Affinché una transazione sia validamente conclusa

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 gennaio 2023| n. 1067.

Affinché una transazione sia validamente conclusa

Affinché una transazione sia validamente conclusa, è necessario, da un lato, che essa abbia ad oggetto una “res dubia”, e, cioè, che cada su un rapporto giuridico avente, almeno nella opinione delle parti, carattere di incertezza, e, dall’altro, che, nell’intento di far cessare la situazione di dubbio, venutasi a creare tra loro, i contraenti si facciano delle concessioni reciproche. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito nella parte in cui aveva escluso che potesse essere posta a fondamento di una domanda proposta da una compagnia aerea nei confronti di una società di gestione di servizi aereoportuali, una transazione conclusa tra le medesime parti avente ad oggetto la riduzione di tariffe di servizi aeroportuali, per essere venuta meno, attraverso la conclusione dell’iter giudiziale, composto da ricorso ad AGCOM e successiva pronuncia del Consiglio di Stato, nelle more tra la sottoscrizione della transazione e l’atto di citazione, la res dubia relativa alle tariffe medesime).

Ordinanza|16 gennaio 2023| n. 1067. Affinché una transazione sia validamente conclusa

Data udienza 23 novembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Concorrenza antitrust – Aeroportuali – Infrastrutture – Riduzioni tariffarie

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. ZULIANI Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21007/2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)) che li rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
SOCIETA’ (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)) rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS));
– controricorrente –
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 50/2018 depositata il 09/01/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere DI MARZIO MAURO.

Affinché una transazione sia validamente conclusa

RILEVATO IN FATTO

CHE:
1. – (OMISSIS) e (OMISSIS), gia’ (OMISSIS), hanno proposto ricorso per tre mezzi, nei confronti di (OMISSIS), contro la sentenza del 9 gennaio 2018 con cui la Corte d’appello di Milano, provvedendo in totale riforma della sentenza resa tra le parti dal locale Tribunale, ha respinto la domanda spiegata dalle ricorrenti nei confronti della controricorrente, regolando di conseguenza le spese di lite.
2. – (OMISSIS) resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
3. In prossimita’ della camera di consiglio, (OMISSIS) ha depositato rinuncia, con accettazione della controparte.

Affinché una transazione sia validamente conclusa

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:
4. – Il primo mezzo denuncia violazione dell’articolo 102, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea nonche’ dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva numero 96/67/CE.
Il secondo mezzo denuncia violazione dell’articolo 1965 c.c., comma 1, nonche’ dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, per motivazione apparente, palesemente illogica e incoerente.
Il terzo mezzo denuncia nuovamente violazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, per motivazione apparente, palesemente illogica e incoerente.
RITENUTO CHE:
5. – Il ricorso e’ manifestamente infondato.
5.1. – Per l’intelligenza della vicenda e’ sufficiente rammentare che le due originarie ricorrenti hanno agito nel 2013 nei confronti di (OMISSIS) assumendo di avere diritto a riduzioni tariffarie nella misura del 21% sull’impiego delle infrastrutture centralizzate aeroportuali, in quanto gia’ accordate ad altri numerosi vettori aerei, chiedendo di ripetere quanto corrisposto oltre il dovuto.
Accolta la domanda in primo grado, la Corte d’appello, pronunciando sull’impugnazione di (OMISSIS), l’ha invece integralmente respinta, osservando che le attrici avevano posto a fondamento della domanda una proposta transattiva formulata da quest’ultima societa’ ed indirizzata nell’ottobre 2008 ad IBAR, (OMISSIS), la quale avrebbe condotto all’uniforme applicazione, ad altri vettori aerei, dello sconto tariffario indicato, negato invece alle attrici: ma tale proposta transattiva risalente al 2008 non poteva essere invocata dalle appellate nel 2013, con la notificazione dell’atto di citazione del giudizio di primo grado, dal momento che medio tempore erano venuti meno sia la res dubia sia la possibile rappresentazione delle reciproche concessioni, in considerazione dell’intervento sulla vicenda di un provvedimento con cui “l’AGCM l’ha scagionata da ogni accusa di aver messo in atto condotte anticoncorrenziali in relazione alla determinazione e applicazione del corrispettivo per le infrastrutture centralizzate” nonche’ di una successiva sentenza del Consiglio di Stato che pure aveva accertato la congruita’ dei corrispettivi praticati da (OMISSIS).
5.2. – Ora, il primo mezzo e’ inammissibile.
Esso e’ diretto a lamentare che, cosi’ facendo, la Corte d’appello avrebbe osservato la vicenda “in una prospettiva strettamente civilistica”, senza avvedersi del reale significato del precetto dettato dall’articolo 102, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, nonche’ dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva numero 96/67/CE, che impongono di valutare nella sua oggettivita’ la condotta consistente nel praticare “condizioni dissimili per prestazioni equivalenti”: il che – anche a prescindere dalla puntualmente eccepita inammissibilita’ del motivo per difetto di autosufficienza, non avendo le ricorrenti localizzato i documenti su cui il ricorso si fonda, onere di localizzazione per la cui applicazione v. da ult. ex multissimis Cass. n. 15924 del 2022; Cass. n. 15909 del 2022; Cass. n. 15190 del 2022 – e’ del tutto destituita di fondamento, dal momento che la censura di violazione di legge muove da una ricostruzione fattuale alternativa rispetto all’accertamento operato insindacabilmente dal giudice di merito, il quale, lungi dall’affermare che siffatte condizioni dissimili fossero state effettivamente praticate, ha osservato – all’esatto opposto – che “anche i testimoni escussi dal giudice di prime cure hanno confermato che gli accordi transattivi con i vettori non avevano un contenuto uniforme, essendo il risultato di incontri e definizioni bilaterali, tanto che in alcuni casi le stesse avevano ad oggetto anche questioni ulteriori e diverse dai corrispettivi per le infrastrutture centralizzate” (pagina 18 della sentenza impugnata). Avuto riguardo ai tre momenti in cui si articola la verifica dell’abuso di posizione dominante (la definizione del mercato rilevante, la valutazione della posizione dominante e quella degli effetti restrittivi della concorrenza), la Corte d’appello ha ritenuto di escludere che l’originaria convenuta avesse praticato tariffe differenziate per il medesimo impiego delle infrastrutture centralizzate dell’aeroporto. Il che e’ quanto in definitiva risulta dal paragrafo 235 del provvedimento AGCM gia’ menzionato, ove si da’ atto della “impossibilita’ di addebitare a SEA un comportamento abusivo con riferimento alla determinazione dei corrispettivi delle infrastrutture centralizzate”.

Affinché una transazione sia validamente conclusa

Ovvia percio’ l’applicazione del ribadito principio secondo cui, dalla violazione o falsa applicazione di norme di diritto va difatti tenuta nettamente distinta la denuncia dell’erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, ricognizione che si colloca al di fuori dell’ambito dell’interpretazione e applicazione della norma di legge. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – e’ segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, e’ mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n. 8315; Cass. 16 luglio 2010, n. 16698; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass., Sez. Un., 5 maggio 2006, n. 10313).
5.3. – Il secondo mezzo e’ infondato.
E’ superfluo osservare che, una volta legittimamente escluso dalla Corte d’appello che (OMISSIS) abbia praticato corrispettivi disomogenei per prestazioni equivalenti, non v’e’ piu’ spazio alcuno per discorrere di abuso di posizione dominante, sicche’ la pretesa creditoria fatta valere viene a fondarsi sull’assunto ipotetico perfezionamento di un accordo transattivo di riduzione delle tariffe del 21% derivante dall’invio della lettera di detta societa’ a IBAR e dalla successiva notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado: ma al riguardo, come si e’ gia’ osservato, la Corte d’appello ha osservato, con motivazione eccedente la soglia del minimo costituzionale, come tra breve si avra’ modo di ripetere, che nessuna transazione poteva essersi a quel punto validamente perfezionata, avendo l’AGCM prima ed il Consiglio di Stato poi escluso, negli anni intercorrenti tra l’invio della lettera e la notificazione della citazione, i.e. prima del perfezionamento dell’accordo transattivo, che fosse stato accertato “un comportamento abusivo con riferimento alla determinazione dei corrispettivi delle infrastrutture centralizzate”: di guisa che neppure poteva rappresentarsi un aliquid datum aliquid retentum in relazione ad un contrasto sulle tariffe applicabili del tutto insussistente. Il che e’ in linea con l’insegnamento di questa S.C. secondo cui, affinche’ una transazione sia validamente conclusa, e’ necessario, da un lato, che essa abbia ad oggetto una res dubia, e, cioe’, che cada su un rapporto giuridico avente, almeno nella opinione delle parti, carattere di incertezza, e, dall’altro, che, nell’intento di far cessare la situazione di dubbio, venutasi a creare tra loro, i contraenti si facciano delle concessioni reciproche (Cass. 1 aprile 2010 n. 7999).
5.4. – Il terzo mezzo e’ anch’esso e’ infondato.
Si sostiene nuovamente che la sentenza impugnata sarebbe carente di motivazione, afflitta la motivazione apparente, palesemente illogica e incoerente.
Ora, a parte la confusione concettuale che affligge il motivo, giacche’ la mancanza di motivazione (la motivazione non c’e’ sotto l’aspetto materiale o grafico) e’ cosa tutt’affatto distinta dall’apparenza della motivazione (la motivazione c’e’, ma e’ meramente tautologica), che e’ altro dalla motivazione semplicemente illogica (ipotesi, quest’ultima, che il testo attuale dell’articolo 360 c.p.c. neppure considera, avendo questa Corte da tempo chiarito che e’ semmai censurabile esclusivamente il “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, nonche’ la “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”: Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053), il fatto e’ che la motivazione nel caso di specie non soltanto e’ presente, ma e’ anche del tutto piana e comprensibile, giacche’ la Corte d’appello, come si e’ gia’ detto, dopo aver ritenuto che, quanto ai corrispettivi delle infrastrutture centralizzate, (OMISSIS) non avesse dato corso ad una condotta di abuso di posizione dominante, ha motivatamente escluso che sussistessero nella specie gli elementi necessari a reputare validamente concluso un accordo transattivo tale da attribuire alle originarie attrici il diritto di pretendere una riduzione delle tariffe nella misura indicata del 21%.
6. In conclusione, dichiarata la estinzione del giudizio limitatamente al rapporto processuale tra (OMISSIS) e (OMISSIS) senza pronuncia sulle spese di lite (stante la accettazione della rinuncia), il ricorso di (OMISSIS) deve essere rigettato, con condanna della ricorrente -in ragione della sua soccombenza- al rimborso in favore della controricorrente delle spese di questo giudizio di legittimita’, che si liquidano come in dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara la estinzione parziale del giudizio limitatamente al rapporto processuale tra (OMISSIS) e (OMISSIS); rigetta il ricorso di (OMISSIS), e condanna la societa’ ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese per questo giudizio di legittimita’, liquidate in complessivi Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

 

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