Actio negatoria servitutis ed il suo essenziale presupposto

Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 5 dicembre 2018, n. 31382.

La massima estrapolata:

La “actio negatoria servitutis” ha come essenziale presupposto la sussistenza di altrui pretese sul bene immobile, non potendo essere esercitata in presenza di turbative o molestie che non si sostanzino in una pretesa di diritto sulla cosa. Ne consegue che un’opera astrattamente idonea a consentire il transito da un fondo ad un altro, come un cancello, non può essere posta a fondamento di una servitù di passaggio per usucapione se tale passaggio non venga concretamente esercitato.

Ordinanza 5 dicembre 2018, n. 31382

Data udienza 13 settembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 23411 – 2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS) – c.f. (OMISSIS) – rappresentato e difeso in virtu’ di procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata, in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) e dell’avvocato (OMISSIS) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono in virtu’ di procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della corte d’appello di Salerno n. 372/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 settembre 2018 dal consigliere dott. Abete Luigi.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto notificato in data 23.11.2000 (OMISSIS), proprietario per acquisto fattone con atto notarile del 13.11.1972 di una striscia di terreno nel centro urbano di (OMISSIS), in catasto al (OMISSIS), citava a comparire innanzi al tribunale di Salerno, sezione distaccata di (OMISSIS), (OMISSIS), proprietario di un terreno limitrofo.
Esponeva che talune opere in muratura ed una cancellata in ferro realizzate dal convenuto nel corso dell’anno precedente insistevano sul terreno di proprieta’ di egli attore e comunque non erano collocate a distanza legale; che in ogni caso era stata costituita una servitu’, sia pedonale che carrabile, a carico del proprio fondo.
Chiedeva che fosse dichiarato unico ed esclusivo proprietario della striscia di terreno, che fosse dichiarata l’inesistenza di qualsivoglia diritto di servitu’ sulla stessa porzione di terreno, che il convenuto fosse condannato alla eliminazione dei manufatti ed al risarcimento dei danni.
Si costituiva (OMISSIS).
Instava per il rigetto dell’avversa domanda.
Espletata c.t.u., con sentenza n. 276/2009 l’adito tribunale dichiarava la striscia di terreno di proprieta’ dell’attore, rigettava la domanda di condanna del convenuto all’eliminazione degli eseguiti manufatti, accoglieva la domanda di condanna del convenuto al risarcimento dei danni, compensava le spese di lite fino a concorrenza di 1/2 e condannava il convenuto al pagamento della residua meta’ e delle spese di consulenza tecnica.
Proponeva appello (OMISSIS).
Resisteva (OMISSIS); esperiva appello incidentale.
Con sentenza n. 372/2017 la corte d’appello di Salerno accoglieva il gravame principale ed, in riforma dell’impugnata sentenza, rigettava le domande tutte spiegate in prime cure da (OMISSIS), rigettava l’appello incidentale e condannava l’appellato alle spese del doppio grado – con distrazione – e di c.t.u..
Esplicitava la corte che l’officiato consulente aveva accertato, per un verso, che le nuove opere erano state realizzate da (OMISSIS) all’interno del suolo di sua proprieta’; per altro verso, che la striscia di terreno di proprieta’ di (OMISSIS), segnatamente la particella n. (OMISSIS) (gia’ particella n. (OMISSIS)), parte integrante di preesistente complesso stradale, era gravata da vincolo di destinazione a strada comune e con il vincolo derivante, appunto, dalla servitu’ di passaggio (OMISSIS) aveva con atto notarile del 13.11.1972 provveduto ad acquistarla; per altro verso ancora, che la creazione di un’apertura in direzione della strada era da reputar legittima in considerazione, da un canto, dell’interclusione del fondo del (OMISSIS), in considerazione, dall’altro, del vincolo gravante sulla particella n. (OMISSIS).
Esplicitava al contempo che in difetto di illegittima occupazione del suolo altrui non vi era margine per il risarcimento di qualsivoglia danno.
Esplicitava infine che a seguito dell’alienazione della striscia di terreno di cui al rogito del 13.11.1972 il residuo fondo di proprieta’ di (OMISSIS) era rimasto intercluso, sicche’ costui aveva “diritto di ottenere coattivamente il passaggio senza corrispondere alcuna indennita’” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 6).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS); ne ha chiesto sulla scorta di motivo articolato in quattro punti la cassazione con ogni susseguente statuizione.
(OMISSIS) ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese da distrarsi in favore dell’avvocato (OMISSIS).
Il controricorrente ha depositato memoria.
Con motivo articolato in quattro punti il ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli articoli 1058 e 1061 c.c. nonche’ dell’articolo 112 c.p.c..; ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatti decisivi.
Deduce che “ne’ dalla c.t.u. ne’ dall’atto di vendita (…) del 13.11.72 risulta alcun vincolo di destinazione a strada comune della suddetta striscia di terreno” (cosi’ ricorso, pag. 6).
Deduce altresi’ che la corte di merito non ha esaminato correttamente l’atto di vendita del 13.11.1972, “nel quale non e’ indicata alcuna servitu’ di passaggio costituita a favore del (OMISSIS) e ne’ tantomeno a favore dei condomini del civico (OMISSIS)” (cosi’ ricorso, pag. 7).
Deduce inoltre che la corte territoriale ha – in motivazione – affermato che il fondo di proprieta’ di (OMISSIS), a seguito dell’alienazione della striscia di terreno, e’ rimasto intercluso; che nondimeno siffatta affermazione e’ viziata da ultrapetizione; che invero controparte si e’ limitata a resistere alle avverse domande e non ha formulato domanda riconvenzionale volta ad ottenere la costituzione di servitu’ coattiva di passaggio.
I quattro punti in cui il ricorso si articola, possono essere disaminati contestualmente. I medesimi punti comunque sono tutti destituiti di fondamento.
Si rappresenta previamente che il ricorrente non ha prestato il debito ossequio al canone di cosiddetta “autosufficienza” del ricorso per cassazione, quale positivamente sancito all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6.
Invero, e della relazione di consulenza tecnica d’ufficio e del rogito per notar (OMISSIS) del 13.11.1972 si e’ limitato a trascriverne singoli stralci, talora e per giunta parafrasandoli semplicemente (cfr. Cass. 28.9.2016, n. 19048, secondo cui il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, – di produrlo agli atti (indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione) e di indicarne il contenuto (trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso); la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile; cfr. Cass. 20.1.2006, n. 1113).
Cosicche’ l’incongrua trasposizione degli esiti documentali – probatori preclude a questa Corte il compiuto riscontro, il compiuto vaglio dei suoi assunti.
Si badi che l’inottemperanza al canone dell’ “autosufficienza” rileva viepiu’ se si tiene conto che il controricorrente ha, dal canto suo, posto in risalto che nel rogito per notar (OMISSIS) “si dava atto (…) che una parte di detto suolo doveva intendersi comune perche’ destinato a strada” (cosi’ controricorso, pag. 2) ed altresi’ che, “a seguito di attivita’ compiuta dal consulente, venivano acquisiti atti presso il Comune di (OMISSIS) dai quali risultava (…) che la zona, corrispondente a quella da (OMISSIS) indicata come di sua proprieta’, ormai doveva ritenersi strada aperta al pubblico” (cosi’ controricorso, pag. 2).
Si rappresenta in ogni caso che le censure che l’articolato motivo veicola, danno corpo, in primo luogo, ad una “quaestio ermeneutica”.
E si traducono, in secondo luogo, nella sostanziale disapprovazione del giudizio “di fatto” cui la corte di Salerno ha atteso (“il Comune non ha mai dato disposizione per attivare la procedura per l’acquisizione dell’area oggetto di contesa”: cosi’ ricorso, pag. 6; “la Corte di Appello di Salerno travisa sul punto anche l’elaborato peritale”: cosi’ ricorso, pag. 7). In parte qua agitur di conseguenza l’articolato mezzo di impugnazione si qualifica esclusivamente in relazione alla previsione del novello articolo 360 cp.c., comma 1, n. 5, (e’ propriamente il motivo di ricorso ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia: cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499).
Su tale scorta si rappresenta ulteriormente quanto segue.
In relazione al primo profilo esplicano valenza, ovviamente, gli insegnamenti di questo Giudice del diritto.
Ossia l’insegnamento secondo cui l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un’attivita’ riservata al giudice di merito ed e’ censurabile in sede di legittimita’ soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioe’ tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131).
Ossia l’insegnamento secondo cui ne’ la censura ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, possono risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; d’altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimita’, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicche’, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o piu’ interpretazioni (plausibili), non e’ consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimita’ del fatto che sia stata privilegiata l’altra (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131).
In questo quadro I’ “interpretazione” patrocinata dalla corte di merito e’ in toto inappuntabile, giacche’ non si prospetta in spregio ad alcun criterio ermeneutico legale e risulta sorretta da motivazione esaustiva e coerente (la corte distrettuale ha affermato univocamente che “sulla striscia di terreno (era stato) costituito il vincolo di destinazione a strada comune, e, dunque, accettata, all’atto dell’acquisto, comprensiva della detta servitu’ di passaggio”: cosi’ sentenza d’appello, pag. 5).
In questo quadro inoltre gli assunti del ricorrente si risolvono tout court nella critica dell’interpretazione operata dal secondo giudice.
In relazione al secondo profilo viene in rilievo, ovviamente, la pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.
In quest’ottica si rappresenta quanto segue.
Da un canto e’ da escludere certamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” (“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, “motivazione apparente”, “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione) destinate ad acquisire significato alla luce della pronuncia a sezioni unite dianzi menzionata, possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte territoriale ha ancorato il suo dictum.
Dall’altro la corte salernitana ha sicuramente disaminato i fatti storici involti e sottesi alle iniziali domande dell’attore e dalle parti discussi, a carattere decisivo, connotanti la res litigiosa.
D’altronde il ricorrente censura l’asserita distorta ed erronea valutazione delle risultanze di causa (“il C.t.u. (…) non ha mai riferito che il fondo del (OMISSIS) fosse intercluso e ne’ questo risulta dalle risultanze istruttorie”: cosi’ ricorso, pag. 8).
E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non da’ luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ne’ in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, – da’ rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).
D’altra parte e’ vero che questa Corte spiega che l’assoggettamento di una strada privata a servitu’ di uso pubblico, in relazione all’interesse della collettivita’ di goderne quale collegamento tra due vie pubbliche, non comporta la facolta’ dei proprietari frontisti di aprirvi accessi diretti dai loro fondi, implicando cio’ un’utilizzazione di essa piu’ intensa e diversa, non riconducibile al contenuto della stessa (cfr. Cass. 25.9.2013, n. 21953; Cass. 15.4.2004, n. 7156).
Nondimeno al riguardo non prescindersi dai rilievi che seguono.
In primo luogo il passaggio motivazionale a tenor del quale “la creazione dell’apertura verso la strada, e’ legittima”, non risulta censurato in forma specifica, puntuale ed “autosufficiente” (cfr. Cass. 25.9.2009, n. 20652, secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilita’, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificita’, completezza e riferibilita’ alla decisione impugnata, il che comporta la necessita’ dell’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e dell’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione).
Segnatamente l’unica prospettazione della quadruplice articolazione in cui si snoda l’esperito mezzo, che al surriferito passaggio motivazionale ha una certa qual attinenza, ovvero la prospettazione secondo cui la corte di merito ha travisato la relazione di c.t.u., nella parte in cui l’ausiliario ha riferito che “la realizzazione del cancello (…) ha di fatto imposto, sulla strada oggetto di causa, una servitu’ di passaggio” (cosi’ ricorso, pag. 7), risulta parimenti ancorata all’affermazione – non “autosufficiente” – per cui “nell’atto di vendita (…) del 13.11.72 (…) non e’ indicata alcuna servitu’ (perche’ non si e’ mai costituita) (…)” (cosi’ ricorso, pag. 7).
In secondo luogo la chiusura del fondo realizzata dal proprietario mediante la apposizione di un cancello costituisce atto di esercizio della facolta’ a lui espressamente riconosciuta dall’articolo 841 c.c. (cfr. Cass. 13.5.1982, n. 3003).
In terzo luogo l’azione negatoria di cui all’articolo 949 c.c., sia nel comma 1 che nel comma 2 (salva l’ultima parte, circa il ristoro dei danni, la cui azione resta disciplinata dall’art 2043 cod. civ.), ha come essenziale, indispensabile, presupposto la sussistenza di altrui pretese di diritto sul bene dell’attore e non puo’ essere utilizzata allorche’, anche in presenza di turbative o molestie, esse non si sostanzino in una pretesa di diritto sulla cosa (cfr. Cass. 15.12.1975, n. 4124; Cass. 22.6.2011, n. 13710).
Tant’e’ che questa Corte di legittimita’ ha reputato che un’opera astrattamente idonea a consentire il passaggio da un fondo ad un altro, come l’esistenza di un cancello, non puo’ essere posta a fondamento di una servitu’ di passaggio per usucapione, se tale passaggio non venga concretamente esercitato (cfr. Cass. 22.6.2011, n. 13710).
In questi termini correttamente, per un verso, la corte territoriale non ha recepito la prospettazione del consulente, allorquando l’ausiliario ha assunto, sic et simpliciter, che “la realizzazione del cancello (…) ha di fatto imposto, sulla strada oggetto di causa, una servitu’ di passaggio” (cosi’ ricorso, pag. 7). Condivisibilmente, per altro verso, il controricorrente adduce che “e’ da escludersi che chi appone un cancello su un bene che gli si appartiene in modo esclusivo crei una servitu’ di passaggio su un fondo altrui. Sulla base della sola logica il cancello limita e non agevola il transito” (cosi’ memoria del controricorrente, pag. 1). Recisamente, per altro verso ancora, deve disconoscersi che il mero fatto dell’apposizione da parte di (OMISSIS) di un cancello “all’inizio di uno spiazzo di sua proprieta’ esclusiva” (cosi’ controricorso, pag. 5), ancorche’ i direzione della striscia di terreno di (OMISSIS) vincolata a strada comune, sostanzi una pretesa di diritto sulla medesima striscia di terreno.
Da ultimo, con precipuo riguardo all’asserita violazione dell’articolo 112 c.p.c., si rappresenta quanto segue.
Propriamente, ed al di la’ del riferimento all’interclusione operato in sede di affermazione della legittimita’ dell’apertura creata in direzione della strada – apertura legittima in quanto non concretante, siccome anticipato, una pretesa di diritto – il riferimento all’interclusione e’ stato dalla corte distrettuale altresi’ effettuato allo specifico scopo di disconoscere, giusta la previsione dell’articolo 1054 c.c., l’obbligo del controricorrente alla corresponsione di qualsivoglia indennita’.
Or dunque, se e’ vero che il convenuto in negatoria servitutis, nel caso in cui intende ottenere la costituzione della servitu’ ex adverso “negata”, deve necessariamente proporre domanda riconvenzionale (cfr. Cass. 5.2.1985, n.809; Cass. 16.3.1976, n. 966), tuttavia nel caso di specie certo non risulta che (OMISSIS) abbia domandato (in via riconvenzionale) la costituzione di servitu’ di passaggio a favore del suo fondo e pero’ neppure risulta che la corte di Salerno abbia costituito servitu’ di passaggio in favore del fondo del (OMISSIS).
La denuncia di ultrapetizione, correlata alla omessa formulazione da parte dell’iniziale convenuto di domanda riconvenzionale volta alla costituzione di servitu’, e’ percio’ del tutto fuor di luogo.
In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare all’avvocato (OMISSIS), difensore del controricorrente, che ha dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari, le spese del presente giudizio di legittimita’.
La liquidazione segue come da dispositivo.
Si da’ atto che il ricorso e’ datato 9.10.2017.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto inoltre della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte cosi’ provvede:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente, (OMISSIS), a rimborsare all’avvocato (OMISSIS), difensore anticipatario del controricorrente, le spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, (OMISSIS), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’articolo 13, comma 1 bis, cit..

Avv. Renato D’Isa

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