Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|30 maggio 2022| n. 17396.

Al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione.

In tema di mediazione, al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l’affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all’art. 2932 cod. civ., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato. Secondo la disciplina legale, il fondamentale presupposto al quale è subordinato il sorgere del diritto del mediatore al pagamento della provvigione è dato pertanto dalla conclusione dell’affare, nel senso ora indicato. Non ne costituisce invece fatto condizionante anche il c.d. buon fine dell’affare, ossia la regolare esecuzione del rapporto da parte dei contraenti, salva speciale pattuizione che subordini il pagamento del compenso al buon fine dell’affare o ad altro evento

Ordinanza|30 maggio 2022| n. 17396. Al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione

Data udienza 15 dicembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Attività di mediazione – Acquisto di una azienda – Contratto preliminare – Diritto alla provvigione – Esecuzione specifica del negozio – Art. 2932 cc

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 6936-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 16419/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 06/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Roma ha riformato la sentenza di primo grado, che ha accolto l’opposizione contro decreto ingiuntivo, richiesto e ottenuto dalla (OMISSIS) S.r.l. nei confronti di (OMISSIS) per il pagamento di provvigione relativa all’attivita’ di mediazione per l’acquisto di un’azienda. Il Tribunale ha riconosciuto che la proposta, sottoscritta dall’ (OMISSIS), era stata accettata dal venditore; ha aggiunto che, in considerazione del complessivo tenore della proposta, c’erano nella specie tutti gli elementi per poter ravvisare, a seguito dell’accettazione, la conclusione di un contratto preliminare, con la conseguente insorgenza del diritto del mediatore alla provvigione, essendo irrilevante che al preliminare non fece poi seguito la stipulazione del contratto definitivo.
Per la cassazione della sentenza l’ (OMISSIS) ha proposto ricorso, affidato a due motivi. Il primo motivo denuncia violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, che e’ ravvisata in cio’: il giudice d’appello non si sarebbe avveduto che la proposta conteneva una previsione del seguente tenore: “nel caso in cui il sottoscritto rinunciasse all’acquisto per fatto proprio o colpa, si obbliga comunque a riconoscere alla Vostra Agenzia una penale pari alla provvigione”. Si sostiene che il solo significato plausibile di tale previsione, del tutto ignorata dal Tribunale, imponeva di mandare assolto il proponente dall’obbligo verso l’agente, posto che il contratto definitivo non fu poi concluso a causa di una pendenza tributaria che impediva di volturare le licenze: quindi per causa non imputabile al proponente.
Il secondo motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo, che e’ identificato nella previsione di cui sopra.
(OMISSIS) S.r.l. ha resistito con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

I due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, sono infondati.
Il Tribunale, seppure non abbia menzionato la clausola invocata dal ricorrente, ha chiaramente argomentato circa l’irrilevanza delle ragioni che, una volta perfezionatosi il preliminare grazie all’intermediazione dell’agente, avevano impedito la stipulazione del contratto definitivo. Tali considerazioni sono in linea con la giurisprudenza della Corte. Costituisce principio acquisito che, al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l’affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all’articolo 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato (Cass. n. 30083/2019; n. 4628/2015). Secondo la disciplina legale, il fondamentale presupposto al quale e’ subordinato il sorgere del diritto del mediatore al pagamento della provvigione e’ dato dalla conclusione dell’affare, nel senso ora indicato. Non ne costituisce invece fatto condizionante anche il c.d. buon fine dell’affare, ossia la regolare esecuzione del rapporto da parte dei contraenti, salva speciale pattuizione (che nel caso in esame non e’ stata prospettata) che subordini il pagamento del compenso al buon fine dell’affare o ad altro evento (Cass. n. 10286/2002; n. 6472/1982; n. 3528/1972). E’ chiaro che la parte tenuta al pagamento della provvigione potra’ sempre far valere, secondo i principi di cui all’articolo 1218 c.c., l’inadempimento del mediatore rispetto agli obblighi nascenti dalla mediazione ed indicati nell’articolo 1759 c.c., comma 1, (Cass. n. 5938/1993). Neanche tale ipotesi, pero’, e’ stata prospettata dal ricorrente, il quale pretende di sottrarsi al pagamento della provvigione sulla base di una previsione che ha un significato del tutto diverso da quello che egli pretende di accreditare. Quella previsione non vuol dire che, nonostante la costituzione del vincolo, positivamente riscontrata nel caso di specie, il diritto del mediatore viene meno se non sia poi seguita la conclusione del contratto definitivo per causa non imputabile al proponente. La previsione disciplina la diversa ipotesi che, prima dell’accettazione, il proponente avesse rinunciato all’acquisto “per fatto proprio e colpa”. In questo caso, non essendo naturalmente dovuta la provvigione, egli si obbligava a corrispondere al mediatore una penale di importo pari alla provvigione (cfr. Cass. n. 19565/2020, dove e’ affrontata la questione della possibile vessatorieta’ di una simile clausola secondo la disciplina di tutela del consumatore). Poiche’ nel caso in esame e’ pacifico che la proposta fu accettata, la previsione era fuori gioco.
La lettura della clausola data dal ricorrente, il quale pretende, sulla base di essa, di legare il diritto del mediatore alle vicende che abbiano precluso la conclusione del contratto definitivo, e’ priva di qualsiasi giustificazione. Quelle vicende riguardavano oramai le parti contrattuali e non il mediatore, il cui diritto era definitivamente maturato con la conclusione dell’affare, secondo il significato sopra chiarito.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con addebito di spese.
Ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo del versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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