Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
ordinanza 14 aprile 2016, n. 7457
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere
Dott. CIGNA Mario – Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28165-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 33/09/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di GENOVA del 10/11/2010, depositata il 11/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;
IN FATTO E IN DIRITTO
L’Agenzia delle entrate emetteva a carico dei contribuenti (OMISSIS) e (OMISSIS) un avviso di liquidazione relativo al recupero dell’imposta di registro in relazione all’indebito utilizzato del beneficio c.d. prima casa fruito rispetto alla compravendita di un immobile – composto da villino, locale autorimessa e terreno pertinenziale – nel comune di Loano nell’anno 2001, avente in realta’ carattere di lusso.
I contribuenti impugnavano l’atto innanzi alla CTP di Savona che rigettava il ricorso. La CTR della Liguria, con sentenza n.33 depositata l’11 ottobre 2013 in riforma della sentenza impugnata revocava l’avviso di liquidazione, ritenendo che la superficie abitativa dell’immobile andava ripartita fra i due comproprietari e non raggiungeva, in tal modo il requisito previsto dal Decreto Ministeriale 2 agosto 1969, articolo 6. Nemmeno l’immobile possedeva le caratteristiche di cui all’articolo 8 dello stesso decreto.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo al quale le parti intimate non hanno fatto seguire il deposito di difese scritte.
L’Agenzia ricorrente deduce la violazione della nota 2 bis tariffa parte 1, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 e del Decreto Ministeriale 2 agosto 1969, articoli 5, 6 e 8. La CTR aveva erroneamente ritenuto di potere frazionato la superficie dell’immobile oggetto di acquisto, superiore complessivamente a mq. 240, valorizzando la circostanza che l’acquisto era avvenuto in favore di due comproprietari che avrebbero cosi’ fruito singolarmente di una superficie dell’immobile inferiore a quella sopra indicata. Tale affermazione non considerava l’acquisito pro indiviso dell’immobile risultante dall’atto di compravendita.
La censura e’ manifestamente fondata.
Ed invero, ai fini del riconoscimento del carattere di lusso il Decreto Ministeriale n. 1072 del 1969 ricollega l’esistenza di diversi criteri che fanno comunque riferimento alla tipologia dell’immobile oggetto di compravendita, alla sua estensione ed alle sue caratteristiche intrinseche.
Nel caso di specie, la CTR ha affermato, condividendo l’assunto difensivo dei contribuenti appellanti, che “la superficie abitativa e’ riferita a due soli piani dell’edificio e pertanto ciascuno dei due comproprietari usufruisce di una superficie abitativa utile di circa 136 mq., il che esclude che agli effetti del classamento l’immobile possa essere assimilato con le caratteristiche degli immobili di cui all’articolo 6 del sopra citato decreto ministeriale”. Sulla base di tale affermazione ha quindi annullato l’avviso di liquidazione ritenendo non integrati i presupposti per la classificazione dell’immobile fra quelli dotati del carattere di lusso.
Orbene, l’affermazione della CTR e’ erronea in diritto.
Ed invero, ai fini dell’individuazione della superficie utile complessiva alla quale fa riferimento l’articolo 6 del Decreto Ministeriale cit. la normativa di riferimento si limita a descrivere le caratteristiche dell’immobile senza attribuire alcuna specifica rilevanza alla destinazione che l’acquirente o gli acquirenti attribuiscono allo stesso. In questo senso questa Corte e’ ferma nel ritenere che ai fini del riconoscimento dell’agevolazione c.d. prima casa rileva la situazione esistente all’atto dell’acquisto e non quella successivamente realizzata dall’acquirente – cfr. Cass. n. 21791/2012-.
Ora, nel caso di specie l’acquisto di un unico cespite immobiliare da parte di due soggetti non puo’ giustificare, ai fini dell’agevolazione c.d. prima casa, il frazionamento della superficie utile complessiva fra i due acquirenti in modo da considerare che il rogito notarile avesse avuto in realta’ ad oggetto due autonome alienazioni relative a due piani dell’immobile che non raggiungevano, singolarmente considerati, la superfice utile complessiva di mq.240. A tale conclusione osta la contitolarita’ indivisa dei diritti sul bene tra soggetti tra loro estranei che consente a ciascun comproprietario la facolta’ di usare il bene comune-ai sensi dell’articolo 1102 c.c. che riconosce a ciascun comunista il diritto di fare parimenti uso del bene-.
Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Liguria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte, visti gli articoli 375 e 380 bis c.p.c..
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Liguria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.
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