La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza civile n. 25890 del 22 settembre 2025, ha stabilito un criterio rigoroso per l’accertamento dei presupposti per la nomina dell’amministratore di sostegno. La decisione è in linea con i principi della Convenzione ONU sui Diritti delle persone con disabilità (art. 12).
La Suprema Corte ha chiarito che l’accertamento dei presupposti di legge deve essere compiuto in modo specifico e circostanziato e riguarda due aspetti:
-
Condizioni di Menomazione: Deve essere valutata l’effettiva condizione di menomazione del beneficiario, tenendo in grande considerazione la volontà contraria del beneficiario stesso, soprattutto se proveniente da una persona lucida.
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Incidenza sulla Capacità Gestoria: Occorre verificare l’incidenza di tali menomazioni sulla capacità del soggetto di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali.
Il giudice ha l’obbligo di valutare la possibilità che le esigenze di protezione possano essere soddisfatte anche con strumenti diversi e meno invasivi dell’Amministrazione di Sostegno, come la nomina di un curatore speciale (ex art. 78 c.p.c.).
Nel caso specifico, la Cassazione ha cassato il provvedimento di merito che aveva ritenuto giustificata la nomina dell’ADS. Il giudice aveva valorizzato tratti comportamentali come l’evitamento degli incontri con i Servizi Sociali e le difficoltà nella gestione di un complesso immobiliare. La Suprema Corte ha ritenuto che tali elementi non fossero sufficienti, da soli, a dimostrare la sussistenza di uno stato di menomazione grave, specialmente in considerazione delle capacità professionali (artista e insegnante) dimostrate dall’interessata
Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 settembre 2025| n. 25890.
ADS limiti e volontà beneficiario e capacità gestoria
Massima: In tema di amministrazione di sostegno, l’accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge (in linea con le indicazioni contenute nell’art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità) deve essere compiuto in maniera specifica e circostanziata, sia rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario – la cui volontà contraria, ove provenga da persona lucida, non può non essere tenuta in considerazione dal giudice – sia rispetto all’incidenza delle stesse sulla sua capacità di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali, verificando la possibilità, in concreto, che tali esigenze possano essere attuate anche con strumenti diversi, come ad esempio la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento di merito che aveva ritenuto fondata la nomina di un amministratore di sostegno, valorizzando tratti comportamentali “evitanti” assunti dalla beneficiaria, rispetto agli incontri con i Servizi sociali ed alle visite disposte dal C.T.U., nonché le difficoltà di gestione di un complesso immobiliare che non potevano di per sé, tenuto conto delle capacità professionali dimostrate come artista ed insegnante, dimostrare la sussistenza di uno stato di menomazione tale da limitare la capacità gestoria dell’interessata).
Ordinanza|22 settembre 2025| n. 25890. ADS limiti e volontà beneficiario e capacità gestoria
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRICOMI Laura – Presidente
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere
Dott. DAL MORO Alessandra – Consigliere
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere Rel.
Dott. RUSSO Rita Elvira Anna – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22932/2024 R.G. proposto da:
Ne.An., elettivamente domiciliato in VIGEVANO VIA DE.CA., presso lo studio dell’avvocato LO.MA. (Omissis) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
Ne.An., elettivamente domiciliato in ROMA VI.OT., presso lo studio dell’avvocato RA.RO. (Omissis) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso DECRETO di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 884/2022 depositata il 14/08/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2025 dal Consigliere MAURA CAPRIOLI.
ADS limiti e volontà beneficiario e capacità gestoria
FATTI DI CAUSA
Ritenuto che:
Con decreto in data 2 – 4 luglio 2022 il Giudice tutelare di Parma, all’esito del procedimento instaurato da Ne.An., svoltosi con l’esame e l’acquisizione di documentazione anche sanitarie e con l’espletamento di una CTU, disponeva l’apertura dell’amministrazione di sostegno a beneficio della sorella Ne.An., conferendo allo stesso i poteri di rappresentanza esclusiva su specifiche attività puntualmente elencate. Avverso il suddetto decreto Ne.An. proponeva reclamo, chiedendone la riforma e la revoca e la Corte d’Appello di Bologna, con decreto del 31 marzo 2021 lo rigettava
Ne.An. proponeva ricorso per cassazione avanti la Suprema Corte, la quale con ordinanza. 21887 pubblicata in data 11/07/2022, cassava con rinvio il provvedimento de quo emesso in secondo grado dalla Corte d’Appello di Bologna. In particolare la decisione rescindente puntualizzava i principi che regolano l’amministrazione di sostegno e, segnatamente, la centralità dell’indagine circa le esigenze ed i bisogni del beneficiario affetto da infermità o menomazioni fisiche, mentali intellettuali o sensoriali a lungo termine e l’opportunità di individuazione di una misura protettiva rapportata e circoscritta a dette esigenze e bisogni, calibrata in maniera tale da non incidere oltre misura sulla capacita d’agire della persona contestualmente rammentando che lo strumento dell’ADS non deve in alcun modo fungere da rimedio alternativo per la risoluzione di conflitti endofamiliari e che al cospetto di soggetto lucido che si opponga alla misura protettiva in questione vada privilegiata la necessità di rispettare l’autodeterminazione dello stesso.
Rilevava quindi che “Prima dell’adozione del provvedimento nei confronti della sig.ra Ne.. che è stata già riconosciuta capace di svolgere autonomamente attività lavorativa e di curare gli aspetti di vita ordinaria va, quindi, indagato se l’ eventuale esigenza di protezione della persona, seppur in stato di fragilità, può essere assicurata da una rete familiare, ed in particolare dalla potenzialità di una funzione vicariante del marito che ha specifica capacità professionale, all’uopo organizzata e funzionale che la possa costantemente supportare negli aspetti più complessi della gestione del suo patrimonio, anche attraverso un sistema di specifiche deleghe, di volta in volta opportune, senza ricorrere all’amministrazione di sostegno”.
Ne.An. riassumeva la causa avanti la Corte di appello di Bologna chiedendo la revoca della misura dell’Ads. Si costituiva Ne.An. istando per la nomina dell’amministrazione di sostegno.
Con decreto nr 3148/2024 la Corte di appello rigettava il ricorso in riassunzione a seguito dell’ordinanza pronunciata dalla Corte di Cassazione, Prima Sez Civile, n 21887/2022 in data 11 luglio 2022 e confermava per l’effetto il decreto di aperture dell’amministrazione di sostegno a beneficio di Ne.An. emesso dal Giudice tutelare di Parma in data 2-4 luglio 2019.
Rilevava che l’ulteriore istruttoria espletata in questa sede non consentiva di discostarsi dalle determinazioni del giudice di prime cure e dava piuttosto la misura della fondatezza delle valutazioni della CTU svolta in primo grado a cura della dott. Gi.Sp.
Il Giudice del rinvio sottolineava che la Corte infatti aveva cassato il decreto della Corte d’Appello di Bologna del 31 marzo 2020 non rilevando l’inesistenza in assoluto di presupposti (e di profili patologici in capo alla ricorrente) in linea di principio atti a giustificare l’adozione di misure a sostegno di Ne.An., quanto piuttosto per non aver indagato “Prima dell’adozione del provvedimento nei confronti della sig.ra Ne., che è stata già riconosciuta capace di svolgere autonomamente attività lavorativa e di curare gli aspetti di vita ordinaria….se l’ eventuale esigenza di protezione della persona, seppur in stato di fragilità, può essere assicurata da una rete familiare, ed in particolare dalla potenzialità di una funzione vicariante del marito che ha specifica capacità professionale, all’uopo organizzata e funzionale che la possa costantemente supportare negli aspetti più complessi della gestione del suo patrimonio, anche attraverso un sistema di specifiche deleghe, di volta in volta opportune, senza ricorrere all’amministrazione di sostegno”.
Evidenziava altresì che secondo la Suprema Corte “La decisione impugnata non risulta essere adottata nel solco dei principi anzidetti, perché alcuna indagine è stata svolta sulla potenzialità di una funzione vicariante del marito o della predisposizione di un sistema di deleghe che possa supportare la ricorrente negli aspetti più complessi della gestione non ordinaria del suo patrimonio e va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di Appello di Bologna, in
diversa composizione, perché valuti il merito in considerazione dei criteri espressi”.
Ciò posto il giudice del rinvio escludeva che una funzione vicariante potesse essere svolta dal marito di Ne.An., poiché, da un lato, egli non si era presentato alla convocazione del Servizio sociale (come del resto, pur convocato, non si era presentato dinanzi al giudice di prime cure), ma anche perché egli si era limitato, lapidariamente, ad affermare che la moglie svolge da quarant anni l’attività di docente e a negare la sussistenza della necessità di un sostegno (come anche la diretta interessata ha sempre fatto) e non mostrando di voler in alcun modo esercitare la funzione vicariante organizzata e funzionale che possa costantemente supportare la moglie negli aspetti più complessi della gestione del suo patrimonio.
Osservava inoltre che neppure quest’ultima (odierna ricorrente in riassunzione) si era presentata alla convocazione dei servizi, essendosi invece presentata alla prima udienza del 7 settembre 2016, alla quale, pur costituita a mezzo di difensore, scavalcando quest’ultimo (il quale in effetti ha dichiarato di nulla sapere al riguardo) aveva dichiarato di aver prodotto senza l’ausilio del proprio avvocato fascicolo contenente denunce e querele presentate presso il Comando dei carabinieri di San Pancrazio il 5 settembre 2016 (v. verbale dell’udienza del 7 settembre 2016 nel fascicolo di primo grado).
Il Giudice del rinvio metteva in luce che la beneficianda all’epoca perizianda non si era mai presentata agli incontri organizzati dal CTU nominato in primo grado, nonostante i solleciti e la disponibilità dimostrata dal consulente dell’ufficio.
Riteneva al riguardo necessario evidenziare quanto riportato nella relazione della dottoressa Gi.Sp. dell’11 maggio 2017, depositata in data 12 maggio 2017, nella quale si era riferito dettagliatamente quanto accaduto nel corso delle operazioni peritali e della telefonata intercorsa con la perizianda, la quale, al quarto appuntamento aveva telefonato dicendo di non poter partecipare a causa di un incidente, e in ogni caso di non voler partecipare, pur ulteriormente sollecitata dal suo difensore, presente dinanzi alla consulente, insieme alla ricorrente, al suo difensore e al CTP della ricorrente.
Nelle proprie conclusioni la CTU aveva riferito di aver “esaminato attentamente gli atti di causa comprese tutte le fotografie che rappresentano le condizioni e lo stato dell’immobile dichiarando di non poter rispondere al quesito postole circa la sussistenza di un’infermità in maniera esaustiva in termini “tecnici” ma “ciò non di meno aveva rilevato la presenza di alcune circostanze che potevano suggerire una possibile patologia.”. Ipotizzava l’esistenza di “Disturbo evitante di personalità”. Il DSM-IV TR dell’American Psychiatric Association che classifica le caratteristiche dell’APD: modalità pervasiva di inibizione sociale, sentimenti di inadeguatezza e ipersensibilità alla valutazione negativa.
La condotta da ultimo tenuta dalla ricorrente in riassunzione, la quale aveva ritenuto di non presentarsi neppure all’incontro con gli operatori del Servizio sociale incaricato si poneva, secondo il giudice del rinvio, in continuità con l’atteggiamento tenuto nel corso del giudizio di primo grado e delle operazioni peritali e dava corpo alla diagnosi, ancorché probabilistica, ma fondata su argomentazioni molto ben articolate e motivate della CTU.
ADS limiti e volontà beneficiario e capacità gestoria
Osservava con riguardo agli elementi offerti dalla riassumente che la scarna relazione del dott. Fr.Sp.non risultava supportata da argomentazioni (come neppure sono spiegati i valori di cui alla tabella in essa contenuta); d’altra parte la relazione del prof. dott. Al.Me., incaricato sempre dalla stessa reclamante, oltre a riepilogare i pregressi fatti e relazioni, nell’affermare l’equilibrio della prof. Ne. si rifaceva soprattutto ai test sopra richiamati non prodotti in atti , sottolineando che la stessa al momento dell’esame si trovava in condizioni di ottimo compenso psichico e non presentava manifestazioni psicopatologiche in atto il che non escludeva che tali manifestazioni potessero esservi state o esservi, come valutato dalla dott. Susanna Arcari, psichiatra del Centro Salute Mentale Parma Ovest (Unità locale di Parma del Servizio pubblico, SSN dell’Emilia Romagna), nella relazione dell’11 luglio 2018, redatta nell’ambito del procedimento di ASO (doc 130 del fascicolo di parte ricorrente in primo grado, prodotto in allegato anche alla costituzione nel giudizio in riassunzione).
Rilevava che la fragilità patologica in capo alla prof. Ne.An. non coinvolgeva per intero la sua sfera personale: la stessa era stata infatti da tutti riconosciuta in grado di svolgere attività professionale quale insegnante di grande levatura e di essere un’artista brillante e nota (e di ciò ha dato atto in particolare il dirigente scolastico).
La sua piena capacità di gestire gli aspetti professionali e la quotidianità, tuttavia, non precludeva invece di prendere atto che ella invece non era in grado di gestire alcuni aspetti patrimoniali, specie con riguardo alla gestione degli immobili e dell’eredità (la stessa ha dedotto le difficoltà di gestire la villa di grandi dimensioni e di aver dovuto chiudere alcuni ambienti) al punto che tali condotte erano risultate per lei stessa davvero pregiudizievoli. Osservava che l’opposizione della prof. Ne. alla misura dell’amministrazione di sostegno da attuarsi a suo beneficio sembrava derivare da tali profili di patologica fragilità: tale diniego non poteva perciò precludere, ad avviso del giudice del rinvio, la conferma del provvedimento impugnato.
La Corte di appello dava atto che, nonostante l’invito rivolto con il decreto del 20 febbraio 2024 a fornire rassicurazioni e specifici ragguagli in ordine alla presenza di congiunti e in particolare del marito in grado di svolgere una funzione vicariante attraverso opportune deleghe (a prescindere dall’incarico conferito al Servizio sociale), nulla aveva riferito la difesa della ricorrente in riassunzione all’ultima udienza.
Tutto ciò dava corpo a quanto già rilevato dal giudice di prime cure nel provvedimento reclamato, e cioè che nel caso di specie si assisteva ad un’incapacità gestionale che consisteva in un’oggettiva condizione di empasse, non superabile in altro modo. Si configurava, cioè, l’ipotesi della sussidiarietà rimediale elaborata dalla dottrina e recepita dalla giurisprudenza (anche del Tribunale di Parma e richiamata nel provvedimento reclamato). E quindi proprio a causa dell’indisponibilità dell’interessata e dell’assenza di soggetti in grado di supportarla, oltre che per la particolare entità del patrimonio da gestire, occorreva nel caso di specie necessariamente ricorrere alla figura dell’amministratore di sostegno.
Evidenziava che l’interesse di Ne.An. che si veniva a tutelare, poi, non era meramente patrimoniale, ma riguardava l’intera sfera della persona, come aveva sottolineato la Suprema Corte, secondo un orientamento che questo Collegio certamente condivide.
Le condotte indicate dalla sig.ra Ne.An. (la completa trascuratezza dei beni in comproprietà, con impedimento alla comproprietaria di accedervi e di provvedere, l’immotivato rifiuto di pagamento delle imposte, con conseguente applicazione di sanzioni ed aggravamento del debito tributario, il mancato pagamento delle utenze, per le quali non è stata fatta voltura, lo stato di incuria dell’abitazione e delle alberature) dimostravano, come già ritenuto in primo grado, l’incapacità della beneficiaria di provvedere adeguatamente alla cura propri interessi.
Tali circostanze coinvolgevano evidentemente la sicurezza, la salute e l’igiene della beneficianda (come si evince dalle fotografie relative allo stato di numerosi ambienti della villa). Il pregiudizio a carico dell’interessata derivava anche dall’ inadeguatezza delle iniziative, a volte giudiziarie, attuate da Ne.An., le quali, lungi dal costituire una adeguata tutela dei propri diritti, la esponevano ad ulteriori indebitamenti e a una ingravescente conflittualità giudiziaria che si riverberava sulla serenità e sulla salute.
Avverso tale provvedimento Ne.An. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo illustrato da memoria in cui si dà atto della costituzione di un nuovo difensore cui ha resistito con controricorso Ne.An.
ADS limiti e volontà beneficiario e capacità gestoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
Con un unico articolato motivo si censura la decisione sotto il profilo della violazione dell’art. 360, primo comma, numeri 3 e 4,
cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, ultimo comma, cod. proc. civ.
Si denuncia la nullità del decreto conseguente alla violazione degli art. 392 e 384, secondo comma, cod. proc. civ., cioè alla violazione dell’effetto conformativo riveniente dal dictum rescindens, con contestuale e correlata violazione ovvero falsa o comunque erronea applicazione dell’art. 404 cod. civ. -così come inteso dall’ordinanza rescindente-, anche in relazione all’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ex lege con effetto rafforzato ai sensi dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, e in relazione altresì all’art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, pure ratificata ex lege.
Si lamenta che il giudice di rinvio, contravvenendo ai criteri ermeneutico-applicativi posti dalla pronuncia di legittimità e senza che fossero acquisite nuove risultanze se non il motivato rifiuto dell’interessata e del coniuge di prestarsi a interloquire circa l’attivazione di una tutela gestoria ritenuta assurda e incongruente, avrebbe basato la decisione esclusivamente sulla non condivisione di alcune determinazioni gestorie assunte dall’amministranda circa il patrimonio in coeredità con la sorella istante, impropriamente qualificando come fragilità psichica tale situazione, in realtà non sussumibile nella fattispecie del bisogno di sostegno personale e gestorio, contemplata dalla disposizione di cui all’art. 404 cit. come intesa e chiaramente esplicata dall’ordinanza rescindente predetta. Nella sostanza con il ricorso de quo la ricorrente si duole dell’applicazione della misura dell’amministrazione di sostegno che, suo dire, sarebbe avvenuta al di fuori dei presupposti normativi
previsti dalla legge e in palese violazione del dictum della pronuncia rescindente.
La tecnica redazionale seguita dalla ricorrente, pur certamente non caratterizzandosi per chiarezza e sinteticità, non pregiudica l’intelligibilità delle censure proposte, né impedisce la comprensione dei fatti di causa, avuto riguardo alle prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4.
Non merita pertanto accoglimento l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente sul presupposto che la censura veicolata attraverso l’unico articolato investirebbe questioni meritali sottratte al sindacato di legittimità. Ai fini di un corretto inquadramento della questione giuridica veicolata attraverso il motivo in esame giova premettere alcune considerazioni sull’istituto de quo.
L’amministrazione di sostegno, introdotta dalla L. n. 6 del 2004, art. 3 innovando il sistema delle tutele previste in favore dei soggetti deboli, persegue la finalità di offrire, a chi si trovi -all’attualità – nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi per una qualsiasi “infermità” o “menomazione fisica” non necessariamente di ordine mentale (Cass. n. 12998/2019), uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la “capacità di agire” e che -a differenze dell’interdizione e dell’inabilitazione – sia idoneo ad adeguarsi alle esigenze del beneficiario, in ragione della sua flessibilità e della maggiore agilità della relativa procedura applicativa.
L’amministrazione di sostegno, ancorché non esiga che la persona versi in uno stato di vera e propria incapacità di intendere o di volere, nondimeno presuppone una condizione attuale di
menomata capacità che la ponga nell’impossibilità di provvedere ai
propri interessi, mentre e escluso il ricorso all’istituto nei confronti di chi si trovi nella piena capacità di autodeterminarsi, pur in condizioni di menomazione fisica, in funzione di asserite esigenze di gestione patrimoniale, in quanto detto utilizzo implicherebbe un’ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona, tanto più a fronte della volontà contraria all’attivazione della misura manifestata da un soggetto pienamente lucido (Cass. n. 29981/2020).
Invero, come e stato già affermato da questa Corte, la valutazione della congruità e conformità del contenuto dell’amministrazione di sostegno alle specifiche esigenze del beneficiario, riservata all’apprezzamento del giudice di merito, richiede che questi tenga essenzialmente conto, secondo criteri di proporzionalità e di funzionalità, del tipo di attività che deve essere compiuta per conto dell’interessato, della gravità e durata della malattia o della situazione di bisogno in cui versa l’interessato, nonché di tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie, in modo da assicurare che il concreto supporto sia adeguato alle esigenze del beneficiario senza essere eccessivamente penalizzante (v. Cass. n. 13584/2006, n. 22332/2011; Cass. n. 18171/2013; Cass. n. 6079/2020; nel senso che l’ambito dei poteri dell’amministratore debba puntualmente correlarsi alle caratteristiche del caso concreto, v. Corte Cost. n. 4 del 2007). Le caratteristiche proprie
dell’amministrazione di sostegno impongono, quindi, in linea con le indicazioni rivenienti dall’art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite, che l’accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge sia compiuto in maniera specifica, circostanziata e focalizzata sia
rispetto alle condizioni di menomazione del beneficia Data pubblicai accertare anche mediante CTU, ove necessario-, sia rispetto alla incidenza della stesse sulla capacità del beneficiario di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali, anche eventualmente avvalendosi, in tutto o in parte, di un sistema di deleghe dallo stesso approntato; inoltre, il perimetro dei poteri gestori ordinari attribuibili all’amministratore di sostegno va delineato in termini direttamente proporzionati ad entrambi gli anzidetti elementi, di guisa che la misura risulti specifica e funzionale agli obiettivi individuali di tutela, altrimenti implicando un’ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona. In questo quadro, le dichiarazioni del beneficiario e la sua eventuale opposizione devono essere opportunamente considerate, così come il ricorso a possibili strumenti alternativi dallo stesso proposti, ove prospettati con sufficiente specificità e concretezza. Al riguardo, va rilevato che la decisione qui impugnata muovendo dalla erronea premessa che la pronuncia rescindente avesse accertato la sussistenza dei presupposti che giustificano l’amministrazione di sostegno e che l’ambito della sua indagine fosse circoscritta alla verifica dell’esistenza o meno di una rete familiare in grado di supportare la riassumente nella gestione dei suoi interessi patrimoniali e di quelli relativi alla sua sfera personale, ha rilevato, all’esito del giudizio, l’assenza di soggetto in grado di svolgere una funzione vicariante attraverso opportune deleghe.
ADS limiti e volontà beneficiario e capacità gestoria
Invero, diversamente da quanto affermato dal Giudice del rinvio, la pronuncia rescindente, non ha svolto alcun accertamento fattuale che esula dai compiti del giudice di legittimità, ma ha invece rilevato la capacità della Ne., prima dell’adozione del provvedimento ai amministrazione ai sostegno nei suoi confronti,di svolgere autonomamente attività lavorativa e di curare gli aspetti della vita ordinaria chiarendo che l’eventuale esigenza di protezione sarebbe dovuta passare attraverso una verifica dell’esistenza di una rete familiare in grado di svolgere una funzione vicariante per supportarla negli aspetti più complessi della gestione del suo patrimonio.
Ciò posto la decisione della Corte di appello è fondata su una serie di elementi di natura indiziaria circa la condizione della ricorrente, ritenuta tale da richiedere l’intervento di sostegno in questione, che però, nell’ambito di una valutazione complessiva, non può dirsi costituisca prova sufficiente dei presupposti della misura stessa. In tema di amministrazione di sostegno, l’accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge, in linea con le indicazioni contenute nell’art.12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità, deve essere compiuto in maniera specifica e circostanziata sia rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario – la cui volontà contraria, ove provenga da persona lucida, non può non essere tenuta in considerazione dal giudice – sia rispetto all’incidenza della stesse sulla sua capacità di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali, verificando la possibilità, in concreto, che tali esigenze possano essere attuate anche con strumenti diversi come, ad esempio, avvalendosi, della nomina di un curatore speciale ex art 78 c.c per la gestione dei beni in comunione.
Nella specie, ai fini della decisione, la Corte ha valorizzato alcune forme di disagio prive, di per sé, di una sufficiente valenza in ordine ai presupposti dell’amministratore di sostegno, facendo riferimento ad un disturbo della personalità definito “evitante”.
La Corte d’Appello non ha infatti chiaramente statuito riguardo al fatto che la ricorrente era persona priva, in tutto o in parte, di autonomia per una qualsiasi “infermità” o “menomazione fisica”, tale che la ponesse nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi.
Il Giudice del rinvio, sulla premessa che la ricorrente si era rifiutata di presentarsi all’incontro con gli operatori del Servizio sociale incaricato così come nel passato aveva rifiutato di sottoporsi ad una c.t.u. ed aveva tenuto una condotta ingiustificatamente oppositiva, anche in ordine alle iniziative intraprese per acquisire riscontri in ordine al suo stato di salute, ne deduceva che la stessa fosse affetta da una fragilità patologica che pur non coinvolgendo per intero la sua sfera personale (la stessa era stata infatti da tutti riconosciuta in grado di svolgere attività professionale quale insegnante di grande levatura e di essere un’artista brillante) tuttavia non la rendevano in grado di gestire alcuni aspetti patrimoniali, specie con riguardo alla gestione degli immobili e dell’eredità (la stessa ha dedotto le difficoltà di gestire la villa di grandi dimensioni e di aver dovuto chiudere alcuni ambienti) al punto che tali condotte risultavano per lei stessa pregiudizievoli. Da qui il ricorso alla figura dell’amministrazione di sostegno a causa dell’indisponibilità dell’interessata e dell’assenza di soggetti in grado di supportarla, oltre che per la particolare entità del patrimonio da gestire.
Il ragionamento svolto dal giudice del rinvio non è condivisibile. Ora, se la mancata collaborazione alla visita del c.t.u. costituisce condotta valutabile, ex art. 116 c.p.c. e applicazione del principio della libera valutazione della prova da parte del giudice, senza che ne resti pregiudicato il diritto di difesa; nel caso concreto, non è
conclusione inequivocabile quella secondo cui la condotta non collaborativa della ricorrente e il suo rifiuto aprioristico di sottoporsi alle visite prescritte costituisse un indice significativo di una condizione di salute tale da rendere necessaria la nomina contestata.
Né, come detto, la condotta non collaborativa della ricorrente può lasciar presumere una menomazione o difficoltà di vita significativa tale da porla nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi. Né tale comportamento oppositivo esclude che la ricorrente sia in realtà una persona lucida, per quanto conducente una forma di vita apparentemente inconsueta, non potendosi escludere che tali anomalie siano da considerare la manifestazione di asprezze o forme caratteriali.
L’ambito dei poteri da conferire all’amministratore di sostegno deve rispondere alle specifiche finalità di tutela del soggetto amministrato e non può prescindere da risultanze espressive di un chiaro e significativo stato di menomazione o difficoltà della persona che s’ipotizza bisognevole di tutela.
Nella specie non risulta sia stata accertata una condizione di menomazione individuale tale da influire su scelte gestionali coerenti con la percezione dei bisogni individuali e le carenze sembrano prospettate esclusivamente in relazione alla gestione dei beni ereditari.
La pretesa incapacità di gestire beni facenti parti del compendio ereditario ben può essere ovviata con altre misure quali la nomina di un amministratore giudiziario.
Il ricorso all’amministrazione di sostegno che come sopra ben evidenziato risponde a precise finalità individuate dal legislatore, non può rappresentare uno strumento per dirimere conflitti
familiari afferente alla gestione di beni ereditari per i quali esistono appositi rimedi approntati dall’ordinamento.
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va accolto e la decisione va cassata e rinviata alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione per un nuovo esame alla luce dei principi sopra illustrati e anche per la liquidazione delle spese di questa fase.
ADS limiti e volontà beneficiario e capacità gestoria
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di questa fase.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri elementi identificativi a norma dell’art. 52, comma 2, D.Lgs. 196/2003.
Così deciso in Roma 11 settembre 2025
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2025
Tag/parola chiave: Capacita’ della persona fisica – Capacita’ di agire – In genere amministrazione di sostegno – Presupposti – Accertamento – Modalità – Verifica circa l’utilizzabilità di strumenti diversi – Necessità – Fattispecie.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.
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