Ai fini della sostituzione degli arresti domiciliari

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 7 maggio 2020, n. 13895.

Massima estrapolata:

Ai fini della sostituzione degli arresti domiciliari con altra misura meno grave, il mero decorso del tempo ha valore neutro solo ove non sia accompagnato da altre circostanze suscettibili di incidere sulla considerazione delle esigenze da salvaguardare. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza di rigetto della richiesta di sostituzione della misura cautelare per aver il giudice del riesame omesso di valutare, ai fini della prognosi di recidivanza, l’intervenuta autorizzazione del ricorrente ad assentarsi quotidianamente dal domicilio per svolgere attività lavorativa anche al di fuori del territorio comunale).

Sentenza 7 maggio 2020, n. 13895

Data udienza 5 marzo 2020

Tag – parola chiave: Traffico di stupefacenti – Dpr 309 del 1990 – Misura cautelare – Presupposti – Articoli 274 e 299 cpp – Esigenze – Gravi indizi di colpevolezza – Valutazione del giudice di merito – Criteri – Difetto di motivazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMU Giacomo – Presidente

Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere

Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere

Dott. BRUNO Mariarosar – rel. Consigliere

Dott. DAWAN Daniela – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 07/01/2020 del TRIB. LIBERTA’ di LECCE;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
sentite le conclusioni del PG ALFREDO POMPEO VIOLA il quale conclude per l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 7/1/2020, il Tribunale di Lecce, in qualita’ di Giudice del riesame, ha confermato il provvedimento di rigetto della richiesta di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria avanzata da (OMISSIS), indagato per il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73. Il Tribunale ha ritenuto di condividere le argomentazioni poste a fondamento della ordinanza genetica ed ha rappresentato che alcun elemento nuovo era stato addotto dall’indagato dal quale potesse evincersi’, ai’ sensi dell’articolo 299 c.p.p., comma 2, un affievolimento delle esigenze cautelari.
2. La difesa dell’indagato propone ricorso per cassazione avverso il suddetto provvedimento di rigetto, deducendo quanto segue.
2.1 Violazione di legge in relazione all’articolo 274 c.p.p., comma 1, lettera c), e articolo 299 c.p.p..
Secondo il difensore, i fatti nuovi che avrebbero dovuto giustificare la sostituzione della originaria misura cautelare degli arresti domiciliari sono rappresentati dal decorso del tempo dall’applicazione di essa in assenza di trasgressioni e dall’autorizzazione concessa al (OMISSIS) di svolgere attivita’ lavorativa tutti i giorni feriali, dalle ore 7,00 alle ore 13,00, con possibilita’ di recarsi anche in comuni diversi da quello in cui egli risiede. A cio’ deve aggiungersi, si legge nel ricorso, la considerazione che il ricorrente non avrebbe alcuna possibilita’ di riprendere i contatti con gli altri coi’ndagati, poiche’ costoro sono tutti detenuti in carcere.
2.2 Carenza, insufficienza ed illogicita’ della motivazione.
Il Tribunale adito, si legge nel ricorso, avrebbe offerto una motivazione soltanto apparente, servendosi di generiche formule di stile per rigettare la richiesta di sostituzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, la fondatezza del primo motivo di ricorso.
2. Nell’ordinanza impugnata il Tribunale ha ritenuto che non fossero stati offerti significativi elementi di novita’ dai quali potersi desumere un affievolimento delle esigenze cautelari, sostenendo, quanto al decorso del tempo e all’autorizzazione concessa al ricorrente di svolgere attivita’ lavorativa, che tali circostanze non fossero significative ai fini di un’attenuazione del pericolo recidivante, essendo peraltro trascorsi “poco piu’ di sei mesi” dall’applicazione della misura.
Tali argomentazioni non sono condivisibili.
Secondo consolidato orientamento di questa Corte, ai fini dell’affievolimento delle esigenze cautelari, non hanno di regola rilevanza il mero decorso del tempo ed il corretto adempimento degli obblighi imposti (ex multis Sez. 5 n. 45843 del 14/06/2018, Rv. 274133 – 01, cosi’ massimata:”Ai fini della sostituzione degli arresti domiciliari con altra misura meno grave, l’attenuazione delle esigenze cautelari non puo’ essere desunta dal mero decorso del tempo di esecuzione pur se accompagnato dalla corretta osservanza dei relativi obblighi, i quali costituiscono parte del nucleo essenziale della misura che si chiede di rimodulare”).
Si e’ tuttavia precisato che, sebbene il decorso del tempo dalla imposizione della misura possegga, di per se’, un valore neutro, esso puo’ essere considerato unitamente ad altri elementi idonei a suffragare la circostanza dell’attenuazione delle esigenze cautelari (cosi’ Sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013, Rv. 255832 01: “Ai fini della sostituzione della misura della custodia cautelare carceraria con quella degli arresti domiciliari e comunque con altra meno grave, il mero decorso del tempo non e’ elemento rilevante perche’ la sua valenza si esaurisce nell’ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia stessa, e quindi necessita di essere considerato unitamente ad altri elementi idonei a suffragare la tesi dell’affievolimento delle esigenze cautelari”).
Ne deriva che la validita’ del piu’ generale principio della irrilevanza del decorso del tempo debba essere necessariamente rapportata al caso concreto, essendo il tempo dotato di valore neutro solo ove non sia accompagnato da altre circostanze suscettibili di incidere sulla considerazione delle esigenze da salvaguardare.
Orbene, l’intervenuta autorizzazione concessa al ricorrente di assentarsi dal domicilio per svolgere quotidianamente attivita’ lavorativa in un ampio contesto territoriale, essendo stata accordata al ricorrente la possibilita’ di recarsi in comuni viciniori a quello in cui risiede, e’ elemento la cui considerazione non puo’ essere pretermessa all’invocato fine della valutazione della prognosi di recidivanza.
E’ invero innegabile che la peculiare condizione in cui e’ venuto a trovarsi l’indagato ne abbia messo alla prova la pericolosita’, intesa come rischio attuale di compimento di ulteriori condotte illecite del tipo di quelle contestate.
Pertanto, ai fini del giudizio da compiersi, il decorso del tempo deve essere necessariamente ragguagliato alle circostanze particolari venute in essere nel caso specifico, essendo gli effetti dell’ampia autorizzazione concessa al ricorrente elementi da valutarsi ai fini dell’affievolimento delle esigenze cautelari.
3. Deve essere quindi annullata l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Lecce, Sezione del riesame, per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Lecce, Sezione del riesame, per nuovo giudizio.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *