La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza civile n. 25555 del 18 settembre 2025, ha ribadito il carattere essenziale dell’ascolto dei minori infra-dodicenni capaci di discernimento nei procedimenti che li riguardano, in particolare in tema di affidamento.
La Suprema Corte ha stabilito che l’ascolto del minore capace di discernimento costituisce un adempimento prescritto a pena di nullità e non è una mera formalità. Il giudice è tenuto a fornire una specifica e circostanziata motivazione sia nel caso in cui disponga l’ascolto, sia nel caso in cui decida di ometterlo.
L’audizione del minore è considerata un atto fondamentale e non può in alcun modo essere sostituita dalle risultanze di una consulenza tecnica d’ufficio (CTU). La mancata audizione, in assenza di idonea motivazione, comporta la violazione del principio del contraddittorio e vizia sul piano sostanziale il provvedimento giudiziale. Questo perché la decisione verrebbe emessa omettendo la valutazione delle opinioni del minore, un dato considerato fondamentale per il giudizio.
Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 settembre 2025| n. 25555.
Affidamento ascolto minore è adempimento essenziale
Massima: In tema di affidamento dei figli minori, l’ascolto dei minori infra-dodicenni capaci di discernimento costituisce un adempimento prescritto a pena di nullità, in relazione al quale il giudice deve fornire specifica e circostanziata motivazione. Tale adempimento non può essere sostituito dalle risultanze di una consulenza tecnica d’ufficio. La mancata audizione del minore, senza idonea motivazione, viola il principio del contraddittorio e vizia sul piano sostanziale il provvedimento giudiziale, poiché la decisione è emessa pretermettendo il dato fondamentale della valutazione delle opinioni del minore.
Ordinanza|18 settembre 2025| n. 25555. Affidamento ascolto minore è adempimento essenziale
Integrale
Tag/parola chiave: SEPARAZIONE DEI CONIUGI – Provvedimenti riguardo ai figli – Minori – Collocamento – Spostamento – Ascolto del minore – Necessità – Sussiste – Separazione – Affidamento dei figli – Modifica delle condizioni relative all’affidamento dei figli – Omessa audizione della minore – Ascolto dei minori infradodicenni capaci di discernimento – Adempimento prescritto a pena di nullità – Obbligo di specifica e circostanziata motivazione da parte del giudice – Sostituzione dell’ascolto con la consulenza tecnica d’ufficio – Preclusione – Cass. n. 9691/2022
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTI Alberto – Presidente
Dott. TRICOMI Laura – Consigliera
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliera Rel.
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliera
Dott. RUSSO Rita Elvira Anna – Consigliera
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20208/2024 R.G. proposto da:
Te.Vi., rappresentato e difeso dall’Avvocato PU.NI. (Omissis) unitamente all’Avvocato DE.LU. (Omissis) con rispettivo domicilio digitale Omissis e Omissis;
-ricorrente-
contro
Go.Ga., rappresentata e difesa dall’Avvocata SE.IT. (Omissis) con domicilio digitale Omissis;
-controricorrente-
avverso DECRETO di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 1881/2021 depositata il 10/06/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dalla consigliera Annamaria Casadonte.
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Alberto Cardino, che ha chiesto di accogliere il secondo motivo di ricorso.
Affidamento ascolto minore è adempimento essenziale
RILEVATO CHE
1. Con sentenza n. 1948/2018, il Tribunale di Napoli Nord pronunciava il divorzio tra Te.Vi. e Go.Ga., disponendo l’affidamento condiviso in forma paritaria e alternata dei minori Ra. e Gi., nati rispettivamente il Omissis e il Omissis, con onere in capo ad entrambi i genitori di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale ai rispettivi tempi di permanenza presso ciascuno, secondo gli accordi attuati sin dalla separazione intervenuta nel 2017.
2. La Go.Ga., con ricorso depositato in data 11/12/2020 presso il medesimo Tribunale, chiedeva la modifica delle predette condizioni, adducendo a fondamento sopravvenuti motivi, gravi, urgenti e giustificati e segnalandone il concreto pregiudizio subito dai minori (già oggetto di denuncia alle competenti autorità mediante querela sporta in data 20/09/2020).
3. In particolare, deduceva: che i figli trascorrevano di fatto la maggior parte del tempo presso di lei, che il Te.Vi. non rispettava le condizioni relative all’esercizio del diritto di visita, la sussistenza di un rapporto conflittuale tra gli ex coniugi, il disagio manifestato dal figlio maggiore nei confronti del padre, e il forte stress a cui i minori, inevitabilmente, erano sottoposti.
4. Per tali ragioni, la ricorrente chiedeva che l’affidamento condiviso venisse esercitato con collocamento prevalente presso di lei, che il diritto di visita del padre venisse esercitato per due pomeriggi a settimana sotto la supervisione dei Servizi Sociali, che si ponesse in capo al Te.Vi. l’obbligo di versare l’importo mensile di Euro 500,00 a titolo di assegno di mantenimento dei minori, nonché il 50% delle spese straordinarie.
5. Nel costituirsi in giudizio, il Te.Vi. deduceva l’insussistenza di motivi idonei a giustificare una revisione delle condizioni relative all’affidamento dei minori, evidenziando come i turni di visita fossero stati regolarmente rispettati, fatta eccezione per il periodo di lockdown, durante il quale le modalità sono consensualmente rimodulate tra le parti. Concludeva pertanto per il rigetto della domanda.
6. Con decreto del 24/06/2021, il Tribunale di Napoli Nord, non ravvisando alcun elemento idoneo a giustificare una revisione dell’affido condiviso già concordato in sede di divorzio, rigettava il ricorso condannando la ricorrente alle spese di lite.
7. Nelle more del presente giudizio, a seguito dell’aggravarsi della situazione segnalato dai Servizi Sociali di Aversa, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli ha avviato d’ufficio un procedimento ai sensi degli artt. 330-333 cod. civ.
8. Avverso il provvedimento del Tribunale di Napoli Nord, Go.Ga. proponeva reclamo dinanzi alla Corte d’Appello di Napoli, riproponendo le medesime istanze rigettate in primo grado.
9.La corte napoletana disponeva plurimi rinvii, su concorde richiesta delle parti, al fine di attendere l’esito del procedimento istruttorio in corso dinanzi al Tribunale per i minorenni. Contestualmente, invitava le parti a depositare l’esito definitivo del giudizio pendente una volta intervenuto.
10. Nel contempo, il Tribunale per i minorenni sottoponeva entrambi i genitori a una valutazione psicodiagnostica, li invitava a intraprendere un percorso volto alla valutazione e al rafforzamento delle capacità genitoriali, nominava un curatore speciale, l’Avv. Iz., per i minori.
11. Considerato che i genitori avevano positivamente concluso i summenzionati percorsi, il Tribunale riteneva che non potesse trovare accoglimento il ricorso del PM volto alla decadenza della responsabilità genitoriale. In data 04/01/2024, veniva pertanto depositato il decreto di archiviazione del rigetto e della procedura aperta d’ufficio.
12. Nondimeno, si dava atto che, all’esito dell’istruttoria, era emerso che il minore Ra., ritenuto capace di discernimento, non manifestava la volontà di intrattenere rapporti con il padre. Di conseguenza, si stabiliva che eventuali incontri con quest’ultimo potessero avvenire esclusivamente su espressa richiesta del minore.
13. Contestualmente, si disponeva il monitoraggio dei Servizi Sociali e l’avvio dei genitori a un percorso di mediazione.
14. A seguito del fallimento del tentativo di conciliazione per il diniego opposto da Te.Vi., la Corte d’Appello, pronunciandosi con decreto del 10/06/2024, accoglieva il reclamo proposto da Go.Ga. disponendo la modifica delle condizioni di affidamento mediante collocamento prevalente dei figli presso la madre, ponendo a carico del padre un assegno mensile di Euro 500,00 quale contributo al mantenimento dei figli, oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie, e compensando integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio.
15. Avverso detta pronuncia, in data 11/09/2024, Te.Vi. proponeva ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost., articolato in tre motivi di gravame.
16. Il P.M., ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo di impugnazione, inammissibile il primo ed assorbito il terzo.
17. In vista dell’adunanza camerale, entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
18. Nelle more del presente giudizio, Te.Vi. ha depositato, in data 20/02/2025, ricorso ex artt. 473bis 12 e 29 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, con il quale ha chiesto:
– il ripristino delle condizioni di divorzio precedentemente stabilite;
– in caso di opposizione, la condanna della resistente al pagamento delle spese e competenze del giudizio;
– in via gradata, la condanna della resistente alla restituzione delle somme percepite a titolo di mantenimento dei figli minori.
19. All’esito della prima udienza, le parti hanno raggiunto un accordo in merito al figlio Ra..
20.Il ricorrente rinunciava alle domande relative alla figlia minore Gi. essendo già pendenti dinanzi a detta Corte le medesime questioni.
21. Preso atto degli accordi raggiunti tra le parti, con sentenza n. 1533/2025 il Tribunale di Napoli Nord, a parziale modifica dell’ordinanza/decreto della Corte d’Appello, ha disposto che il Te.Vi. versi la somma mensile di Euro 200,00 a titolo di mantenimento del minore Ra..
Affidamento ascolto minore è adempimento essenziale
CONSIDERATO CHE
22. Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 337ter, 337quater, 337quinquies cod. civ. per avere la Corte territoriale immotivatamente esteso le modifiche apportate al diritto di visita del padre in favore del figlio Ra. anche nei confronti della figlia Gi. senza, peraltro, considerare le dichiarazioni rese nell’istruttoria dal Tribunale per i minorenni e senza procedere all’ascolto della minore.
23. Con il secondo motivo lamenta la violazione ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. dell’art. 473bis cod. proc. civ. per avere il giudice del reclamo adottato nei confronti di Gi. un provvedimento restrittivo per motivi a lei estranei senza aver proceduto al suo ascolto.
24. Con il terzo motivo la parte ricorrente deduce l’omesso esame di fatti decisivi per la decisione della controversia, travisamento dei fatti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per avere la Corte d’Appello ignorato il contenuto della documentazione prodotta nel procedimento dinanzi al Tribunale per i minorenni, pronunciandosi nel totale travisamento dei fatti emergenti dai suddetti documenti.
25. Dalle memorie depositate dalla parte controricorrente si evince la sopravvenuta cessazione della materia del contendere in relazione alla posizione del minore Ra., avendo i genitori raggiunto un accordo sul punto. Pertanto, l’indagine giudiziale si concentrerà esclusivamente sulla posizione della minore Gi., essendo ormai definita la disciplina relativa all’altro figlio.
26. In via logicamente preliminare, deve essere esaminato il secondo motivo di impugnazione, il quale risulta fondato.
27. La Corte territoriale ha immotivatamente omesso l’audizione della minore Gi., adottando, peraltro, nei suoi confronti un provvedimento di rilevante incidenza personale, in radicale riforma rispetto a quanto statuito in primo grado. La Corte ha, invero, modificato le condizioni relative all’affidamento dei figli a seguito di allegazioni concernenti non direttamente la minore Gi., bensì il fratello Ra., senza previamente procedere al suo ascolto, né fornire alcuna motivazione in ordine alle ragioni per cui ritenesse detta audizione superflua.
28.Va peraltro evidenziato che l’unica audizione della minore è stata svolta dinanzi al Tribunale per i minorenni ben oltre tre anni fa, quando ella aveva appena otto anni e, dunque, in un contesto temporale e personale che non riflette più la realtà attuale della minore, tenuto altresì conto dell’evoluzione psico-fisica che può intervenire in soggetti in età evolutiva ed in relazione alla circostanza che la minore abbia ormai compiuto l’età di dodici anni, parametro orientativo per ritenere sussistente, salvo diversa valutazione, la capacità di discernimento.
29. Come da costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di affidamento dei figli, l’ascolto dei minori infradodicenni capaci di discernimento costituisce un adempimento prescritto a pena di nullità, in relazione al quale incombe sul giudice un obbligo di specifica e circostanziata motivazione, tanto più necessaria quanto più l’età del minore si avvicina a quella dei dodici anni.
30. Tale adempimento, finalizzato alla raccolta e alla valutazione dei suoi bisogni e delle sue opinioni, non può essere sostituito dalle risultanze di una consulenza tecnica d’ufficio, la quale adempie alla diversa funzione di fornire al giudice ulteriori elementi di valutazione per individuare la soluzione più confacente al suo interesse (Cass. n. 9691/2022; Cass. n. 23804/2021; Cass. n. 1474/2021). Tale istituto rappresenta, infatti, una tra le più rilevanti modalità di riconoscimento del diritto fondamentale della persona del minore ad esprimere la propria opinione e le proprie opzioni nei procedimenti che lo riguardano, integrando una forma di partecipazione alle decisioni concernenti la sua sfera individuale e uno strumento di tutela e conseguimento del suo interesse nell’ambito del procedimento (Cass. n. 6129/2015).
31. La natura giuridica dell’istituto consente di predicarne l’applicabilità ogniqualvolta il minore, pur non rivestendo la qualità di parte in senso formale giacché la legittimazione processuale non gli è stata attribuita da alcuna disposizione di legge, può tuttavia considerarsi parte in senso sostanziale in quanto portatore di un interesse diverso, se non contrapposto, a quello dei genitori e in quanto il provvedimento giudiziale è in grado di incidere concretamente su tale interesse (Cass. n. 16410/2020).
32. In tali giudizi, il mancato ascolto, laddove non sia sorretto da un’espressa motivazione sull’assenza di discernimento tale da giustificarne l’omissione, integra pertanto una violazione del principio del contraddittorio, la quale vizia il provvedimento giudiziale sul piano sostanziale, perché la decisione viene emessa pretermettendo il dato essenziale della valutazione delle opinioni del minore (Cass. n. 16410/2022; Cass. n. 12018/2019).
33. Per le ragioni sopra esposte, va accolto il secondo motivo essendo stato omesso l’ascolto della figlia Gi., assorbiti gli altri (Cfr. Cass. n. 26507/2023; Cass. n. 28995/2018; Cass. n. 13534/2018) e il provvedimento impugnato va cassato con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame alla luce dei principi di diritto sopra enunciati e anche per le spese del giudizio di legittimità.
Affidamento ascolto minore è adempimento essenziale
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda anche la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.
Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di Te.Vi., Go.Ga., Ra. E Gi. ivi riportati.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2025.
Depositata in Cancelleria il 18 settembre 2025.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.
Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.
Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.

Leave a Reply