Ai fini del computo del termine per la prescrizione

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|24 febbraio 2021| n. 7138.

Ai fini del computo del termine per la prescrizione, si deve tener conto dell’aumento massimo di pena previsto per la recidiva qualificata con il limite previsto dall’articolo 99, comma 6, del codice penale, in base al quale «l’aumento per la recidiva non può superare il cumulo delle pene inflitte con le precedenti condanne».

Sentenza|24 febbraio 2021| n. 7138

Data udienza 17 dicembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Pena – Aumento per recidiva – Non può superare il cumulo delle pene inflitte con le precedenti condanne

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – rel. Consigliere

Dott. GAI Emanuela – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte di appello di Venezia;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
avverso la sentenza del 19/12/2019 della Corte di appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria redatta ai sensi del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MOLINO Pietro, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio, con restituzione degli atti alla Corte di appello di Venezia;
lette le memorie depositate dal difensore dell’imputato in data 19 novembre 2020 e 7 dicembre 2020, con cui si’ chiede l’inammissibilita’ o il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’impugnata sentenza, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Verona e appellata dall’imputato, la Corte di appello di Venezia, per quanto qui rileva, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Danut (OMISSIS) in ordine al reato di cui alla L. n. 75 del 1958, articolo 3, n. 4, e articolo 4, n. 1, perche’ estinto per prescrizione.
2. Avverso l’indicata sentenza, il Procuratore generale territoriale propone ricorso per cassazione affidato a un motivo, con cui lamenta la violazione di legge, avendo la Corte territoriale errato nel dichiarare la prescrizione del reato, e cio’ in quanto non ha considerato, nella determinazione del tempo necessario a prescrivere, l’aumento di pena derivante dalla contestata recidiva infraquinquennale contestata al (OMISSIS).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile.
2. Nel caso in esame, l’imputato e’ stato condannato in primo grado alla pena di giustizia per il reato di cui alla L. n. 75 del 1968, articolo 3, n. 4, commesso dall’agosto al novembre 2009, esclusa l’aggravante L. n. 75 del 1958, ex articolo 4, n. 1, e previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva infraquinquennale.
3. Trattandosi di una circostanza ad effetto speciale, in quanto, ai sensi dell’articolo 99 c.p., comma 2, n. 2, comporta un aumento di pena fino alla meta’ – e quindi superiore ad un terzo (cfr. Sez. Un., n. 28953 del 27/04/2017, dep. 09/06/2017, S., Rv. 269784-01), la recidiva infraquinquennale incide sul calcolo del termine prescrizionale del reato, ai sensi dell’articolo 157 c.p., comma 2, e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello del termine massimo, in ragione della entita’ della proroga ex articolo 161 c.p., comma 2.
4. Va tuttavia richiamato il principio, che il Collegio condivide e al quale intende dare continuita’, secondo cui in tema di prescrizione, il computo del termine va commisurato tenendo conto dell’aumento massimo di pena previsto per la recidiva qualificata, ma con il limite previsto dall’articolo 99 c.p., comma 6, in base al quale l’aumento per la recidiva non puo’ superare il cumulo delle pene inflitte con le precedenti condanne (Sez. 6 n. 51049 del 07/07/2015, dep. 29/12/2015, Volpe, Rv. 265707; Sez. 5 n. 44099 del 24/09/2019, dep. 29/10/2019, Graniello, Rv. 277607).
Invero, quel limite generale vale per determinare non solo l’aumento di pena, ma, evidentemente, anche il tempo necessario a prescrivere, stante la correlazione tra l’articolo 161 c.p., e l’articolo 99 c.p., nella sua integralita’ – e, quindi anche il comma 6, – essendo peraltro del tutto irragionevole calcolare, ai fini del computo della prescrizione, l’aumento massimo di pena astrattamente previsto, ove in concreto esso non potra’ mai essere inflitto, se superiore al cumulo delle pene inflitte con le precedenti condanne.
5. Nel caso di specie, come emerge dal certificato del casellario giudiziale allegato alla memoria difensiva depositata dal difensore dell’imputato, il (OMISSIS) e’ stato definitivamente condannato per il delitto di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 13, comma 13, alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione: pena di cui si tiene percio’ conto ai sensi dell’articolo 99 c.p., comma 6.
Il tempo necessario a prescrivere deve essere percio’ cosi’ calcolato: anni sei, aumentato per la recidiva di mesi cinque e giorni dieci (e quindi sei anni, mesi cinque e giorni dieci), aumentato della meta’, e quindi di tre anni, due mesi e venti giorni, per un totale di nove anni e otto mesi.
Considerando che il fatto e’ stato commesso dall’agosto al novembre 2009, anche tenendo conto del periodo di sospensione della prescrizione, pari a sedici giorni, per l’adesione del difensore all’astensione dalle udienze, il termine di prescrizione era decorso prima del 19 dicembre 2019, data in cui e’ stata pronunciata la sentenza impugnata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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