Alcool test: nessun obbligo di avvisare preventivamente della facoltà di nominare un difensore

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 19 ottobre 2018, n. 47761.

La massima estrapolata:

Nel sottoporre un automobilista all’alcool test gli organi di Polizia non sono obbligati ad avvisarlo preventivamente della facoltà di nominare e farsi assistere da un difensore di fiducia, in quanto l’articolo 186, comma 3, del Dlgs 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada) dice che quel tipo di accertamento non è invasivo. Gli organi di Polizia non sono quindi obbligati a dare al conducente del veicolo l’avviso. I risultati dell’alcoltest, infatti, hanno una funzione meramente preliminare rispetto a quelli ottenuti mediante l’etilometro e sono di conseguenza validi ed utilizzabili, anche in mancanza del suddetto avviso.

Sentenza 19 ottobre 2018, n. 47761

Data udienza 11 luglio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto – Presidente

Dott. TORNESI Daniela Rita – Consigliere

Dott. BELLINI Ugo – Consigliere

Dott. CENCI Daniele – rel. Consigliere

Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 27/03/2018 della CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DANIELE CENCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. LIGNOLA Ferdinando, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Catania il 27 marzo 2018 ha integralmente confermato la decisione emessa il 15 ottobre 2015 con cui il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania, all’esito del giudizio abbreviato, ha ritenuto (OMISSIS) responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 186, comma 2, lettera c), con l’aggravante dell’ora notturna, fatto commesso il (OMISSIS), condannando l’imputato alla pena ritenuta di giustizia.
2.Ricorre per la cassazione della sentenza l’imputato, tramite difensore, affidandosi a tre motivi, con i quali denunzia violazione di legge (tutti e tre i motivi) e difetto motivazionale (il primo).
2.1. Con il primo motivo, in particolare, censura violazione degli articoli 354 e 356 c.p.p. e articolo 114 disp. att. c.p.p. e mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione in relazione a quella parte della sentenza che disattende la eccezione, avanzata dalla difesa gia’ sin dalla opposizione a decreto penale a suo tempo emesso e ribadita anche nei motivi di appello, circa la nullita’ / inutilizzabilita’ del risultato dell’alcooltest per mancanza del previo avviso circa il diritto all’assistenza difensiva, avviso che deriva dall’avere segnato con una crocetta l’apposito spazio (“NO”) su di un mero verbale precompilato, redatto in orario successivo (ore 4.45) a quello dei due controlli sulla presenza di alcool nell’organismo (prima verifica ore 4.24, con esito 1,88 grammi / litro; seconda verifica alle ore 4.34, con esito 1.84 g / l): la irregolarita’ era talmente evidente – osserva il ricorrente – che (OMISSIS) si e’ rifiutato di firmare il terzo verbale in ordine cronologico.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la mancata applicazione dell’articolo 131-bis c.p., di cui ricorrerebbero, ad avviso del ricorrente, nel caso di specie i presupposti.
2.3. Mediante l’ultimo motivo, infine, denunzia l’essere stata la sentenza di appello pronunziata nonostante la prescrizione fosse gia’ maturata nel lasso temporale intercorso tra le decisioni di merito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso e’ infondato e deve essere rigettato.
1.1.Quanto al primo motivo, e’ infondato.
La Corte territoriale, infatti, ha adeguatamente spiegato (p. 2), in conformita’ alla decisione di primo grado (p. 2) che, in relazione agli accertamenti non invasivi con l’apparecchiatura detta alcol-blow, non necessita il previo avvertimento, richiamando pertinente giurisprudenza di legittimita’ (Sez. U, n. 5396 del 29/01/2015, P.G. in proc. Bianchi, Rv. 263025, secondo cui “In tema di disciplina della circolazione stradale, la polizia giudiziaria non ha l’obbligo di dare avviso della facolta’ di nominare un difensore di fiducia alla persona sottoposta agli accertamenti qualitativi non invasivi e alle prove previsti dall’articolo 186 C.d.S., comma 3, in quanto gli stessi hanno funzione meramente preliminare rispetto a quelli eseguiti mediante etilometro e, come tali, restano estranei alla categoria degli accertamenti di cui all’articolo 354 cod. proc. pen.”), e che, quanto alla verifica successiva, essa e’ sicuramente avvenuta previo avviso delle facolta’ difensive, come si desume dal contenuto del relativo verbale che, in effetti redatto dopo, “e’ tutto impostato con riferimento a quanto accaduto pochi minuti prima (accertamenti compresi)” (cosi’ alla p. 2 della sentenza di appello).
Si tratta di un accertamento in punto di fatto che risulta logico ed incensurabile in sede di legittimita’.
1.2. Il secondo motivo e’ parimenti infondato, non risultando l’applicazione dell’articolo 131-bis cod. pen. richiesta dalla difesa ne’ nelle conclusioni rassegnate in primo grado ne’ nell’atto di appello.
1.3. In relazione, infine, alla prescrizione, si osserva che, risalendo il fatto al (OMISSIS) e dovendosi calcolare anche la sospensione per due mesi e sedici giorni (rinvio disposto all’udienza dell’11 gennaio 2018), la prescrizione maturera’, ipoteticamente, il 21 luglio 2018 (infatti: (OMISSIS) + 5 anni = (OMISSIS) + 2 mesi e 16 giorni = (OMISSIS)).
2.Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Avv. Renato D’Isa