Ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 24 settembre 2018, n. 22458.

La massima estrapolata:

Ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformita’ con quanto previsto dall’articolo 644 c.p., comma 4, essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento puo’ essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed e’ presunta nel caso di contestualita’ tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo.

Ordinanza 24 settembre 2018, n. 22458

Data udienza 1 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere

Dott. IOFRIDA Giuulia – Consigliere

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 7422/2014 proposto da:
(OMISSIS) S.p.a., quale incorporante della (OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3283/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 22/08/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/02/2018 dal cons. TRICOMI LAURA;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CARDINO, che ha chiesto che Codesta Corte di Cassazione voglia rigettare il ricorso.
RILEVATO
CHE:
(OMISSIS) s.p.a., quale incorporante per fusione (OMISSIS) s.p.a., ricorre con un motivo per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano che ha respinto il gravame da essa proposto contro la sentenza di primo grado che – in merito al contratto di finanziamento n. (OMISSIS) da rimborsarsi in dieci anni tramite il pagamento di rate mensili, concluso fra l’appellante e (OMISSIS) in data 08/08/2008 – aveva accertato la ricorrenza dell’applicazione di un tasso usurario e rideterminato il debito residuo, affermando che nel calcolo del tasso praticato doveva essere ricompreso anche l’importo per la stipula della polizza assicurativa finalizzata alla garanzia del rimborso del mutuo, considerato che essa era condizione necessaria per la sua erogazione ed attesa altresi’ la sua natura remunerativa, sia pure indiretta, per il mutuante, e che cio’ comportava il superamento del tasso soglia.
(OMISSIS) replica con controricorso.
Il ricorso e’ stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 375 c.p.c., u.c. e articolo 380 bis 1 c.p.c..
Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
Le parti hanno depositato entrambe memorie ex articolo 378 c.p.c..
CONSIDERATO
CHE:
1.1. Con l’unico motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione della L. n. 108 del 1996, articolo 2 e dell’articolo 644 c.p. (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3).
1.2. Il motivo e’ articolato su due profili.
1.3. Sotto il primo, rubricato “Erronea e falsa applicazione della disciplina applicabile in materia di calcolo degli interessi ai fini del rispetto delle soglie usurarie”, la ricorrente deduce che: (1) la Corte di appello, erroneamente e contraddittoriamente, avrebbe preso come parametro di riferimento per il calcolo degli interessi usurari il TAEG e non gia’ il TEG (fol. 10); (2) la normativa rilevante era costituita dalla L. n. 108 del 1996, articolo 2, comma 4, e dalle istruzioni UIC vigenti all’epoca dell’erogazione del contratto di finanziamento, e non da quelle successivamente emanate dalla Banca d’Italia nel mese di agosto 2009 ed entrate in vigore il 1 gennaio 2010, erroneamente applicate dalla Corte territoriale (fol. 10 e ss.). Sostiene pertanto che “dal calcolo del TEG deve essere escluso il premio per la copertura assicurativa sul rischio vita, obbligatoria ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950” che disciplina la cessione del quinto dello stipendio (fol. 16). Richiama inoltre la pronuncia di non luogo a procedere per il reato di usura emessa dal GUP del Tribunale di Novara nei confronti degli allora amministratori di (OMISSIS).
1.4. Sotto il secondo profilo, rubricato “Erronea e falsa applicazione della disciplina applicabile in tema di individuazione delle voci che compongono il tasso soglia”, la ricorrente denuncia I’ erroneita’ della sentenza sostenendo che il pagamento della polizza di assicurazione, non avendo carattere di remunerazione per il creditore, doveva essere esclusa ai fini della rilevazione del tasso usurario e ribadisce l’irrilevanza delle norme regolamentari introdotte dalla Banca d’Italia con le Istruzioni emanate nell’agosto 2009, non ancora vigenti alla data di stipulazione del contratto.
2.1. Il ricorso non merita accoglimento.
2.2. Va in primo luogo rilevata l’inammissibilita’, ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4, della ragione di doglianza concernente l’erroneo riferimento della corte di appello al TAEG, invece che al TEG, posto nella sentenza non si rinviene alcun riferimento espresso al TAEG e che la specifica statuizione censurata non risulta individuata.
2.3. Anche le ulteriori doglianze vanno respinte.
2.4. La decisione in esame si fonda sul principio che la determinazione del tasso, ai fini rilevanti nel giudizio, “deve essere condotta tenendo conto di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse solo quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito” (fol. 5 della sent.), principio che discende immediatamente dall’articolo 644 c.p., comma 4.
2.5. E’ opportuno, in proposito, ricordare che la normativa di divieto dei rapporti usurari – cosi’ come in radice espressa dall’articolo 644 c.p., nella versione introdotta dalla L. n. 108 del 1996, nel suo articolo 1, considera rilevanti tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito. In particolare, secondo quanto dispone il comma 4 dell’articolo cit., “per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito”: cio’ perche’, nella prospettiva della repressione del fenomeno usurario, l’esclusione di talune delle voci per se’ rilevanti potrebbe indurre naturalmente il risultato di spostare – al livello di operativita’ pratica – la sostanza del peso economico del negozio di credito dalle voci incluse verso le voci escluse, con evidente elusione delle prescrizioni dettate (cfr. Cass. n. 8806 del 05/04/2017).
2.6. La norma penale e’ stata trasfusa nelle “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio, ai sensi della legge sull’usura – Aggiornamento febbraio 2006”, pubblicate su G.U. n. 102 del 4 maggio 2006, invocate dalla ricorrente, che, al paragrafo C4. relativo al trattamento degli oneri e delle spese, prevedono “Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tenere conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito” e che poi proseguono con un’elencazione esemplificativa dove, fra l’altro, si precisa “In particolare, sono inclusi: (…), 5) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito. Le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall’esclusivo adempimento di obblighi di legge.”.
2.7. Tanto premesso, non si ravvisa la violazione di legge denunciata.
2.8. La corte di appello, infatti, ha incluso la spesa per la polizza assicurativa nella base di calcolo del tasso soglia ritenendo, in via interpretativa, dirimente e prevalente la sua connotazione “remunerativa”, sia pure indiretta, in applicazione della prima parte del richiamato paragrafo C4..
2.9. La censura, che risulta articolata, da un lato, sul carattere obbligatorio ex lege della spesa assicurativa, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, articolo 54 (fatto, questo, ritenuto dalla ricorrente necessario e sufficiente per escludere detta spesa dal novero di quelle da computare per il calcolo del tasso, in ragione della deroga all’inclusione contenuta nell’elenco esemplificativo di cui al ridetto paragrafo C4) e, dall’altro sulla “non rimunerativita’” della polizza, assertivamente sostenuta (fol. 19), e’ infondata, oltre che inammissibile nella misura in cui non sembra cogliere la ratio decidendi.
2.10. Invero il passaggio motivazionale centrale riguarda proprio la accertata natura remunerativa, sia pure indiretta, di tale spesa per la societa’ finanziatrice.
Orbene, anche sotto la vigenza del quadro normativo applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis (v. sub 2.5. e 2.6.), la natura obbligatoria della polizza assicurativa prevista per i contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione non e’ incompatibile con una sua connotazione propriamente remunerativa, anche indiretta, che va accertata in concreto utilizzando il diverso canone della sua effettiva incidenza economica diretta ed indiretta – sulle obbligazioni assunte dalle parti in relazione al contratto di finanziamento ed e’, quindi, idonea, ove ricorra, ad attrarre la fattispecie concreta nella previsione dettata dalla parte generale del paragrafo C4. delle Istruzioni UIC, rilevante ai fini del calcolo del TEG.
2.11. Si deve infatti rimarcare che la deroga (sulla quale fonda la sua doglianza la ricorrente) prevista al detto paragrafo C4. non puo’ consentire la pretermissione della regola generale dettata nella prima parte del paragrafo, atteso che questa non e’ altro che la riproduzione della norma penale.
A conferma della necessita’ di valutare in concreto e non formalmente le spese di assicurazione, prima di escluderle da novero delle voci da utilizzare per il calcolo del tasso usurario, si registra la recente decisione della Corte che ha affermato che “Ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformita’ con quanto previsto dall’articolo 644 c.p., comma 4, essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento puo’ essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed e’ presunta nel caso di contestualita’ tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo” (Cass. n. 8806 del 05/04/2017)..
2.11. Non ricorre nemmeno la violazione di legge per l’applicazione delle Istruzioni della Banca di Italia, adottate nel 2009, giacche’ la Corte di appello la richiama solo a conforto della sua decisione e non per farne diretta applicazione.
2.12. Risulta altresi’ privo di rilievo il richiamo alla sentenza di non luogo a procedere emessa dal GUP di Novara; in disparte dalla mancanza di attestazione della sua definitivita’ e dai diversi presupposti in presenza dei quali si configura il reato e l’illecito civile, si deve osservare che, con la sentenza di non luogo a procedere il GUP si limita a valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli elementi probatori acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque inidonei a sostenere l’accusa in giudizio, esprimendo un giudizio prognostico circa l’inutilita’ del dibattimento, senza poter formulare un giudizio sulla colpevolezza dell’imputato (tra molte, Cass. pen. n. 565 del 26/10/2016), di guisa che dalla stessa mai potrebbero trarsi le conseguenze favorevoli invocate dalla ricorrente.
2.13. Quanto al secondo profilo di doglianza, va rilevato che la ricorrente, dopo avere osservato che le voci che compongono il TEG sono quelle che determinano “una effettiva e concreta remunerazione per il soggetto erogante il credito”, si e’ limitata a sostenere assertivamente che la remunerazione era esclusa per le polizze assicurative del tipo di cui si discute (fol. 19).
Tale censura parte dal presupposto, errato per le ragioni sopra enunciate, di una sovrapponibilita’ per proprieta’ traslativa tra obbligatorieta’ della polizza e non remunerativita’ della stessa, e, per di piu’, non attinge la ratio decidendi giacche’, a fronte dell’accertamento in fatto compiuto dalla Corte di appello, si limita a svolgere una contestazione articolata solo sul piano formale laddove avrebbe dovuto illustrare, con riferimento alla fattispecie concreta, gli elementi decisivi non esaminati dalla corte territoriale che, ove considerati, avrebbero condotto all’accoglimento dell’appello.
2.14. Non puo’ condividersi nemmeno l’argomento svolto partendo dalle “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura”, adottato dalla Banca d’Italia nell’agosto del 2009, il quale ha previso al paragrafo C.4. che, per la determinazione del TEG, il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore e’ a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza, includendovi anche, in modo innovativo rispetto alla precedente disciplina (v. sub 2.6.) al punto 5) “le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo e’ contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente”, con la precisazione (in nota n.11) che nelle operazioni di prestito indicate nella Cat. 8 (prestiti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione) anche le spese per assicurazione in caso di morte, invalidita’, infermita’ o disoccupazione del debitore rientrano nel calcolo del tasso.
La espressa inclusione, cosi’ formalizzata, non dimostra affatto come propugnato dalla ricorrente – che in precedenza tali spese dovessero essere sempre escluse dal calcolo del TEG, in particolare nel caso, come il presente, in cui la spesa era connotata dal carattere remunerativo, tale da consentire di ricondurla sotto la disciplina della disposizione generale, per le ragioni gia’ esposte sopra. Piuttosto dimostra la acquisita consapevolezza da parte dell’Istituto della complessita’ e della delicatezza dello snodo valutativo inerente le spese accessorie, e segnatamente del loro carattere remunerativo, risolto in maniera tranciante mediante la loro espressa inclusione tra gli elementi di calcolo del TEG, alle condizioni indicate.
2.15. Il motivo, quindi, sotto il secondo profilo appare inammissibile.
3.1. Da ultimo, esaminando il controricorso, va affermato che la questione, posta dalla controricorrente, dell’applicabilita’ del Decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950, articolo 39 al secondo contratto n. (OMISSIS), concluso in data 02/09/2008, e della declaratoria di nullita’ sollecitata come pronuncia di ufficio dalla (OMISSIS) (fol. 21 del controricorso) e’ estranea al giudizio, atteso che non avendo questa proposto ricorso per cassazione incidentale, sulla questione si e’ formato il giudicato che preclude qualunque pronuncia, compreso l’esame d’ufficio della questione.
4.1. In conclusione, il ricorso va rigettato.
La ricorrente, in ragione della soccombenza, va condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita’ nella misura liquidata in dispositivo.
Si da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
– Rigetta il ricorso;
– Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida nel compenso, comprensivo di esborsi, di Euro 3.200,00=, oltre spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;
– Da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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