L’aggravante speciale al fine di agevolare l’attività delle associazioni mafiose

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Ordinanza 4 ottobre 2019, n. 40846.

Massima estrapolata:

Va rimessa alle sezioni Unite la questione se l’aggravante speciale già prevista dall’ articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203 (ora, dall’articolo 416-bis.1 del codice penale), che prevede l’aumento di pena quando la condotta tipica sia consumata «al fine di» agevolare l’attività delle associazioni mafiose, abbia natura “oggettiva”, concernendo le modalità dell’azione, ovvero abbia natura “soggettiva”, concernendo la direzione della volontà.

Ordinanza 4 ottobre 2019, n. 40846

Data udienza 10 settembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALLO Domenico – Presidente

Dott. MANTOVANO Alfredo – Consigliere

Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere

Dott. PACILLI Giuseppina A. – Consigliere

Dott. RECCHIONE Sandra – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 27/11/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RECCHIONE SANDRA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore POMPEO VIOLA ALFREDO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
L’avv. (OMISSIS) insiste per l’accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Firenze, decidendo con le forme del giudizio abbreviato, confermava la condanna del ricorrente per diversi episodi di usura aggravati dalla circostanza prevista dal D.I. n. 152 del 1991, articolo 7, in quanto consumati al fine di agevolare la mafia storica nota come “clan dei casalesi”.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento dell’aggravante dell’agevolazione dell’associazione mafiosa.
Il ricorrente rilevava che sul punto la sentenza impugnata non era conforme a quella di primo grado dato che il Tribunale aveva riconosciuto l’aggravante ritenendone la natura “oggettiva”, laddove la Corte di appello ne aveva confermato la sussistenza ritenendola invece di natura “soggettiva”. Secondo il ricorrente la diversa valutazione in ordine alla natura della circostanza avrebbe imposto un approfondito scrutinio sull’elemento soggettivo che non sarebbe stato effettuato dalla Corte territoriale. Si deduceva in particolare che non era sufficiente a dimostrare il dolo specifico il fatto che il (OMISSIS) avesse rapporti con i correi, (OMISSIS) e (OMISSIS), persone non intranee, ma solo contigue all’associazione; tale prova non emergerebbe neanche dalle testimonianze del (OMISSIS) e del (OMISSIS) che avevano tratteggiato la caratura criminale dei coimputati, ma che non dimostravano che il (OMISSIS) fosse consapevole del fatto che i proventi dei reati contestati erano destinati al clan dei casalesi, circostanza indipendente dal profilo criminale dei correi.
Si contestava altresi’ la logicita’ della motivazione nella parte in cui riteneva che il ricorrente avesse fatto ricorsi a strumenti intimidatori di natura mafiosa: le intercettazioni poste a sostegno di tale valutazione rivelerebbero al contrario l’occasionalita’ della partecipazione del (OMISSIS) alle attivita’ illecite contestate, ma soprattutto dimostravano che era egli stesso vittima di minacce; a tali rilievi si aggiungeva che comunque le modalita’ dell’azione, anche se ritenute connotate dal ricorso a metodi mafioso, nulla indicavano in ordine al dolo specifico, ovvero alla consapevolezza che i proventi dell’usura fossero destinati al clan dei casalesi anche tenuto conto del fatto che era emerso che il (OMISSIS) aveva preso parte alle azioni delittuose per ragioni personali.
2.2. Con motivi aggiunti si ribadivano le ragioni del ricorso evidenziando che il riconoscimento del dolo specifico richiedeva una analisi “personale” e non poteva dedursi dalla prova del concorso con persone ( (OMISSIS) e (OMISSIS)) in relazione alle quali la direzione specifica del dolo era stata provata; si aggiungeva che, neanche la prova che il concorrente fosse consapevole della destinazione dei proventi dell’attivita’ illecita al clan dei casalesi sarebbe sufficiente a configurare l’aggravante, dato che occorrerebbe superare il fatto che era emerso che il (OMISSIS) aveva preso parte alle azioni criminose per motivi personali correlati alla sua situazione debitoria, sicche’ la direzione specifica del dolo nel suo caso non era quella richiesta dall’aggravante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il collegio ritiene necessario rimettere alle Sezioni unite la seguente questione “se l’aggravante speciale gia’ prevista dal Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 ed oggi inserita nell’articolo 416 bis c.p., comma 1, che prevede l’aumento di pena quando la condotta tipica sia consumata “al fine di” agevolare l’attivita’ delle associazioni mafiose abbia natura “oggettiva” concernendo le modalita’ dell’azione, ovvero abbia natura “soggettiva” concernendo la direzione della volonta’”.
Nel caso di specie la questione assume rilievo decisivo dato che (a) la Corte territoriale ha ritenuto la natura soggettiva dell’aggravante, modificando sul punto la valutazione del primo giudice, che invece la aveva ritenuta di natura oggettiva, e (b) le censure del ricorrente si appuntano proprio sulla motivazione relativa al riconoscimento della circostanza, che sarebbe idonea a dimostrarne l’esistenza solo laddove se ne ritenga la natura oggettiva, ma non quando si assuma che la stessa richieda la prova del dolo specifico.
2. In materia si registrano tre orientamenti, due antagonisti ed uno intermedio.
2.1. Secondo un primo filone interpretativo la contestazione dell’aggravante in ques tione “si giustifica tutte le volte in cui possa trarsi dalla situazione concreta conferma della finalizzazione dell’azione al finanziamento di un’associazione avente le caratteristiche mafiose (…)Se la consapevolezza di tale scopo dell’azione risulta essenziale alla configurazione dell’aggravante” (Sez. 6, n. 24025 del 30/05/2012 – dep. 18/06/2012, Di Mauro, Rv. 253114, § 2; nello stesso senso: Sez. 6, n. 19802 del 22/01/2009 – dep. 09/05/2009, Napolitano, Rv. 244261; Sez. 5, n. 10966 del 08/11/2012, dep. 2013, Minniti, Rv. 255206, Sez. 2, n. 51424 del 05/12/2013 – dep. 19/12/2013, Ferrante e altri, Rv. 258581, Sez. 2, n. 13707 del 11/03/2016 – dep. 06/04/2016, Ciarfaglia, Rv. 266518; Sez. 5, n. 10966 del 08/11/2012, dep. 2013, Minniti, Rv. 255206; Sez. 2, n. 52025 del 24/11/2016 – dep. 06/12/2016, Vernengo, Rv. 268856; Sez. 2, n. 24046 del 17/01/2017 – dep. 15/05/2017, Tarantino e altri, Rv. 270300).
Nell’ambito di tale orientamento si distingue quello che “scompone” la natura dell’elemento soggettivo in capo ai concorrenti del reato aggravato e che afferma che “se la consapevolezza di tale scopo dell’azione risulta essenziale alla configurazione dell’aggravante (…) (Sez. 6, Sentenza n. 11008 del 07/02/2001, dep. 21/03/2001, imp. Trimigno, Rv. 218783), tuttavia non e’ richiesto che tale consapevolezza sia condivisa da parte di tutti i concorrenti, poiche’ in proposito trova applicazione il disposto dell’articolo 59 c.p., comma 2, che impone di valutare le circostanze a carico dell’agente, anche quando le abbia ignorate per sua colpa” (testualmente: Sez. 6, n. 24025 del 30/05/2012 – dep. 18/06/2012, Di Mauro, Rv. 253114, § 2; nello stesso senso: Sez. 6, n. 19802 del 22/01/2009 – dep. 09/05/2009, Napolitano, Rv. 244261).
2.2. Secondo l’opposto orientamento (emerso con chiarezza dal 2017) l’aggravante in esame ha natura soggettiva. Segnatamente si e’ affermato che “le decisioni che aderiscono a questo indirizzo, muovendo dalla premessa della necessita’ di accertare una univoca e cosciente finalizzazione agevolatrice della condotta antigiuridica del soggetto agente, hanno escluso la configurabilita’ dell’aggravante in questione nei confronti di uno dei concorrenti, ritenendola invece nei confronti di altri partecipi (…) Nel senso della natura soggettiva dell’aggravante cd. agevolativa si sono espresse le due decisioni delle sezioni unite (sebbene in obiter dicta, ovvero su questioni non devolute come oggetto del contrasto) che si sono occupate di questioni concernenti l’applicazione del Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 e precisamente Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, mass. per altro, nonche’ Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, mass. per altro. In particolare, secondo Sez. U, Cinalli: “l’aggravante si articola (…) in due differenti forme, pur logicamente connesse: l’una a carattere oggettivo, costituita dall’impiego del metodo mafioso nella commissione di singoli reati, l’altra di tipo soggettivo, che si sostanzia nella volonta’ specifica di favorire ovvero di facilitare, con il delitto posto in essere, l’attivita’ del gruppo”. In termini pressoche’ identici si e’ pronunciata Sez. U, Antonucci, la, quale, nel citare specificamente Sez. U, Cinalli, ha osservato che la circostanza di cui al Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, “si atteggia in due forme alternative, l’una a carattere oggettivo, consistente nell’impiego del metodo mafioso nella commissione del singolo reato, e l’altra, di natura soggettiva, costituita dallo scopo di agevolare con il delitto posto in essere, l’attivita’ dell’associazione di tipo mafioso” (testualmente Sez. 6, n. 25510 del 19/04/2017 – dep. 22/05/2017, Realmuto, Rv. 270158, §§ 8.2.2., 8.2.3.; nello stesso senso Sez. 5, n. 4037 del 22/11/2013, B., Rv. 258868; Sez. 6, n. 44698 del 22/09/2015, Cannizzaro, Rv. 265359, Sez. 6, n. 35677 del 02/05/2017 – dep. 19/07/2017, Mungelli, Rv. 271662; Sez. 6, n. 31874 del 09/05/2017 – dep. 03/07/2017, Ferrante e altri, Rv. 270590; Sez. 1, n. 19818 del 23/05/2017 – dep. 09/05/2019, Tagliavia, Rv. 276188 Sez. 6, n. 43890 del 21/06/2017 – dep. 22/09/2017, Aruta e altri, Rv. 271098, Sez. 6, n. 11356 del 08/11/2017 – dep. 13/03/2018, Ardente e altri, Rv. 272525; Sez. 1, n. 54085 del 15/11/2017 – dep. 30/11/2017, Quaranta, Rv. 271641; Sez. 2, n. 6021 del 29/11/2017 – dep. 08/02/2018, Lombardo, Rv. 272007; Sez. 1, n. 52505 del 20/12/2017 – dep. 21/11/2018, Lamanna, Rv. 276150; Sez. 6, n. 8891 del 19/12/2017 – dep. 23/02/2018, Castiglione, Rv. 272335; Sez. 2, n. 53142 del 18/10/2018 – dep. 27/11/2018, PMT C/ Inzillo, Rv. 274685).
Nell’ambito di tale orientamento si distinguono le sentenze che, pur ribadendo la natura soggettiva dell’aggravante hanno evidenziato la necessita’ che il dolo specifico si accompagni alla emersione di una condotta criminosa funzionale all’agevolazione delle associazioni mafiose: sul punto si e’ infatti affermato che la circostanza aggravante in esame ha natura soggettiva, in quanto incentrata su una particolare motivazione a delinquere, desumibile anche dalle modalita’ dell’azione, rilevanti quali parametri rivelatori del substrato psicologico di detta aggravante, ma che tuttavia, ai fini della sua configurabilita’, occorre valutare l’oggettiva idoneita’ del delitto ad agevolare, non necessariamente il consolidamento o il rafforzamento del sodalizio, ma l’attivita’ dell’associazione stessa, ovvero una delle manifestazioni esterne della vita della medesima; le modalita’ dell’azione rilevano infatti quali indicatori, ovvero quali parametri rivelatori del substrato psicologico (morale) dell’aggravante (Sez. 6, n. 28212 del 12/10/2017 – dep. 19/06/2018, Barallo ed altri, Rv. 273538; sez. 6, n. 53691 del 17/10/2018 – dep. 29/11/2018, Belvedere, Rv. 274615; Sez. 3, n. 9142 del 13/01/2016, Basile, in motivazione; Sez. 3, n. 36364 del 2015, Mancuso, non massimata; Sez. 6, n. 31405 del 07/06, 2017, Costantino, non massimata).
2.3. Secondo ulteriore ed intermedio orientamento si e’ ritenuto che al “contrasto fra le due citate qualificazioni dell’aggravante (soggettiva od oggettiva), come pure al regime della estensibilita’ dell’aggravante ai concorrenti, non possa darsi una soluzione univoca, perche’ tale conseguenza dipende da come l’aggravante si atteggia in concreto e dal reato in relazione al quale viene contestata. Infatti, per quanto specificamente concerne il reato associativo, la finalita’ di agevolare un’associazione mafiosa, piu’ che denotare una specifica attitudine delittuosa del singolo concorrente, risulta direttamente connessa alla concreta struttura organizzativa dell’associazione. Se tale struttura si pone in una situazione di prossimita’ alla associazione mafiosa (vuoi perche’ la seconda le garantisce, come nelle fattispecie, spazi di operativita’ nei territori controllati, oppure avallo e protezione in cambio dello svolgimento a suo vantaggio di parte della propria attivita’, vuoi perche’ la prima “foraggia” la seconda o ne reimpiega i profitti, o contribuisce a formare una “cassa comune”, o comunque la agevola con altre modalita’), ecco allora che il collegamento della associazione per la vendita degli stupefacenti con la associazione mafiosa si traduce anche in finalita’ agevolativa e rappresenta un dato oggettivo e strutturale, che travalica la condotta del singolo associato, perche’ riguarda il modo di essere della associazione e dunque le modalita’ di commissione del fatto di reato. In questa prospettiva, risulta corretto attribuire natura oggettiva alla aggravante in questione, trattandosi di circostanza che facilita la commissione del reato da parte dei concorrenti; circostanza che, di conseguenza, puo’ anche essere attribuita ai concorrenti sia in caso di dolo, sia ex articolo 59 c.p., comma 2, purche’ (come e’ risultato essere nel caso in esame) conoscibile a tutti” (Sez. 2, Sentenza n. 22153 del 2019, Barilari, non mass; Sez. 6, n. 53646 del 04/10/2017 – dep. 28/11/2017, Aperi e altri, Rv. 271685).
Da ultimo si rileva che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, anche l’orientamento che ritiene che l’aggravante in parola si risolva nella identificazione di un dolo specifico non ritiene che la direzione della volonta’ debba avere come obiettivo esclusivo quello di agevolare la mafia di riferimento: si e’ infatti affermato che l’aggravante e’ configurabile anche nel caso in cui l’agente persegua l’ulteriore scopo di trarre un vantaggio proprio dal fatto criminoso, purche’ ad esso si accompagni la consapevolezza di favorire l’interesse della cosca beneficiata (Sez. 5, n. 11101 del 04/02/2015 – dep. 16/03/2015, Platania e altri, Rv. 262713; Sez. 1, n. 49086 del 24/05/2012 – dep. 18/12/2012, Acanfora e altri, Rv. 253962).
2.4. I tre orientamenti descritti sono stati generati dalla polivalenza interpretativa della lettera della legge che prescrive l’aggravamento del reato quando lo stesso sia commesso “al fine di” agevolare l’attivita’ delle associazioni previste dall’articolo 416 bis c.p..
La locuzione “al fine di” si presta infatti ad essere interpretata (a) sia come indicativa della “funzionalita’ oggettiva” della condotta criminosa contestata ad agevolare l’associazione mafiosa, (b) sia come indicativa della necessita’ che la condotta sia sorretta dal “dolo specifico”, ovvero dalla precisa volonta’ di funzionalizzare l’azione criminosa a vantaggio dell’associazione.
L’inquadramento ha effetti decisivi sugli oneri probatori e motivazionali correlati al riconoscimento dell’aggravante: se si ritiene che la circostanza sia oggettiva la stessa puo’ essere ritenuta anche sulla base dell’emersione di un profilo soggettivo colposo, come richiesto in via generale dall’articolo 59 c.p., per tutti gli eventi circostanziali, mentre se si ritiene che la stessa punisca in modo aggravato le condotte sorrette da dolo specifico, diventa indispensabile lo scrutinio della direzione agevolatrice della volonta’ del singolo partecipe all’azione criminosa. Infatti l’orientamento che afferma che l’aggravante e’ di natura oggettiva si limita a ritenere necessaria la prova della funzionalizzazione oggettiva (anche parziale) dell’attivita’ criminosa a vantaggio dell’associazione mafiosa ed a ritenere sufficiente quanto al profilo soggettivo l’emersione di un atteggiamento riconducibile alla ignoranza colposa; di contro l’orientamento che sostiene l’inquadramento della circostanza tra quelle soggettive richiede lo scrutino della direzione della volonta’ dell’agente.
2.5. Nel rimettere la questione indicata alle Sezioni unite il collegio rileva alcuni profili problematici correlati all’emersione del contrasto del quale si invoca la composizione.
2.5.1. In primo luogo si rileva come il contrasto abbia un perimetro circoscritto alla controversa necessita’ della prova del dolo specifico in capo ad ogni concorrente, essendo invece incontestato che occorra l’emersione della “oggettiva funzionalita’ agevolatrice” della condotta criminosa che si ritiene aggravata.
Che il delitto cui pertiene la circostanza debba essere “oggettivamente funzionale” alla agevolazione delle associazioni mafiose e’ viene infatti esplicitamente ribadito anche dalle sentenze che aderiscono all’inquadramento dell’aggravante come soggettiva. E’ stato infatti affermato che e’ necessario valutare l'”oggettiva idoneita’” del delitto ad agevolare, non necessariamente il consolidamento o il rafforzamento del sodalizio, ma l’attivita’ dell’associazione stessa, ovvero una delle manifestazioni esterne della vita della medesima; le modalita’ dell’azione rilevano infatti quali indicatori, ovvero quali parametri rivelatori del substrato psicologico (morale) dell’aggravante (tra le altre Sez. 6, n. 28212 del 12/10/2017, cit; sez. 6, n. 53691 del 17/10/2018, cit.; sez. 6, n. 53691 del 17/10/2018 – dep. 29/11/2018, cit).
Di contro, come gia’ evidenziato, tra le sentenze che riconoscono la natura oggettiva della circostanza si rinvengono pronunce che ritengono necessaria la prova del dolo specifico in capo ad “almeno uno” dei correi, mentre per gli eventuali concorrenti il criterio di imputazione soggettivo dell’elemento circostanziale sarebbe la “ignoranza colpevole”, ovvero quello previsto in via generale per tutti gli elementi non costitutivi del reato dall’articolo 59 c.p. (Sez. 6, n. 24025 del 30/05/2012 – dep. 18/06/2012, Di Mauro, Rv. 253114, § 2; Sez. 6, n. 19802 del 22/01/2009 – dep. 09/05/2009, Napolitano, Rv. 244261).
Tale ultima opzione ermeneutica appare, invero, di critica condivisibilita’ dato che la mutazione del criterio di imputazione soggettiva in capo ai concorrenti nel medesimo reato non sembra trovare alcuna legittimazione normativa: se infatti l’articolo 110 c.p., consente di sanzionare condotte “atipiche” rispetto a quella tipica cristallizzata nella fattispecie normativa, nessuna diversificazione e’ prevista in ordine all’elemento soggettivo, che deve essere omogeneo per tutti i concorrenti oltre che corrispondente a quello individuato dalla fattispecie-tipo (in materia di associazione mafiosa e concorso esterno: Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005 – dep. 20/09/2005, Mannino, Rv. 231672, in materia di intestazione fittizia: Sez. 6, n. 34667 del 05/05/2016 – dep. 05/08/2016, P.G. in proc. Arduino e altri, Rv. 267705, in materia di sequestro di persona a scopo di estorsione: Sez. 5, n. 8352 del 13/01/2016 – dep. 01/03/2016, Halilay e altri, Rv. 266066).
In sintesi: non si registrano contrasti in ordine al fatto che la circostanza di avere consumato il reato “al fine di” agevolare l’associazione mafiosa possa essere riconosciuta solo in presenza di un evento materiale ed “oggettivo”, ovvero l’emersione della concreta funzionalizzazione dell’attivita’ criminosa contestata all’agevolazione di una associazione mafiosa: il che consente di escludere che la “finalita’ agevolatrice” possa essere inquadrata nell’area dei “motivi” a delinquere essendo la stessa sempre correlata, anche da chi la riconduce nell’area della volizione, ad un evento materiale ed obiettivo.
Il contrasto riguarda invece la copertura volitiva di tale elemento materiale: secondo alcuni e’ sufficiente che il nesso funzionale tra reato contestato ed associazione mafiosa sia sorretto da una “volizione attenuata”, cioe’ l’ignoranza colposa, mentre secondo altri e’ necessaria la “volizione piena e specifica” ovvero la piena consapevolezza della finalita’ agevolatrice.
2.5.2. Diventa allora essenziale dipanare il dubbio in ordine alla possibilita’ che un elemento strutturale del reato, quale e’ il “dolo”, nella sua connotazione generica piuttosto che specifica, possa essere previsto da una circostanza, ovvero da un elemento accidentale, accessorio ed eventuale, rispetto all’archetipo normativo del reato contestato.
Tale dubbio e’ alimentato dal fatto che il legislatore in diversi casi ha scelto di prevedere reati che, pur omogenei sotto il profilo oggettivo, si distinguono solo per l’elemento soggettivo cosi’ evidenziando la funzione strutturale della natura specifica del dolo rispetto alla fattispecie-tipo: si pensi al caso del sequestro di persona “semplice” rispetto a quello a scopo di “estorsione”, di “terrorismo e di eversione” o di “coazione” (articolo 605 c.p., articolo 630 c.p., articolo 289 bis c.p., articolo 289 ter c.p.) ed a tutti i reati aggravati dall’essere stati commessi con finalita’ di terrorismo (articolo 270 quater c.p., articolo 270 quater c.p., comma 1, articolo 270 quinquies c.p., articolo 270 quinquies c.p., comma 1, articolo 280 c.p.).
Il dubbio sulla legittimita’ della possibile giustapposizione del “dolo specifico” per via circostanziale e’ accresciuto anche dalle prescrizioni contenute nell’articolo 70 c.p., che cataloga come soggettive solo le circostanze che incidono sulla “intensita’” del dolo (e sul grado della colpa), senza fare alcun riferimento alla “natura”, generica o specifica del dolo.
Il collegio non ignora, consapevole della valenza sistematica della questione, che se si ritenesse illegittima l’imposizione del dolo specifico per via circostanziale sarebbe critico anche l’inquadramento dell’aggravante teleologica prevista dall’articolo 62 c.p., n. 1), che, contrariamente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza prevalente, dovrebbe essere anch’essa ricondotta all’oggettivo collegamento tra le condotte contestate e non all’orientamento della volonta’ (per l’inquadramento come aggravante di natura soggettiva: Sez. 5, n. 11497 del 26/09/2000 – dep. 10/11/2000, Carbone D ed altri, Rv. 217977, Sez. 6, n. 5797 del 17/03/1995 – dep. 18/05/1995, P.M. e Giambertone, Rv. 201679).
Infatti se si ritenesse che il dolo specifico possa essere previsto solo dalla fattispecie-tipo e non da elementi esterni all’archetipo che descrive il reato, l’area delle aggravanti soggettive resterebbe limitata a quelle inerenti la persona del colpevole (esemplare la recidiva) ed a quelle che registrano una diversa l’intensita’ del dolo (come l’aggravante delle premeditazione o quella dei motivi abietti e futili).
Da ultimo: se si ritenesse invece che il dolo specifico correlato all’aggravante in esame non incida sulla struttura del reato modificandone in via accidentale l’elemento soggettivo, ma che la prova della “volizione specifica”, e dunque la consapevolezza della finalita’ agevolatrice, si riferisca solo all’elemento materiale della circostanza (che si e’ detto essere sempre necessario: § 2.5.1.), ovvero alla concreta funzionalizzazione del reato all’agevolazione dell’associazione mafiosa, si legittimerebbe una eccezione alla regola generale prevista dall’articolo 59 c.p., che, nel contribuire a tracciare lo statuto codicistico delle circostanze, stabilisce che gli eventi circostanziali, per essere riconosciuti, richiedono una copertura soggettiva “attenuata”, identificata nell’ignoranza colposa, ma non il dolo. Tale profilo problematico e’ stato colto da quella giurisprudenza che ha ritenuto che la disciplina prevista dall’articolo 118 c.p., relativa al concorso di persone nel reato ha carattere “speciale” rispetto a quella generale prevista dall’articolo 59 c.p. (Sez. 1, n. 52505 del 20/12/2017 – dep. 21/11/2018, Lamanna, Rv. 276150; Sez. 6, n. 8891 del 19/12/2017 – dep. 23/02/2018, Castiglione, Rv. 272335).
Sul punto ci si limita ad osservare che l’articolo 118 c.p., indica i criteri di valutazione delle circostanze caso di “concorso di persone”, prescrivendo che in tal caso le circostanze “soggettive” devono essere valutate singolarmente in relazione ad ogni concorrente, senza per questo modificare il criterio di imputazione soggettiva degli eventi accidentali che aggravano il reato, che e’ previsto in via generale dall’articolo 59 c.p.. Invero le circostanze pacificamente soggettive, ovvero quelle che ineriscono la persona del colpevole (recidiva), i rapporti tra colpevole ed offeso (aggravante della parentela), i motivi a delinquere (ragioni abiette o futili), l’intensita’ del dolo (premeditazione) sono ontologicamente coperte dalla volonta’ della persona cui sono attribuite, sicche’ non si puo’ neanche riconoscere una vera eccezione alla regola della imputabilita’ soggettiva colposa degli eventi accidentali che aggravano il reato. Tale regola dovrebbe trovare invece applicazione con riguardo alla imputazione soggettiva delle circostanze caratterizzate da una base materiale che puo’ essere ignorata colposamente dall’agente; ovvero nei casi in cui, come in quello in esame, vi sia la possibilita’ che il profilo oggettivo dell’aggravante (in questo caso la funzionalita’ agevolatrice del reato) possa non essere conosciuto e voluto da tutti i concorrenti.
3. In conclusione il collegio, ribadita la rilevanza per la decisione del caso di specie della seguente questione:
“se l’aggravante speciale gia’ prevista dal D.I. n. 152 del 1991, articolo 7, ed oggi inserita nell’articolo 416 bis c.p., comma 1, che prevede l’aumento di pena quando la condotta tipica sia consumata “al fine di” agevolare l’attivita’ delle associazioni mafiose abbia natura “oggettiva” concernendo le modalita’ dell’azione, ovvero abbia natura “soggettiva” concernendo la direzione della volonta’”, rimette la stessa al superiore scrutinio delle Sezioni Unite.

P.Q.M.

Visto l’articolo 618 c.p.p..
rilevato che ai fini della decisione del presente ricorso e’ necessario risolvere il contrasto di giurisprudenza sul punto della natura oggettiva o soggettiva dell’aggravante di cui al Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 (attuale articolo 416-bis, comma 1) sotto il profilo del fine di agevolare l’attivita’ delle associazioni previste dall’articolo 416 bis c.p., rimette la questione alle Sezioni Unite.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *