Due procuratori ove la notifica della sentenza sia fatta ad entrambi

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|26 settembre 2022| n. 27995.

Due procuratori ove la notifica della sentenza sia fatta ad entrambi

Quando la parte sia rappresentata in giudizio da due procuratori, ove la notifica della sentenza (nella specie, d’appello) sia fatta ad entrambi, il termine per l’impugnazione decorre dalla prima notifica, anche se effettuata presso il procuratore non domiciliatario, atteso che i poteri, le facoltà e gli oneri che fanno capo al difensore domiciliatario sono identici a quelli che ineriscono al mandato del difensore non domiciliatario.

Ordinanza|26 settembre 2022| n. 27995. Due procuratori ove la notifica della sentenza sia fatta ad entrambi

Data udienza 6 maggio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Notificazioni – Parte rappresentata da due difensori – Elezione di domicilio presso uno di loro – Controparte avente la facoltà di effettuare notificazione all’altro difensore – Termine per impugnare – Art. 325 comma 2 cpc

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BELLINI Ubaldo – Presidente

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. TRAPUZZANO Cesare – Consigliere

Dott. CAPONI Remo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 397/2018, proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avv.ti (OMISSIS), e (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo (OMISSIS), rappresentata e difeso dall’avv. (OMISSIS);
– controricorrente –
e
(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), e rappresentata e difesa dagli avv. (OMISSIS) e (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2181/2017 della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA, pubblicata il 09/10/2017, notificata il 09/10/2017;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/05/2022 dal cons. REMO CAPONI.

Due procuratori ove la notifica della sentenza sia fatta ad entrambi

FATTI DI CAUSA

Nel 2004, a due e mezzo dall’acquisto e circa 150.000 chilometri percorsi, l’autovettura di (OMISSIS) subisce un guasto grave in autostrada. Falliti tentativi di composizione bonaria, egli conviene in giudizio la distributrice (OMISSIS) s.p.a. e la concessionaria (OMISSIS) s.p.a. (oggi s.r.l.), allega vizi di costruzione e/o difetti in interventi di manutenzione e propone domanda di annullamento della vendita per vizio del consenso ovvero, in subordine, risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. In primo grado le domande sono rigettate. In secondo grado la sentenza e’ integralmente confermata. (OMISSIS) propone ricorso per cassazione con tre motivi, illustrati da memoria. Resistono (OMISSIS) e Renault con controricorsi, illustrati da memorie.

Due procuratori ove la notifica della sentenza sia fatta ad entrambi

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo e’ lamentata violazione e falsa applicazione dell’articolo 116 c.c., in relazione alla valutazione delle prove. Con il secondo motivo e’ lamentata violazione e falsa applicazione dell’articolo 111 Cost., comma 6, nonche’ dell’articolo 132 c.p.c., e articolo 118 disp. att. c.p.c., per motivazione inesistente, apparente o incomprensibile. Con il terzo motivo e’ lamentato omesso esame circa un fatto decisivo, in riferimento alla motivazione sui risultati della c.t.u. e sulle considerazioni del c.t.p..
2. – In via pregiudiziale e’ da esaminare l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso in cassazione per decadenza dal termine di sessanta giorni per l’impugnazione, decorrente dalla notificazione della sentenza, previsto dall’articolo 325 c.p.c., comma 2, L’eccezione e’ sollevata da (OMISSIS) nel controricorso con le seguenti osservazioni. Il 9/10/2017 l’avv. (OMISSIS) notifica la sentenza di appello all’indirizzo p.e.c. dell’avv. (OMISSIS). Il 22/12/2017 l’avv. (OMISSIS) consegna il plico del ricorso per cassazione all’ufficio postale di Venezia per la notifica a (OMISSIS) e ad (OMISSIS). Ne segue che la notificazione del ricorso e’ tardiva di 13 giorni rispetto alla scadenza del termine breve d’impugnazione.
3. – E’ fondata l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso in cassazione per decadenza dal termine breve per l’impugnazione (articolo 325 c.p.c., comma 2) ed e’ quindi da accogliersi, sulla base delle seguenti considerazioni.
L’articolo 47 c.c., prevede che per determinati atti o affari si possa eleggere domicilio speciale. In via di principio, l’elezione di domicilio speciale non riveste quest’ultimo di carattere esclusivo, non impedisce cioe’ che gli atti inerenti al determinato atto o affare possano essere validamente trasmessi al diverso indirizzo riferibile alla persona. In questo senso e’ la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 25731/2015), in linea con la logica delle cose. Mentre il diritto di scegliere il proprio domicilio generale e’ manifestazione di una liberta’ fondamentale, che trova il suo fondamento nell’articolo 16 Cost., l’elezione di un domicilio speciale risponde piuttosto a una funzione strumentale, di servizio o di facilitazione, rispetto al determinato atto o affare per il quale essa e’ compiuta. Riprova ne e’ che, di regola, non rientra nell’autonomia della persona che elegge un domicilio speciale il potere unilaterale di escludere che gli atti relativi al determinato affare siano alternativamente trasmessi al domicilio generale. Tale esclusione deriva, tipicamente, da scelta legislativa (cfr. articolo 2890 c.c., in tema di notificazione relativa alla liberazione di beni da ipoteche) oppure, nei contratti, da accordo specifico ed espresso delle parti.
4. – Con opportune concretizzazioni e specificazioni, queste direttive sorreggono anche la disciplina processuale, ove la predetta funzione di servizio e facilitazione va a vantaggio del processo, in particolare delle notificazioni e comunicazioni da compiersi ad istanza della controparte e dell’ufficio giudiziario. Intonata a questo carattere facili-tativo e’ la disposizione generale sulla notificazione presso il domicilia-tario (articolo 141 c.p.c.), ove si puo’ leggere tra l’altro la conferma che quando l’elezione di domicilio e’ stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario e’ obbligatoria solo se e’ stata espressamente concordata (comma 2).

Due procuratori ove la notifica della sentenza sia fatta ad entrambi

La notificazione nel domicilio eletto ha di regola carattere alternativo rispetto agli altri modi di notificazione previsti dall’articolo 138 c.p.c. e ss., nel senso che l’elezione di domicilio serve solo a designare uno dei luoghi in cui puo’ essere eseguita facoltativamente la consegna dell’atto, mentre sono eccezionali i casi in cui, nell’interesse del destinatario, la legge dispone che la notificazione presso il domicilio eletto sia esclusiva: ad esempio, nel caso in cui la parte e’ costituita personalmente (articolo 170 c.p.c., comma 3), o nel caso in cui, nell’atto di notificazione della sentenza, la parte abbia dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l’ha emanata (articolo 330 c.p.c., comma 1). Al di fuori di tali casi, ove la parte – come nel caso di specie – sia rappresentata e difesa da due difensori, l’elezione di domicilio presso uno di costoro non puo’ privare la controparte della facolta’ di effettuare notificazioni all’altro difensore. Infatti, la validita’ di queste ultime continua ad essere sorretta dalla disposizione generale dell’articolo 170 c.p.c., comma 1, secondo la quale, dopo la costituzione in giudizio, tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, cioe’ logicamente all’uno o all’altro dei procuratori costituiti, in caso di pluralita’.
In questo senso e’ la giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr. Cass. 5759/2004, secondo la quale, quando la parte sia rappresentata in giudizio da due procuratori, ove la notifica della sentenza (nella specie, d’appello) sia fatta ad entrambi, il termine per l’impugnazione (nella specie, ricorso per cassazione) decorre dalla prima notifica, anche se effettuata presso il procuratore non domiciliatario, atteso che i poteri, le facolta’ e gli oneri che fanno capo al difensore domiciliatario sono identici a quelli che ineriscono al mandato del difensore non domiciliatario. E’ evidente che questo principio ben si armonizza con le modificazioni legislative indotte dai progressi delle comunicazioni elettroniche (cfr. Cass. SU 10143/2012).
5. – In via subordinata, al fine di negare validita’ alla notificazione della sentenza del 9/10/2017, il ricorrente fa valere in memoria che e’ stata notificata una semplice copia informatica della sentenza in forma di semplice file.pdf, priva di attestazione di conformita’ all’originale. Tale difetto determinerebbe inesistenza o nullita’ della notificazione. Ritenendo per fermo che non e’ plausibile predicare l’inesistenza della notificazione (ma escludendo anche che il caso di mera irregolarita’), si tratta di nullita’, la quale tuttavia non puo’ essere pronunciata, poiche’ l’atto ha raggiunto lo scopo cui e’ destinato (articolo 156 c.p.c., comma 3), che e’ quello di far pervenire l’atto da notificare nella sfera di conoscibilita’ del destinatario, come e’ anche confermato dalla circostanza che il destinatario ha allegato il difetto dell’attestazione di conformita’, ma non ha contestato la conformita’ della copia notificata all’originale. Ne’ ha rilievo la giurisprudenza invocata dal ricorrente (Cass. 6657/2017) sul trattamento del difetto di attestazione di conformita’ della copia della sentenza depositata in termini di improcedibilita’ del ricorso in cassazione (articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 2), stante la diversita’ fra le fattispecie messe a raffronto, nonche’ fra i regimi della nullita’ e della improcedibilita’.
6. – L’inammissibilita’ del ricorso nei confronti di (OMISSIS) reca con se’ l’inammissibilita’ del ricorso anche nei confronti di (OMISSIS). Va richiamato quanto da questa Corte statuito nel caso di proposizione sulla base di unico fatto generatore – come in questo caso – di domande giudiziali nei confronti di due distinti convenuti. Si tratta di litisconsorzio unitario o quasi necessario, cui e’ applicabile la regola, propria delle cause inscindibili, dell’unitarieta’ del termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza eseguita da una delle parti segna nei confronti di quest’ultima e della destinataria della notificazione l’inizio del termine breve per impugnare contro tutte le altre parti, sicche’ la decadenza dall’impugnazione per scadenza del termine esplica effetto nei confronti di tutte le parti (Cass. 21597/2017). E’ da rigettare pertanto l’istanza del ricorrente che la cognizione del ricorso si svolga nei soli confronti di (OMISSIS).
7. – Ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 1, si enuncia da parte del Collegio il seguente principio di diritto:
“Al di fuori dei casi eccezionali in cui, nell’interesse del destinatario, la legge dispone che la notificazione presso il domiciliatario (articolo 141 c.p.c.) sia esclusiva, quest’ultima ha carattere alternativo rispetto agli altri modi di notificazione; ne segue che, ove la parte sia rappresentata da due difensori, l’elezione di domicilio presso uno di costoro non priva la controparte della facolta’ di effettuare notificazioni all’altro difensore, stante la disposizione generale dell’articolo 170 c.p.c., comma 1, secondo la quale, dopo la costituzione in giudizio, tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, cioe’ all’uno o all’altro dei procuratori costituiti, in caso di pluralita’”.
8. – In conclusione, il ricorso e’ inammissibile.
9. – Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un’ulteriore somma pari al contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilita’ del ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore di ciascuno dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate in 3.000,00 Euro, oltre a 200 Euro per esborsi, nonche’ spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell’articolo 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *