Ai fini dell’operativita’ articolo 526 c.p.p. comma 1 bis

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 25 febbraio 2019, n. 8343.

La massima estrapolata:

Ai fini dell’operativita’ (articolo 526 c.p.p., comma 1 bis) del divieto di provare la colpevolezza dell’imputato sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si e’ sempre volontariamente sottratto all’esame dell’imputato o del suo difensore, non e’ necessaria la prova di una specifica volonta’ di sottrarsi al contraddittorio, ma e’ sufficiente – in conformita’ ai principi convenzionali (articolo 6 CEDU) – la volontarieta’ dell’assenza del teste determinata da una qualsiasi libera scelta, sempre che non vi siano elementi esterni che escludano una sua libera determinazione” (Sez. Unite, n. 27918 del 25/11/2010, dep. 2011, D. F., Rv. 250198). Tale principio si e’ tradotto, nella sua panica applicazione, nell’individuazione dell’obbligo per il giudice di svolgere “ogni possibile accertamento sulla causa dell’irreperibilita’” del dichiarante, le cui dichiarazioni potranno essere utilizzate solo quando sia possibile escludere “la riconducibilita’ dell’omessa presentazione del testimone al dibattimento ad una libera scelta dello stesso.

Sentenza 25 febbraio 2019, n. 8343

Data udienza 18 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Presidente

Dott. DI PAOLA Sergio – rel. Consigliere

Dott. FILIPPINI Stefano – Consigliere

Dott. PICILLI Giuseppina A. – Consigliere

Dott. MONACO Marco Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 9/11/2017 della Corte d’appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DI PAOLA Sergio;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DALL’OLIO Marco che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito l’Avv. (OMISSIS), per delega dell’Avv. (OMISSIS), che ha concluso riportandosi al ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Milano, con sentenza in data 9/11/2017, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Monza, in data 3/3/2016, nei confronti di (OMISSIS) in relazione ai reati di cui all’articolo 110 c.p., articolo 628 c.p., commi 1 e 3; articolo 110, articolo 61 c.p., n. 2 e articolo 582 c.p..
2.1. Propone ricorso per cassazione la difesa dell’imputato deducendo con unico motivo di ricorso la violazione di norme processuali previste a pena d’inutilizzabilita’ e vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera C) e E), in relazione agli articoli 526, 512, 191 e 192 c.p.p., in riferimento all’affermazione di responsabilita’ dell’imputato; l’accertamento della colpevolezza del ricorrente era stato fondato unicamente sulle dichiarazioni della persona offesa raccolte nella fase delle indagini preliminari, soggetto che si era volontariamente sottratto all’esame dibattimentale; la Corte d’appello aveva riconosciuto che l’impossibilita’ di esaminare la persona offesa era derivata dalla sua scelta di allontanarsi dal territorio nazionale, ma aveva escluso che tale situazione integrasse il requisito della volontaria sottrazione all’esame; cio’ costituiva evidente violazione del disposto dell’articolo 512 c.p.p.; inoltre, la valutazione di attendibilita’ intrinseca delle dichiarazioni rese dalla persona offesa era contraddittoria e carente, poiche’ non aveva tenuto conto delle discrasie, tutt’altro che irrilevanti, tra il contenuto delle prime dichiarazioni raccolte dalla vittima dalla p.g. intervenuta sul luogo dell’aggressione e le successive indicazioni fornite dalla stessa persona, che aveva indicato circostanze di tempo, di luogo e relative al numero degli aggressori nonche’ all’oggetto della violenta sottrazione, che erano del tutto discordanti nelle due versioni fornite.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Il ricorso e’ fondato.
1.2. La giurisprudenza di legittimita’ ha ormai da tempo chiarito che “ai fini dell’operativita’ (articolo 526 c.p.p., comma 1 bis) del divieto di provare la colpevolezza dell’imputato sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si e’ sempre volontariamente sottratto all’esame dell’imputato o del suo difensore, non e’ necessaria la prova di una specifica volonta’ di sottrarsi al contraddittorio, ma e’ sufficiente – in conformita’ ai principi convenzionali (articolo 6 CEDU) – la volontarieta’ dell’assenza del teste determinata da una qualsiasi libera scelta, sempre che non vi siano elementi esterni che escludano una sua libera determinazione” (Sez. Unite, n. 27918 del 25/11/2010, dep. 2011, D. F., Rv. 250198). Tale principio si e’ tradotto, nella sua panica applicazione, nell’individuazione dell’obbligo per il giudice di svolgere “ogni possibile accertamento sulla causa dell’irreperibilita’” del dichiarante, le cui dichiarazioni potranno essere utilizzate solo quando sia possibile escludere “la riconducibilita’ dell’omessa presentazione del testimone al dibattimento ad una libera scelta dello stesso” ((Sez. 1, n. 46010 del 23/10/2014, D’Agostino, Rv. 261265 che, in motivazione, ha precisato che ai fini dell’operativita’ del divieto di utilizzazione di cui all’articolo 526 c.p.p., comma 1 bis, non e’ necessaria la prova della specifica volonta’ del teste di sottrarsi al contraddittorio, ma e’ sufficiente la volontarieta’ della sua assenza; nello stesso senso v. anche Sez. 2, n. 1945 del 22/12/2014, dep. 2015, Capozzo, Rv. 261825).
1.3. Dagli atti processuali e dalla stessa motivazione della sentenza della Corte d’appello non risulta che l’allontanamento della persona offesa dal territorio nazionale, pacificamente avvenuto dopo che il soggetto aveva piena contezza della pendenza del processo e della sua qualita’ di testimone, sia stato determinato da fattori esterni, tali da escludere che l’allontanamento sia stato frutto di una libera scelta.
1.4. Del pari evidente, attraverso la lettura della motivazione della sentenza impugnata, che l’affermazione di responsabilita’ dell’imputato era fondata sulle sole dichiarazioni del teste resosi irreperibile, in quanto gli altri elementi di prova che la Corte d’appello indica a sostegno della diversa affermazione (secondo la quale sarebbero stati acquisiti elementi di riscontro a quelle dichiarazioni) si sostanziano nel riconoscimento fotografico, eseguito dal medesimo teste, e nella relazione di servizio dei militari intervenuti che non hanno rilevato alcun elemento diretto di percezione quanto all’attribuzione della condotta aggressiva all’imputato, ma hanno recepito le dichiarazioni rese sempre dal medesimo teste.
2. Peraltro, anche volendo solo per ipotesi superare la dedotta causa di inutilizzabilita’ delle dichiarazioni del teste, non puo’ ignorarsi come il contenuto di quelle dichiarazioni fosse obiettivamele contraddittorio, come evidenziato dal ricorrente che ha ricordato le discrasie, rilevanti nel giudizio di attendibilita’ intrinseca, quanto al numero degli aggressori, al luogo in cui sarebbe avvenuta l’aggressione, alla sottrazione della refurtiva (denunciata solo al momento della presentazione della querela) trattandosi di elementi costituivi del fatto denunciato.
3. Per le considerazioni che precedono, la sentenza impugnata dev’esser annullata senza rinvio, con la formula indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ l’imputato non ha commesso il fatto.

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