Affidamento in prova al servizio sociale

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 28 ottobre 2019, n. 43853.

Massima estrapolata:

L’affidamento in prova al servizio sociale deve essere ancorato ai risultati dell’osservazione del comportamento del condannato. Pertanto, l’ingiustificata indisponibilità di quest’ultimo a risarcire il danno può essere considerata un segno negativo ma solo nell’ottica di una valutazione complessiva sulla sua rieducabilità.

Sentenza 28 ottobre 2019, n. 43853

Data udienza 18 settembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZEI Antonella P. – Presidente

Dott. SIANI Vincenzo – Consigliere

Dott. FIORDALISI D. – Consigliere

Dott. ALIFFI Frances – rel. Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 06/03/2019 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG, Dott. PINELLI MARIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso o, in subordine, rigettarlo.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto la richiesta presentata da (OMISSIS) di affidamento in prova al servizio sociale. A ragione della decisione osservava che il condannato riconosciuto colpevole di reati di appropriazione indebita commessi attraverso ripetute distrazioni di ingenti somme di denaro di pertinenza dei condomini di cui era amministratore in favore di persone giuridiche a lui stesso riconducibili dopo la consumazione delle condotte delittuose, pur osservando le prescrizioni imposte con il regime di detenzione domiciliare, non aveva provveduto a risarcire (le parti civili restituendo) una parte del maltolto di ammontare complessivo superiore ad un milione di Euro.
Secondo i giudici milanesi detta condotta, insieme con il comportamento tenuto nel processo di cognizione concretizzatosi in un modesto apporto confessorio, costituiva indice di non raggiunta revisione critica rispetto non solo al reato ma anche agli ingenti danni causati con la condotta illecita. Il (OMISSIS), inoltre, non si era nemmeno trovato in una situazione di oggettiva impossibilita’ di procedere alle restituzioni, quanto meno rateali, della somma di cui si era indebitamente appropriato, non solo perche’ prima del processo penale aveva restituito ad uno dei cqdomini danneggiati la somma di Euro 70.000,00, ma anche perche’ aveva continuato a svolgere attivita’ lavorativa fino all’attualita’.
2. Avverso l’ordinanza (OMISSIS), per il tramite del difensore d fiducia avv. (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo promiscuo per violazione di legge e difetto di motivazione.
Il Tribunale di sorveglianza, discostandosi dai principi giuridici in tema di affidamento in prova ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimita’, nel formulare il giudizio negativo sull’esistenza dei presupposti per l’ammissione alla misura alternativa, avrebbe, in primo luogo, trascurato tutti gli elementi a favore del ricorrente ed in particolare: la sua incensuratezza, l’assenza di carichi pendenti, il reinserimento nel mondo del lavoro, l’ammissione di responsabilita’ operata nel giudizio di merito, il comportamento positivo tenuto durante la reclusione e durante la detenzione domiciliare. Di contro, avrebbe attributo rilevanza esclusiva al mancato risarcimento del danno in favore delle parti civili senza tuttavia considerare che il condannato, in eta’ avanzata ed in precarie condizioni di salute, non solo nel giudizio di cognizione aveva subito la confisca irrevocabile di alcuni beni destinati a copertura, almeno parziale, degli ammanchi lamentati dai querelanti ed aveva restituito la somma di Euro 70.000,00, ma negli ultimi anni aveva svolto attivita’ lavorativa in maniera saltuaria e con i limiti imposti prima dalla detenzione carceraria e poi da quella domiciliare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato, sia pure nei limiti e con le precisazioni di seguito esposte.
2. In tema di affidamento in prova al servizio sociale, poiche’ il giudizio prognostico richiesto dalla legge va essenzialmente ancorato ai risultati dell’osservazione del comportamento del condannato, il tribunale di sorveglianza non puo’ respingere la richiesta di applicazione della suddetta misura alternativa deducendo l’assenza di segni di ravvedimento unicamente ed in modo automatico dal mancato risarcimento, anche solo parziale, del danno e dall’atteggiamento consapevole e deliberato tenuto dal richiedente nella commissione dei reati per i quali e’ intervenuta condanna (Sez. 1, n. 5273 del 11/11/1994, dep. 1995, Violante, Rv. 200255; Sez. 1, n. 3713 del 2 22/05/2000, Giorgio, Rv. 216623; Sez. 1, n. 27053 del 05/06/2001, Bordin, Rv. 219799). La non decisivita’ del risarcimento del danno arrecato col reato a costituire, da solo, elemento idoneo a fondare una prognosi negativa in funzione del negato accesso ai benefici penitenziari, pur consentiti dal titolo del reato e dall’entita’ della pena da espiare, trova ulteriore conferma nella consolidata giurisprudenza a termini della quale l’adempimento dell’obbligazione risarcitoria non solo non costituisce requisito per l’ammissione al beneficio, ma neppure e’ condizione necessaria per valutarne, ex post, l’esito positivo. In particolare, la previsione secondo cui l’obbligazione risarcitoria puo’ essere imposta “in quanto compatibile”, ne determina implicitamente la necessaria correlazione con le concrete condizioni economiche del condannato, escludendo la legittimita’ dell’incondizionato obbligo di risarcimento del danno (Sez. 1, n. 47126 del 17/11/2009, Colatore, Rv. 245886; Sez. 1, n. 2614 del 21/11/2012, dep. 2013, Mariotti, Rv. 254235; Sez. 5, n. 7476 del 21/01/2014, Mariotti, Rv. 258884).
Ritiene, pertanto, il Collegio che la ingiustificata indisponibilita’ del condannato a risarcire la vittima dei danni arrecati possa essere considerata tra gli elementi di segno negativo valutabili e valorizzabili dal Tribunale per il diniego della misura, ma solo nell’ottica di una valutazione complessiva sulla rieducabilita’ che prenda criticamente in considerazione anche ulteriori aspetti della condotta successiva al reato del richiedente la misura (Sez. 1, n. 30785 del 09/07/2001, Iegiani, Rv. 219606, Sez. 1, n. 39474 del 25/09/2007, Arnesano, Rv. 237740 e da ultimo Sez. 1 n. 39266 del 15/6/2017, Miele, Rv. 271226).
3. Nel caso di specie, il giudice di merito, si e’ limitato a riscontrare la mancanza del risarcimento del danno, sia pure parziale stante la restituzione della somma di Euro 70.000,00, senza spiegare le ragioni per cui detta sola circostanza abbia suffragato lo scrutinio negativo pur in presenza di una pluralita’ di elementi, successivi alla condotta illecita, favorevoli ad un giudizio prognostico di buon esito della prova, quali: lo svolgimento da parte dell’interessato di attivita’ lavorativa con il conseguimento di reddito da lavoro, l’assenza di procedimenti penali e carichi pendenti successivi ai fatti per cui e’ stata emessa la condanna da eseguire, nonche’ la puntuale osservanza delle prescrizioni imposte con il provvedimento di concessione della detenzione domiciliare. Nel valorizzare l’omesso risarcimento dell’ingente danno arrecato col reato, il Tribunale di sorveglianza non ha nemmeno tenuto conto delle attuali condizioni economiche del condannato, ignorando sia la circostanza che lo stesso, come documentato dalla difesa, avesse subito in sede di cognizione la confisca irrevocabile di numerosi beni immobili sia la circostanza che avesse svolto, dopo la consumazione dei reati oggetto della condanna posta in esecuzione, attivita’ lavorativa non particolarmente redditizia stante i limiti imposti dal regime di detenzione domiciliare (il (OMISSIS), dopo la detenzione carceraria, aveva beneficiato di autorizzazione per attivita’ lavorativa dapprima a date fisse e non in maniera permanente e, in seguito, solo per tre pomeriggi a settimana).
Conclusivamente, Tribunale e’ incorso in un duplice errore: quello di affidare alla mancata effettuazione dell’attivita’ risarcitoria valore dirimente ai fini della negata ammissione al beneficio, assumendo tale comportamento come sintomatico, di per se’, di assenza di revisione critica; e quello di interpretare l’evoluzione positiva della personalita’ del condannato come requisito per l’ammissione ai benefici penitenziari e non piuttosto, come postulato dalla disciplina in tema di misure alternative alla detenzione di cui alla L. 26 luglio 1975, n. 354, quale fine cui deve tendere l’esecuzione della pena anche attraverso le modalita’ alternative al carcere per essa previste, in coerenza col principio costituzionale sancito dall’articolo 27 Cost., comma 3. Ne e’ derivata una motivazione incompleta e carente che muove da una ricognizione parziale e non coordinata degli elementi da apprezzare nella ponderazione delle modalita’ esecutive piu’ funzionali allo scopo rieducativo, in relazione al comportamento complessivo del condannato in liberta’, dopo la commissione del reato, a norma dell’articolo 47 ord. pen., comma 3.
4. Il provvedimento impugnato deve essere, pertanto, annullato e gli atti rinviati per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Milano, che si uniformera’ a quanto stabilito nella presente sentenza in tema di completezza motivazionale.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Milano.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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