Ai fini della punibilita’ del tentativo di reato

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 3 gennaio 2019, n. 126.

La massima estrapolata:

Ai fini della punibilita’ del tentativo rileva l’idoneita’ causale degli atti compiuti per il conseguimento dell’obiettivo delittuoso nonche’ la univocita’ della loro destinazione, da apprezzarsi con valutazione ex ante in rapporto alle circostanze di fatto ed alle modalita’ della condotta, al di la’ del tradizionale e generico discrimen tra atti preparatori e atti esecutivi.
Per la configurabilita’ del tentativo, rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l’agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l’azione abbia la significativa probabilita’ di conseguire l’obiettivo programmato e che il delitto sara’ commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volonta’ del reo.

Sentenza 3 gennaio 2019, n. 126

Data udienza 19 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMU Giacomo – Presidente

Dott. FERRANTI Donatella – Consigliere

Dott. CAPPELLO Gabriella – rel. Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere

Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 22/09/2017 della CORTE APPELLO di L’AQUILA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
udito il procuratore generale, in persona del sostituto dott. SANTE SPINACI, il quale ha concluso per l’inammissibilita’.

RITENUTO IN FATTO

1. La corte d’appello di L’Aquila ha confermato la sentenza del tribunale di Teramo, appellata dall’imputata (OMISSIS), con la quale costei era stata condannata per un’ipotesi di concorso in un tentativo di furto in abitazione.
2. La (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo di difensore, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge per avere i giudici del merito ritenuto la sussistenza di un tentativo punibile a fronte di un compendio probatorio che avrebbe semmai evidenziato l’esistenza di meri atti preparatori.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile.
2. La corte territoriale ha dato conto degli elementi di prova che hanno fondato la condanna della ricorrente, ricavandoli dalle collimanti versioni della persona offesa e del fratello, avendo il secondo avvisato il proprio germano della presenza sospetta di due donne nel vano scale dell’immobile in cui insisteva l’abitazione interessata dalla condotta criminosa e avendo il secondo personalmente constatato la presenza di esse (una delle quali l’odierna imputata), mentre erano ancora intente a richiudere la porta dell’abitazione. Rientrato il dichiarante in casa unitamente alla moglie, i due avevano potuto constatare che effettivamente all’interno dell’immobile la luce era accesa e alcuni cassetti erano aperti. Interpellate dalla persona offesa, le due donne avevano dato versioni contraddittorie, l’una affermando di cercare un dentista, l’altra un ginecologo e addirittura un ospedale, guadagnando velocemente l’uscita.
3. Il motivo e’ manifestamente infondato.
Rispetto al percorso argomentativo seguito dai giudici di merito, infatti, non e’ dato cogliere nei motivi di ricorso alcuna effettiva critica, ma unicamente la contestazione delle rassegnate conclusioni, rilevandosi come difetti qualsiasi correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (cfr., sul punto specifico, sez. 2 n. 36406 del 27/06/2012, Rv. 253893; sez. 6 n. 13449 del 12/02/2014, Rv. 259456; quanto al contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584; sez. u. n. 8825 del 27/10/2016 Cc. (dep. 22/02/2017), Galtelli, Rv. 268822 (quest’ultima sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
In altri termini, il ricorrente ha contestato la condotta valutazione dei mezzi di prova (dichiarazioni rese dalla p.o., riscontrate da quanto personalmente constatato anche dal fratello che aveva dato l’allarme e dalla concomitante presenza della moglie, allorche’ fu verificato l’avvenuto ingresso nell’abitazione) che e’ appannaggio del giudice di merito, le relative censure risolvendosi nella inammissibile esposizione di un divergente punto di vista della parte ricorrente.
Sul punto, e’ stato ormai definitivamente chiarito che sono precluse al giudice di legittimita’ la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacita’ esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482; sez. 1 n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507, laddove la Corte ha chiarito come, anche dopo la novella di cui alla legge 46/2006, il vaglio di legittimita’ sia circoscritto al âEuroËœcontrollo se la motivazione dei giudici del merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito).
Quanto alla qualificazione giuridica delle condotte accertate, giovi un richiamo al consolidato orientamento di questa corte per rilevare l’allineamento della pronuncia censurata ai principi dalla stessa espressi. Ai fini della punibilita’ del tentativo, infatti, rileva l’idoneita’ causale degli atti compiuti per il conseguimento dell’obiettivo delittuoso nonche’ la univocita’ della loro destinazione, da apprezzarsi con valutazione ex ante in rapporto alle circostanze di fatto ed alle modalita’ della condotta, al di la’ del tradizionale e generico discrimen tra atti preparatori e atti esecutivi (cfr. sez. 5 n. 7341 del 21/01/2015, Sciuto, Rv. 262768). Peraltro, si e’ pure precisato che, per la configurabilita’ del tentativo, rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l’agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l’azione abbia la significativa probabilita’ di conseguire l’obiettivo programmato e che il delitto sara’ commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volonta’ del reo (cfr. sez. 2 n. 25264 del 10/03/2016, Colombo e altro, Rv. 267006; n. 11855 dell’08/0272017, Fincato e altri, Rv. 269930; n. 24302 del 04/05/2017, P.M. in proc. Gentile, Rv. 269963).
Ne’ puo’ fondatamente ritenersi, nel caso all’esame, un’ipotesi di desistenza dal delitto, atteso che la mancata consumazione di esso deve dipendere dalla volontarieta’ che non deve essere intesa come spontaneita’, per cui la scelta di non proseguire nell’azione criminosa deve essere non necessitata, ma operata in una situazione di liberta’ interiore, indipendente da circostanze esterne che rendono irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell’azione criminosa (cfr. sez. 4 n. 12240 de31 13/02/2018, Ferdico e altri, Rv. 272535; sez. 2 n. 7036 del 29/01/2014, Canade’, Rv. 258791), configurandosi, nei reati a forma libera, la desistenza volontaria solo nella fase del tentativo incompiuto, ossia fino a quando non siano stati posti in essere gli atti da cui origina il processo causale idoneo a produrre l’evento (cfr. sez. 5 n. 50079 del 15/05/2017, Mayer e altro, Rv. 271435).
4. All’inammissibilita’ segue, a norma dell’articolo 616, c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilita’ (cfr. C. Cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Avv. Renato D’Isa

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *