Ai fini del riconoscimento delle prestazioni sociali rispondenti a bisogni primari, non è consentita alcuna discriminazione tra italiani e stranieri con titolo di soggiorno

Corte di Cassazione, sezione lavoro, Ordinanza 1 ottobre 2018, n. 23763.

La massima estrapolata:

Ai fini del riconoscimento delle prestazioni sociali rispondenti a bisogni primari, non è consentita alcuna discriminazione tra italiani e stranieri con titolo di soggiorno

Ordinanza 1 ottobre 2018, n. 23763

Data udienza 28 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 1211/2013 proposto da:
(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), in qualita’ di amministratore di sostegno di (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 774/2012 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 26/07/2012 R.G.N. 942/2011;
Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

FATTO E DIRITTO

RILEVATO CHE:
con la sentenza n.774/2012 la Corte d’Appello di Genova, accoglieva parzialmente l’appello proposto da (OMISSIS), nella qualita’ di amministratore di sostegno, della figlia (OMISSIS), nata in (OMISSIS), e condannava l’INPS a corrispondere la pensione di invalidita’ civile e spettante a quest’ultima ma soltanto a decorrere dal 24 maggio 2011 data in cui ella aveva ottenuto il permesso di soggiornante di lungo periodo;
confermava invece (in mancanza dello stesso titolo di soggiorno) la sentenza del tribunale di Genova per la parte in cui aveva rigettato la pretesa per il periodo precedente (avendo la stessa parte presentato domanda amministrativa il 13.12.2007);
a fondamento della decisione la Corte genovese sosteneva che ai fini del conseguimento delle prestazioni sociali domandate in giudizio, pur a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale (nn. 306/2008, 11/2009, 187/2010, 329/2011), mentre era illegittimo subordinare l’erogazione delle provvidenze di natura assistenziale alla titolarita’ di un determinato reddito, condizionante il rilascio della carta di soggiorno (ed ora del permesso per soggiornanti di lungo periodo), non era invece impedito al legislatore condizionare l’accesso a quelle stesse provvidenze, per i cittadini extracomunitari, al carattere non episodico del loro soggiorno e che, pertanto, valesse ancora il limite temporale previsto dalla legge per ottenere la carta di soggiorno per i soggiornanti di lungo periodo (ossia cinque anni); per cui il diritto vantato prima del perfezionamento della requisito della regolare soggiorno per cinque anni non potesse sussistere;
avverso detta sentenza (OMISSIS), nella qualita’ di amministratore di sostegno, della figlia (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, nella qualita’ sopraindicata, affidando le proprie censure ad un unico motivo; che resiste l’INPS con controricorso; il P.G. ha depositato le proprie osservazioni con le quali ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso o in subordine il rigetto.
CONSIDERATO CHE:
con il primo ed unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 18 del 1980, articolo 1, e della L. 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 80, comma 19, in relazione all’articolo 10 Cost., all’articolo 14 della CEDU all’articolo 1 del Protocollo addizionale della Convenzione, adottato a Parigi il 20 marzo 1952 e reso esecutivo con L. 4 agosto 1955, n. 848; alla Convenzione ONU di New York recepita in Italia con L. n. 176 del 1991; alla Convenzione di Lussemburgo del 1980, alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita’, siglata a New York il 13.12.2006 e ratificata con L. 3 marzo 2009, n. 18, (articolo 360 c.p.c., n. 3), nonche’ la violazione dei principi di uguaglianza e di non discriminazione tra cittadini e stranieri extracomunitari in materia di disabilita’. Cio’ in quanto la Corte d’appello aveva negato le provvidenze di cui alla domanda sostenendo che fosse ragionevole subordinarne l’erogazione alla sussistenza del requisito temporale di permanenza lungo; ed affermando percio’ che le prestazioni in discorso non fossero intese a rimediare a gravi situazioni di urgenza che sole, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, avrebbero tolto ragionevolezza al collegamento dell’erogazione della prestazione alla non episodicita’ ed alla breve durata del soggiorno;
il ricorso e’ fondato alla stregua dell’orientamento che si e’ venuto formando all’interno di questa Corte di legittimita’ in conformita’ alla serie di pronunce emesse in materia dalla Corte Costituzionale (sentenze 306/2008, 11/2009, 187/2010, 40/2013, 329/2011, 22/2015, 230/2015) la quale, a partire dalla sentenza n. 306/2008, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale della L. 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 80, comma 19, e del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, articolo 9, comma 1, nella parte in cui escludono che l’indennita’ di accompagnamento possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perche’ essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito gia’ stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; con la successiva sentenza 11.03.2013 n. 40, la Corte Cost. ha poi dichiarato l’illegittimita’ della stessa L. 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 80, comma 19, nella parte in cui subordina al requisito della titolarita’ della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello stato dell’indennita’ di accompagnamento e della pensione di inabilita’; la Corte era chiamata a decidere questa volta sulla necessita’ del requisito di soggiorno quinquennale in relazione ai due istituti (indennita’ di accompagnamento e pensione di inabilita’) sui quali si era gia’ pronunciata, con le sentenze nn. 306/2008 e 11/2009, con riferimento ai soli requisiti reddituali; ed ancora una volta la Corte ha ribadito che ove si tratti “di provvidenze destinate al sostentamento della persona nonche’ alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il disabile si trova inserito, qualsiasi discrimine fra cittadini e stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi da quelli previsti per la generalita’ dei soggetti, finisce per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all’articolo 14, della CEDU, avuto riguardo alla interpretazione rigorosa che di tale norma e’ stata offerta dalla giurisprudenza della Corte Europea”; l’introduzione di una norma a carattere restrittivo viene quindi riconosciuta dalla Corte priva di giustificazione: “in ragione delle gravi condizioni di salute dei soggetti di riferimento (…) vengono infatti ad essere coinvolti una serie di valori di essenziale risalto – quali, in particolare, la salvaguardia della salute, le esigenze di solidarieta’ rispetto a condizioni di elevato disagio sociale, i doveri di assistenza per le famiglie (…) che rendono priva di giustificazione la previsione di un regime restrittivo (ratione temporis, cosi’ come ratione census) nei confronti di cittadini extracomunitari, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato da tempo apprezzabile ed in modo non episodico, come nei casi di specie”;
in conclusione, ed a differenza di quanto sostenuto dall’INPS, va affermato che ai fini del riconoscimento di prestazioni sociali volte a rispondere ai bisogni primari della persona, nel nostro ordinamento non sia consentita, ex articoli 2 e 3 Cost., alcuna differenziazione tra cittadini italiani e stranieri che hanno titolo al soggiorno nel territorio dello Stato italiano (Cass.1797/2016; 593/2016; 15944/2016; 20116/14771);
la sentenza impugnata non e’ pertanto conforme ai principi esposti, ne consegue che il ricorso debba essere accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio al giudice designato in dispositivo per l’ulteriore esame della controversia; il giudice del rinvio provvedera’ altresi’, ex articolo 385 c.p.c., sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione.

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