Al fine della prova dell’autenticità della procura rilasciata al difensore

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|19 gennaio 2024| n. 2075.

Al fine della prova dell’autenticità della procura rilasciata al difensore

Al fine della prova dell’autenticità della procura rilasciata in calce o a margine di uno degli atti indicati nel terzo comma dell’art. 83 c.p.c. è sufficiente che il difensore certifichi l’autografia della sottoscrizione della parte, non essendo necessario che attesti che la sottoscrizione sia avvenuta in sua presenza, come è invece stabilito dall’art. 2703 c.c. per l’autentica della scrittura privata da parte del pubblico ufficiale. Difatti si tratta di un’“autentica minore” che ha solamente la funzione di attestare l’appartenenza della sottoscrizione a una determinata persona, senza che il difensore assuma su di sé, all’atto dell’autenticazione della firma, l’obbligo di identificazione del soggetto che rilascia il negozio unilaterale di procura.

Sentenza|19 gennaio 2024| n. 2075. Al fine della prova dell’autenticità della procura rilasciata al difensore

Data udienza 16 gennaio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Impugnazioni – Ricorso per cassazione – Procura speciale ex artt. 83, comma terzo, e 365 c.p.c. – Certificazione dell’autografia della sottoscrizione della parte – “Autentica minore” – Assenza dell’obbligo di identificazione del soggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente Aggiunto –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente di Sezione –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. PATTI Piergiovanni Adriano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere-Rel. –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 23784/2021 R.G. proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. – ora AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO D’ITALIA 102, presso lo studio dell’avvocato Gi.Pa.Mo., rappresentata e difesa dall’avvocato SA.CU. (Omissis);

– ricorrente –

contro

Bo.Fr.;

– intimato –

avverso la SENTENZA del TRIBUNALE AGRIGENTO n. 824/2021, depositata il 2 luglio 2021.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/2024 dal Consigliere ENZO VINCENTI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ALESSANDRO PEPE, che ha concluso per l’ammissibilità del ricorso, essendo valida la procura alle liti;

rimessione della decisione del ricorso alla Sezione semplice; udito l’Avvocato SA.CU..

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FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso affidato a quattro motivi, la Riscossione Sicilia S.p.A. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Agrigento, resa pubblica in data 2 luglio 2021, che accoglieva l’opposizione proposta da Bo.Fr. alla cartella di pagamento notificatagli da essa Agente della Riscossione per la Provincia di Agrigento per un importo di euro 12.533,62, dichiarando detta cartella “priva di efficacia giuridica”.

La ricorrente, limitatamente alle contestazioni qualificate come opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., ha denunciato, anzitutto, la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia del Tribunale sull’eccezione di inammissibilità dell’opposizione ex art. 617, primo comma, c.p.c., in quanto tardiva; in via subordinata al primo motivo, ha poi lamentato: a) l’omesso esame, ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., del fatto decisivo costituito dalla proposizione di detta l’eccezione; b) la violazione dell’art. 617, comma primo, c.p.c., per aver la sentenza impugnata dichiarato illegittima la cartella esattoriale in quanto priva di motivazione, pur essendo l’opposizione proposta dal Bo.Fr. tardiva; c) la violazione degli artt. 3 della legge n. 241/1990 e 13, comma terzo, del d.P.R. n. 602/1973, per aver il giudice dell’opposizione agli atti esecutivi erroneamente ritenuto la cartella di pagamento priva di motivazione.

2. L’intimato Bo.Fr. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

3. A seguito dello scioglimento e dell’estinzione di Riscossione Sicilia S.p.A., si è costituita, depositando memoria e documenti, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, che, in forza dell’art. 76, comma 4, del d.l. n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, nella legge n. 106 del 2021, è subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, dell’originaria ricorrente.

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L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha, quindi, depositato memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c.

4. Con ordinanza interlocutoria n. 19039 del 5 luglio 2023, la Terza Sezione – preliminarmente rilevando d’ufficio che “la procura conferita da Riscossione Sicilia all’avv. Salvatore Cu. risulta rilasciata in Palermo in data 28/7/2021, mentre il ricorso introduttivo, secondo le indicazioni in esso contenute, risulta redatto in Agrigento in data 29/9/2021” – ha trasmesso gli atti al Primo Presidente, il quale ha assegnato la causa a queste Sezioni Unite in ragione della questione di massima di particolare importanza e, comunque, oggetto di contrasto giurisprudenziale relativa alla validità della procura speciale conferita dalla ricorrente.

5. In prossimità dell’udienza pubblica il pubblico ministero ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., con la quale chiede che sia dichiarata l’ammissibilità del ricorso, per essere valida la procura alle liti, e che venga rimessa la decisione sullo stesso alla sezione semplice.

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RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Queste Sezioni Unite, su sollecitazione della Terza Sezione, sono investite della decisione sulla questione che attiene al conferimento della procura speciale per proporre il ricorso per cassazione e, segnatamente, se questa possa essere rilasciata anche in data anteriore alla redazione del ricorso e in luogo diverso da quello indicato nell’atto stesso.

2. La Sezione rimettente, nel dare conto dell’orientamento (ascritto a Cass., Sez. III, 6 aprile 2022, n. 11240; Cass., Sez. III, 7 aprile 2022, n. 11244; Cass., Sez. III, 21 aprile 2022, n. 12707; Cass., Sez. III, 4 novembre 2022, n. 32569; Cass., Sez. III, 4 aprile 2023, n. 9271) che ritiene invalida la procura alle liti conferita per il ricorso per cassazione in cui l’autografia della sottoscrizione della parte non sia autenticata dal difensore contestualmente alla redazione dell’atto di impugnazione, pone in rilievo che esso si fonda sul fatto che l’art. 83, comma terzo, c.p.c. autorizza il legale – cui l’ordinamento non riconosce, come al notaio, un potere certificativo generale – a certificare l’autografia del soggetto che sottoscrive la procura speciale alle liti alle sole condizioni ai soli limiti indicati dalla stessa norma.

Sicché, la procura speciale “non può essere un atto a sé stante, ma – ai fini dell’autentica – dev’essere necessariamente “apposta in calce o a margine” di uno degli atti elencati” dal citato comma terzo dell’art. 83, ossia in intimo e necessario collegamento con uno di essi.

Si opporrebbe, poi, ad una autenticazione della sottoscrizione della procura speciale “a distanza (spaziale, oltre che temporale)” la previsione, dettata dall’art. 2703, comma secondo, primo periodo, c.c., per cui, in generale, l’autenticazione della sottoscrizione deve avvenire in presenza del pubblico ufficiale a ciò abilitato.

L’ordinanza interlocutoria da, poi, conto che ulteriore argomento a sostegno dell’indirizzo incline a ravvisare, nella specie, l’invalidità della procura speciale alle liti per il giudizio di legittimità si rinviene nella normativa emanata in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19, avendo il legislatore, in tale specifico contesto, espressamente derogato alla regola della contestualità temporale e spaziale della autenticazione della sottoscrizione della procura speciale alle liti, posta dall’art. 83, terzo comma, c.p.c.

Si è, infatti, consentito all’avvocato – ma soltanto nella vigenza dell’art. 83, comma 20-ter, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, inserito dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 127, disposizione, poi, abrogata dall’art. 66-bis, comma 12, del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2021, n. 108 – di certificare l’autografia della sottoscrizione “apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica”.

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E con la stessa norma emergenziale si è ulteriormente precisato in modo significativo (con previsione che altrimenti sarebbe stata “in parte superflua” ove l’art. 83 c.p.c. avesse già riconosciuto all’avvocato “il potere di raccogliere la sottoscrizione del mandato separatamente dall’atto al quale si riferisce”) che la “procura si considera apposta in calce, ai sensi dell’articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all’atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia”.

La Sezione rimettente rammenta, poi, che l’orientamento contrario – seguito da Cass., Sez. III, 15 dicembre 2022, n. 36827 – assume che “il requisito della specialità della procura, di cui all’art. 83, comma 3, c.p.c., non postula la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto cui accede, dal momento che, anche nel caso in cui la procura sia stata redatta, sottoscritta e autenticata in data anteriore a quella del ricorso, è possibile desumerne la specialità, da un lato, dalla sua congiunzione (materiale o telematica) al ricorso e, dall’altro, dalla sua susseguente notifica insieme a quest’ultimo”.

A tal riguardo, si ritiene che il requisito della “contestualità”, spaziale e/o cronologica, del conferimento della procura speciale e dell’autenticazione della relativa sottoscrizione non sia contemplato dal citato art. 83, “la cui ratio risiede nella certezza e nella conoscibilità del potere rappresentativo del difensore che sostituisce in giudizio la parte”, per cui è valida la procura speciale “che – purché rilasciata in data successiva alla decisione da impugnare e anteriore alla notificazione del ricorso – dia “certezza che la procura sia conferita per impugnare una certa sentenza e che il mezzo di impugnazione per il quale essa è conferita sia per l’appunto il ricorso per Cassazione””.

L’ordinanza interlocutoria ritiene, infine, che il riscontrato contrasto “non trova composizione nelle statuizioni” della sentenza di queste Sezioni Unite n. 36057 del 9 dicembre 2022, “perché prescinde dall’oggetto di quelle e cioè dalla mera “collocazione topografica” della procura speciale, investendo, invece, altri aspetti dell’art. 83 cod. proc. civ. e, più in generale, le disposizioni che disciplinano il potere di autenticazione delle sottoscrizioni e il suo concreto esercizio”.

3. Il contrasto di giurisprudenza va risolto nel senso di dare continuità all’orientamento che la stessa ordinanza interlocutoria n. 19039/2023 richiama come contrario ai precedenti (Cass., Sez. III, 6 aprile 2022, n. 11240; Cass., Sez. III, 7 aprile 2022, n. 11244; Cass., Sez. III, 21 aprile 2022, n. 12707; Cass., Sez. III, 4 novembre 2022, n. 32569; Cass., Sez. III, 4 aprile 2023, n. 9271) che intendono il requisito della contestualità tra certificazione della procura alle liti e redazione del ricorso per cassazione imposto ai fini della validità della procura stessa ex art. 83, terzo comma, c.p.c. e, quindi, dell’ammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 365 c.p.c.

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La stessa ordinanza interlocutoria individua in Cass. n. 36827/2022 l’espressione dell’indirizzo incline a reputare valida la procura alle liti rilasciata ai fini della proposizione del ricorso per cassazione pur non contestualmente alla sua redazione.

Si tratta, invero, di orientamento ben radicato nella giurisprudenza, anche risalente, di questa Corte – come danno atto, con le rispettive memorie ex art. 378 c.p.c., sia la parte ricorrente, che il pubblico ministero, rappresentante la Procura generale della Corte di cassazione, nell’esercizio della sua funzione istituzionale di compartecipe alla costruzione della nomofilachia – e che, come tale, ha già trovato conferma in ulteriori e più recenti pronunce di varie Sezioni semplici, pure successive alla stessa ordinanza di rimessione n. 19039 del 5 luglio 2023 (tra queste: Cass., Sez. III, 2 febbraio 2023, n. 3267; Cass., Sez. Lav., 28 settembre 2023, n. 27525; Cass., Sez. Lav., 17 ottobre 2023, n. 28823; Cass., Sez. III, 6 novembre 2023, n. 30817; Cass., Sez. Lav., 21 novembre 2023, n. 32248; Cass., Sez. Lav., 22 novembre 2023, n. 32453; Cass., Sez. I, 22 novembre 2023, n. 32466; Cass., Sez. II, 23 novembre 2023, n. 32574; Cass., Sez. III, 4 dicembre 2023, n. 33708).

4. Giova, quindi, muovere da talune più generali affermazioni di principio che, in tema di procura alle liti per ricorrere in cassazione, queste Sezioni Unite hanno, di recente, avuto modo di ribadire con nettezza nello svolgimento del proprio compito di giudice della nomofilachia, ispirandosi senza riserve a quel patrimonio valoriale che si rinviene nei principi della nostra Costituzione (artt. 24 e 111 Cost.). Questi ultimi, in una comunanza di tradizioni giuridiche condivise a livello sovranazionale (art. 47 della Carta di Nizza, art. 19 del Trattato sull’Unione europea, art. 6 CEDU), assicurano al diritto di difesa una “centralità” fondamentale, volta a far si che possa trovare reale attuazione lo scopo ultimo al quale il processo è di per sé orientato, ossia l’effettività della tutela giurisdizionale, nella sua essenziale tensione verso una decisione di merito.

Di qui, pertanto, come ribadito più volte, la declinazione anche del principio che impone di evitare eccessi di formalismo e, quindi, restrizioni del diritto della parte all’accesso ad un tribunale che non siano frutto di criteri ragionevoli e proporzionali (art. 6 Par. 1 CEDU 15 settembre 2016, Trevisanato c. Italia e Corte EDU, 28 ottobre 2021, Succi c. Italia; ma anche: Cass., S.U., 13 dicembre 2016, n. 25513; Cass., S.U., 29 maggio 2017, n. 13453; Cass., S.U., 7 novembre 2017, n. 26338; Cass., S.U., 16 novembre 2017, n. 27199; Cass., S.U., 24 settembre 2018, n. 22438; Cass., Sez. Lav., 4 febbraio 2022, n. 3612; Cass., Sez. III, 4 marzo 2022, n. 7186; Cass., S.U., 18 marzo 2022, n. 8950).

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In questo contesto, e proprio al fine di una reale e piena esplicazione del diritto di difesa, la “funzione di grande rilievo sociale” dell’avvocato assume una peculiare importanza nell’esercizio della giurisdizione, la quale – come precisato da queste Sezioni Unite con la sentenza n. 36507 del 9 dicembre 2022 – non può, pertanto, svolgersi “senza la reciproca e continua collaborazione tra avvocati e magistrati, che si deve fondare sul principio di lealtà; per cui, ove il professionista tradisca questa fiducia, potrà certamente essere chiamato a rispondere, in altra sede, del suo operato infedele; ma non si deve trarre dall’esistenza di possibili abusi, che pure talvolta si verificano, una regola di giudizio che abbia come presupposto una generale e immotivata sfiducia nell’operato della classe forense”.

4.1. Con la citata sentenza n. 36507/2022 è stato enunciato il principio così massimato: “In tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell’art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall’art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), e integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di Cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 c.c. e dall’art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti”.

Principio, questo, che, come già posto in rilievo dalla stessa anzidetta pronuncia n. 36507/2022 (cfr. Par. 14), si estende alle ulteriori fattispecie, contemplate dal terzo comma dell’art. 83 c.p.c., di procura nativa digitale e di copia informatica di procura rilasciata su supporto cartaceo (e il medesimo principio, così esteso, questo Collegio ha inteso ribadire con decisione, resa su altro ricorso, deliberata nella stessa odierna camera di consiglio).

4.2. Si rivela, dunque, essenziale, affinché l’avvocato possa spendere il potere di certificazione dell’autografia della sottoscrizione della parte che la legge gli attribuisce, la “collocazione topografica” della procura rispetto all’atto cui la stessa accede. E tanto si rinviene dalla stessa lettera della legge (art. 83 c.p.c.), la quale, per altro verso, non fa menzione della data (né tantomeno del luogo) di conferimento quale requisito di forma-contenuto della procura alle liti.

In siffatti termini si è già espressa questa Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 15177 del 01 giugno 2021 (segnatamente, Par. 35 e 36), che – nel pronunciarsi sulla disciplina speciale recata dall’art. 35-bis comma 13, del D.Lgs. n. 25/2008 in materia di protezione internazionale quanto alla procura alle liti per accedere al giudizio di legittimità – ha rammentato, anzitutto, che la data del rilascio della procura, “alla stregua della disciplina generale, non costituisce un elemento di forma-contenuto dell’atto di procura, né una condizione di efficacia della certificazione del difensore” e ciò diversamente da quanto previsto dall’anzidetta disciplina speciale, dove – richiedendosi al difensore di certificare la data di rilascio in suo favore della procura medesima – essa “assurge a requisito condizionante l’ammissibilità stessa del ricorso per cassazione”.

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Ma – come precisato ancora dalla sentenza n. 15177/2021 – un tale “potere certificatolo, conferito ex lege al difensore, non può dunque ritenersi mera declinazione del sistema di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3 e art. 125, comma 3 c.p.c., essendosi demandato al difensore un atto ben distinto ed ulteriore di fidefacienza circa il conferimento della procura posteriore alla comunicazione del decreto impugnato, che si aggiunge all’autonomo potere asseverativo demandato al difensore quanto all’autenticità della firma”.

Dunque, il potere – dovere che la disciplina generale dell’art. 83, terzo comma, c.p.c. attribuisce al difensore investe e si esaurisce nella certificazione della sottoscrizione autografa della procura da parte dal suo assistito, in ciò risolvendosi “l’oggetto e il perimetro del potere certificatolo che al difensore è dato di esercitare”; potere certificatolo che, pertanto, “non sussiste su un oggetto diverso e ulteriore” (così Cass., S.U., 19 novembre 2021, n. 35466).

E’ quindi evidente la saldatura di queste enunciazioni di principio con quelle già presenti nella giurisprudenza di questa Corte – riprese dalle pronunce più recenti innanzi ricordate – secondo le quali, ai fini del valido conferimento della procura alle liti anche per il giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 365 c.p.c. (richiamato per il controricorso dall’art. 370 c.p.c.), non è necessario che esso sia contestuale o successivo alla redazione dell’atto, non essendo richiesta, a pena di nullità, la dimostrazione della volontà della parte di fare proprio il contenuto del medesimo atto nel momento stesso della sua formazione ovvero ex post.

Il conferimento della procura a margine o in calce (anche nelle distinte modalità – della procura nativa digitale e della copia informatica di procura rilasciata su supporto cartaceo – contemplate dal terzo comma dell’art. 83 c.p.c.), provando l’esistenza del rapporto fiduciario tra la parte ed il patrono da essa scelto, soddisfa compiutamente il dettato dello stesso art. 83 c.p.c., la cui ratio risiede nella certezza e nella conoscibilità all’esterno del potere rappresentativo del difensore, che sostituisce in giudizio la parte, e non già nella corrispondenza dell’attività svolta dal difensore all’effettivo volere del rappresentato, che attiene esclusivamente al rapporto interno tra difensore e cliente.

Di qui, l’irrilevanza della circostanza che la procura sia stata conferita in data anteriore a quella della redazione del ricorso (tra le molte: Cass., Sez. Lav., 16 maggio 1997, n. 4389; Cass., Sez. III, 23 aprile 1999, n. 4038; Cass., Sez. I, 25 marzo 2003, n. 4368; Cass., Sez. Lav., 13 settembre 2006, n. 19560; Cass., Sez. II, 17 marzo 2017, n. 7014; Cass., Sez. Trib., 26 febbraio 2019, n. 5577; Cass., Sez. II, 27 maggio 2019, n. 14437; Cass., Sez. III, 17 gennaio 2022, n. 1165).

4.3. Ciò che, dunque, rileva essenzialmente ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione e che il conferimento della procura alle liti avvenga all’interno della finestra temporale segnata dal momento (iniziale) di pubblicazione del provvedimento da impugnare e da quello (finale) della notificazione del ricorso: dunque, rispettivamente, né prima, né dopo (per tutte: Cass., S.U., n. 35466/2021, citata).

In questa finestra temporale la procura rilasciata su foglio separato ed afferente a ricorso redatto in modalità analogica (come nel caso di specie) “si considera apposta in calce” al ricorso stesso in forza di presunzione legale assoluta, giacché l’art. 83, terzo comma, c.p.c. così stabilisce qualora vi sia la “congiunzione materiale” tra la prima e il secondo, ossia in ragione di una operazione materiale di incorporazione (la “collocazione topografica”) tra due atti che nascono tra loro separati sia temporalmente, che spazialmente è la cui relazione fisica, instaurata dall’avvocato, è requisito necessario, ma anche sufficiente per soddisfare la prescrizione che il difensore stesso sia “munito di procura speciale”, come richiesto, a pena di inammissibilità, dall’art. 365 c.p.c.

Al fine della prova dell’autenticità della procura rilasciata al difensore

A maggior ragione tanto vale in ambito di processo civile telematico (PCT), nelle ipotesi – anch’esse contemplate dal terzo comma dell’art. 83 c.p.c., a seguito della novella recata dalla legge n. 69 del 2009 – di procura nativa digitale o di copia informatica di procura rilasciata su supporto cartaceo che afferiscano a ricorso nativo digitale, ossia di documenti informatici che possono essere congiunti (ossia, associati), virtualmente (con l’inserimento nel messaggio PEC ovvero nella busta telematica), soltanto in un momento successivo alla loro formazione.

4.4. Né possono condurre a diverso avviso gli argomenti, tra loro coordinati, della rilevanza applicativa dell’art. 2703 c.c. e della normativa emergenziale da Covid-19 spesi dalle pronunce che sostengono la necessaria contestualità tra certificazione della sottoscrizione della procura e redazione del ricorso.

4.4.1. Nella giurisprudenza di questa Corte la certificazione da parte dell’avvocato della sottoscrizione del conferente la procura alle liti è intesa non come autenticazione in senso proprio, quale quella effettuata secondo le previsioni dell’art. 2703 c.c. dal notaio o da un altro pubblico ufficiale all’uopo autorizzato, ma come “autenticazione minore” (o “vera di firma”).

In questo senso, già in tempi risalenti (Cass., Sez. II, 19 gennaio 1985, 144) si era affermato che, al fine della prova dell’autenticità della procura rilasciata in calce o a margine di uno degli atti indicati nel terzo comma dell’art. 83 c.p.c., è sufficiente che il difensore certifichi l’autografia della sottoscrizione della parte, non essendo necessaria l’attestazione dello stesso che la sottoscrizione sia avvenuta in sua presenza, come è invece richiesto dall’art. 2703 c.c. per l’autentica della scrittura privata da parte del pubblico ufficiale.

Successivamente, si è precisato che quella certificazione – intesa, come detto, quale “autentica minore” – ha soltanto una funzione di attestare l’appartenenza della sottoscrizione a una determinata persona, senza che il difensore assuma su di sé, all’atto della autenticazione della firma, l’obbligo di identificazione del soggetto che rilascia il negozio unilaterale di procura (tra le altre: Cass., S.U., 21 febbraio 1994, n. 1667; Cass., S.U., 17 maggio 1995, n. 5398; Cass., S.U., 28 novembre 2005, n. 25032; Cass., S.U., 4 maggio 2006, n. 10219; Cass., Sez. II, 27 giugno 2011, n. 14190; Cass., S.U.,7 novembre 2013, n. 25036; Cass., Sez. III, 15 aprile 2019, n. 10451; Cass., Sez. II, 8 aprile 2021, n. 9362; Cass., S.U., n. 15177/2021, citata).

In ogni caso, come anche rilevato in dottrina, il riferimento alla disciplina di cui all’art. 2703 c.c. imporrebbe, semmai, una contestualità spaziale e temporale tra sottoscrizione della procura e certificazione dell’avvocato (ciò che trova una qualche rispondenza nella previsione di legge speciale, sopra richiamata, di cui all’art. 35-bis comma 13, del D.Lgs. n. 25/2008, la quale – come evidenziato da Cass., S.U., n. 15177/2021 – individua, nella certificazione della data di rilascio della procura, “un autonomo presupposto di ammissibilità del ricorso, introdotto specificamente dal legislatore, che attribuisce al difensore due distinti poteri e che, ordinariamente, richiederà la presenza fisica del ricorrente all’atto del rilascio della procura speciale”) e non già tra la procura e la redazione del ricorso cui la stessa si viene a collocare topograficamente.

Al fine della prova dell’autenticità della procura rilasciata al difensore

4.4.2. Né, del resto, giova per un diverso avviso il richiamo alla previsione recata dalla disposizione emergenziale di cui all’art. 83, comma 20-ter (ultimo periodo), del d.l. 17 marzo 2020, n. 17, introdotto in sede di conversione dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la quale (nello stabilire che: “La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell’articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all’atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia”) esplicita ciò che era già desumibile dalla norma generale dell’art. 83 c.p.c.

E lo fa in quanto si riferisce a fattispecie peculiare – rispetto alla quale intende ribadire la valenza di quella presunzione assoluta di “collocazione topografica” che accomuna le altre ipotesi e, segnatamente, ancor più (in quanto pertinenti al mondo virtuale) quelle della procura digitale e di quella digitalizzata, ossia al caso di una procura alle liti formata su documento analogico dalla stessa parte, che la sottoscrive e la invia telematicamente “anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità” al difensore, il quale certifica l’autografia con la sola firma digitale sulla copia informatica della procura, così da esercitare una sorta di potere implicito di autenticazione rispetto all’originale cartaceo.

Si tratta, quindi, di modalità del tutto differente dal rilascio della procura (digitale o digitalizzata) in originale da parte del cliente, per cui la specialità della normativa emergenziale non attiene tanto alla non contestualità, ma alla eccezionale facoltà riconosciuta al cliente di inviare una copia informatica della procura cartacea con un meccanismo preordinato ad attestarne la conformità all’originale.

Ed è evidente che cessata l’emergenza da Covid-19, che imponeva un rigido distanziamento sociale, è anche venuta meno l’esigenza (fatta palese con l’abrogazione dell’anzidetto art. 83, comma 20-ter, ad opera dell’art. 66-bis, comma 12, del d.l. n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, nella legge n. 108 del 2021) di derogare al principio generale del rilascio della procura in originale, in formato digitale, ovvero digitalizzato, ma a cura del difensore, che certifica l’autografia a mano e poi estrae la copia informatica autenticata con firma digitale.

5. In conclusione, va ribadito il seguente principio di diritto:

“In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 83, comma terzo, e 365 c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso”.

6. Nella specie, la procura alle liti è stata conferita da Riscossione Sicilia S.p.A. all’avvocato Cu., per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento pubblicata il 2 luglio 2021, in data 29 luglio 2021 e in pari data il ricorso è stato notificato a Bo.Fr..

Si tratta, dunque, di una valida procura speciale e il ricorso può, quindi, essere esaminato nel suo contenuto, dovendo a tal fine essere rimesso alla Terza Sezione civile di questa Corte.

Al fine della prova dell’autenticità della procura rilasciata al difensore

P.Q.M.

Dichiara ammissibile il ricorso e ne rimette l’esame alla Terza Sezione civile.

Così deciso in Roma il 16 gennaio 2024.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2024.

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