Acquisto della proprietà per accessione invertita per sconfinamento

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|26 settembre 2022| n. 27997.

Acquisto della proprietà per accessione invertita per sconfinamento

L’istituto dell’acquisto della proprietà per accessione invertita che, ai sensi dell’articolo 938 del codice civile, consente al giudice di attribuire al proprietario della costruzione eseguita su una parte dell’altrui fondo attiguo la proprietà del terreno occupato, in mancanza della tempestiva opposizione del proprietario di tale terreno, si riferisce esclusivamente alle ipotesi di sconfinamento, ovvero di costruzione giacente in parte sul terreno del costruttore ed in parte sul terreno altrui, non trovando, perciò, applicazione nelle ipotesi di costruzione interamente eseguita sul fondo altrui, che sono invece regolate dall’articolo 936 del codice civile.

Sentenza|26 settembre 2022| n. 27997. Acquisto della proprietà per accessione invertita per sconfinamento

Data udienza 26 maggio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Impugnazioni – Mancanza dell’attestazione di conformità della procura alle liti – Notifica unitamente al ricorso a mezzo Pec ai sensi dell’articolo 3 – bis della legge n. 53 del 1994 – Inammissibilità per nullità della notificazione – Non configurabilità – Irregolarità sanata – Tempestivo deposito del ricorso e della procura in originale analogico corredati dall’attestazione mancante

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi G. – Presidente

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. AMATO Cristina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 7005/2020 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), e (OMISSIS) elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2688/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 12/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/05/2022 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D’OVIDIO PAOLA.

Acquisto della proprietà per accessione invertita per sconfinamento

FATTI DI CAUSA

La vicenda al vaglio, per quel che qui rileva, puo’ sintetizzarsi nei termini seguenti:
– (OMISSIS) e (OMISSIS) convennero in giudizio (OMISSIS), premettendo di essere proprietari di un appartamento sviluppantesi su due piani, di cui uno seminterrato, che la convenuta, proprietaria di un appartamento, facente parte dello stesso condominio, aveva immutato il proprio accesso fronte strada, costituito da una discesa con quattro gradini, che conduceva a un vialetto, che mediante quattro gradini, adduceva alla porta d’accesso, eliminando il dislivello mediante la messa in opera di un terrapieno posto in appoggio alla parete perimetrale dell’unita’ immobiliare attorea; che aveva costruito un muretto sconfinante nella proprieta’ degli attori; che aveva, inoltre, piantumato una siepe; che da cio’ erano derivate infiltrazioni d’umidita’ all’appartamento degli esponenti;
– conclusero chiedendo accertarsi la linea di confine, condannarsi la convenuta a rimuovere “le opere necessarie al fine di eliminare lo scolo delle acque nel fondo di parte attrice nonche’ il ripristino della luminosita’ originaria”, condannarsi, inoltre, la (OMISSIS) a risarcire il danno;
– il Tribunale rigetto’ la domanda, reputando applicabile l’articolo 936 c.c., poiche’ dalla edificazione del muretto erano trascorsi due anni e dovevasi, quindi, reputare che gli attori avessero prestato il loro consenso al leggero sconfinamento di soli 10 cm, a fronte della buona fede della convenuta; quanto all’umidita’ e alla perdita di luce della parte dell’appartamento seminterrato, che cio’ fosse dipendente dalla posizione dello stesso;
– la Corte d’appello di Firenze, accolta l’impugnazione proposta dal (OMISSIS) e dalla (OMISSIS), in riforma della sentenza di primo grado, per quel che qui ancora rileva, condanno’ la convenuta a ripristinare l’originario stato dei luoghi della corte attigua all’edificio condominiale, “riportando il piano di campagna della corte allo stato originario, demolendo il muro di confine della corte con la proprieta’ degli attori e rimuovendo la siepe”;
La sentenza d’appello sovverte l’epilogo di primo grado sulla base, in sintesi, dei seguenti argomenti:
– il muro aveva sconfinato e l’esercizio dell’azione di rivendica non era soggetta a prescrizione e la modestia dello sconfinamento non costituiva ragione per obliterare il diritto del proprietario;
– non ricorreva l’ipotesi disciplinata dall’articolo 936 c.c., non versandosi in presenza di un’opera costruita sul terreno altrui apportante valore al predetto terreno, avente una propria autonomia, con il consenso del proprietario del fondo o la buona fede del costruttore;
– la piantumazione a soli dieci centimetri dal muro a confine era fonte di aggravamento delle infiltrazioni d’umidita’;
– l’immutazione del percorso d’ingresso originario, al quale gli appellanti si erano mostrati contrari, aveva amplificato il fenomeno delle infiltrazioni (viene richiamato l’accertamento del ctu e le deposizioni testimoniali).
Avverso quest’ultima decisione propone ricorso (OMISSIS) sulla base di sette motivi. Resistono con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria, gli intimati.
Fissata pubblica udienza, non essendo pervenuta dalle parti e dal P.G. richiesta di discussione orale, ai sensi del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8bis, convertito nella L. n. 176 del 2000, si e’ proceduto in camera di consiglio.
Il P.G. ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte, con le quali ha chiesto rigettarsi il ricorso.

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RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Occorre preliminarmente affrontare l’eccezione, prospettata dai controricorrenti, d’inammissibilita’ del ricorso per nullita’ della notifica, affermandosi che la notifica del ricorso a mezzo PEC, conteneva la procura alle liti priva di attestazione di conformita’, nel mentre sarebbe occorso l’asseveramento di conformita’ all’originale mediante sottoscrizione del procuratore con firma digitale.
1.1. L’eccezione non e’ fondata.
Questa Corte, a Sezioni Unite, ha chiarito che nel giudizio in cassazione, la mancanza dell’attestazione di conformita’ della procura alle liti notificata unitamente al ricorso a mezzo PEC ai sensi della L. n. 53 del 1994, articolo 3-bis non comporta l’inammissibilita’ per nullita’ della notificazione, venendo in rilievo, nell’attuale contesto di costituzione mediante deposito di fascicolo cartaceo, una mera irregolarita’ sanata dal tempestivo deposito del ricorso e della procura in originale analogico, corredati dall’attestazione mancante (n. 29175, 21/12/2020, Rv. 660009; conf., da ultimo Cass. n. 9262/2022).
2. Con il primo e il secondo motivo, tra loro correlati, la ricorrente denuncia violazione dell’articolo 345, 183 e 112 c.p.c., assumendo che la Corte d’appello aveva pronunciato su una domanda inammissibilmente modificata in secondo grado, avendo solo in quella sede gli appellanti chiesto la eliminazione del muretto e la rimozione del terrapieno.
2.1. Il complesso censuratorio e’, nel suo insieme, infondato.
Non e’ dubbio che l’azione fosse rivolta anche al recupero della piccola area di proprieta’ invasa dal muro. Nel resto, si era domandata l’eliminazione delle opere foriere d’umidita’, che l’istruttoria aveva individuato nel terrapieno e nella siepe, quindi la rimessione in pristino.

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L’interpretazione, secondo la quale la richiesta di rimessione in pristino in secondo grado era stata allargata al muro e al terrapieno, mentre in primo grado appariva riferita “solo alla zona occupata dallo sconfinamento” non e’ condivisibile.
Emerge dal controricorso (pagg. 8 e 9) che la domanda coltivata in appello era esattamente quella avanzata in primo grado, salvo a puntualizzare che il ripristino avrebbe dovuto implicare l’eliminazione del muretto e del terrapieno. Trattavasi, all’evidenza, di una mera conseguenza dipendente dall’accoglimento della domanda, con la quale si era invocata la rimessione in pristino, non solo non implicante mutamento qualitativo o quantitativo alcuno dell’originaria “causa petendi” e “petitum”, ma addirittura superflua.
3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’articolo 950 c.c., prospettando che l’azione di accertamento del confine, con richiesta di restituzione, costituisce azione diversa rispetto a quella di rivendicazione.
3.1. Il motivo non e’ fondato.
Dall’azione di regolamento del confine discende, quale conseguenza automatica, la pretesa dell’attore alla restituzione dell’area indebitamente occupata dal convenuto. Tanto cio’ e’ vero che nell’azione predetta, mentre l’attore e’ dispensato dall’avanzare un’espressa domanda di rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata dalla controparte, giacche’ implicita nella proposizione dell’azione, il convenuto che, oltre a resistere alla domanda altrui, intenda anche ottenere la restituzione del terreno ingiustificatamente occupato in eccedenza, ha l’onere di formulare tempestivamente apposita domanda riconvenzionale che, anche sotto il profilo probatorio, ha contenuto analogo e reciproco a quella proposta dall’attore (Sez. 2, n. 852, 19/01/2016, Rv. 638680).
4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’articolo 936 c.c., poiche’, contrariamente a quanto affermato in sentenza “la buona fede che esclude che il proprietario possa obbligare il terzo a togliere dal suo fondo le piantagioni, le costruzioni o le opere del terzo ivi realizzate (articolo 936 c.c., comma 3) non deve essere provata, e’ presunta, secondo la disposizione dell’articolo 1147 c.c.”.
4.1. La doglianza e’ manifestamente destituita di giuridico fondamento.
Qui non si e’ in presenza di una costruzione posta interamente su fondo altrui contemplata dalla norma evocata.
Invero, si e’ gia’ avuto modo di spiegare che l’azione esperita dal proprietario del suolo per la rimozione della parte di costruzione altrui che vi insiste va inquadrata nella ipotesi prevista dall’articolo 938 c.c. e non del precedente articolo 936, comma 1, atteso che quest’ultima norma, nel disciplinare le opere fatte da un terzo con materiali propri sul suolo altrui, si riferisce al caso in cui la costruzione realizzata presenti rispetto al suolo una propria autonomia, dal lato strutturale ed economico, in guisa da poter essere astrattamente idonea, per la sua capacita’ di utilizzazione, ad apportare un effettivo incremento al valore del suolo a cui accede e, quindi, un concreto vantaggio economico al proprietario del suolo che intenda ritenerla, mentre l’articolo 938, postulando che sia stata realizzata sul suolo altrui non l’intera costruzione, ma solo una parte di essa, esclude tale possibilita’, avuto riguardo ai diversi risultati che, sul piano giuridico ed economico, possono derivare per il proprietario del suolo, soprattutto in ipotesi di sconfinamento per una lieve profondita’ rispetto alla linea di confine (V. 1917/81, mass. n. 412603; V. 763/74, mass. n. 368615; V. 523/68, mass. n. 331601) – Sez. 2, n. 667, 05/02/1982, Rv. 418433 – Quanto al requisito della buona fede, per completezza, va osservato che lo stesso deve intendersi quale convincimento, supportato da un titolo, di avere realizzato l’opra su un fondo proprio. Buona fede, espressamente esclusa dalla sentenza impugnata, la quale a pag. 7 ha affermato che fra le parti non v’era accordo a riguardo della realizzazione delle opere qui in discussione. Sul punto e’ utile riportare il seguente principio di diritto enunciato da questa Corte: L’articolo 938 c.c., che consente al giudice di attribuire al proprietario della costruzione eseguita su una parte dell’altrui fondo attiguo la proprieta’ del terreno occupato, presuppone la convinzione del costruttore che la sua proprieta’ abbia confini diversi da quelli reali, a tal punto da ritenere che gli appartenga anche una porzione del terreno del proprio confinante; la buona fede di cui all’articolo 936 c.c., comma 4 invece, e’ rappresentata dalla convinzione del costruttore di essere proprietario del fondo su cui realizza la costruzione e richiede la dimostrazione dell’esistenza di un titolo di proprieta’, derivativo o originario (Sez. 2, n. 9093, 12/4/2018, Rv. 648045).

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Peraltro, va osservato che il richiamo all’articolo 936 c.c. e’ improprio.
L’istituto dell’acquisto della proprieta’ per accessione invertita che, ai sensi dell’articolo 938 c.c., consente al giudice di attribuire al proprietario della costruzione eseguita su una parte dell’altrui fondo attiguo la proprieta’ del terreno occupato, in mancanza della tempestiva opposizione del proprietario di tale terreno, si riferisce esclusivamente alle ipotesi di sconfinamento, ovvero di costruzione giacente in parte sul terreno del costruttore ed in parte sul terreno altrui, non trovando, percio’, applicazione nelle ipotesi di costruzione interamente eseguita sul fondo altrui, che sono invece regolate dall’articolo 936 c.c. (Sez. 6, n. 16631, 30/07/2020, Rv. 658748).
Qui, invero, come gia’ si e’ detto, si e’ in presenza non di una costruzione riportabile alla fattispecie di cui all’articolo 936 c.c., bensi’ di un muro travalicante la linea del confine.
5. Con il quinto, il sesto e il settimo motivo, tra loro correlati, la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 116 c.p.c., articoli 2043, 950 e 873 c.c., assumendo che la Corte locale aveva attribuito agli apprezzamenti del ctu valutazioni non corrispondenti al vero, non avendo mai costui affermato che l’innalzamento del piano di campagna avesse avuto conseguenze dannose sull’appartamento della controparte. La prova era stata travisata, avendo il giudice, oltre ogni ragionevolezza, reputato provato il nesso eziologico.
6. Il complesso censuratorio non supera lo scrutinio d’ammissibilita’.
6.1. A parte il difetto di specificita’ per non adeguata autosufficienza (invero, la ricorrente allega taluni stralci spuri di elaborati), va rilevato viene mossa critica a valutazioni riservate al giudice del merito, sulla base delle plurime indagini peritali e della prova per testi, dal medesimo scrutinata.
Peraltro, i controricorrenti alle pagg. 15 e 16 riportano altri passaggi degli elaborati, dai quali e’ dato trarre (viene richiamata la relazione dell’8/7/2008, pag. 2) esattamente il contrario, almeno quanto al muro e alla siepe.
6.2. Proprio perche’ deve salvaguardarsi la piena discrezionalita’ del vaglio di merito delle risultanze probatorie, il travisamento della prova ricorre solo laddove il giudice, piuttosto che apprezzare, interpretando e portando a unita’ concludente le plurime e spesso contrastanti fonti di prova, veicola un’informazione probatoria, giudicata decisiva, senza dar conto di altra informazione che la contraddica, senza, in definitiva, risolvere argomentando l’antinomia. Proprio in linea con l’enunciazione di cui sopra questa Corte ha chiarito che il travisamento della prova non implica una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che un’informazione probatoria, utilizzata dal giudice ai fini della decisione, e’ contraddetta da uno specifico atto processuale, cosi’ che, a differenza del travisamento del fatto, puo’ essere fatto valere mediante ricorso per cassazione, ove incida su un punto decisivo della controversia (Sez. 3, n. 1163, 21/1/2020, Rv. 656633). Ancor meglio chiarendosi, successivamente, che ove il ricorrente abbia lamentato un travisamento della prova, solo l’informazione probatoria su un punto decisivo, acquisita e non valutata, mette in crisi irreversibile la struttura del percorso argomentativo del giudice di merito e fa escludere l’ipotesi contenuta nella censura; infatti, il travisamento della prova implica non una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata in sentenza, e’ contraddetta da uno specifico atto processuale (Sez. 1, n. 3796, 14/2/2020, Rv. 657055).

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Per contro, qui i ricorrenti propongono un’alternativa lettura e interpretazione delle emergenze di causa.
6.3. E’ del tutto evidente che attraverso la denunzia di violazione di legge i ricorrenti sollecitano – non determinando essa, nel giudizio di legittimita’ lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente – un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459). Nella sostanza i ricorrenti, sotto l’usbergo dell’asserita violazione di legge instano per un inammissibile riesame di merito, peraltro al di la’ delle ipotesi contemplate dal vigente articolo 360 c.p.c., n. 5 e in ipotesi nella quale, come si e’ sopra visto, non e’ neppure possibile vocare il vizio contemplato dal predetto n. 5, vertendosi nel caso di “doppia conforme.
7. In ragione di quanto svolto il ricorso, nel suo insieme, deve essere rigettato.
8. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualita’ della causa, nonche’ delle svolte attivita’, siccome in dispositivo.
8. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ in favore dei resistenti, che liquida in Euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17), si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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