata a causa della apposizione al contratto della clausola penale per il ritardo, avendo precisato che “palese e’ la violazione della disposizione dell’articolo 1382 c.c., in relazione a quella successiva dell’articolo 1383 c.c., che, nel concorrere a delineare misura e limiti dell’istituto, volto al rafforzamento del vincolo contrattuale ed alla liquidazione preventiva e forfettaria del danno, non esclude che la penale stipulata per il ritardo nell’adempimento possa cumularsi con il risarcimento del danno da inadempimento, in ipotesi di risoluzione del contratto, salva la necessita’ di tenere conto, nella liquidazione della prestazione risarcitoria per l’inadempimento, dell’entita’ del danno ascrivibile al ritardo che sia stato gia’ autonomamente considerato nella determinazione della penale, al fine di evitare un ingiusto sacrificio del debitore e, correlativamente, un indebito arricchimento del creditore (cfr. sentenza pagg. 10 e 11).
Non poteva – quindi – ritenersi formato alcun giudicato sulla sussistenza del pregiudizio (o sull’astratta idoneita’ dei fatti dedotti a produrre un danno da quantificare successivamente), poiche’ su tale profilo non era stata adottata alcuna statuizione ne’ nei gradi di merito, ne’ tantomeno in sede di legittimita’.
Il Tribunale aveva respinto le domande della committente, per l’asserita insussistenza di un inadempimento connotato da requisiti di gravita’ ai sensi dell’articolo 1455 c.c. e la stessa la Corte d’appello, pur dichiarando la risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatore, aveva rigettato la domanda risarcitoria, ritenendola preclusa dall’apposizione della penale per il ritardo.
Parimenti, la sentenza n. 591/2005 aveva cassato, in parte qua, la decisione di secondo grado per violazione di legge, rinviando la causa per un nuovo esame del merito, in punto di penale e risarcimento, alla stregua del principio di diritto enunciato, senza adottare alcuna statuizione idonea al giudicato sull’an della pretesa risarcitoria.
Era – quindi – compito del giudice del rinvio riesaminarne la fondatezza dell’azione nel suo complesso, ma pur sempre in base alle risultanze processuali e alle allegazioni gia’ compiute nei gradi precedenti di causa, non potendo darsi corso nel giudizio di rinvio a nuove conclusioni o a richieste istruttorie non proposte nel rispetto delle preclusioni processuali.
Correttamente quindi la sentenza impugnata ha respinto la domanda – senza limitarsi affatto ad evidenziarne l’iniziale genericita’ – osservando che essa, per come formulata in sede di rinvio, si fondava su conclusioni mai proposte nei gradi di merito e presupponeva l’assunzione di prove che vertevano su circostanze diverse da quelle formulate in primo grado (cfr. sentenza, pag. 14), alla luce del divieto sancito dall’articolo 394 c.p.c., di formulare conclusioni non assunte in appello o articolare prove nuove.
3.3. La deduzione di nuovi voci di danno – pur non integrando una domanda nuova a fronte di una richiesta di risarcimento inizialmente formulata in termini generici – oltre a dar luogo a conclusioni diverse da quella gia’ assunte, esigeva, soprattutto, l’assunzione di prove nuove, la cui ammissibilita’ non poteva giustificarsi alla luce della decisioni assunte nel giudizio di cassazione, poiche’ la sentenza n. 591/2005 non aveva reimpostato – da diversa prospettiva – i termini della controversia, cosi’ da richiedere l’accertamento di nuove circostanze, intese in senso storico o normativo, non trattate o deducibili precedentemente dalle parti (Cass. 9768/2017; Cass. 19424/2015 Cass. 16180/2013).
3.4. Parimenti era preclusa al giudice del rinvio la possibilita’ di emettere una condanna generica al risarcimento del danno, rimettendo la liquidazione ad un separato giudizio.
Anzitutto l’allegazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere, del quale deve essere dimostrata l’esistenza, e’ necessaria anche quando venga proposta una domanda generica di condanna senza una determinazione dell’ammontare del credito, rimandata al successivo giudizio (Cass. 24/1995) ed inoltre, ai sensi dell’articolo 278 c.p.c., non e’ sufficiente accertare l’illegittimita’ della condotta, ma occorre anche valutarne, sia pure in modo sommario e con valutazione probabilistica, la portata dannosa, senza la quale il diritto al risarcimento, di cui si chiede anticipatamente la tutela, non puo’ essere configurato.
In tale ipotesi cio’ che viene rinviato al separato giudizio e’ soltanto l’accertamento in concreto del danno nella sua determinazione quantitativa, mentre l’esistenza del fatto illecito e della sua potenzialita’ dannosa devono essere esaminati nel giudizio relativo all’an debeatur e di essi va data la prova sia pure sommaria e generica, in quanto ne costituiscono il presupposto (Cass. 21326/2018; Cass. 25638/2010; Cass. 10453/2010).
3.5. La pronuncia non e’ censurabile per la presunta disparita’ di trattamento processuale dovuta al fatto di aver disposto un supplemento istruttorio sulla eccezione di ingiustificato arricchimento sollevata dall’appaltatore (o per aver riqualificato la domanda ex articolo 2041 c.c., proposta direttamente in secondo grado, come eccezione riconvenzionale), negando l’assunzione delle prove proposte dalla committente per dimostrare la sussistenza e l’entita’ del pregiudizio ricollegabile all’inadempimento definitivo.
E’ agevole obiettare che, mentre l’azione risarcitoria proposta dalla ricorrente soggiaceva ai limiti del giudizio di rinvio, come innanzi definiti, le medesime restrizioni non operavano rispetto alle questioni, prospettate nell’autonomo procedimento n. 154/2010 (riunito in secondo grado), vertente sulla quantificazione delle somme spettanti all’appaltatore in virtu’ della parziale esecuzione del contratto. Detto giudizio pendeva in appello e non in fase di rinvio ed era sottratto ai limiti imposti dall’articolo 394 c.p.c., non essendo configurabili, riguardo alla posizione di (OMISSIS), le medesime preclusioni operanti con riferimento alla causa n. 7180/2005.
Non era consentito unificare il trattamento processuale delle due cause, benche’ riunite e trattate congiuntamente in secondo grado: il provvedimento discrezionale di riunione lascia immutata l’autonomia dei singoli giudizi, non influisce sulla sorte delle singole azioni e non modifica la posizione assunta dalle parti in ciascuna controversia, con la conseguenza che gli atti e le statuizioni riferiti ad un processo non si ripercuotono sull’altro processo sol perche’ questo e’ stato riunito al primo (Cass. 19652/2004; Cass. 5595/2003; Cass. 6733/2000).
Il ricorso e’ quindi respinto, con aggravio di spese come da liquidazione in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrente e’ tenuta a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, pari ad Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2500,00 per compenso, oltre ad iva, cnpa e rimborso forfettario spese generali in misura del 15%. Si da’ atto che la ricorrente e’ tenuta a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater.

Avv. Renato D’Isa

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