Ai fini della prova della qualità di erede

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|27 settembre 2021| n. 26132.

Ai fini della prova della qualità di erede, il giudice può utilizzare come argomento di prova, ex articolo 116 cod. proc. civ., il comportamento tenuto dalle parti, ed in particolare il fatto che la controparte consideri l’intervenuta successione come verificata e riconosca la qualità di erede (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata in quanto la corte territoriale, nel dichiarare inammissibile l’appello per non avere le appellanti dimostrato la qualità di eredi della parte deceduta, non avendone provato il decesso, né la delazione in loro favore, aveva omesso di considerare che, una volta deceduta la parte originaria, l’appellata controricorrente aveva chiesto la correzione della sentenza di primo grado, notificando il ricorso per la correzione alle appellanti medesime, nella loro qualità di eredi della parte deceduta; in tal modo, specifica la Corte, l’avvenuta instaurazione del procedimento di correzione, in quanto promosso nei confronti di soggetti che la stessa istante riconosceva quali eredi della parte originaria, avrebbe dovuto costituire un fatto che la corte del merito non poteva disconoscere ai fini della verifica della legittimazione all’impugnazione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, sentenza 3 giugno 2006, n. 13685).

Ordinanza|27 settembre 2021| n. 26132. Ai fini della prova della qualità di erede

Data udienza 29 aprile 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Servitù – Intervenuta successione – Prova della qualità di erede – Argomento di prova ex articolo 116 c.p.c – Comportamento tenuto dalle parti – Valutazione del giudice – Necessità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 643-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 1558/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2021 dal Consigliere Dott. TEDESCO GIUSEPPE.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello proposta da (OMISSIS) ed (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di eredi di (OMISSIS), contro la sentenza del Tribunale di Nola, resa nella causa iniziata da (OMISSIS) nei confronti della stessa (OMISSIS) in materia di rapporti di vicinato.
La Corte d’appello ha ritenuto che le appellanti, da un lato, non avessero partecipato al giudizio di primo grado, non potendo quindi vantare alcuna legittimazione a proporre l’impugnazione in proprio; dall’altro, non avessero dimostrato la qualita’ di eredi della parte deceduta (OMISSIS), non avendone provato il decesso, ne’ la delazione in loro favore.
Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso affidato a cinque motivi. Con il primo motivo la ricorrente censura la decisione perche’ la Corte d’appello non ha considerato che, deceduta la parte originaria (OMISSIS), la (OMISSIS) aveva chiesto la correzione della sentenza di primo grado, notificando il ricorso per la correzione a (OMISSIS) e (OMISSIS), nella loro qualita’ di eredi della parte deceduta; al ricorso era seguita la correzione della sentenza e la sua impugnazione, ad opera delle stesse eredi gia’ destinatarie del ricorso per la correzione, dinanzi alla Corte d’appello di Napoli. Con il secondo motivo la ricorrente rimprovera alla Corte d’appello di avere definito il giudizio, su una questione non eccepita (la supposta mancata dimostrazione della qualita’ ereditaria), senza attivare preventivamente il contraddittorio. Con i restanti motivi si censura la sentenza per avere omesso di pronunciarsi sulle ragioni di gravame attinenti al merito della controversia.
(OMISSIS) ha resistito con controricorso.
Su proposta del relatore, che riteneva che dovesse essere accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, con la conseguente possibilita’ di definizione nelle forme di cui all’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
La controricorrente ha depositato memoria.
Il Collegio, con ordinanza interlocutoria del 25 maggio 2020, ritenuto che il ricorso non e’ stato proposto nei confronti di (OMISSIS), che, unitamente alla attuale ricorrente, aveva impugnato la sentenza di primo grado nella qualita’ di erede di (OMISSIS), ha ordinato l’integrazione del contraddittorio.
Eseguito tale adempimento, la causa e’ stata nuovamente chiamata dinanzi alla Sesta sezione civile della Corte Suprema, su conforme proposta del relatore del medesimo tenore della precedente.
Il primo motivo e’ fondato e il suo accoglimento determina l’assorbimento delle censure di cui ai restanti motivi.
Invero, nel valutare la fattispecie la corte di merito non poteva non tenere conto dell’intervenuto procedimento di correzione della sentenza di primo grado, che era stato instaurato dalla controparte vittoriosa nei confronti degli eredi della parte deceduta. Questa Corte ha chiarito che, ai fini della prova della qualita’ di erede, “il giudice puo’ utilizzare come argomento di prova, ex articolo 116 c.p.c., il comportamento tenuto dalle parti, ed in particolare il fatto che la controparte consideri l’intervenuta successione come verificata e riconosca la qualita’ di erede” (Cass. n. 13685/2006).
Il tentativo, operato dalla ricorrente con la memoria, di sostenere che il le vicende pregresse non dispensavano le interessate dal provare comunque, con documenti, la legittimazione, non puo’ essere condiviso. E’ vero che la mancanza della prova della successione e’ circostanza rilevabile d’ufficio, al di la’ della contestazione della controparte (Cass. n. 1943/2011); ma e’ altrettanto vero che il comportamento della controparte, la quale univocamente mostri di considerare la successione quale fatto compiuto, e’ qualcosa di piu’ della pura mancanza di contestazioni. L’avvenuta instaurazione del procedimento di correzione, in quanto promosso nei confronti di soggetti che la stessa istante riconosceva come eredi della parte originaria, costituiva un fatto che la Corte d’appello non poteva disconoscere nella verifica della legittimazione all’impugnazione.
La sentenza, pertanto, deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli, la quale provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli anche per le spese.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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