Ai fini della condanna o anche della compensazione in caso di esecuzione esattoriale

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 9 luglio 2020, n. 14502.

La massima estrapolata:

Ai fini della condanna o anche della compensazione in caso di esecuzione esattoriale, non è rilevante per il comportamento dell’agente della riscossione che l’illegittimità dell’azione esecutiva sia da imputare al creditore

Ordinanza 9 luglio 2020, n. 14502

Data udienza 27 febbraio 2020

Tag – parola chiave: Spese di giudizio – Opposizione all’esecuzione – Condanna o compensazione – Esecuzione esattoriale – Comportamento dell’agente della riscossione – Circostanza che l’illegittimità dell’azione esecutiva sia da imputare al creditore – Irrilevanza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 28380-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore;
ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore;
– intimati –
avverso la sentenza n. 6267/2018 del Tribunale di Roma, depositata
il 22/03/2018;
letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli articoli 376 e 380-bis c.p.c.;
letto il ricorso;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27 febbraio 2020 dal Consigliere Dott. D’Arrigo Cosimo.

RITENUTO

Con atto notificato il 5 agosto 2013, (OMISSIS) proponeva opposizione avverso una cartella di pagamento emessa da Roma Capitale e notificata ad istanza dell’agente di riscossione (OMISSIS) s.p.a. Il Giudice di pace di Roma accoglieva l’opposizione e condannava Roma Capitale al pagamento delle spese di lite in favore del (OMISSIS); tuttavia, condannava quest’ultimo, a sua volta, al pagamento delle spese di lite in favore dell’agente di riscossione, ritenuto esente da responsabilita’ per l’emissione della cartella di pagamento annullata.
Il (OMISSIS) impugnava la decisione, limitatamente al capo contenente la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore del concessionario del servizio di riscossione. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice d’appello, accertando incidentalmente la tardivita’ dell’opposizione proposta dal (OMISSIS), in carenza di un appello incidentale proposto dalle controparti, ha rigettato l’appello.
Il (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo. Le parte intimate non hanno svolto attivita’ difensive in questa sede.
Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 380-bis c.p.c. (come modificato dal Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168, articolo 1-bis, comma 1, lettera e, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento puo’ essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.
Con l’unico motivo di ricorso, il (OMISSIS) denuncia la violazione o falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. e dell’articolo 2909 c.c. egli sostiene, in sintesi, che poiche’ aveva appellato unicamente il capo della sentenza di primo grado che lo aveva condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell’agente di riscossione, il giudice d’appello poteva e doveva pronunciarsi solo rispe§to a tale censura, senza rimettere in discussione il giudicato interno implicito formatosi sulla tempestivita’ della opposizione.
Il motivo e’ fondato e deve essere accolto.
Infatti, qualora il giudice di primo grado non abbia rilevata la tardivita’ della proposizione dell’azione, tale tardivita’ puo’ essere rilevata dal giudice di appello, sempre che non si sia sul punto espressamente pronunciato il primo giudice, se ed in quanto l’appello investa la statuizione sul merito della controversia.
In questo caso la statuizione di merito non era stata appellata, poiche’ il gravame riguardava esclusivamente la statuizione accessoria relativa alle spese processuali. Dunque, sul punto dell’ammissibilita’ dell’opposizione si era formata cosa giudicata ai sensi dell’articolo 329 c.p.c..
La sentenza impugnata deve essere quindi cassata.
Sussistono, inoltre, le condizioni per decidere nel merito. L’appello, infatti, e’ fondato e deve essere accolto senza che siano necessari ulteriori accertamenti in fatto.
Trova applicazione al caso di specie il seguente principio: nella controversia con cui il debitore contesti l’esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite nei confronti dell’agente della riscossione, ne’ – di per se’ sola considerata – di loro compensazione, la circostanza che l’illegittimita’ dell’azione esecutiva sia da ascrivere al creditore interessato, restando peraltro ferme, da un lato, la facolta’ dell’agente della riscossione di chiedere all’ente impositore la manleva dall’eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall’altro, la possibilita’, per il giudice, di condannare al loro pagamento il solo ente creditore interessato o impositore, quando questo e’ presente in giudizio, compensandole nei rapporti tra il debitore vittorioso e l’agente della riscossione, purche’ sussistano i presupposti di cui all’articolo 92 c.p.c., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l’opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all’ente creditore (Sez. 3, Sentenza n. 15390 del 13/06/2018, Rv. 649058 – 01).
Dunque, in accoglimento dell’appello proposto dal (OMISSIS) avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma, va disposta la compensazione delle spese legali del giudizio di primo grado fra l’opponente e l’agente di riscossione.
Segue, in base al principio della soccombenza, la condanna dell’agente di riscossione alle spese del grado d’appello e del presente giudizio di legittimita’.
In relazione al secondo grado e al presente giudizio, va invece disposta la compensazione delle spese fra il (OMISSIS) e l’ente impositore, litisconsorte processuale, ma sostanzialmente estraneo al capo della sentenza di primo grado fatta oggetto di impugnazione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’appello e, in riforma della sentenza di primo grado, compensa le spese di quel giudizio fra l’opponente e (OMISSIS) s.p.a.
Condanna (OMISSIS) s.p.a. e per essa Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese processuali del grado d’appello, che liquida in Euro 550,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Distrae le spese del grado d’appello in favore degli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) in solido.
Compensa le spese del giudizio di appello fra Roma Capitale e (OMISSIS).
Condanna Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 550,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Compensa le spese del giudizio di legittimita’ fra Roma Capitale e (OMISSIS).

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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