Ai fini della sottrazione delle deiezioni animali dalla normativa sui rifiuti

Corte di Cassazione, sezione settima penale, Ordinanza 4 aprile 2019, n. 14760.

La massima estrapolata:

Ai fini della sottrazione delle deiezioni animali dalla normativa sui rifiuti è necessario che la loro utilizzazione in agricoltura avvenga nel rispetto delle condizioni di liceità indicate dal D.M. 7 aprile 2006 (oggi D.M. 25 febbraio 2016) e della normativa regionale (Sez. 3, n. 9104 del 15/01/2008, Manunta). La pratica della fertirrigazione, inoltre, prevede l’esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento, nonché l’adeguatezza di quantità e qualità degli effluenti e dei tempi e modalità di distribuzione al tipo e fabbisogno delle colture e, in secondo luogo, l’assenza di dati sintomatici di una utilizzazione incompatibile con la fertirrigazione

Ordinanza 4 aprile 2019, n. 14760

Data udienza 8 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SETTIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca – Presidente

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. ACETO Aldo – rel. Consigliere

Dott. GAI Emanuela – Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);
(OMISSIS) nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 18/01/2018 del TRIB.SEZ.DIST. di ORTONA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.I sigg.ri (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto appello avverso la sentenza in epigrafe indicata che li ha condannati alla pena, rispettivamente, di 7.800,00 Euro il primo, di 2.600,00 Euro il secondo, per il reato di cui all’articolo 110 c.p., Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 2, loro ascritto perche’, agendo in concorso fra loro, il primo quale committente e titolare di allevamento di suini, il secondo quale esecutore materiale della condotta, abbandonavano al suolo in modo incontrollato liquami contenenti deiezioni animali provenienti dall’allevamento del (OMISSIS), dando luogo a ruscellamento e acquitrini. Il fatto e’ contestato come commesso in (OMISSIS) il (OMISSIS).
2.Trattandosi di sentenza non appellabile ai sensi dell’articolo 593 c.p.p., u.c., l’impugnazione e’ stata trasmessa a questa Corte ai sensi dell’articolo 568 c.p.p., u.c..
3.I ricorsi sono inammissibili perche’ presentati per motivi non consentiti dalla legge nella fase di legittimita’.
4.E’ noto l’insegnamento secondo il quale “allorche’ un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, a norma dell’articolo 568 c.p.p., comma 5, a verificare l’oggettiva impugnabilita’ del provvedimento, nonche’ l’esistenza di una “voluntas impugnationis”, consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente” (Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001, De Palma; piu’ recentemente, nello stesso senso, Sez. 1, n. 33782 dell’8/04/2013, Arena). Alla Corte di cassazione, quale giudice competente, in questo caso, a conoscere dell’impugnazione, e’ riservata ogni valutazione sull’ammissibilita’ dell’impugnazione stessa, alla luce dei motivi per i quali il ricorso per Cassazione e’ tassativamente consentito (cfr. sul punto, in motivazione, le sentenze teste’ citate).
4.1.Nel caso di specie, i ricorrenti fondano le loro doglianze su circostanze di fatto tese a scardinare la diversa ricostruzione della vicenda cosi’ come operata nella sentenza in base alle acquisizioni documentali e testimoniali, di cui il Giudice ha dato ampiamente atto in motivazione.
4.2.Il Tribunale ha fatto buon governo del principio secondo il quale ai fini della sottrazione delle deiezioni animali dalla normativa sui rifiuti e’ necessario che la loro utilizzazione in agricoltura avvenga nel rispetto delle condizioni di liceita’ indicate dal Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 (oggi sostituito dal Decreto Ministeriale 25 febbraio 2016) e della normativa regionale (Sez. 3, n. 9104 del 15/01/2008, Manunta, Rv. 238997), altresi’ postulando, la pratica della fertirrigazione, l’esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento, nonche’ l’adeguatezza di quantita’ e qualita’ degli effluenti e dei tempi e modalita’ di distribuzione al tipo e fabbisogno delle colture e, in secondo luogo, l’assenza di dati sintomatici di una utilizzazione incompatibile con la fertirrigazione (Sez. 3, n. 40782 del 06/05/2015, Valigi, Rv. 264991).
4.3.I presupposti fattuali della liceita’ delle operazioni di fertirrigazione sono stati esclusi in radice dal Tribunale con motivazione non sovvertibile in questa sede mediante le inammissibili deduzioni fattuali contenute nell’appello.
4.4.Ricorda al riguardo questa Corte che l’indagine di legittimita’ sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volonta’ del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilita’ di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si e’ avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.
5.Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonche’ del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 3.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

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