Acquisto della proprietà a titolo originario

I modi di acquisto della proprietà a titolo originario

1) Usucapione;

2) Occupazione;

3) Invenzione;

4) Accessione;

5) Unione e Commistione;

6) Specificazione

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I modi di acquisto della proprietà  A TITOLO ORIGINARIO

art. 922 c.c.    modi di acquisto: la proprietà si acquista per

1)    occupazione (923 e seguenti),

2)    per invenzione (927 e seguenti),

3)     per accessione (934 e seguenti),

4)    per specificazione (940),

5)    per unione o commistione (939),  

6)    per usucapione (1158 e seguenti),

7)    per effetto di contratti (1376 e seguenti),

8)    per successione a causa di morte (456 e seguenti) e 

9)    negli altri modi stabiliti dalla legge.

Ai modi di acquisto, peraltro, fa riferimento anche l’art. 42, II comma, della Costituzione, che riserva alla legge il compito di determinarli, allo scopo di assicurare la funzione sociale della proprietà e di renderla accessibile a tutti.

Art. 42  Costituzione Italiana: la proprietà é pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata é riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Per autorevole autore [1]

Oltre a quelli previsti dall’art. 922 vi sono altri modi per acquistare la proprietà quali:

1)    l’aggiudicazione all’asta giudiziaria;

Ad esempio per la Corte di Cassazione [2], l’acquisto di un’autovettura all’asta pubblica disposta in sede penale, diversamente dall’acquisto in sede di espropriazione forzata civile, é riconducibile tra i modi di acquisto della proprietà a titolo originario ai quali fa riferimento l’ultima parte dell’art. 922, c.c., e ad esso non é, quindi, applicabile l’art. 2919, c.c., sicché all’aggiudicatario é inopponibile l’acquisto a titolo particolare dall’originario proprietario.

2)    l’espropriazione

[3];

l’espropriazione per pubblica utilità é un istituto giuridico  italiano in virtù del quale la pubblica amministrazione  può, con un provvedimento, acquisire per sé o far acquisire ad un altro soggetto, per esigenze di interesse pubblico, la proprietà o altro diritto reale su di un bene, indipendentemente dalla volontà del suo proprietario, previo pagamento di un indennizzo;

3)    la requisizione o confisca;

la confisca é un provvedimento a carattere sanzionatorio, attraverso il quale la Pubblica Amministrazione acquisisce la proprietà di un bene.Il provvedimento di confisca può essere emesso nell’ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario. A differenza di altre misure cautelari come il sequestro o il fermo amministrativo, la confisca non crea un semplice vincolo alla libera disponibilità del bene, bensì priva il soggetto destinatario del provvedimento del diritto di proprietà del bene che viene acquisito dallo Stato;

4)    la nazionalizzazione;

é la disposizione della Costituzione che consente di riservare originariamente allo Stato o ad altri enti pubblici determinate categorie di imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale (articolo 43). L’indennizzo, in questo caso é l’acquisto a carico dello Stato delle azioni, che rappresentano la proprietà dell’impresa.

In definitiva si possono configurare le seguenti categorie:

A)  modi di acquisto che presuppongono la proprietà o altro diritto reale dell’acquirente (accessionespecificazione – acquisto del tesoro da parte del proprietario del fondo – commistione – acquisto dei frutti per separazione – incrementi fluviali – alluvione ed avulsione);

B)  modi di acquisto che non presuppongono né la proprietà dell’acquirente, né di terzi (occupazione di res nullius o derelicta)

C)  modi di acquisto che presuppongono la proprietà di un terzo ma non un trasferimento (specificazione per lo specificatore – acquisto del tesero per il inventore – acquisto di cose smarrite per il ritrovatore – l’usucapione)

D) modi di acquisto che presuppongono la proprietà e un trasferimento (i contratti traslativi e la successione mortis causa)

Acquisto a titolo originario ed a titolo derivativo

Innanzitutto nessuno può trasferire un diritto che non ha o con ampiezza maggiore rispetto a quella goduta (nemo plus iuris in altro transferre potest quam ipse habet) e correlativamente non si può acquistare un diritto da chi non é titolare o con ampiezza maggiore.

In secondo luogo se il diritto trasferito viene meno nel patrimonio dell’alienante per nullità o risoluzione del suo acquisto verrà meno anche nel patrimonio dell’acquirente (risoluto iure dantis resolvitur et ius accipiens).

A)       titolo derivativo: sono quelli che presuppongono la precedente titolarità del diritto in capo ad un soggetto determinato;

–                   i contratti;

–                   la successione morti causa; l’acquisto a titolo derivativo dà luogo alla successione del diritto che si trasferisce da un soggetto (dante causa) ad un altro (avente causa). Tale trasferimento comporta che il successore acquista la titolarità del diritto (che in precedenza spettava al titolare). Incide, pertanto, sulla posizione del nuovo acquirente, la nullità o l’annullamento del titolo del precedente titolare.

B)       titolo originario: producono l’effetto acquisitivo indipendentemente dalla precedente titolarità del diritto in capo ad un determinato soggetto;

–                   l’usucapione;

–                   invenzione;

–                   occupazione;

–                   accessione;

–                   commistione ed unione;

–                   specificazione;

–                   alluvione ed avulsione

–                   l’acquisto di beni mobili in base al principio secondo il quale il possesso vale titolo.

In questo tipo di acquisto i precedenti titolari non pregiudicano la posizione dell’acquirente.

Rilevanza della distinzione

La diversità dei modi d’acquisto incide sul regime probatorio in caso di contestazione del diritto di proprietà.

Mentre per la prova dell’acquisto a titolo originario sarà sufficiente dimostrare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge in relazione alla specifica fattispecie acquisitiva, la prova dell’acquisto a titolo derivativo dovrà essere data provando non solo la sussistenza del proprio titolo d’acquisto, ma anche di quello dell’alienante (che potrebbe non essere stato proprietario) ed eventualmente dei suoi danti causa, fino ad arrivare a un acquisto a titolo originario (c.d. “probatio diabolica” [4]).

Ricapitolando: prova della proprietà –

La prova del diritto di proprietà é diversa a seconda che l’acquisto sia avvenuto a titolo originario o derivativo.

1)  nel primo caso é sufficiente provare che ricorrono i presupposti previsti, di volta in volta, dalla legge;

2)  nel secondo caso, invece, é necessario provare l’esistenza di un titolo idoneo all’acquisto, cioé valido ed efficace, ed inoltre che il dante causa fosse, a sua volta, legittimo proprietario e così via a ritroso, risalendo a tutti i precedenti proprietari fino a quello che ha acquistato a titolo originario (ad es., il costruttore dell’immobile o colui che ha usucapito).

Infatti una soluzione di continuità nella catena dei trasferimenti impedirebbe, per il principio nemo plus iuris, gli acquisti successivi.

Per questo motivo si parla di probatio diabolica, cosicché il proprietario preferirà avvalersi della prova di un intervenuto acquisto a titolo originario per usucapione.

Usucapione 

art. 1158 c.c.   usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari: la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso (1o elemento) continuato [(quindi non deve essere saltuario od occasionale) e non interrotto ] per venti (20) anni (2o elemento).

    Tale istituto é già stato analizzato in altro saggio pubblicato, pertanto, si consiglia di aprire il seguente collegamento

                          L’usucapione                         

 L'usucapione

In generale però é opportuno ribadire che l’usucapione é il modo di acquisto della proprietà e di altri diritti reali di godimento, che si concretizza attraverso il possesso continuato del bene per il tempo stabilito dalla legge ex art. 1158.

        Secondo la definizione tradizionale della S.C.[5] l’usucapione é un modo di acquisto della proprietà e dei diritti reali di godimento, fondato essenzialmente sul possesso continuato per un tempo determinato; e, come tale, é riconosciuta e disciplinata dal codice civile vigente.

        In altri termini, per la stessa Cassazione [6], l’acquisto della proprietà per usucapione dei beni immobili ha per fondamento una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata signoria di fatto sulla cosa da parte di chi si sostituisce a lui nell’utilizzazione di essa.

        La pienezza e l’esclusività di questo potere che soddisfano il requisito dell’univocità del possesso e lo rendono idoneo a determinare il compiersi della prescrizione acquisitiva vanno dal giudice di merito apprezzate e valutate non in astratto ma con riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica e produttiva, alle utilità che esso secondo un criterio di normalità é capace di procurare al proprietario ed il cui conseguimento costituisce secondo un analogo criterio il precipuo contenuto delle sue facoltà di godimento.

        Tale modo di acquisto é esplicazione dell’esigenza di attribuire certezza giuridica alla pacifica utilizzazione del bene che si protrae nel tempo.

I due requisiti indispensabili perché si compia l’usucapione sono

                                        a)    il possesso in senso tecnico da parte di chi non é titolare del diritto corrispondente, e

                                        b)    la durata dello stesso per un certo tempo stabilita dalla legge, entrambi accompagnati dall’animus rem sibi habendi, la cui sussistenza non é esclusa dalla consapevolezza del possessore di non essere il titolare del diritto che si vuole usucapire [7].

        Per possesso deve intendersi, come qualificato dall’art. 1140 c.c., il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente  all’esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale.

        Giurisprudenza e dottrina  sono concordi ormai a ritenere che, ai fini del compimento dell’usucapione, questo potere deve estrinsecarsi in un comportamento continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico ed inequivoco .

L’occupazione

Libro III della proprietà – Titolo II della proprietà – Capo III  dei modi di acquisti della proprietà – sez. I dell’occupazione e dell’invenzione –  artt. 923 – 933

 

L’occupazione si realizza con l’atto mediante il quale il soggetto acquista il possesso del bene.

L’acquisto della proprietà per mezzo di occupazione é a titolo originario.

In dottrina si ritiene che sia necessario, però, anche un elemento soggettivo, il c.d. animus occupandi, che é l’intenzione dell’occupante di appropriarsi della cosa, la volontà di acquistare la proprietà.

L’importanza attribuita alla volontà di colui che occupa ha portato alla concezione dell’occupazione come negozio di volontà o negozio di attuazione, ovvero come negozio in cui la volontà del soggetto si manifesta nel compimento di un’azione conforme alla sua volontà.

Condividendo tale concezione bisognerebbe ammettere che l’incapace non sarebbe in grado di acquistare la proprietà di una cosa mediante l’occupazione.

La teoria della natura negoziale dell’occupazione é contraria al dettato del codice, in base al quale é necessaria e sufficiente la presa di possesso del bene. La volontà dell’effetto giuridico sarebbe, pertanto, insita nell’atto d’impossessamento.

É così confermata la validità della teoria che considera l’occupazione come un atto giuridico in senso stretto [8] e più precisamente, come un atto giuridico reale e l’animus é presunto iuris tantum.

art. 923 c.c.   cose suscettibili di occupazione: le cose mobili che non sono proprietà di alcuno  si acquistano con l’occupazione (827).

Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca (842) [Secondo l’art. 1, L. 27 dicembre 1977, n. 968 la fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile dello Stato].

 

Anteriormente alla legge n. 968 del 1977 [9] — che ha incluso la fauna selvatica italiana nel patrimonio indisponibile dello stato — gli animali selvatici (nella specie, cervi e cinghiali) non custoditi in fondi chiusi dovevano considerarsi res nullius, suscettibile di occupazione a norma dell’art. 923 c.c.

Pertanto, la fauna selvatica insediata in un fondo all’atto dell’entrata in vigore della predetta legge non può ritenersi appartenente al proprietario dello stesso in ragione della semplice condotta passiva di questi, di chiusura o recinzione del fondo idonea ad impedire il passaggio del bestiame, essendo necessaria, altresì, un’attività di custodia atta a realizzare una pur parziale e minima mansuetudine degli animali [10].

 

art. 924 c.c.   sciami di api: il proprietario di sciami di api ha diritto d’inseguirli sul fondo altrui, ma deve indennità per il danno cagionato al fondo (843); se non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato durante due giorni d’inseguirli, può prenderli e ritenerli il proprietario del fondo.

 

art. 925 c.c.   animali mansuefatti: gli animali mansuefatti possono essere inseguiti dal proprietario del fondo altrui, salvo il diritto del proprietario del fondo a indennità per il danno (843).

Essi appartengono a chi se ne é impossessato (932), se non sono reclamati entro venti (2964) giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo dove si trovano.

 

art. 926 c.c.   migrazione di colombi, conigli e pesci: i conigli o pesci che passano ad un’altra conigliera o peschiera si acquistano dal proprietario di queste, purché non vi siano stati attirati con arte o con frode.

La stessa norma si osserva per i colombi che passano ad altra colombaia, salve le diverse disposizioni di legge sui colombi viaggiatori.

L’invenzione

 

Libro III della proprietà – Titolo II della proprietà – Capo III  dei modi di acquisti della proprietà – sez. I dell’occupazione e dell’invenzione –  artt. 923 – 933

art. 927 c.c.   cose ritrovate: chi trova  una cosa mobile (812) deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l’ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

 

La nozione include in quella di smarrimento anche l’ipotesi di res dimenticata.

Anche la cosa dimenticata, infatti, é fuoriuscita involontariamente dalla disponibilità del proprietario e può essere considerata smarrita nel caso in cui questi non si presenti prontamente a reclamarla.

art. 928 c.c.    pubblicazione del ritrovamento: il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell’albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

 

L’invenzione, oltre ad essere fonte di consegna della cosa ritrovata, é anche un modo di acquisto della proprietà a titolo originario, poiché attribuisce al ritrovatore la proprietà della res smarrita se quest’ultima non é reclamata entro 1 anno dalla pubblicazione del ritrovamento.

 

art. 929 c.c.   acquisto di proprietà della cosa ritrovata: trascorso  (1) un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione  senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l’ha trovata.

Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.

 

art. 930 c.c.   premio dovuto al ritrovatore: il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, (1/10) il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.

Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire, il premio per il sovrappiù é solo del ventesimo.

Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio e fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

 

Il premio dovuto al ritrovatore di cosa smarrita, ai sensi dell’art. 930 c.c., spetta anche nel caso che si tratti di cosa furtiva, purché sussista la buona fede del ritrovatore stesso, ossia la sua ignoranza della provenienza delittuosa del bene, esclusa soltanto dalla dimostrata, piena consapevolezza del suddetto circa tale provenienza, e non anche da semplici dubbi o sospetti al riguardo [11].

Il premio dovuto al ritrovatore di cosa mobile deve essere riconosciuto, ogni volta il bene rinvenuto abbia in sé un valore economico e, quindi, un’ovvia utilità per chi il bene stesso abbia smarrito ed, ai sensi del terzo comma della stessa disposizione normativa, qualora il ritrovamento abbia comunque una qualche utilità, anche di natura non economica, per il proprietario o detentore; utilità da determinarsi non in base a valutazioni soggettive di chi il bene abbia smarrito, ma in base a valutazioni di ordine oggettivo e generale [12].

Il premio dovuto al ritrovatore di cosa smarrita ha la sua ragione giustificatrice nell’attività di cooperazione che comporta il ripristino del possesso del bene in capo al proprietario, prescindendo del tutto dalla giuridica possibilità, per il ritrovatore stesso, di acquistare la proprietà della cosa, sicché l’essere questa un bene demaniale o, comunque, una res extra commercium non comporta alcun ostacolo al riconoscimento del diritto al premio suddetto[13].

Casi specifici

Il libretto di deposito a risparmio normativo pagabile al portatore non é un titolo di credito, ma un documento di legittimazione.

Tuttavia un tale libretto smarrito potrebbe essere suscettibile di utilizzazione economica per il ritrovatore, che avrebbe perciò diritto al premio proporzionale di cui all’art. 930 comma 2 c.c. Però ogni possibilità di utilizzazione economica del libretto smarrito é da escludersi, qualora sia incensurabilmente accertato dal giudice di merito che la banca (per varie ragioni, tra cui quella di essere stata prontamente informata dello smarrimento) nulla avrebbe pagato al ritrovatore, in mancanza di autorizzazione del cliente intestatario del libretto, qualora egli avesse richiesto il versamento della somma depositata; di conseguenza, in tale ipotesi, il ritrovatore non può pretendere il premio proporzionale, ma la misura del premio gli deve essere liquidata, secondo il prudente apprezzamento del giudice, a norma del 3 comma del citato art. 930[14].

l ritrovatore di un assegno circolare, privo della girata del prenditore, benché la cosa sia priva di valore commerciale, può domandare il pagamento di un premio ai sensi dell’art. 930, terzo comma, c.c., stante la possibilità che la firma di girata del prenditore, originariamente mancante, venga falsificata da taluno, che poi trasmetta il titolo ad un terzo in buona fede, nei cui confronti chi dal titolo appaia come obbligato cartolare, sarebbe tenuto al pagamento. In tal caso il giudice, nel determinare equitativamente il premio, ben può tener conto delle eventuali spese della procedura di ammortamento, che l’interessato avrebbe dovuto sopportare in ipotesi di mancata restituzione del titolo [15].

In caso di ritrovamento e restituzione di un libretto bancario di deposito a risparmio pagabile al portatore — che non sia obiettivamente pregiudicato al momento del ritrovamento (come nel caso di già intervenuto ammortamento e sequestro) — al ritrovatore é dovuto il premio previsto dai primi due commi dell’art. 930 c.c., atteso che il trasferimento del detto libretto si perfeziona con la semplice consegna del titolo e che il possessore, legittimato all’esercizio del diritto incorporato nel titolo, ha diritto, in forza della presentazione alla banca, alla prestazione ivi certificata. Ai fini della quantificazione del premio, il valore commerciale del libretto si determina in base alla somma ivi depositata.

 

art. 931 c.c.  equiparazione del possessore o detentore al proprietario: agli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 927 e seguenti al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore (1140).

 

In tema di ritrovamento di cose altrui, l’equiparazione al proprietario della cosa del possessore e del detentore, stabilita dall’art. 931 c.c. “agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti”, implica che il possessore ed il detentore vengono in rilievo, in sostituzione del proprietario (e mai in aggiunta allo stesso), solo quando l’identificazione di questo ultimo, per le particolari circostanze del caso concreto, sia non necessaria per la soddisfazione degli interessi tutelati da detta disciplina, con la conseguenza che, ove la persona del proprietario sia assolutamente certa, possa configurarsi una legittimazione del possessore e del detentore in uno qualsiasi dei momenti della vicenda contemplata dagli artt. 927 a 930 c.c. (nella specie, si trattava della corresponsione del premio al ritrovatore)[16].

 

art. 932 c.c.  tesoro: tesoro é qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare d’essere proprietario.

Il tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui si trova. Se il tesoro é trovato nel fondo altrui, purché sia stato scoperto per solo effetto del caso, spetta per metà al proprietario del fondo e per metà al ritrovatore. La stessa disposizione si applica se il tesoro é scoperto in una cosa mobile altrui (959, 988; Cod. Pen. 647).

Per il ritrovamento degli oggetti d’interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, si osservano le disposizioni delle leggi speciali (826).

 

Il mancato riconoscimento dell’interesse culturale di oggetti archeologici da parte dell’autorità, a mezzo di apposito atto di «notifica», non dimostra il carattere privato del bene, e la sua impossibilità di ascriverlo al patrimonio indisponibile dello Stato (e quindi la possibilità di apprensione o usucapione da parte di privati), essendo il requisito del carattere culturale insito negli stessi beni, per il loro appartenere alla categoria delle cose d’interesse archeologico[17].

Nel giudizio di accertamento della proprietà pubblica di beni archeologici in possesso di privati, il ritrovamento o la scoperta dei beni stessi in data anteriore all’entrata in vigore della legge n. 364 del 1909, costituente ipotesi di legittimo possesso da parte di privati, deve essere provato, in quanto circostanza eccezionale, da chi l’eccepisce[18].

Poiché, dalla entrata in vigore della legge 20 giugno 1909, n. 364, la proprietà sui reperti archeologici appartiene, a titolo originario, allo Stato, il privato che rivendichi il proprio diritto di proprietà su detti beni può solo eccepire, fornendone la relativa prova, che i beni stessi sono stati acquisiti in proprietà privata prima del 1909 ovvero far valere una delle ipotesi nelle quali la legge 1 giugno 1939, n. 1089 consente che quei beni ricadano in proprietà di privati[19].

La legge 20 giugno 1909, n. 364 [20]

 

In sostanza ha previsto una disciplina anticipatrice di quella poi riportata nella legge 1089 del 1939, poiché già stabiliva:

1)    la prelazione artistica a favore dello Stato;

2)    la preventiva denuncia all’autorità nell’ipotesi di alienazione del bene;

3)    la nullità dell’atto posto in essere senza l’osservanza delle norme previste.

Detta legge stabiliva la notifica del vincolo, rinviando al regolamento per le modalità operative.

L’art. 53 del regolamento (R.D. 30 gennaio 1913, n. 363) stabiliva, per i beni culturali appartenenti ai privati, la notificazione del vincolo per lettera raccomandata, oppure tramite ufficiale giudiziario o messo comunale; veniva anche prevista, in casi di emergenza, la possibilità di una comunicazione orale con contestuale processo verbale.

Nessuna norma prevedeva la trascrizione del vincolo.

Il vincolo notificato e non trascritto, conosciuto dal proprietario del bene, restava, invece,  celato ai terzi, che soltanto sulla base della pubblicità immobiliare avrebbero potuto esserne informati.

A tal’uopo le sezioni unite della Cassazione[21], hanno precisato che nel rapporto tra disciplina prevista dalla legge del 1909 e disciplina prevista dalla legge del 1939, allorquando un immobile sia stato oggetto di vincolo artistico o storico imposto e portato a conoscenza del proprietario nel vigore della legge 20 giugno 1909 n. 364, l’atto di vendita che detto proprietario, dopo la sopravvenienza della nuova disciplina della legge 1 giugno 1939 n. 1089 (operante, ai sensi dell’art. 71, anche per i vincoli imposti secondo la precedente normativa), stipuli senza osservare l’obbligo di denuncia di cui all’art. 30 della citata legge del 1939, é affetto, a norma del successivo art. 61, da nullità relativa, a tutela dell’interesse dello Stato; e tale nullità, pertanto, ove fatta valere dall’amministrazione dei beni culturali ed ambientali, comporta la caducazione del trasferimento anche nei confronti dell’acquirente, indipendentemente dal fatto che questi abbia stipulato senza esserne a conoscenza (circostanza che può implicare, a norma dell’art. 1338 c.c., solo una pretesa risarcitoria contro l’altro contraente).

La legge 11 maggio 1922, n. 778.

Tale legge ha ampliato l’aspetto dei beni culturali, estendendolo agli immobili caratterizzati da bellezza naturale e da una loro particolare relazione con la storia civile e letteraria nonché alle bellezze panoramiche.

La stessa nel riprodurre la facoltà della P.A. di procedere alla notificazione in via amministrativa della dichiarazione di notevole interesse pubblico in ordine a questi beni, prevedeva, per la prima volta, “che la dichiarazione dovesse essere, su istanza del Ministro, iscritta nei registri catastali e trascritta nei registro delle conservatorie delle ipoteche” e disponeva che in tal caso la notifica “ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo”.

La legge 1 giugno 1939, n. 1089 [22]

successivamente abrogato dall’art. 166 del Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490[23] – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 [24]abrogato dall’articolo 184, comma 1, decimo trattino, decreto legislativo n. 42 del 2004 [25]

 

La disciplina prevista dalla legge 1089 per i beni culturali può essere così sintetizzata:

a)     per i beni appartenenti allo Stato e agli enti locali, disciplina analoga a quella prevista per il demanio, salvo scarse possibilità di alienazione del bene dietro precisa autorizzazione della P.A. che può concederla soltanto salvaguardando in pieno l’interesse pubblicistico attinente ai beni culturali;

b)     per i beni appartenenti ad enti pubblici diversi o a persone giuridiche di diritto privato, escluse le società, possibilità di cessione del bene previa autorizzazione dello Stato e comunque prelazione artistica a favore dello Stato;

c)     per i beni appartenenti a privati persone fisiche o a società commerciali, autorizzazione successiva alla cessione e prelazione artistica a favore dello Stato[26].

Per l’applicazione di questa disciplina si richiedeva: a) notificazione della qualità di bene culturale; b) trascrizione di essa notificazione sui registri immobiliari. Era come se si dicesse che il bene culturale presupponeva il vincolo (caratterizzato da provvedimento formale di notificazione da parte della P.A.) e la trascrizione del vincolo stesso nella conservatoria dei registri immobiliari.

 

art. 933 c.c.   rigetti del mare e piante sul lido. Relitti aeronautici: i diritti sopra le cose gettate in mare o sopra quelle che il mare rigetta e sopra le piante e le erbe che crescono lungo le rive del mare sono regolati dalle leggi speciali (Cod. Nav. 510 e seguenti, 1227).

Parimenti si osservano le leggi speciali per il ritrovamento di aeromobili e di relitti di aeromobili (Cod. Nav. 993 e seguenti).

 

 

L’accessione

Libro III della proprietà – Titolo II della proprietà – Capo III  dei modi di acquisti della proprietà – sez. II dell’accessione, della specificazione dell’unione e della commistione –  artt. 934 – 947

L’accessione é un modo di acquisto della proprietà a titolo originario [27] e, precisamente, quel fenomeno in base al quale la proprietà  di una cosa si estende a ciò che ad essa si unisce, per il solo fatto dell’incorporazione materiale, indipendentemente dalla scienza o dalla volontà del proprietario (animus).

L’accessione, inoltre, può definirsi [28] come quel fenomeno per cui una cosa, unendosi al suolo altrui, passa, per questo solo fatto, in proprietà del soggetto cui il suolo appartiene.

Si tratta, in effetti, della più rilevante manifestazione del fenomeno giuridico noto come “attrazione reale“, in base al quale la preminenza di un bene (il suolo) su un altro (la costruzione o piantagione su di essa insistente) comporta l’attrazione del secondo nella sfera del diritto di proprietà dell’altro.

Si ha, insomma, una sorta di congiunzione fisica della costruzione con il terreno, che nasce dalla realtà ontologica, senza che abbia in proposito alcun rilievo il titolo di proprietà sul terreno o sulla costruzione.

Secondo un antico e generale principio, la proprietà di una cosa qualificata come cosa principale fa acquistare la proprietà delle cose qualificabili come ad essa accessorie.

Anche se non possa negarsi che la disciplina minuziosa tracciata dagli artt. 935 e segg. del codice civile sia proprio diretta a dirimere i contrasti derivanti dalla realizzazione dell’opera con materiali altrui, la circostanza che l’opera sia compiuta dal proprietario del suolo o da terzi é del tutto ininfluente ai fini dell’operatività dell’acquisto per accessione

Il fondamento dell’istituto si ritrova nella forza espansiva del diritto della proprietà, in virtù della quale tutto quello che si consolida sul suolo diviene di proprietà del titolare stesso.

Il fondamento della regola é, pertanto, il medesimo espresso dalla massima accessorium sequitur principale; tuttavia, a differenza dell’ipotesi della pertinenza, di cui all’art. 817 c.c., si é sottolineato che quest’ultima fattispecie comporta sempre l’autonomia e la distinzione della cosa accessoria da quella principale, cui é legata solo da un rapporto di servizio od ornamento (a opera del proprietario o della legge).

art. 934 c.c.   opere fatte sopra o sotto il suolo: qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto é disposto dagli artt. 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo (952 e seguenti) o dalla legge (975–3, 986–2, 1150–5, 1593).

 

La dottrina, inoltre, ha individuato il fondamento dell’acquisto per accessione nell’esigenza sociale che le piantagioni e le costruzioni non siano rimosse, con notevole perdita di ricchezza, per il fatto di essere state eseguite su suolo altrui.

L’automaticità dell’acquisto distingue nettamente l’accessione dall’occupazione e dall’invenzione nelle quali si ritiene, che vi sia, un elemento volontaristico:

1)  nella prima ipotesi (occupazione) é richiesto, infatti, un atto materiale d’impossessamento con l’intenzione di divenire proprietario della cosa;

2)  nella seconda ipotesi (invenzione) l’apprensione della cosa ritrovata é fatta con lo scopo di restituirla al proprietario e, in linea subordinata, di consegnarla all’autorità comunale.

Il principio dell’accessione, sia in base all’art. 934 del vigente codice civile, sia in base all’art. 446 del c.c. del 1865, opera ipso iure al momento in cui la piantagione, costruzione od opera si incorpora al suolo, sicché la pronuncia del giudice al riguardo ha natura soltanto dichiarativa.

Diversamente la cosiddetta accessione invertita [29], in base alla quale a colui che abbia in buona fede occupato con un proprio edificio una parte del suolo del vicino può essere attribuita, a determinate condizioni, la proprietà del terreno occupato (art. 938 del c.c. vigente e art. 452 del c.c. del 1865), non opera mai automaticamente, ma —salvo l’effetto della volontà delle parti interessate — é sempre pronunciata dal giudice, il quale, controllato il concorso delle necessarie condizioni di legge, emette sul punto sentenza di natura costitutiva[30].

Principio nuovamente affermato dalla Cassazione

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 23 ottobre 2015, n. 21683

infatti, si legge nella sentenza che il principio dell’accessione, posto dall’articolo 934 cod. civ., configura una fattispecie di acquisto a titolo originario della proprieta’ conseguente alla incorporazione di una cosa nel fondo altrui; tale acquisto opera ipso iure al momento in cui la piantagione, costruzione od opera si incorpora al suolo, sicche’ la pronuncia dell’accessione da parte del giudice ha natura meramente dichiarativa (a differenza di quanto avviene per la cosiddetta accessione invertita di cui all’articolo 938 cod. civ., la quale invece non opera mai automaticamente, ma – salvo l’effetto della volonta’ delle parti interessate – e’ sempre conseguente alla pronuncia del giudice, il quale, ove ne ricorrano i presupposti di legge, emette sul punto una sentenza di natura costitutiva) (sul punto, cfr. Sez. 2, Sentenza n. 3103 del 31/03/1987, Rv. 452198)

La giurisprudenza é andata oltre, affermando che il diritto di accessione é così forte da non poter essere impedito neppure dall’accatastamento in proprio della costruzione da parte del terzo che l’abbia realizzata, né dall’inserimento della costruzione nella denuncia di successione[31].

La regola dell’accessione di cui all’art 934 c.c. non ha carattere di assolutezza, ma é limitata alle sole ipotesi in cui non risulti dal titolo o dalla legge che l’opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene ad un soggetto diverso dal proprietario di questo.

Pertanto, ad esempio, nell’ipotesi in cui la costruzione sia stata oggetto di espressa convenzione tra il proprietario del suolo e il costruttore, il giudice del merito non può ritenere senz’altro avverata l’accessione se non abbia prima esaminato il contenuto di tale convenzione al fine di escludere che tra le parti si fosse inteso costituire, quanto meno, una concessione ad aedificandum che, essendo un rapporto ad effetti meramente obbligatori, può trovare la sua fonte e disciplina anche in un contratto atipico, non soggetto a requisiti di forma e di pubblicità [32].

Ad esempio, come stabilito da ultima Cassazione a sezioni unite

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Sentenza 30 aprile 2020, n. 8434

qualora le parti abbiano inteso attribuire all’accordo con cui il proprietario di un lastrico solare conceda in godimento ad altri, a titolo oneroso, la facoltà di installarvi e mantenervi per un certo tempo un ripetitore, o altro impianto tecnologico – con il diritto di mantenere la disponibilità ed il godimento dell’impianto ed asportare il medesimo alla fine del rapporto -, effetti obbligatori, lo schema negoziale di riferimento è quello del contratto atipico di concessione “ad aedificandum” di natura personale, con rinuncia del concedente agli effetti dell’accessione, con il quale il proprietario di un’area concede ad altri il diritto personale di edificare sulla stessa, di godere e disporre dell’opera edificata per l’intera durata del rapporto e di asportare tale opera al termine del rapporto. Tale contratto è soggetto alla disciplina dettata, oltre che dai patti negoziali, dalle norme generali contenute nel titolo II del libro IV del codice civile (art. 1323 c.c.), nonché, per quanto non previsto dal titolo, dalle norme sulla locazione, tra cui quelle dettate dagli artt. 1599 c.c. e 2643, n. 8, c.c. e, ove stipulato da un condominio per consentire a terzi l’installazione del ripetitore sul lastrico solare del fabbricato condominiale, richiede l’approvazione di tutti i condomini solo se la relativa durata sia convenuta per più di nove anni.

Ancora, la compravendita di un terreno su cui insistano delle costruzioni comporta, per il principio della accessione il trasferimento anche dei relativi immobili, ancorché non espressamente menzionati nell’atto, salvo che il venditore, contestualmente alla cessione, non costituisca, su di essi, un diritto di superficie[33] a favore proprio o di terzi [34].

La disposizione in esame, la quale stabilisce che qualunque costruzione esistente sopra il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo risulti diversamente dal titolo o dalla legge, comporta che la proprietà della costruzione viene acquistata automaticamente dal proprietario del suolo senza necessità di una specifica manifestazione di volontà [35].

La costruzione diviene proprietà del proprietario del terreno, ma a partire da quel momento il bene–costruzione segue le vicende proprietarie del bene–terreno.

Da quel momento, insomma, non si può più parlare di diritto di accessione, che si é già realizzato ed ha prodotto i suoi effetti: da quel momento la costruzione va trattata come bene accessorio del terreno, a meno che da questo non venga distinta come oggetto a se stante che debba seguire una propria strada giuridica separata (per ottenere la quale, peraltro, é necessario apposito negozio redatto nella forma scritta).

1)   Derogabilità

Orbene, come già scritto, le costruzioni realizzate da altri con materiali propri su fondo di proprietà altrui, in aggiunta o meno a quelle preesistenti, sono acquistate ipso iure dal proprietario del fondo al momento dell’incorporazione.

L’operatività di tale normativa può essere derogata soltanto da una specifica disposizione di legge ovvero da un’altrettanto specifica pattuizione tra le parti e non, quindi, da un negozio unilaterale (ad esempio, testamento) [36].

In altre parole le parti derogando al principio non fanno altro che prevedere un vero e proprio diritto di superficie [37].

In effetti per la S.C.[38] l’accordo, con il quale i comproprietari di un terreno, progettando la costruzione di un edificio sul medesimo, regolino la proprietà di tale edificio in deroga al principio dell’accessione di cui all’art. 934 c.c., comporta la costituzione di diritti di superficie, e, pertanto, é soggetto al requisito della forma scritta ad substantiam (art. 1350 n. 2, in relazione all’art. 952 c.c.).

Per altra specifica pronuncia [39] non opera la disciplina dettata dall’art. 934 c.c. in materia di acquisto della proprietà per accessione quando la costruzione o l’opera esistente sopra o sotto il suolo sia stata realizzata in forza di convenzione tra il proprietario del suolo ed il costruttore o, comunque, in base ad un titolo costitutivo del diritto di superficie di quest’ultimo ovvero dello ius aedificandi.

In tali casi, i rapporti che si instaurano tra proprietario del suolo e costruttore sono disciplinati, quanto ai diritti sulle opere realizzate ed al loro concreto esercizio, dalla convenzione o dal titolo, nonché, e a seconda della qualificazione che venga data ai diritti stessi, dalla legge; con la conseguenza che, nel caso di costituzione di servitù [40] e di realizzazione di opere sul fondo servente, finalizzate all’esercizio della stessa e vantaggiose ed utili anche per il proprietario del fondo servente (come nella fattispecie) il giudice deve accertare e qualificare i diritti sulle opere stesse spettanti rispettivamente al proprietario del fondo dominante, che le ha anche eseguite, e del fondo servente, che a sua volta ha concorso a realizzarle e ne é rimasto avvantaggiato, non essendo applicabile, nel caso, la disposizione di cui all’art. 934 c.c., in base alla quale il secondo ne rivendichi la proprietà esclusiva.

In altre parole l’art. 934 c.c., nello statuire il principio superficies solo cedit (temperato dai successivi artt. 935, 936, 937 e 938 c.c.), fa salvi i casi in cui risulti diversamente stabilito dal titolo o dalla legge e l’indeterminata menzione del titolo non esclude che le parti, nell’esercizio della loro autonomia contrattuale, riconosciuta dall’art. 1322 c.c., possano, anziché addivenire alla costituzione di un diritto reale di superficie, dar vita ad un rapporto meramente obbligatorio.

Questo titolo, di cui parla l’articolo 934 c.c., oltre che essere un titolo a “efficacia reale” (di regola, si tratta invero di un titolo dal quale si origina il diritto di superficie o si trasferisce la proprietà superficiaria) può anche essere un titolo, quale ad esempio il contratto di locazione [41], a “efficacia obbligatoria”.

Anche se lo stesso codice in merito al contratto di locazione all’articolo 1571 c.c. (é il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo) nell’esplicarne l’efficacia meramente obbligatoria ne prevede un’efficacia non suscettibile di dar origine ad un diritto reale.

Come del resto anche la norma di cui all’articolo 1593 c.c., il quale consente al conduttore che ha eseguito addizioni sulla cosa locata il diritto di toglierle alla fine della locazione qualora ciò possa avvenire senza nocumento della cosa, fatta però eccezione per l’ipotesi che il proprietario preferisca ritenere le addizioni stesse, caso nel quale questi deve pagare al conduttore un’indennità pari alla minor somma tra l’importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna.

Tale previsione, se nella scelta tra il conduttore (che intenda togliere le addizioni) e il locatore (che intenda ritenerle), prevale per legge quella del proprietario (il quale, come detto, può pretendere di «ritenere le addizioni»), significa evidentemente che le addizioni «alla fine della locazione» sono di proprietà del locatore e che il diritto del conduttore di conseguire una «indennità» non tanto corrisponde alla percezione del prezzo della loro vendita al locatore da parte del conduttore, quanto al compenso dell’opera compiuta dal conduttore nel provocare un miglioramento al bene locato (infatti, se il legislatore avesse invece considerato le addizioni di proprietà del conduttore, non avrebbe certo consentito al proprietario di ritenerle, salvo che il loro asporto avesse provocato nocumento al bene locato).

Ipotesi, logicamente simile, a quella prevista dall’art. 936 c.c.[42] di cui successivamente si avrà modo di esplicare.

Posto quindi che il contratto di locazione ha efficacia obbligatoria e non reale; che, in particolare, non si origina da esso un diritto di superficie; e che, pertanto, gli incrementi del bene locato, realizzati dal conduttore, divengono di proprietà del locatore (in forza del principio di accessione), tale conseguenza non é  inevitabile.

Ovvero si può, invece, formulare una clausola del contratto di locazione con la quale, senza ipotizzare la costituzione di un diritto di superficie, si deroghi a detto principio di accessione, in forza dei principi stabiliti anche dalla Corte di Legittimità in merito all’autonomia contrattuale, riconosciuta dall’art. 1322 c.c.

L’articolo 934 c.c. parla di un «titolo» atto a impedire l’accessione senza qualificarlo ulteriormente, e cioé senza affermare che debba trattarsi necessariamente di un titolo a effetti reali, lasciando con ciò pertanto tale possibilità anche a titoli diversi da quelli che hanno effetti reali; ma anche perché dovrebbe essere plausibile ritenere che, se nel suolo venga immobilizzato un bene  (il quale con ciò assume un’indubbia natura immobiliare), il proprietario del fondo e chi realizza l’immobilizzazione possano ben maturare l’intesa, nell’ambito della loro autonomia contrattuale garantita dall’art. 1322 c.c.

Il contratto di locazione vale a impedire il principio di accessione del bene costruito dal conduttore fintantoché vige il contratto di locazione, con la conseguenza che il diritto del conduttore sul bene dal medesimo costruito é un diritto di natura non reale che al fine si esaurirà (con lo scioglimento del contratto, ad esempio per scadenza del suo termine finale), permettendo nuovamente l’accessione e quindi l’estensione della proprietà del locatore anche all’eventuale manufatto infisso nel fondo locato.

In definitiva con il titolo ad effetti obbligatori si crea una sospensione del accessione in favore del proprietario.

Per ultima Cassazione

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 24 gennaio 2018, n. 1750

La compravendita di un terreno su cui insistano delle costruzioni comporta, per il principio della accessione – in forza del quale l’opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario dello stesso – il trasferimento anche dei relativi immobili, ancorche’ non espressamente menzionati nell’atto, salvo che il venditore, contestualmente alla cessione, non costituisca, su di essi, un diritto di superficie a favore proprio o di terzi.
La compravendita di un terreno su cui insistano delle costruzioni comporta il trasferimento anche dei relativi immobili, ancorche’ non espressamente menzionati nell’atto, salvo che il venditore, contestualmente alla cessione, riservi a se’ stesso o ad altri la proprieta’ del fabbricato costituendo formalmente sul terreno alienato un diritto di proprieta’ superficiaria ai sensi dell’articolo 952 c.c.. L’accessione di cui all’articolo 934 c.c., fa si’ che il proprietario del suolo acquisti la proprieta’ della costruzione su di esso successivamente edificata, ammettendo la deroga data soltanto da una specifica disposizione di legge o da un’espressa pattuizione tra le parti; detta disciplina e’ “estrane(a) al tema dell’interpretazione dell’oggetto del contratto di compravendita di un suolo sul quale siano gia’ incorporate costruzioni al momento dell’atto, senza che di esse si faccia espressa menzione a fini di determinazione dell’effetto traslativo della proprieta’, o altrimenti di effetti costitutivi di distinti diritti reali” (sottolineatura aggiunta). Una volta incorporatasi la costruzione elevata nel terreno sottostante, ove si proceda alla stipula di un atto di trasferimento del suolo, il venditore puo’ riservare a se’ stesso o ad altri la proprieta’ del fabbricato soltanto costituendo formalmente sul terreno alienato un diritto di proprieta’ superficiaria ai sensi dell’articolo 952 c.c.

Sul punto è nuovamente tornata la Cassazione, però a sezioni unite

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 16 febbraio 2018, n. 3873

la quale oltre ad affrontare l’istituto in senso generale (opportuna la lettura integrale) ha affermato i seguenti prinicipi:

– “La costruzione eseguita dal comproprietario sul suolo comune diviene per accessione, ai sensi dell’articolo 934 cod. civ., di proprieta’ comune agli altri comproprietari del suolo, salvo contrario accordo, traslativo della proprieta’ del suolo o costitutivo di un diritto reale su di esso, che deve rivestire la forma scritta ad substantiam”;

– “Il consenso alla costruzione manifestato dal comproprietario non costruttore, pur non essendo idoneo a costituire un diritto di superficie o altro diritto reale, vale a precludergli l’esercizio dello ius tollendi”;

– “Ove lo ius tollendi non venga o non possa essere esercitato, i comproprietari del suolo sono tenuti a rimborsare al comproprietario costruttore, in proporzione alle rispettive quote di proprieta’, le spese sopportate per l’edificazione dell’opera”.

Mentre il consenso dato al terzo dal proprietario del fondo di costruire su di questo non fa venire meno l’operatività dell’istituto della accessione e, quindi, l’acquisto della costruzione da parte di detto proprietario, ma influisce unicamente sugli effetti secondari dell’istituto medesimo (es.: sul diritto del proprietario del fondo di obbligare il terzo a rimuovere le opere a sue spese), con la conseguenza che tale consenso si distingue da quello inteso come manifestazione di volontà per la formazione del titolo (negozio unilaterale o contratto) fatto salvo dall’art. 936 c.c.[43], in presenza del quale trova applicazione la diversa disciplina per il medesimo prevista dalla legge nel caso di costruzione di opere da parte del terzo sul suolo di proprietà altrui [44].

Ai fini meramente procedurali, poi, l’accertamento in ordine alla esistenza o meno di un titolo idoneo ad escludere l’operatività dell’accessione — il quale può essere costituito anche da una concessione ad aedificandum con effetti meramente obbligatori e perciò non richiedente la forma scritta ad substantiam — é riservato al giudice del merito, la cui valutazione é incensurabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi [45].

Il principio espresso dall’art. 934 c.c. non trova deroga nel caso della comunione legale tra i coniugi [46].

Ebbene per la S.C. [47] il principio generale dell’accessione, in base al quale il proprietario del suolo acquista ipso iure la proprietà della costruzione su di esso edificata, non trova deroga nella disciplina della comunione legale fra coniugi. Pertanto, la costruzione realizzata durante il matrimonio, in regime di comunione legale, sul suolo di proprietà esclusiva di uno dei coniugi non può formare oggetto della comunione ai sensi dell’art. 177 comma primo lett. a) c.c.

Per altra pronuncia [48] la deroga non trova applicazione poiché l’acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario senza la necessità di un’apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali é applicabile l’art. 177, primo comma, c.c. hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale, con la conseguenza che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno di essi é a sua volta proprietà personale ed esclusiva di quest’ultimo in virtù dei principi generali in materia di accessione, mentre al coniuge non proprietario che abbia contribuito all’onere della costruzione spetta, ai sensi dell’art. 2033 c.c., il diritto di ripetere nei confronti dell’altro coniuge le somme spese.

Principio ripreso da ultima Cassazione.

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 28 aprile 2016, n. 8468

L’articolo 177 c.c., comma 1, lettera a, stabilisce che costituiscono oggetto di comunione attuale “gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi a beni personali”. Confluisce, dunque, immediatamente, nel patrimonio comune l’acquisto che i coniugi effettuino congiuntamente. In regime di comunione legale, peraltro, anche gli acquisti effettuati da un solo coniuge entrano a far parte del patrimonio comune: l’altro coniuge ne diventa ex lege contitolare.

Se poi entrambi i coniugi, oppure uno solo di essi, costruiscono un immobile su un fondo comune, si assume che pure tale fabbricato entri nel patrimonio della comunione legale per accessione. In realta’, la disciplina dell’accessione, contenuta nell’articolo 934 c.c., si riferisce solo alle costruzioni su terreno altrui: essa, pertanto, non trova applicazione nelle ipotesi di costruzioni eseguite da uno dei comproprietari su suolo comune, cui si applica, invece, la normativa in materia di comunione, con la conseguenza che la comproprieta’ della nuova opera sorge anche a favore dei condomini non costruttori, purche’ sia stata realizzata con il rispetto delle norme sui limiti all’uso da parte del comproprietario delle cose comuni (Cass. 27 marzo 2007, n. 7253; Cass. 19 novembre 2004, n. 21901).

Diverso e’ il caso della costruzione, da parte di un coniuge, di un edificio su terreno di proprieta’ esclusiva dell’altro coniuge.

La giurisprudenza di legittimita’ e’ costantemente orientata nel senso di dare prevalenza alle norme sull’accessione, e ha, in piu’ occasioni, affermato che l’immobile costruito su un terreno personale del coniuge deve considerarsi di sua esclusiva proprieta’ (C., S.U., 651/1996; C. 8662/2008; C. 2354/2005; C. 2680/2000; C. 8585/1999). Allo stesso modo, la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprieta’ personale esclusiva di uno di essi e’ a sua volta proprieta’ personale ed esclusiva di quest’ultimo in virtu’ dei principi generali in materia di accessione, mentre al coniuge non proprietario, che abbia contribuito all’onere della costruzione spetta, previo assolvimento dell’onere della prova d’aver fornito il proprio sostegno economico, il diritto di ripetere nei confronti dell’altro coniuge le somme spese (C. 20508/2010).

2)   In caso di Comunione e/o Condominio

[49]

In caso di perimento e ricostruzione [50]

Nella ipotesi di perimento totale di un edificio in condominio, il condominio viene meno e permane soltanto la comunione sul suolo con la conseguenza che nel caso in cui il fabbricato venga ricostruito come era in precedenza, si ripristina il condominio, mentre ove venga ricostruito in maniera diversa ad iniziativa di alcuni soltanto dei condomini, il condominio stesso non rinasce e quanto edificato costituisce invece un’opera realizzata su suolo comune, come tale soggetta alla disciplina della accessione e quindi da attribuire secondo le quote originarie ai comproprietari del suolo (a meno che non se ne chieda, ai sensi dell’art. 2933 c.c., la demolizione).

In caso di costruzione sul suolo comune

Secondo un primo orientamento della Corte di Legittimità si esclude l’operatività del principio dell’accessione in ipotesi in cui un condomino abbia effettuato una costruzione sui beni comuni, sulla scorta della considerazione che tale istituto non sarebbe applicabile con riguardo a soggetti che siano reciprocamente legati da particolari rapporti giuridici con i beni, per di più sottoposti a una specifica normativa (quale é quella in materia di condominio negli edifici).

La disciplina dell’accessione contenuta nell’art. 934 c.c. si riferisce solo alle costruzioni (o piantagioni) su terreno altrui e non anche alle costruzioni eseguite da uno dei comproprietari sul terreno comune, per le quali debbono ritenersi, invece, applicabili le norme sul condominio ed in particolare, la disposizione dell’art. 1120 c.c., che vieta, tra l’altro, le innovazioni che rendano alcune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento di altri condomini, a meno che non vi sia il consenso di questi, nella forma scritta richiesta, a pena di nullità, per la costituzione di diritti reali su beni immobili [51].

Per altro pronuncia [52] alle costruzioni eseguite da uno dei comproprietari su terreno comune non si applica la disciplina sull’accessione contenuta nell’art. 934 c.c., che si riferisce solo alle costruzioni su terreno altrui, ma quella in materia di comunione, con la conseguenza che la comproprietà della nuova opera sorge a favore dei condomini non costruttori solo se essa sia stata realizzata in conformità di detta disciplina, cioé con il rispetto delle norme sui limiti del comproprietario all’uso delle cose comuni, cosicché le opere abusivamente create non possono considerarsi beni condominiali per accessione.

Un diverso orientamento, tuttavia, ritiene applicabile la disciplina dell’accessione alla costruzione su area comune, e ciò indipendentemente dall’esistenza del consenso degli altri comproprietari.

Tale sentenza datata [53] prevede che a norma dell’art. 934 c.c. la costruzione di un edificio su suolo comune renderebbe i comproprietari del suolo comproprietari in comunione anche dell’edificio, sicché per ottenere il frazionamento dell’edificio essi dovrebbero procedere a un atto di divisione, atteggiandosi in pratica come una unione [54].

Altrimenti, perché i comproprietari del suolo acquistino subito la proprietà solitaria e distinta della rispettiva porzione di fabbricato, occorrerebbe un preventivo atto in base al quale possa rimanere escluso il verificarsi dell’accessione del fabbricato al suolo comune (per esempio la costituzione di un diritto di superficie).

Più di recente, poi, i giudici di legittimità [55] hanno nuovamente affermato che, per il principio dell’accessione  la costruzione su suolo comune é anch’essa comune, mano a mano che si innalza, salvo contrario accordo scritto, ad substantiam (art. 1350 c.c.); pertanto, per l’attribuzione, in proprietà esclusiva, ai contitolari dell’area comune, dei singoli piani che compongono la costruzione, sono inidonei sia il corrispondente possesso esclusivo del piano, sia il relativo accordo verbale, sia il proporzionale diverso contributo alle spese.

L’esercizio autonomo del diritto di costruire sul suolo comune pro indiviso, consentito ai singoli comproprietari, non vale ad impedire l’accessione e ad evitare che il fabbricato ricada nella comunione di cui é oggetto il suolo, se non sia preceduto da un negozio stipulato per iscritto [56].

É stato anche specificato [57], infine, che nel caso in cui più soggetti, proprietari in via esclusiva di aree tra loro confinanti, si accordino per realizzare una costruzione, per il principio dell’accessione, ciascuno di essi, salvo convenzione contraria, acquista la proprietà esclusiva della parte di edificio che insiste in proiezione verticale sul proprio fondo, con la conseguenza che anche le opere e strutture inscindibilmente poste a servizio dell’intero fabbricato (quali scale, androne, impianto di riscaldamento, ecc.) rientrano per accessione, in tutto o in parte, a seconda della loro collocazione, nella proprietà esclusiva dell’uno o dell’altro, salvo l’istaurarsi sulle medesime, in quanto funzionalmente inscindibili, di una comunione incidentale di uso e di godimento, comportante l’obbligo dei singoli proprietari di contribuire alle relative spese di manutenzione e di esercizio in proporzione dei rispettivi diritti dominicali.

In definitiva con la decisione 27 marzo 2007, n. 7523, la Suprema Corte ha al contrario confermato la  regola, indicata nel primo gruppo di sentenze sopra menzionate, secondo cui l’istituto dell’accessione non troverebbe applicazione nell’ipotesi di comproprietà del suolo sul quale uno dei comunisti abbia realizzato un edificio.

La disciplina dell’accessione contenuta nell’art. 934 c.c. si riferisce solo alle costruzioni su terreno altrui: se il terreno non può essere considerato “altrui”, in quanto su di esso insiste il contemporaneo diritto di proprietà in capo a diversi soggetti, questi non potranno allora dirsi “terzi” nei loro reciproci rapporti e in relazione al terreno.

1A ipotesi – opere fatte dal proprietario del suolo con materiali altrui

art. 935 c.c.   opere fatte dal proprietario del suolo con materiali altrui: il proprietario del suolo che ha fatto costruzioni, piantagioni od opere con materiali altrui deve pagarne il valore, se la separazione non é chiesta dal proprietario dei materiali, ovvero non può farsi senza che si rechi grave danno all’opera costruita o senza che perisca la piantagione. Deve inoltre, anche nel caso che si faccia la separazione, il risarcimento dei danni, se e in colpa grave.

In ogni caso la rivendicazione dei materiali (948) non é ammessa trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell’incorporazione (2964 e seguenti).

Bisogna distinguere due casi:

1)  “se la separazione non é chiesta dal proprietario dei materiali”; in tale caso non si ha automaticamente acquisto per accessione della proprietà delle opere, poiché il proprietario può rivendicarle entro 6 mesi mediante l’azione di rivendicazione.

2)  “Ovvero non può farsi senza che si rechi grave danno all’opera costruita o senza che perisca la piantagione”; in questo caso l’acquisto della proprietà é automatico, però rimane un effetto obbligatorio a carico del proprietario, che altrimenti si arricchirebbe in modo ingiustificato in danno altrui.

2A ipotesi – opere fatte da un terzo con materiali propri

 

art. 936 c.c.   opere fatte da un terzo con materiali propri: quando le piantagioni (956), costruzioni od opere sono state fatte da un terzo con suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle.

Se il proprietario preferisce di ritenerle, deve pagare a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della mano d’opera oppure l’aumento di valore recato al fondo (1150).

Se il proprietario del fondo domanda che siano tolte, esse devono togliersi a spese di colui che le ha fatte (2933). Questi può inoltre essere condannato al risarcimento dei danni.

Il proprietario non può obbligare il terzo a togliere le piantagioni, costruzioni od opere, quando sono state fatte a sua scienza e senza opposizione o quando sono state fatte dal terzo in buona fede (1147).

La rimozione non può essere domandata trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell’incorporazione (2964 e seguenti).

 

In merito é necessario riportare una massima delle sezioni unite [58], ovvero: la norma dell’art. 936 c.c. sebbene ispirata all’applicazione del principio secondo il quale quidquid inaedificatur solo cedit, ne contempera tuttavia le conseguenze patrimoniali, che altrimenti sarebbero sproporzionatamente vantaggiose per il proprietario del suolo, richiamandosi alla contemporanea osservanza del divieto generale dell’indebito arricchimento (art. 2041 c.c.) per il quale a nessuno é consentito accrescere il patrimonio proprio con danno altrui. Il diritto di credito attribuito al proprietario del materiale che rimane unito al suolo altrui, non é per nulla condizionato al possesso dell’opera (costruzione, piantagione etc.) mentre, invece, a causa dell’effetto immediato dell’accessione, lo stesso diritto é esperibile senz’altro contro il proprietario del suolo.

Altra sentenza[59] specifica le differenze tra migliorie ed accessione.

Mentre costituiscono migliorie le opere dell’uomo, eseguite su un fondo per accrescerne stabilmente la produttività e, quindi, il valore, la nozione di accessione, ai sensi dell’art. 936 c.c., é ristretta ad entità materiali che siano state incorporate nel suolo altrui e siano, quindi, attratte nella proprietà del fondo cui accedono, senza diretta considerazione se esse siano o meno rivolte a causare un incremento produttivo del fondo e tale incremento abbiano in effetti determinato. Le due nozioni, di miglioria e di opera accedente al fondo, concettualmente diverse, possono coincidere in una determinata costruzione che abbia i requisiti dell’una o dell’altra ed in tal caso, alle migliorie si possono applicare, come s’é detto, le norme sull’accessione. Ma le due nozioni possono anche divergere, nelle concrete fattispecie, possono cioé esservi migliorie che non costituiscono accessioni nei sensi dell’art. 936 c.c.

Inoltre, costituisce una quaestio facti rimessa all’insindacabile valutazione del giudice del merito quella di stabilire quali e quante opere possano considerarsi finalisticamente destinate all’accrescimento del bene immobile del terzo, salva la presenza di vizi nel ragionamento logico seguito dal giudicante per raggiungere siffatto risultato interpretativo [60].

Per l’applicabilità dell’art. 936 c.c. é necessario che l’autore dell’opera non sia legato al proprietario del fondo cui l’opera accede da alcun rapporto negoziale o comunque, da alcun rapporto che alla condizione creata dalla realizzazione dell’opera, conferisca una specifica disciplina [61].

E’ stato, poi, specificato, come da ultima pronuncia della Cassazione

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 25 gennaio 2016, n.1237

che nelle controversie riconducibili alle fattispecie regolate dagli artt. 1150 e 936 c.c. nessun indennizzo a carico del proprietario del fondo può essere preteso dal terzo costruttore che abbia realizzato l’opera in violazione della normativa edilizia, autonomamente commettendo nel primo caso, o concorrendo nel secondo, i reati previsti dalle singole disposizioni penali che sanzionano le condotte illecite: ciò non tanto perché possano essere poste in dubbio la sussistenza o l’entità della locupletazione del proprietario del fondo nella prospettiva di un ordine di demolizione da parte della pubblica amministrazione competente, quanto piuttosto perché è da ritenere in contrasto con i principi generali dell’ordinamento ed in particolare con la funzione dell’amministrazione della giustizia che possa l’agente conseguire indirettamente, ma pur sempre per via giudiziaria, quel vantaggio che si era ripromesso di ottenere nel porre in essere l’attività penalmente illecita e che in via diretta gli è precluso dagli artt. 1346 e 1418 c.c.

A)  Qualifica del terzo

Al riguardo, é opinione comune che non possano essere considerati terzi gli usufruttuari [62], nonché tutti quei soggetti che abbiano, con il suolo e con il suo proprietario, un rapporto di natura reale che li possa legittimare a costruire.

Il principio sancito nell’art. 936 c.c., può trovare applicazione soltanto in quelle fattispecie nelle quali l’autore delle piantagioni, costruzioni ed opere in genere sia realmente terzo nei confronti del proprietario del suolo, al quale non deve essere legato da alcun rapporto negoziale in senso lato relativo alla cosa aggiunta, e nei confronti della quale un titolo negoziale non sia obiettivamente desumibile o ragione legittimante l’opera[63].

Tale é pertanto, ad esempio, anche l’Amministrazione che abbia occupato in via d’urgenza, con atto di imperio, un terreno e vi abbia realizzato una costruzione, successivamente riconsegnati al proprietario del suolo per il venir meno delle esigenze che avevano reso necessario il provvedimento di occupazione [64].

In altre parole il terzo indicato dall’art. 936 c.c., sia quale legittimato passivo rispetto alla rimozione delle dette opere, sia quale legittimato attivo a conseguire l’indennità prevista da tale norma, si identifica con il soggetto ad iniziativa ed a spese del quale le opere siano state fatte, sempre che fra questi ed il proprietario del fondo non preesistano rapporti in virtù dei quali la materia risulti diversamente disciplinata.

Qualora non risulti provato che le costruzioni siano state eseguite dal possessore del fondo rivendicato sul quale esse insistono, tale possessore potrà essere condannato, nel caso di accoglimento della domanda di rivendica, al rilascio del fondo e delle stesse costruzioni, ma non anche alla loro demolizione, ovvero al risarcimento degli eventuali danni di cui al citato art. 936, terzo comma c.c.[65]

La normativa suddetta non si applica quando l’autore delle opere sia detentore dell’immobile per essere, ad esempio, questi assegnatario o parte di un contratto preliminare di vendita concluso con il proprietario del bene.

Conseguentemente non deroga al principio secondo cui il proprietario dell’immobile acquista anche la proprietà delle cose che vi vengano incorporate, il fatto che responsabili di tale incorporazione siano stati i detentori dell’immobile medesimo [66].

Inoltre, le disposizioni dettate dall’art. 936 c.c., non trovano applicazione con riguardo ai soggetti che siano legati da preesistenti rapporti giuridici sottoposti a specifica disciplina normativa, sì da non poter essere considerati reciprocamente come terzi.

Dunque, in tema di condominio negli edifici, deve escludersi l’operatività della citata norma tanto nel caso di costruzione eseguita dal condominio sul bene comune, quanto nel caso analogo di costruzione eseguita dal condomino sulla proprietà esclusiva di altro condomino [67].

Altro caso di esclusione sia ha quando le opere fatte dal terzo sul fondo altrui con materiali propri siano state realizzate in esecuzione di un contratto di appalto stipulato con il conduttore del fondo.

In tale ambito non trova applicazione l’art. 936 c.c., il quale presuppone che l’autore delle opere non sia legato né al proprietario né ad altri cui sia stato concesso il godimento del fondo, da un rapporto negoziale che gli abbia attribuito il diritto di costruire; pertanto, qualora il proprietario non chieda l’eliminazione delle opere, ma preferisca ritenerle, acquisendone l’incremento di valore in danno del costruttore, il problema va risolto sulla base dei principi dettati dagli artt. 2038 e 2041 c.c. in tema di prestazione indebita ed ingiustificato arricchimento [68].

Ancora [69], non può essere considerato terzo, avente diritto all’indennità di cui all’art. 936 (o 937) c.c., colui che abbia eseguito l’opera sul suolo altrui in adempimento di un contratto con persona diversa dal proprietario, atteso che egli entra in contatto con la cosa in via esclusivamente secondaria, a seguito o in ragione di un incarico conferitogli — non rileva a quale titolo — da diverso soggetto e si limita ad eseguire la sua volontà.

Per alcune pronunce [70] la terzietà del soggetto si verificherebbe non solo in assenza di vincoli negoziali, ma anche qualora un preesistente rapporto contrattuale sia venuto meno a seguito di una pronuncia di nullità o risoluzione, a motivo della naturale retroattività tra le parti delle relative pronunce.

Il negozio nullo é improduttivo di effetti e la dichiarazione di nullità ha carattere puramente dichiarativo, operando ex tunc nei rapporti fra le parti; una volta ricostituita la situazione antecedente alla stipula del contratto, dunque, non parrebbero esservi ostacoli all’applicazione dell’art. 936 cod. (con riferimento, in particolare, al diritto spettante al soggetto costruttore di essere indennizzato per le opere realizzate).

Ad esempio per una risalente pronuncia [71], é terzo colui che costruisce un manufatto su fondo altrui in base alla promessa verbale del proprietario del suolo di trasferirgli in corrispettivo di lavori eseguiti la proprietà dello stesso manufatto atteso che la promessa di trasferimento, avendo ad oggetto un immobile, deve ritenersi nulla — e quindi tamquam non esset — per mancanza della forma scritta.

B)  Momento dell’acquisto per accessione

Per effetto dell’accessione il proprietario del suolo acquista immediatamente la proprietà delle opere costruite sul suo fondo, sin dal loro inizio e a mano a mano che queste procedono, e tale proprietà perdura fino a quando non si realizzi il distacco dei materiali dal suolo con l’abbattimento delle opere, ovvero, conservandosi l’incorporazione, non si disponga separatamente del diritto sulle costruzioni mediante la costituzione di un diritto di superficie.

Per la S.C.[72] da ciò consegue che, sin quando il terzo tenuto alla rimozione delle opere non abbia adempiuto al suo obbligo, il proprietario del suolo — che é ancora proprietario delle opere a titolo originario — può ancora rinunciare (definitivamente) a quell’adempimento, dichiarando di voler ritenere le opere, salvo il debito per l’indennità dovuta al terzo, il quale potrà sempre vantare il credito relativo ed eventualmente anche il diritto alla rifusione delle spese vanamente incontrate nella procedura instaurata dal proprietario interessato per la rimozione delle opere.

Il proprietario del suolo sul quale viene eseguita una costruzione da parte di un terzo con materiali propri, acquista immediatamente la proprietà della costruzione, ma tale acquisto non é definitivo e si ha come non avvenuto (effetto ex tunc) qualora egli, nel termine di legge, eserciti il potere di rifiuto con l’intimazione di rimuovere la costruzione. Consegue che il proprietario il quale abbia ottenuto una sentenza di condanna del terzo alla rimozione non può, ancorché in sede di opposizione all’esecuzione intrapresa sia stata dichiarata prescritta l’actio iudicati nascente da detta sentenza, ottenere successivamente l’accertamento dell’acquisto della proprietà della costruzione per accessione [73].

C)  Usucapione del terzo

Anche se l’effetto dell’acquisto per accessione é automatico sin dal loro inizio e a mano a mano che queste procedono per una pronuncia della Corte di Cassazione [74] , in tema di usucapione di immobili, la costruzione eseguita (con materiali propri) sul fondo altrui e posseduta “uti dominus” per il tempo necessario ad usucapire, l’acquisto della proprietà dell’opera, per accessione, a favore del proprietario del fondo viene meno per successivo acquisto della proprietà del manufatto e del suolo, verificatosi in virtù di usucapione a favore del costruttore, e ciò in quanto la realizzazione da parte del possessore, di una costruzione sullo stesso, é indicativa dell’animus sibi habendi, incompatibile con l’intenzione di esercitare un potere di fatto sul bene corrispondente al contenuto di un diritto diverso da quello di proprietà.

D)  Rimozione (termini e rapporti con l’azione di rivendicazione) – ritenzione [75] –  ed indennità

La disposizione contenuta nell’art. 936 c.c., stabilendo che il proprietario del terreno non può obbligare il terzo a rimuovere la costruzione ivi eseguita da quest’ultimo con materiali propri, in buona fede ovvero a scienza e senza opposizione del detto proprietario, si riferisce all’ipotesi di costruzioni fatte interamente sul fondo altrui, e pertanto autonomamente utilizzabili da parte del detto proprietario.

Invece, qualora nella costruzione di un edificio si occupi solo con una parte di esso l’altrui fondo contiguo, essendo esclusa per definizione l’utilizzabilità autonoma della parte di edificio che insiste sull’altrui suolo da parte del proprietario di questo, a detto proprietario non é precluso di chiederne la rimozione, salvo, ovviamente, il concorso degli estremi che giustificano l’attribuzione al costruttore della proprietà del terreno da lui occupato a titolo di accessione invertita [76].

La buona fede che esclude che il proprietario possa obbligare il terzo a togliere dal suo fondo le piantagioni, le costruzioni o le opere dal terzo stesso ivi realizzate (art. 936, comma terzo, c.c.), é presunta, secondo la disposizione dell’art. 1147 c.c.[77], la quale contiene un principio generale non limitato all’ambito del possesso, in cui é stato dettato.

Tale presunzione, juris tantum, consente la prova contraria, anche attraverso presunzioni semplici, cui il giudice può ricorrere allorché siano acquisiti al processo fatti gravi, precisi e concordanti, che escludano le conclusioni che da quella derivino [78].

La buona fede rivela anche per differenziare l’accessione di cui all’art. 936 rispetto a quella prevista all’art. 938 c.c. (accessione invertita)[79].

In questa seconda ipotesi, a differenza di quanto si può verificare nella prima (nella quale la possibilità del proprietario di chiedere la rimozione delle opere é largamente limitata) il proprietario del suolo ha sempre la possibilità di chiedere la rimozione della parte di edificio che occupa il suo fondo, rimanendo salva soltanto, nel caso che l’occupazione sia avvenuta in buona fede e senza tempestiva opposizione del proprietario del suolo, la possibilità che l’autorità giudiziaria, tenuto conto delle circostanze, attribuisca al costruttore (su sua esplicita richiesta) la proprietà dell’edificio e del suolo occupato, dietro pagamento del doppio del valore della superficie occupata.

Il requisito della buona fede consiste nella ragionevole opinione da parte del costruttore di essere proprietario anche della porzione di terreno altrui occupata e non nel semplice convincimento di agire legittimamente in seguito all’ottenuto consenso verbale del vero proprietario [80].

L’espressione il valore dei materiali e il prezzo della mano d’opera contenuta nel secondo comma dell’art. 936 c.c. va interpretata come riferentesi a tutte le voci di spesa oggettivamente necessarie per l’esecuzione dell’opera (nel tempo e nel luogo in cui i lavori vennero eseguiti) a prescindere dai prezzi effettivamente pagati; e quindi come riferentesi non solo all’oggettivo valore di mercato, al tempo dell’esecuzione, delle due voci espressamente previste (materiali e mano d’opera), ma anche delle spese di progettazione tecnica necessaria per la costruzione delle opere trattenute, nonché al corrispettivo dovuto all’impresa che ha eseguito i lavori, anche se quest’ultimo non sia stato materialmente erogato, perché il terzo era titolare dell’impresa che ha eseguito le fabbriche con i propri capitali e la propria organizzazione [81].

1)   Rapporti con l’azione di rivendicazione

L’art. 936 ultimo comma c.c., il quale prevede che il proprietario del suolo su cui un terzo abbia realizzato un’opera non può più chiederne la rimozione dopo il decorso di sei mesi dalla notizia del fatto, trova applicazione esclusivamente nell’ambito della particolare disciplina dell’accessione, nel senso che detto proprietario, privato della scelta fra ritenzione e rimozione della costruzione, resta obbligato al pagamento del valore dei materiali e del prezzo della mano d’opera (oppure dell’aumento del valore del fondo), ma non interferisce sulla facoltà del proprietario medesimo di agire in rivendicazione[82], al fine di recuperare la porzione del bene della quale sia stato spossessato con l’esecuzione di quell’opera, e, quindi, di conseguirne la demolizione (fermo restando il suddetto obbligo di pagamento)[83].

In altri termini per la S.C.[84] l’azione di rivendicazione di una zona di terreno può coesistere con la domanda volta alla realizzazione dei diritti che, a norma dell’art. 936 c.c., spettano al proprietario rivendicante in ordine alle costruzioni fatte dal terzo sull’area rivendicata, e ciò anche quando la suddetta azione sia strumentale rispetto allo scopo di ritenere le costruzioni medesime o di obbligare colui che le ha eseguite a rimuoverle.

La richiesta di demolizione delle costruzioni fatte sulla detta zona dal possessore (o dai suoi danti causa) costituisce, peraltro, rispetto all’azione di rivendica, una domanda autonoma (diversamente dal caso in cui la stessa richiesta sia proposta in connessione con l’actio negatoria servitutis), poiché la rimozione delle opere eseguite dal terzo sulla cosa altrui con materiali propri é subordinata a particolari presupposti, la cui esistenza non consegue necessariamente all’accoglimento della domanda principale e non costituisce, inoltre, un elemento essenziale della concreta realizzazione dell’oggetto della rivendica, rappresentato dall’accertamento della proprietà del rivendicante e dal rilascio del bene rivendicato.

2)   Risarcimento del danno

In aggiunta alle domande di rimozione e/o rivendicazione é espressamente dall’art. 936, terzo comma, del c.c. riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in favore del proprietario del suolo nel solo caso in cui il medesimo sia altresì legittimato a chiedere la rimozione dell’opera; quando invece al proprietario non é o non é più consentito proporre quest’ultima domanda, é il terzo ad avere viceversa diritto ad un indennizzo a fronte del vantaggio economico da detta costruzione od opera derivato al proprietario del fondo, vantaggio che é prioritario ed assorbente rispetto al danno dal medesimo eventualmente subito ed incompatibile con la relativa pretesa risarcitoria [85].

3)   Il termine

Il termine di sei mesi, trascorso il quale, il proprietario del suolo non può, a norma dell’art 936, quinto comma, c.c., chiedere al terzo la rimozione delle costruzioni da questi eseguite con materiali propri sul detto fondo, integra un termine di decadenza disposto in materia non sottratta alla disponibilità delle parti.

Pertanto, ai fini procedurali, il decorso di questo termine non può essere rilevato dal giudice d’ufficio, ma deve essere eccepito dall’interessato mediante conclusioni specifiche, formulate in modo chiaro ed univoco [86].

Una deroga é prevista quando l’esecuzione delle opere abusive da parte di un terzo, con materiali propri, su suolo altrui, configura un illecito penale, il proprietario non gli deve corrispondere alcun indennizzo, anche se é decaduto dal diritto di chiedere la rimozione ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 936 c.c.[87]

In realtà in senso più ampio nelle controversie riconducibili alle fattispecie regolate dagli artt.1150 e 936 c.c. nessun indennizzo a carico del proprietario del fondo può essere preteso dal terzo costruttore che abbia realizzato l’opera in violazione della normativa edilizia, autonomamente commettendo nel primo caso, o concorrendo nel secondo, i reati previsti e puniti dagli artt. 31 e 41 della legge n. 1150/42 e 10 e 13 della legge n. 765/67 e ciò non tanto perché possano essere poste in dubbio la sussistenza o l’entità della locupletazione del proprietario del fondo nella prospettiva di un ordine di demolizione da parte della pubblica amministrazione competente, quanto piuttosto perché é da ritenere in contrasto con i principi generali dell’ordinamento ed in particolare con la funzione dell’amministrazione della giustizia che possa l’agente conseguire indirettamente, ma pur sempre per via giudiziaria, quel vantaggio che si era ripromesso di ottenere nel porre in essere l’attività penalmente illecita e che in via diretta gli é precluso dagli artt. 1346 e 1418 c.c.[88].

4)   L’indennizzo

Prima del suddetto termine spetta al proprietario del suolo, che eserciti il diritto di ritenzione riconosciutogli dall’art. 936 c.c., di scegliere, ai fini della liquidazione dell’indennizzo, il criterio del valore di materiali e mano d’opera, oppure quello dell’aumento del valore del fondo; in difetto di tale scelta — che può essere effettuata anche in grado di appello, non stabilendo la anzidetta norma alcun termine il giudice deve liquidare d’ufficio l’indennizzo sulla base degli elementi a disposizione, sempreché il terzo in buona fede ne abbia fatto domanda [89].

L’indennizzo dovuto dal proprietario costituisce debito di valore, sia che si determini in relazione all’incremento arrecato al fondo sia che abbia riguardo al valore dei materiali e al prezzo della mano d’opera; pertanto il relativo importo, riferito all’epoca dell’incorporazione, deve essere rivalutato alla data della liquidazione [90].

Secondo altra pronuncia[91] del tutto simmetrica l’obbligazione del proprietario del suolo costituisce debito di valore e pertanto la somma dovuta va liquidata con riferimento all’epoca della costruzione e rivalutata tenuto conto della svalutazione monetaria intervenuta fino al momento della decisione della causa, salvo che sia impossibile accertare il costo dei materiali e della mano d’opera, con riferimento all’epoca dell’incorporazione, come nel caso di incertezza obbiettiva in ordine al tempo in cui l’incorporazione stessa si é verificata, restando in tal caso consentito determinare detti costi con riferimento all’epoca della liquidazione.

Le somme dovute, integrano un debito che, pur essendo di valore, ha natura indennitaria e non risarcitoria da fatto illecito. Ne consegue che gli interessi su tali somme configurano un’obbligazione distinta, pur se accessoria, rispetto a quella principale, e possono essere riconosciuti dal giudice solo in presenza di una specifica domanda del creditore[92].

Diritto all’indennità che si prescrive nel termine decennale che decorre, ai sensi dell’art. 2935 c.c., dall’atto della restituzione della cosa migliorata.

Legittimato ad avanzare la pretesa di indennizzo é unicamente il terzo che, con i suoi materiali, abbia proceduto a piantagioni, costruzioni o opere su fondo altrui, ove il proprietario di questo preferisca ritenerle anziché obbligare il terzo a levarle.

Non può, pertanto, il proprietario, debitore di tale indennizzo, sostituirsi al terzo creditore nella formulazione della relativa domanda, in mancanza della quale il giudice non può procedere, d’ufficio, alla pronuncia della correlativa condanna, dato che la disponibilità del detto debitore non può sostituire l’indispensabile volontà dell’avente diritto volta ad ottenerla, ritualmente manifestata in giudizio nelle forme richieste [93].

Però ove il terzo abbia trasferito l’opera stessa ad altro soggetto dietro pagamento del valore dei materiali e dell’attività occorsi per la sua realizzazione, il rapporto fra l’obbligo di corrispondere l’indennizzo, gravante ex art. 936 c.c. sul proprietario del fondo il quale intenda esercitare il diritto di ritenzione, ed il diritto ad ottenerlo — non diversamente dall’inverso rapporto tra il diritto di chiedere la rimozione dell’opera e l’obbligo di provvedere al riguardo — devesi riconoscere non più tra il terzo e detto proprietario bensì tra questi ed il cessionario dell’opera, trovandosi l’uno a beneficiare dell’arricchimento e l’altro a subire il depauperamento in ragione dei quali la ratio della norma tende a ristabilire una situazione di relativo equilibrio [94].

Infine, é opportuno ricordare che il credito per l’indennizzo non costituisce un acquisto che cade in comunione legale ai sensi dell’art. 177, lett. a), c.c., dovendo escludersi che la comunione degli acquisti provenienti da attività separata possa comprendere tutti indistintamente i diritti di credito, in quanto, posto che l’atto deve avere ad oggetto l’acquisizione di un “bene” ai sensi degli articoli 810, 812 e 813 c.c., restano esclusi i meri diritti di credito che non abbiano una componente patrimoniale suscettibile di acquisire un valore di scambio [95].

5)   Limitazioni allo ius tollendi

Le limitazioni allo ius tollendi del proprietario del suolo previste dai commi quarto e quinto dell’art. 936 c.c. (nei casi di scienza e mancata opposizione del proprietario, di buona fede del costruttore e di decorso di sei mesi dalla notizia della incorporazione) non incidono sulla proprietà dell’opera, la quale appartiene al medesimo in forza del principio generale sancito dall’art. 934 c.c., ma soltanto sulla sua facoltà di scelta tra l’esercizio dello ius tollendi a spese del terzo costruttore e la ritenzione dell’opera con l’obbligo di pagare il valore dei materiali e il prezzo della manodopera, oppure l’aumento di valore recato al fondo.

Conseguentemente, il proprietario del suolo, pur rimanendo definitivamente obbligato a ritenere l’opera e a eseguire i suddetti pagamenti, può sempre provvedere a sue spese alla demolizione dell’opera, esercitando la facoltà di disporre della cosa, a lui spettante quale proprietario [96].

Mentre ai sensi dell’art. 936 quarto comma c.c. integra opposizione del proprietario di un fondo all’attività edificatoria sullo stesso intrapresa da un terzo idonea a conservargli le facoltà di alternativa riconosciutegli dal primo comma dell’art. citato, di ritenere la costruzione realizzata dal terzo, con l’obbligo di rimborsargli la somma minore tra lo speso ed il migliorato e di obbligarlo a rimuoverla, qualsiasi atto o fatto portato a conoscenza del terzo con mezzi idonei con cui detto proprietario manifesti tempestivamente (non oltre sei mesi dalla notizia dell’avvenuta incorporazione) in modo inequivocabile, l’intendimento di reagire e di opporsi all’illecita invasione della propria sfera dominicale [97].

Il criterio per determinare il limite temporale entro cui il dominus soli deve manifestare la sua opposizione all’opera che il terzo abbia intrapreso sul suo suolo con materiali propri, al fine di far salvo, ai sensi dell’art. 936, quinto comma, c.c., il diritto di chiederne la rimozione, é dato dal compimento dell’opera, onde, finché questa non sia portata a termine, la domanda di rimozione deve ritenersi tempestiva[98].

E)   Risoluzione [99]

Per ultima pronuncia della S.C.[100] in tema di accessione, la disciplina dettata dall’art. 936 c.c., mirando a regolare la ricaduta di un’attività di costruzione su suolo altrui, che coinvolge soggetti fra loro terzi, cioé non legati da un vincolo contrattuale esistente ed efficace, ovvero che é comunque estranea al contenuto dell’eventuale rapporto giuridico tra le parti, deve ritenersi applicabile unicamente all’area non coperta dall’art. 1458 c.c., il quale regola le restituzioni conseguenti allo scioglimento del rapporto. Pertanto, nel caso di risoluzione del contratto attributivo di un diritto reale implicante la facoltà di sfruttamento edilizio del suolo, il conseguente venir meno della coincidenza tra costruttore e titolare dello ius aedificandi, costituendo un effetto estraneo alla logica commutativa, non disciplinabile in base ai principi che presiedono le obbligazioni, é regolato dallo statuto della proprietà, mediante l’alternativa tra accessione, con pagamento dei materiali, e ius tollendi.

Diversamente, allorché l’attività costruttiva esprima non già l’esercizio di un diritto, ma l’adempimento di un’obbligazione, la risoluzione del contratto, che ne costituisce la fonte, determina l’insorgere di un obbligo restitutorio, ai sensi dell’art. 1458 c.c., da soddisfare in natura, ove possibile, o per equivalente monetario, ricorrendo, in tal caso, l’esigenza non di assegnare la proprietà di un bene, quanto di ripristinare le rispettive posizioni economiche delle parti, riportandole alla situazione preesistente alla stipula del contratto.

 

3A ipotesi – opere fatte da un terzo con materiali altrui

at. 937 c.c.   opere fatte da un terzo con materiali altrui: se le piantagioni, costruzioni o altre opere sono state fatte da un terzo con materiali altrui, il proprietario di questi può rivendicarli, previa separazione a spese del terzo, se la separazione può ottenersi senza grave danno delle opere e del fondo.

La rivendicazione non é ammessa trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell’incorporazione (2964 e seguenti).

Nel caso che la separazione dei materiali non sia richiesta o che i materiali siano inseparabili, il terzo che ne ha fatto uso e il proprietario del suolo che sia stato in mala fede sono tenuti in solido (1292 e seguenti) al pagamento di una indennità pari al valore dei materiali stessi. Il proprietario dei materiali può anche esigere tale indennità dal proprietario del suolo, ancorché in buona fede, limitatamente al prezzo che da questo fosse ancora dovuto. Può altresì chiedere il risarcimento dei danni, tanto nei confronti del terzo che ne abbia fatto uso senza il suo consenso, quanto nei confronti del proprietario del suolo che in mala fede abbia autorizzato l’uso.

 

Derogabilità della norma e differenze con la previsione di cui all’art 936 c.c.

Le disposizioni di cui all’artt. 937 (valido anche per l’art. 940 – specificazione) c.c. non si applicano quando le situazioni da tali norme disciplinate siano state regolate convenzionalmente fra le parti [101].

Per di più l’art. 937 c.c. non richiede diversamente dall’art. 936 c.c. — che il costruttore su suolo non proprio — e perciò terzo rispetto al proprietario degli uni e dell’altro — non sia legato da alcun rapporto con quest’ultimo, tant’é, invece, che il terzo comma prevede la pattuizione di un prezzo con il costruttore; pertanto, il proprietario di materiali con cui un appaltatore ha eseguito una costruzione su suolo altrui, se vuole, entro sei mesi, chiederne la separazione, ha l’onere di rivendicarli (art. 948 c.c.), nei confronti del proprietario del suolo, in un giudizio di cognizione — ovvero in riconvenzionale nell’opposizione alla consegna, instaurata dal proprietario del suolo — non essendo all’uopo sufficiente notificargli il titolo esecutivo per la consegna, ottenuto nei confronti del costruttore [102].

Anche se ultima sentenza di merito [103] ha stabilito che per l’applicabilità degli artt. 936 e 937 c.c. é necessario che l’autore delle opere eseguite sul suolo altrui sia un terzo, dovendo considerarsi tale colui che non sia vincolato al proprietario dell’immobile da alcun rapporto negoziale ovvero da alcun rapporto di altro tipo che comporti una specifica disciplina circa immissioni del genere. Non é, pertanto, terzo né colui che abbia eseguito l’opera in base ad un contratto concluso con il proprietario dell’immobile – salva l’ipotesi in cui tale contratto venga in seguito meno per invalidità, risoluzione e simili – né colui che già si trovi ad essere parte di un rapporto con il proprietario dell’immobile nell’ambito del quale rapporto la legge ponga una specifica disciplina delle addizioni e delle migliorie, né colui che esegua materialmente l’opera in adempimento di un contratto con persona diversa dal proprietario dell’immobile, in quanto in siffatta ipotesi l’esecutore materiale entra con la cosa medesima in rapporto in via esclusivamente secondaria a seguito e per effetto di un incarico conferitogli a qualsiasi titolo dall’autore e che si limita ad eseguire l’altrui volontà.

Tale sentenza, in realtà, riprende il precedente principio antecedente a quello del ’98 secondo cui la disciplina sub art. 936 (come pure quella degli artt. 935, 937) c.c. , in tema di accessione di mobile ad immobile presuppone, in ogni caso, che la cosa mobile unita (non necessariamente incrementativa del fondo cui accede) appartenga ad un proprietario diverso da quello del suolo: la ratio di detta disciplina risiedendo appunto nella regolamentazione da rapporti intersoggettivi tra i due proprietari (o tra il proprietario dei materiali ed il terzo che abbia con essi abusivamente operato). Pertanto la stessa disciplina e in particolare la regola dell`art. 936, ult. comma, per cui “la rimozione non può essere richiesta trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell’incorporazione” non può avere applicazione, con riguardo a cose mobili che, al momento dell`incorporazione, siano (o siano comunque divenute per abbandono) res nullius, come nel caso di materiali di discarico immesse (abusivamente) sul fondo altrui.  

4 A IPOTESI – La c.d. accessione invertita – ex art. 938 [104] [105]

art. 938 c.c.   occupazione di porzione di fondo attiguo: se nella costruzione di un edificio (1o presupposto)  si occupa in buona fede   (2o presupposto) una porzione del fondo attiguo(3o presupposto) e il proprietario di questo non fa opposizione entro tre mesi (2964) dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione, l’autorità giudiziaria, tenuto conto delle circostanze, può [4o presupposto (2908 sentenza costitutiva)] attribuire al costruttore la proprietà dell’edificio e del suolo occupato. Il costruttore e tenuto a pagare al proprietario del suolo il doppio del valore della superficie occupata, oltre il risarcimento dei danni.

Si ha quando il costruttore sul proprio fondo sconfina in buona fede nel  terreno confinante, con la conseguenza che la costruzione occuperà in parte il suolo altrui.

L’accessione invertita costituisce una deroga al principio quod inaedificatur solo cedit [106]; non é norma eccezionale in quanto persegue interessi generali e la sua applicazione ha quali presupposti

1)    lo sconfinamento dell’edificio,

2)    l’assoluta buona fede del costruttore,

3)    la consapevolezza e

4)    la mancanza di opposizione del vicino.

Inoltre si richiede la concomitanza dei suddetti requisiti e la necessaria pronuncia del giudice.

Il termine accessione invertita adoperato dalla dottrina, tende a mettere in particolare evidenza il fatto che, eccezionalmente, non é la proprietà del suolo che attrae la proprietà dell’edificio, ma é la proprietà dell’edificio ad attrarre a sé la proprietà del suolo.

É preferibile la teoria dominante[107]  la quale ritiene che il fenomeno vada distinto in due tempi:

A)        in un primo momento vi é la tipica accessione a favore del proprietario del suolo occupato dalla costruzione altrui;

B)        soltanto in un secondo momento, il costruttore, a seguito della sentenza costitutiva, diviene proprietario della porzione di suolo occupato e dalla costruzione che vi insiste.

Per la S.C.[108] perché si configuri l’accessione invertita, di cui all’art. 938 c.c., é necessario:

a) che nella costruzione d’un edificio il costruttore abbia sconfinato, occupando con le fabbriche, oltre al proprio terreno, una porzione del fondo attiguo;

b) che tale occupazione sia avvenuta in buona fede;

c) che la costruzione sia stata eseguita con la consapevolezza e senza opposizione del vicino.

Se manca uno solo di tali requisiti l’accessione non ha luogo, così come la stessa non può trovare applicazione, anche per il suo carattere eccezionale, nel caso di sconfinamento non orizzontale, con l’occupazione di un fondo attiguo, ma in senso verticale, posto in essere, nell’ambito d’un edificio in condominio, dal proprietario d’un piano in danno del proprietario di altro piano sovrastante o sottostante.

Secondo le sezioni unite[109] con riguardo all’occupazione di porzione del fondo altrui con la costruzione di edificio, e per il caso in cui non ricorrano le condizioni fissate dall’art. 938 c.c. per l’attribuzione al costruttore della proprietà dell’edificio e del suolo occupato (cosiddetta accessione invertita), il diritto del proprietario di detto fondo di chiedere la demolizione della parte della costruzione illegittimamente realizzata e la restituzione della suddetta porzione va riconosciuto in base alle regole generali sulla tutela del diritto dominicale, dovendosi escludere l’applicabilità dell’art. 936 c.c., e, quindi, delle limitazioni a tale demolizione previste dal quarto e dal quinto comma del medesimo art. 936 c.c. (che la negano nei casi di scienza e mancata opposizione del proprietario, o di buona fede del costruttore, ovvero di decorso di sei mesi dalla notizia dell’incorporazione), trattandosi di disposizioni che si riferiscono all’ipotesi diversa di opere realizzate dal terzo interamente sul suolo altrui, e che trovano giustificazione nella peculiarità della relativa situazione (in considerazione del presumibile più consistente vantaggio che al dominus soli può derivare dall’accessione diretta delle costruzioni attuate dal terzo).

 

A)  I requisiti

 

1)   Vicinanza dei fondi  e costruzione edificio;

La c.d. accessione invertita, presuppone l’occupazione, in buona fede, di una mera porzione del fondo altrui, da parte del proprietario costruttore sul fondo attiguo, onde non può trovare applicazione nella diversa ipotesi di integrale edificazione dell’area altrui [110].

La disciplina in esame trova applicazione nell’ipotesi in cui la costruzione dell’edificio abbia comportato l’occupazione in buona fede della porzione di un fondo attiguo di proprietà di altri, non anche nell’ipotesi in cui lo sconfinamento investa un fondo comune del costruttore e di terzi, nel qual caso va applicata la disciplina in tema di comunione, ed in ispecie la norma sui limiti dell’uso della cosa comune (art. 1102 c.c.), la quale é violata allorché uno dei comunisti attragga nella propria esclusiva sfera giuridica il bene comune e parte di esso[111].

La cassazione[112], inoltre, ha sviluppato anche la necessità della costruzione, anche in parte, dell’edificio al fine dell’applicabilità della normativa.

La norma di cui all’art. 938 c.c., di carattere eccezionale non é legittimamente applicabile al di là delle ipotesi in essa espressamente contemplate, così che, per essere utilmente invocata, é necessario, fra l’altro, che l’erigendo edificio vada ad occupare una porzione del fondo attiguo a quello del costruttore, poggiando strutturalmente e funzionalmente su di esso in modo che, alla stregua del generale criterio dell’accessione (di cui il disposto dell’art. 938 costituisce un’evidente eccezione), la parte dell’edificio eretta su suolo altrui apparterrebbe al proprietario di quest’ultimo.

Non può, pertanto, legittimamente ricorrersi al principio della accessione cosiddetta inversa allorché la porzione di fondo attiguo sia stata occupata dal costruttore con un semplice muro di contenimento o di divisione, poiché la norma di cui all’art. 938 c.c. facendo riferimento esclusivo alla costruzione di un edificio (di una struttura muraria, cioé, complessa ed idonea alla permanenza, nel suo interno, di persone e cose) non si applica con riguardo ad opere diverse, restando a tal fine irrilevante la loro eventuale natura e funzione pertinenziale.

2)   Buona fede del costruttore;

La buona fede, che si richiede nel costruttore ai fini dell’accessione invertita e che consiste nella ragionevole opinione di costruire sul proprio suolo o comunque su terreno sul quale si abbia diritto di edificare, al contrario della buona fede delineata dall’art. 1147 c.c. per la qualificazione del possesso non é presunta, ma deve essere dimostrata dal costruttore.

Per la Corte di Cassazione[113] la buona fede non può essere presunta, ma deve essere dimostrata — al pari dei requisiti oggettivi della complessa fattispecie — dallo stesso costruttore, che, in deroga al principio generale dell’accessione (superficies solo cedit), voglia conseguire il trasferimento della proprietà, essendo al riguardo irrilevante la mancata opposizione entro tre mesi da parte del confinante.

Deve consistere, pertanto, nel convincimento di quest’ultimo di costruire sul proprio suolo e di non commettere alcuna usurpazione con riguardo alla ragionevolezza dell’uomo medio nel suo comportamento, come seria indagine sulla fondatezza del proprio diritto.

Difatti per le sezioni unite[114], il requisito della buona fede richiede la ragionevole opinione da parte del costruttore medesimo di essere proprietario di tale porzione, e, pertanto, va escluso quando egli sia consapevole della sua appartenenza ad altri.

In altri termini la buona fede che consente al giudice di attribuire al costruttore la proprietà della porzione di suolo occupato deve consistere nella mancata percezione dello sconfinamento, con la conseguenza che essa va esclusa quando il costruttore consapevole dell’alienità della zona di terreno occupata abbia agito nella convinzione della liceità della costruzione in forza del consenso verbale del vicino [115].

E’ espressione di uno status soggettivo legato alle cognizione del costruttore.

Consegue che la buona fede, esclusa dal dolo, non é esclusa dalla colpa, cioé dalla incapacità o imperizia nella formazione del convincimento che la sorregge; anzi lo status psichico é sovente determinato proprio, oltre che dal difetto di cognizioni, dal vizio di percezione e giudizio dell’agente.

Tuttavia, ai fini probatori, per la individuazione della buona fede, occorre aver riguardo – ove non soccorrano specifici elementi sulle minorate capacità del soggetto attivo – alla ragionevolezza dell’uomo medio, e al convincimento che questi poteva legittimamente formarsi circa la conformità dell’azione al proprio diritto, con esclusione della lesione del diritto altrui, sulla scorta delle cognizioni possedute effettivamente o che tali debbano ritenersi presuntivamente.

Difatti la giurisprudenza di legittimità[116], così, ha previsto: per la buona fede rilevante ai fini dell’accessione invertita, bisogna avere riguardo alla ragionevolezza dell’uomo medio ed al convincimento che questi poteva legittimamente formarsi circa l’esecuzione della costruzione sul proprio fondo e non su quello altrui, in base alle cognizioni possedute effettivamente e che tali devono presuntivamente ritenersi.

Ne consegue che la buona fede non può ritenersi provata, anzi é esclusa, quando sulla scorta delle cognizioni possedute, l’agente non avrebbe potuto ignorare l’incidenza della propria azione sul diritto altrui. E’ possibile, tuttavia che, proprio in relazione al legame tra pensiero e azione, il soggetto attivo prospetti la sua buona fede con riferimento alla convinzione di essere nel giusto, rispetto al conflitto che si pone tra il diritto gestito e la presenza altrui della quale ha cognizione.

Ad esempio secondo la S.C., soprattutto in pronunce degli anni ’80, non vi é buona fede quando:

1)  l’agente, sia pure convinto del suo diritto di proprietà, si sia fatto ragione da sé e sia venuto in possesso del fondo o porzione dello stesso, sul quale ha poi edificato, attraverso lo spoglio dell’altrui possesso[117];

2)  la prova si poteva ricavare dalla CTU nella quale si affermava che la causa dello sconfinamento era stata indicata nell’erroneo allineamento di lotti di terreno[118];

3)  il costruttore sia consapevole della appartenenza del fondo ad altri[119];

4)  il costruttore abbia eretto l’edificio essendo consapevole di occupare il suolo del vicino in quanto abbia eseguito le opere progettate nonostante, in relazione alle particolari circostanze del caso concreto, dovesse quanto meno dubitare di invadere l’altrui proprietà[120];

5)  il costruttore nel dubbio ha costruito sul proprio fondo per l’incertezza dei confini tra i fondi delle due parti[121];

6)  il costruttore sia consapevole di non poter vantare alcun diritto reale e anche quando sussista il dubbio sulla proprietà del suolo per incertezza di confini o per altra ragione[122].

3)   Assenza di tempestiva opposizione;

Ai fini della decorrenza del termine di tre mesi di cui all’art. 938 c.c., per «inizio» della costruzione deve intendersi — coerentemente alla ratio della norma in esame, che é quella di consentire al proprietario del suolo, attraverso una tempestiva opposizione, di rendere improponibile al costruttore una domanda di attribuzione a sé della proprietà dell’edificio e del suolo occupato — il compimento di qualsiasi attività, anche soltanto preparatoria dell’edificazione vera e propria, che, come lo sbancamento del terreno, implichi una modificazione dello stato dei luoghi e risulti, in concreto, obiettivamente idonea a palesare il fine edificatorio della occupazione dell’altrui fondo[123].

Non può essere fatto obbligo al costruttore di fornire la prova del fatto negativo costituito dalla mancanza di una tempestiva opposizione del proprietario del fondo parzialmente occupato (da proporsi entro tre mesi dall’inizio, non dell’edificazione vera e propria, ma delle attività preparatorie, implicanti ugualmente l’occupazione del suolo altrui), se non attraverso la dimostrazione del fatto positivo reciproco, rappresentato da un’opposizione successiva alla scadenza dell’indicato termine [124].

La domanda

La richiesta di applicazione dell’art. 938 c.c. dà luogo non ad una mera difesa né ad una eccezione, sebbene ad una vera e propria domanda, intesa a conseguire un provvedimento giudiziale, costitutivo del diritto di proprietà a favore del costruttore e, coevamente, estintivo del diritto del proprietario del suolo la quale é soggetta ai limiti ed alle preclusioni di cui agli artt. 183, 184 c.p.c. e non e proponibile per la prima volta in appello (art. 345 c.p.c.)[125].

L’accessione invertita (art. 938 c.c.) può essere dichiarata soltanto se invocata dal costruttore.

In nessun caso il proprietario del suolo può adire il giudice (a parere di chi scrive come una sorta di actio interrogatoria) per costringere il costruttore, contro la volontà del medesimo, ad acquistare la proprietà del suolo occupato e delle opere sullo stesso eseguite, non trovando, nella legge, alcuna valida giustificazione un acquisto coattivo di chi non lo voglia, con trasformazione in obbligo di una semplice facoltà riconosciuta in favore del costruttore in buona fede[126].

La facoltà di chiedere la cosiddetta accessione invertita, in presenza dei requisiti fissati dall’art. 938 c.c., ivi inclusa la buona fede del costruttore, deve essere riconosciuta anche agli aventi causa a titolo particolare del costruttore medesimo, tenuto conto, ove si tratti di fabbricato condominiale, che la facoltà stessa può essere esercitata pure dal singolo condomino, ma che l’accoglimento della relativa domanda giova a tutti gli altri partecipanti, implicando l’inclusione della suddetta porzione di suolo fra le cose comuni (art. 1117 n. 1 c.c.)[127].

e qualora uno solo dei comproprietari di un fondo abbia proceduto alla costruzione di un edificio, occupando in buona fede una porzione del fondo attiguo, nel giudizio dallo stesso instaurato nei confronti del proprietario di quest’ultimo fondo per ottenere, ai sensi dell’art. 938 c.c., l’attribuzione della proprietà del suolo occupato, deve essere disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari del fondo su cui é stato costruito l’edificio, ricorrendo tra di essi una ipotesi di litisconsorzio necessario[128].

4)   La sentenza costitutiva

Per la S.C.[129] colui che, nella costruzione di un edificio, ha occupato in buona fede una porzione del fondo attiguo, se chiede al giudice l’attribuzione della proprietà del suolo occupato — accessione invertita — in caso di accoglimento di tale domanda ottiene una pronuncia costitutiva, perché il suo diritto sorge con la pronuncia del giudice. Egli, poiché trae vantaggio dalla sentenza costitutiva, deve sopportare tutte le spese del giudizio, mentre l’avversario può essere condannato esclusivamente a quella parte di spese che siano determinate dalla sua ingiustificata opposizione. Tale principio non é in contrasto con quello processuale sulla soccombenza, di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c., perché la parte che chiede ed ottiene l’accessione invertita non può essere considerata totalmente vittoriosa, dato che é tenuta a pagare al proprietario del suolo il doppio del valore della superficie occupata, oltre il risarcimento dei danni.

La dottrina é concorde nell’affermare che la sentenza possa essere evitata se le parti, in via transattiva, si determinano alla cessione del terreno occupato con contestuale pagamento di un indennizzo che, essendo previsto dalla legge, dovrebbe essere, come punto di riferimento, il doppio del valore del terreno.

Infine, nella situazione prevista dall’art. 938 c.c., non ha rilievo immediato l’eventuale conflitto fra due acquirenti dallo stesso proprietario, sibbene la correlatività, sancita dalla legge, fra il potere del giudice di attribuire la proprietà della porzione di suolo altrui, e la situazione di fatto determinatasi a seguito dell’occupazione, da parte del costruttore, della porzione medesima.

Sicché gli effetti propri della pubblicità legale si attuano con la trascrizione della sentenza, posto che nessuna disposizione di legge prescrive la trascrizione dell’istanza con la quale si solleciti il potere del giudice di assegnare al costruttore su suolo altrui, a norma dell’art. 938 c.c., la porzione di terreno occupata in buona fede [130].

B)  Indennizzo e risarcimento del danno

In ipotesi di accessione invertita in cui la pronuncia del giudice non fa che rendere definitiva, con il trasferimento della proprietà al costruttore, l’indisponibilità della porzione del suolo occupata con la costruzione, il proprietario del suolo, per la perduta disponibilità di questo, ha diritto unicamente all’indennizzo pari al doppio del valore della superficie occupata, nonché all’eventuale risarcimento del danno, consistente nel deprezzamento che, a seguito della privazione della zona occupata, sia derivato al suolo residuo [131].

Sicché, come non può rientrare nella valutazione del danno medesimo la considerazione del mancato lucro, futuro ed ipotetico, connesso ad una edificazione meramente eventuale da parte del proprietario, così non può influire sulla valutazione stessa la considerazione di eventi sopravvenuti, e imprevedibili al momento dell’occupazione, che abbiano di per sé immutato la natura o il valore del fondo già parzialmente occupato [132].

Il corrispettivo dell’accessione invertita deve essere determinato con criterio obiettivo, tenendo conto soltanto del valore che il suolo occupato ha di per sé in virtù della sua natura, della sua conformazione e delle sue caratteristiche in genere, indipendentemente dalla diversa e maggiore utilità che, per la destinazione ad esso data, possa averne tratto il costruttore rispetto a quella che avrebbe potuto trarne il proprietario [133].

Inoltre il pagamento del doppio del valore del fondo occupato realizza un debito di valore che deve essere rivalutato nella misura della svalutazione monetaria avutasi sino al momento della liquidazione giudiziaria [134].

E’ opportuno precisare che il costruttore il quale abbia occupato in buona fede una parte del suolo del vicino, al fine di ottenere l’attribuzione della proprietà del suolo occupato, pur dovendo proporre una espressa domanda, non é tenuto ad offrire anche una congrua indennità, perché la determinazione di questa é riservata al giudice del merito il quale, pertanto, non é vincolato dall’entità dell’offerta compiuta dal costruttore, né dalla condotta processuale dello stesso, che può indicare quella indennità anche in appello nonché modificarla, senza che la sua attività processuale al riguardo resti soggetta ai dettami degli artt. 345 e 346 c.p.c.[135]

Unione e commistione

Libro III della proprietà – Titolo II della proprietà – Capo III  dei modi di acquisti della proprietà – sez. II dell’accessione, della specificazione dell’unione e della commistione –  artt. 934 – 947

art. 939 c.c.   unione e commistione: quando più cose   appartenenti a diversi proprietari  sono state unite o mescolate in guisa da formare un sol tutto,  ma sono separabili senza notevole deterioramento, ciascuno conserva la proprietà della cosa sua e ha diritto di ottenerne la separazione. In caso diverso (rectius non separabili), la proprietà ne diventa comune in proporzione del valore delle cose spettanti a ciascuno.

Quando però una delle cose si può riguardare come principale (tratta da criteri di natura economica, la cui determinazione é rimessa alla valutazione del giudice) o é di molto superiore per valore, ancorché serva all’altra di ornamento, il proprietario della cosa principale acquista la proprietà del tutto (acquisto a titolo originario). Egli ha l’obbligo di pagare all’altro il valore della cosa che vi é unita o mescolata; ma se l’unione o la mescolanza é avvenuta senza il suo consenso ad opera del proprietario della cosa accessoria, egli non e obbligato a corrispondere che la somma minore tra l’aumento di valore apportato alla cosa principale e il valore della cosa accessoria.

E’ inoltre dovuto il risarcimento dei danni in caso di colpa grave.

 

L’unione é la congiunzione di più cose appartenenti a proprietari diversi;

la commistione, invece, indica la loro mescolanza.

Affinché vi sia questo tipo di acquisto della proprietà a titolo originario é necessaria, però, l’esistenza di determinati presupposti.

É possibile distinguere, in particolare, 3 ipotesi:

A)   cose appartenenti a diversi proprietari separabili senza notevole deterioramento; nel caso in esame non si ha alcuna modifica nei rispettivi titoli di proprietà, e ciascun soggetto può richiedere ed ottenere la separazione della sua cosa.

B)   Cose inseparabili[136], ma nessuna di esse può considerarsi principale né superiore per valore; in questo caso si realizza una situazione di comproprietà per quote, in proporzione al valore delle cose spettanti a ciascuno. Una sorta di comunione [137] pro indiviso.

Per una sentenza della S.C.[138] una costruzione su suolo parzialmente altrui, in mancanza di contrario atto scritto, pur se in piani distinti, é comune ai proprietari dei rispettivi suoli, in base alla disciplina stabilita dagli artt. 934 e 939 c.c., proporzionalmente alla parte di essi occupata; perciò, il trasferimento ad un terzo, da parte di un comproprietario, di singole unità immobiliari dell’edificio, ha effetti reali per la parte che corrisponde alla quota dell’alienante, ed effetti obbligatori per quella altrui (art. 1478 c.c.), con la conseguenza che l’acquirente della quota – e non il suo dante causa – é legittimato passivo dell’azione di scioglimento della comunione[139] esperita dagli altri comproprietari(art. 784 c.p.c.).

C)   Cose di cui una possa essere considerata principale o di valore superiore; in questa ipotesi si ha l’acquisto della proprietà a titolo originario; il proprietario della res principale acquista la proprietà del tutto.

La S.C.[140] in merito ha stabilito che a norma dell’art. 939, secondo comma, c.c., quando più cose, appartenenti a proprietari diversi, siano state unite in modo tale da costituire un unico bene e non siano separabili senza deterioramento, il proprietario della cosa principale o molto superiore di valore acquista la proprietà del tutto ed é obbligato a pagare all’altro il valore della cosa unita o mescolata; solo, nell’ipotesi che l’unione o la mescolanza siano avvenute senza il suo consenso, egli é obbligato, invece, a corrispondere la somma minore tra l’aumento di valore apportato alla cosa principale ed il valore della cosa accessoria.

Caso specifico di unione si ha quando il bene immobile costituito dal suolo di una strada vicinale non soggetta al pubblico transito, ovvero di una strada privata agraria, appartiene ai privati che hanno concorso a realizzarle; in siffatta ipotesi, anche quando gli apporti dei soggetti che hanno concorso nella loro costituzione siano rappresentati da porzioni dei terreni latistanti, le singole porzioni devono considerarsi ormai distaccate dai terreni cui appartenevano, con la conseguente determinazione, a favore di tutti, di un acquisto del nuovo bene formatosi per unione, del quale i soggetti, che hanno contribuito alla sua costituzione, usufruiscono come proprietari — in quanto esso é oggetto di una comunione tra loro — e non a titolo di servitù. Pertanto, i fondi posti ai suoi lati non possono essere considerati materialmente contigui tra loro e devono, perciò, qualificarsi come fondi non confinanti ai fini dell’istituto del riscatto agrario [141]

Specificazione

Libro III della proprietà – Titolo II della proprietà – Capo III  dei modi di acquisti della proprietà – sez. II dell’accessione, della specificazione dell’unione e della commistione –  artt. 934 – 947

 

art. 940 c.c.   specificazione: se taluno ha adoperato una materia che non gli apparteneva per formare una nuova cosa, possa o non possa la materia riprendere la sua prima forma, ne acquista la proprietà pagando al proprietario il prezzo della materia, salvo che il valore della materia sorpassi notevolmente quello della mano d’opera. In quest’ultimo caso la cosa spetta al proprietario della materia, il quale deve pagare il prezzo della mano d’opera.

Per specificazione si intende la trasformazione ottenuta tramite applicazione dell’attività umana di un oggetto in un latro che se ne distingua per differente funzione economica–sociale [142].

      Per la Corte di Legittimità la specificazione, che é un modo di acquisto della proprietà, consistente nella trasformazione di una materia in un oggetto avente una propria distinta individualità economico–sociale, non può concretarsi solo nell’originale disposizione della cosa ideata e realizzata per raggiungere un particolare effetto [143].

      Il criterio per stabilire quando v’é la nuova species non é quello economico di miglioramento della materia trasformata ma quello meramente materiale di trasformazione della cosa, ovvero, la cosa trasformata deve essere differente da quella originaria [144].

Alluvione – Terreni abbandonati – Laghi e stagni – Avulsione – Isole e unioni di terra – Alveo abbandonato – Mutamenti del letto dei fiumi

Libro III della proprietà – Titolo II della proprietà – Capo III  dei modi di acquisti della proprietà – sez. II dell’accessione, della specificazione dell’unione e della commistione –  artt. 934 – 947

art. 941 c.c.   alluvione: le unioni di terra e gli incrementi, che si formano successivamente e impercettibilmente nei fondi posti lungo le rive dei fiumi o torrenti, appartengono al proprietario del fondo, salvo quanto é disposto dalle leggi speciali.

 

Perché sorga a favore di coloro che si servono di un fosso per lo scolo di acque la presunzione di proprietà comune di cui all’art. 897 c.c., non basta il solo fatto dello scolo, ma occorre che si tratti di un fosso interposto tra i fondi di rispettiva proprietà dei confinanti, e cioé di un fosso giacente lungo il confine tra i due fondi. Pertanto, tale presunzione non é operante quando il fosso corra per tutta la sua lunghezza nella parte interna di uno dei fondi confinanti, dovendosi in tal caso ritenere che il fosso sia di dominio esclusivo del proprietario nel cui fondo esso si trova.

Il diritto di alluvione può sorgere in favore dei fondi posti lungo le rive dei fiumi o di torrenti, che fanno parte del demanio pubblico, non anche di quelli separati da fossi, che appartengono in privata proprietà ai frontisti[145].

Perché possa aversi alluvione propria, occorre che l’incremento da acquistarsi da rivieraschi siasi formato successivamente ed impercettibilmente nei fondi posti lungo le rive dei fiumi, e dei torrenti e che si tratti pertanto di un lavorio lento e non percettibile dell’acqua che, staccando da altri fondi o dalla riva opposta particelle di terra le depositi nell’alveo, in modo da incrementare della nuova superficie l’estensione della proprietà rivierasca.

Analogamente, perché il terreno abbandonato dall’acqua corrente, nel corso dell’alluvione impropria, possa venire attribuito per diritto di accessione al proprietario del fondo lungo la via, é necessario che anch’esso provenga da un’azione lenta dell’acqua che, ritirandosi insensibilmente da una delle rive, metta allo scoperto un lembo di terreno già facente parte dell’alveo.

Ogni volta, invece, che il precedente proprietario sia riconoscibile, come nel caso in cui l’incremento fluviale sia conseguenza di un’azione rapida ed impropria delle acque, non può farsi luogo a mutamento di proprietà, la quale, salvo il caso dell’avulsione, viene conservata da chi ne era il precedente titolare[146].

Mentre il fenomeno dell’inondazione, per i suoi connotati caratterizzanti di temporaneità e transitorietà, non importa un definitivo mutamento della condizione dei luoghi e non esercita, quindi, alcuna incidenza effettuale sulla natura giuridica dei terreni inondati, lasciando inalterata la situazione giuridica di vantaggio, direttamente protetta, dei titolari di essi. Dall’allagamento consegue soltanto una compressione temporanea del diritto dominicale, il quale, rimanendo, durante tale evento naturale, immutato nella sua essenza, anche se limitato nella sua sfera di operatività per la contingente privazione dell’esercizio di talune facoltà, ritorna ad espandersi, in tutta la pienezza della sua area di incidenza, a seguito del ripristino della situazione anteriore all’allagamento[147].

Infine, il proprietario del fondo ceduto in locazione ad un terzo estende il suo possesso anche alla superficie che via via si aggiunge al (suo) fondo per effetto di alluvione, con la conseguenza che il conduttore, il quale estende alla superficie che progressivamente si aggiunge per effetto dell’alluvione solo il possesso materiale di cui gode per effetto del rapporto di locazione, non può iniziare a possedere, animo domini, tale superficie senza un atto che manifesti inequivocamente al possessore il mutamento dell’animus (interversione del possesso) neppure se, nonostante l’incremento, sia rimasto invariato il canone locativo, dato che tale situazione di fatto non può in alcun modo tradursi in un atto di opposizione del detentore contro il possessore[148].

 

art. 944 c.c.   avulsione: se un fiume o torrente stacca per forza istantanea una parte considerevole e riconoscibile di un fondo contiguo al suo corso e la trasporta verso un fondo inferiore o verso l’opposta riva, il proprietario del fondo al quale si e unita la parte staccata ne acquista la proprietà. Deve però pagare all’altro proprietario un’indennità nei limiti del maggior valore recato al fondo dall’avulsione.

 

 

É necessario specificare che con la Legge n. 37, 5 gennaio 1994 [i] (nota di chiusura)Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche – sono state apportate modifiche sostanziali alle norme del codice civile.

In altre parole con tale modifica legislativa tutto ciò che precedentemente era acquisibile a titolo originario con le modalità di cui agli artt. 942 e ss, non é più concretizzabile da più di 20 anni.

 

 

art. 942 c.c.  terreni abbandonati dalle acque correnti: i terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull’altra, appartengono al demanio pubblico, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto.

Ai sensi del primo comma, si intendono per acque correnti i fiumi, i torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia.

Quanto stabilito al primo comma vale anche per i terreni abbandonati dal mare, dai laghi, dalle lagune e dagli stagni appartenenti al demanio pubblico (822).

 

Ante riforma per la giurisprudenza di Cassazione il fenomeno di incremento fluviale disciplinato, nella particolare forma di accessione denominata alluvione impropria, dall’art. 942 c.c., consisteva nell’acquisto, da parte del proprietario o dei proprietari dei fondi posti lungo una delle due rive del fiume, della proprietà del terreno abbandonato dall’acqua corrente che ritirandosi insensibilmente e per cause naturali da una delle rive, si é spostata insensibilmente impercettibilmente ma definitivamente verso l’altra, privando la riva abbandonata dalle acque della originaria funzione di pubblico interesse dalla quale dipendeva la sua demanialità necessaria; tale fenomeno si distingueva, quindi, da quello affine dell’alveo abbandonato di cui all’art. 946 c.c., che consiste nel repentino abbandono, da parte del fiume, del proprio letto originario per aprirsi un nuovo corso [149].

Sempre ante riforma per la medesima Cassazione qualora, poi, il terreno abbandonato da un fiume venisse irreversibilmente acquisito nella realizzazione di opera pubblica, ed il privato, proprietario del fondo rivierasco, agisse contro l’ente costruttore di detta opera, per conseguire, previo accertamento dell’estensione del suo diritto dominicale su detto terreno in forza d’accessione a norma dell’art. 942 c.c., il risarcimento del danno mediante somma equivalente al valore venale dell’immobile, doveva escludersi l’esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti eventualmente interessati a reclamare la proprietà sul bene, quale il confinante della riva opposta, ovvero lo Stato, nel cui demanio l’immobile medesimo risultasse ancora accatastato, tenuto conto che il suddetto accertamento veniva richiesto al giudice solo nel rapporto inter partes, al fine del riscontro del fondamento della pretesa risarcitoria[150].

Concetto di inalveamento

Già ante riforma secondo la S.C.[151] dalla trasformazione della condizione giuridica del fondo confinante con un fiume, dovuta alla causa naturale dell’inalveamento, per effetto del quale il fondo stesso, divenuto alveo del fiume, entrava a far parte del demanio pubblico, derivava l’estinzione del diritto dominicale privato sul terreno inalveato. Da ciò conseguiva che i fondi già precedentemente arretrati e separati dal fiume dal fondo poi inalveato, fondi che il nuovo corso del fiume stesso ha fatto divenire rivieraschi, erano destinati, in virtù delle norme che disciplinano le accessioni fluviali (in particolare artt. 942–946 c.c. vigente, corrispondenti agli artt. 454 e 461 c.c. del 1865), a fruire del terreno eventualmente lasciato libero dalle acque che, per altra causa naturale, erano ritornate nell’antico letto o se ne era ancora formato un altro nuovo, senza che contro tale diritto potessero farsi valere le ragioni di una proprietà preesistente ed ormai estinta.

Tutto ciò nel presupposto che si trattasse di vero e proprio inalveamento, con i suoi caratteri di definitività e stabilità relative, anche se non di immutabilità, in quanto qualora si fosse, invece, in presenza di semplice inondazione, fenomeno questo per sua natura transeunte e non concepibile in continuità dinamica di scorrimento protraentesi per diversi anni, doveva ritenersi l’immanenza del diritto di proprietà privata sul fondo inondato e poi riemerso.

 

art. 943 c.c.   laghi e stagni: i terreno che l’acqua copre quando essa é all’altezza dello sbocco del lago o dello stagno appartiene al proprietario del lago o dello stagno, ancorché il volume dell’acqua venga a scemare.

Il proprietario non acquista alcun diritto sopra la terra lungo la riva che l’acqua ricopre nei casi di piena straordinaria.

 

Nell’ipotesi in cui il proprietario di un suolo sito sull’alveo di un lago realizzi una darsena mediante escavazione del proprio suolo, facendo sì che l’acqua lacustre allaghi lo scavo, non é possibile scindere tra proprietà privata del suolo e proprietà demaniale dell’acqua e così ritenere che la darsena appartenga al privato, salvo il diritto della P.A. alla derivazione.

Al contrario, posti i principi di inseparabilità tra acqua ed alveo e di inalienabilità dei beni del demanio pubblico, deve ritenersi che, per accessione alla cosa principale, il terreno, originariamente privato ma trasformato in darsena, sia divenuto anch’esso demaniale [152].

Per altre sezioni unite [153] ai fini dell’individuazione dei terreni ricompresi nel demanio per la loro contiguità a corsi d’acqua pubblici, opera il principio per cui l’estensione dell’alveo, suscettibile di detta ricomprensione, deve essere determinata con riferimento alle piene ordinarie, senza tenere conto del perturbamento determinato da cause eccezionali.

 

art. 945 c.c.   isole e unioni di terra: le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti appartengono al demanio pubblico (822).

(Se l’isola si é formata per avulsione, il proprietario del fondo da cui é avvenuto il distacco, ne conserva la proprietà).

(La stessa regola si osserva se un fiume o un torrente, formando un nuovo corso, attraversa e circonda il fondo o parte del fondo di un proprietario confinante, facendone un’isola)[154].

 

Le isole che si formano nel letto dei fiumi o torrenti, di cui é prevista la demanialità dall’art. 945, primo comma, c.c. (i cui commi secondo e terzo sono stati abrogati dall’art. 2 della legge 5 gennaio 1994, n. 37), non appartengono al cosiddetto demanio necessario dello Stato, ai sensi dell’art. 822, primo comma, c.c., ma al demanio non necessario, o legale, secondo la previsione del secondo comma dello stesso articolo, a norma del quale fanno parte del demanio pubblico, ove appartenenti allo Stato, anche i vari beni ivi specificamente elencati ed inoltre «gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico». Ne consegue che l’entrata in vigore del suindicato art. 945 del codice civile del 1942, innovativo rispetto all’art. 458 del codice civile del 1865, che ammetteva la proprietà privata per le isole nate nei fiumi o torrenti non navigabili né atti al trasporto, non ha ipso iure fatto diventare demaniali le isole appartenenti a privati [155].

 

art. 946 c.c.   alveo abbandonato: se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonato l’antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico [156].

Come già scritto il fenomeno di incremento fluviale disciplinato, nella particolare forma di accessione denominata alluvione impropria, dall’art. 942 c.c., consiste nell’acquisto, da parte del proprietario o dei proprietari dei fondi posti lungo una delle due rive del fiume, della proprietà del terreno abbandonato dall’acqua corrente che ritirandosi insensibilmente e per cause naturali da una delle rive, si é spostata insensibilmente impercettibilmente ma definitivamente verso l’altra, privando la riva abbandonata dalle acque della originaria funzione di pubblico interesse dalla quale dipendeva la sua demanialità necessaria; tale fenomeno si distingue, quindi, da quello affine dell’alveo abbandonato di cui all’art. 946 c.c., che consiste nel repentino abbandono, da parte del fiume, del proprio letto originario per aprirsi un nuovo corso[157].

Il fenomeno dell’inalveamento e quello dell’inondazione differiscono profondamente perché il primo, che é fenomeno definitivo e stabile, ancorché non irreversibile, comporta l’estinzione del diritto di proprietà privata sul fondo inalveato, questo entrando a far parte del demanio idrico, mentre l’inondazione per i suoi caratteri di temporaneità e transitorietà, lascia inalterata la condizione giuridica del fondo inondato portando soltanto una temporanea compressione del diritto dominicale del privato il quale torna ad espandersi in tutta la sua pienezza ed effettività quando, cessata l’inondazione siasi ripristinata la situazione precedente all’inondazione stessa. La natura di inondazione delle vicende fluviali rispetto alle parti di fondo contese fra le parti, imponendo di ritenere immutata la condizione giuridica di dette parti, comporta l’esclusione della competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche.[158]

Ai fini processuali, poi, per ultima Cassazione

Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza del 24 luglio 2014, n. 16807

la controversia avente ad oggetto la titolarità di un terreno che, pacificamente, faceva un tempo parte dell’alveo del fiume, ma che risulta abbandonato dalle acque da molti anni, non ponendo alcuna questione, ai fini del decidere, in ordine alla determinazione dei limiti dell’alveo e delle sponde, ovvero alla qualificazione dello stesso come alveo, sia con riferimento al passato che al presente, appartiene alla competenza per materia del tribunale ordinario e non a quella del tribunale regionale delle acque pubbliche.

Si legge nella sentenza in commento che secondo un risalente principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza della Corte, la domanda proposta dal privato contro l’amministrazione delle Finanze per far dichiarare acquisita alla sua proprietà, ai sensi dell’art. 942 cod. civ., la parte di terreno lasciata scoperta da un fiume, quando importa controversia sulle cause di tale fenomeno e sugli attuali limiti dell’alveo fluviale, rientra nella competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche (Cass. n. 737 del 1975), al quale spettano tutte le controversie nelle quali vengano in rilievo contestazioni aventi ad oggetto natura, estensione e limiti di detto demanio e/o dei terreni contestati (Cass. n. 19987 del 2010; v. anche SU n. 9504 del 1997). Tanto accade, quindi, qualora nella controversia sulla proprietà di un terreno che sia stato in passato alveo di un corso d’acqua, occorra pregiudizialmente accertare la demanialità o meno di detto alveo (Cass. n. 2352 del 1984) e in tal caso la questione non può essere neppure decisa incidenter tantum dal Tribunale ordinario (Cass. n. 3692 del 1986).

A questo orientamento è riconducibile altra sentenza, secondo la quale, quando davanti al giudice ordinario si controverta della proprietà di un terreno che si contesti abbia in passato costituito l’alveo di un corso d’acqua e insorga la necessità di accertare pregiudizialmente l’appartenenza del suddetto bene al demanio idrico, sia pure con riferimento al passato, la decisione sulla questione spetta al Tribunale delle acque pubbliche, cui deve essere rimessa la causa pregiudiziale, previa sospensione di quella pregiudicata, atteso che l’inderogabile competenza per materia del suddetto Tribunale si giustifica in relazione al carattere eminentemente tecnico delle questioni e sussiste anche quando queste siano proposte incidenter tantum in via di azione o di eccezione (Cass. n. 3272 del 1999). Siffatta regola è stata ribadita da una successiva pronuncia, la quale ha confermato che, qualora davanti al tribunale ordinario si controverta, tra privato e p.a., della proprietà di un terreno, che si contesti costituisca l’alveo di un corso d’acqua, la causa va rimessa al tribunale regionale delle acque pubbliche – competente per materia, ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140, lett. b, in ordine alle controversie circa i limiti dei corsi o bacini, loro alveo e sponde (Cass. n. 11348 del 2003).

 

art. 947 c.c.   mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regolamento del loro corso[159]: le disposizioni degli artt. 942, 945 e 946 si applicano ai terreni comunque abbandonati sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall’attività antropica, ivi comprendendo anche i terreni abbandonati per i fenomeni di inalveamento.

La disposizione dell’art. 941 non si applica nel caso in cui le alluvioni derivano da regolamento del corso dei fiumi, da bonifiche o da altri fatti artificiali indotti dall’attività antropica.

In ogni caso é esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico.

Ai sensi dell’art. 947 c.c., nel testo anteriore alle modifiche ad esso apportate dalla legge 5 gennaio 1994, n. 37, le accessioni fluviali comportano l’acquisto della proprietà a titolo originario da parte del proprietario rivierasco solo se si verificano per cause naturali; con la conseguenza che gli appezzamenti di terreno rientranti, in quanto posti al di sotto della quota dell’altezza di piena ordinaria, nel perimetro dell’invaso naturale di un lago, non perdono la loro natura di beni demaniali se, per effetto di successivo innalzamento dipendente da regolamento artificiale ovvero da altre attività antropiche, vengano a trovarsi al di sopra di tale quota, essendo in tal caso rimesso alla scelta del soggetto titolare del demanio il potere di disporre la sdemanializzazione del terreno – che era ma non é più al di sotto della quota limite dell’alveo del lago – per acquisirlo al patrimonio disponibile [160].

Note


[1] Gazzoni

[2] Corte di Cassazione sentenza del 25-7-2003, n. 11563. Nella specie, nella vigenza del cod. proc. pen. abrogato, l’autovettura era stata sequestrata, in quanto risultata rubata, e, pronunziata sentenza di non luogo a procedere per essere rimasti ignoti gli autori del furto, non essendo stato esercitato il diritto alla sua restituzione, l’autovettura era stata venduta all’asta; la S.C., nell’enunciare il succitato principio, ha confermato la sentenza di merito, precisando che la natura a titolo originario dell’acquisto rendeva inopponibile all’aggiudicatario l’acquisto della società assicuratrice perfezionatosi con il pagamento dell’indennizzo al proprietario del veicolo.

[3] Le condizioni legittimanti il diritto ad opporsi contro la stima amministrativa dell’indennità di espropriazione rappresentano elementi costitutivi del diritto, e pertanto vanno provate dall’attore, mentre le eventuali contestazioni proposte dal convenuto in ordine alla relativa sussistenza, non riguardando l’estraneità di quest’ultimo al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, bensì la mancanza del fatto posto a fondamento della pretesa azionata ex adverso, non integrano, sul piano processuale, gli estremi dell’eccezione in senso proprio, bensì quelli della mera deduzione difensiva, la quale non incide in alcun modo sull’onere probatorio, che continua a incombere sull’attore, senza determinarne alcuna inversione, sicché ove l’attore opponente affermi di essere proprietario di edificio, separatamente dalla proprietà dell’area, deve offrirne la prova, non potendosi avvalere della presunzione di proprietà che giova a favore de proprietario catastale del bene, o della mancata contestazione della controparte, giacché in tema di manufatti realizzati su suolo altrui le disposizioni civilistiche vietano la possibilità di mantenere divise la proprietà del suolo e quella delle costruzioni su di esso realizzate, onde, al fine di superare la regola dell’accessione, è necessaria la dimostrazione di un titolo idoneo a confortare il trasferimento dell’immobile alla parte interessata, unitamente alla legittimazione a richiedere l’indennità per la parte espropriata. Corte di Cassazione sentenza del 11-3-2006, n. 5381

[4] Per una maggiore consultazione sull’azione di rivendicazione aprire il seguente collegamento on-line  Le azioni a difesa della proprietà. Rivendicazione – negatoria – regolamento di confini – apposizione dei termini – par.fo A) La probatio diabolica 

[5] Corte di Cassazione, sentenza del 26-3-73, n. 837

[6] Corte di Cassazione, sentenza del 22-4-92, n. 4807,conf. Corte di Cassazione, sentenza del 23-6-67, n. 1538

[7] Corte di Cassazione, sentenza n. 1176, del 18.2.1980

[8] Gazzoni – Sacco – Campagna

[9] Per la lettura integrale del testo aprire il seguente collegamento: Legge 27 dicembre 1977, n. 968

[10] Corte costituzionale 10-3-94, n. 2338, rv. 485648

[11] Corte di Cassazione sentenza del 13-11-82, n. 6060.

[12] Corte di Cassazione sentenza n. 10687 del 11-8-2000, nella specie, l’economo di un Comune aveva smarrito un assegno bancario tratto per un’ingente somma di danaro; il ritrovatore aveva restituito al Comune il titolo di credito, chiedendo il premio normativamente previsto; il titolo stesso veniva incassato, ma l’Ente si rifiutava di concedere il premio sul presupposto che, una volta fatta la denuncia alla banca, l’assegno non poteva più essere incassato e che, quindi, nessuna utilità poteva derivare dal suo ritrovamento. La S.C., nel confermare la sentenza impugnata che aveva riconosciuto il premio al ritrovatore, ha ritenuto che tale utilità poteva essere riscontrata nel fatto che, prima della procedura di ammortamento, il titolo poteva continuare a girare, esponendo il possessore alla responsabilità per danni subiti da terzi in buona fede

[13] Corte di Cassazione sentenza del 13-11-82, n. 6060

[14] Corte di Cassazione sentenza del 6-2-61, n. 241.

[15] Corte di Cassazione sentenza del 19-7-96, n. 6504. Cass. 12-5-72, n. 1435

[16] Corte di Cassazione sentenza del 13-11-82, n. 6060.

[17] Corte di Cassazione sentenza del I, sent. 2995 del 10-2-2006.

[18] Corte di Cassazione sentenza del I, sent. 2995 del 10-2-2006.

[19] Corte di Cassazione sentenza del I, sent. 22501 del 1-12-2004

[20] Per la lettura integrale del testo aprire il seguente collegamento: Legge 20 giugno 1909, n. 364

[21] Corte di Cassazione sentenza del 9 dicembre 1985, n. 6180, a Sezioni Unite

[22] Per la lettura integrale del testo aprire il seguente collegamento: Legge 1 giugno 1939, n. 1089:Tutela delle cose di interesse artistico e storico

[23] Per la lettura integrale del testo aprire il seguente collegamento: Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490

[24] Per la lettura integrale del testo aprire il seguente collegamento: Legge 8 ottobre 1997, n. 352: Disposizioni sui beni culturali

[26]Per una maggiore consultazione sulla prelazione artistica in favore dello stato aprire il seguente collegamento on-line  La prelazione volontaria e legale DISPOSIZIONI RIGUARDO ALL’ALIENAZIONE DEI BENI CULTURALI    

[27] L’accessione è un modo originario di acquisto a favore di chi è già proprietario e gli effetti di essa non possono essere invocati nell’ambito di rapporti giuridici conseguenti a modi di acquisto derivativi […]. Corte di Cassazione sentenza del 8-10-73, n. 2532

[28] Barbero

[29] Cfr par.fo 6) L’accessione – 4^ ipotesi – Accessione invertita – pag. 57

[30] Corte di Cassazione sentenza del 31-3-87, n. 3103

[31] Corte di Cassazione sentenza del 26 giugno 1987, n. 5135

[32] Corte di Cassazione sentenza del 26-6-76, n. 2413

[33] Per una maggiore consultazione sul diritto di superficie aprire il seguente collegamento on-line  Il diritto di superficie

Il diritto di superficie

[34] Corte di Cassazione sentenza del 21-11-2006, n. 24679

[35] Pertanto, in caso di morte sia del proprietario del suolo che del costruttore, la circostanza che gli eredi del costruttore abbiano provveduto alla trascrizione della denuncia di successione, alla voltura catastale della costruzione a loro favore e al pagamento della relativa imposta di successione, non configurando una causa di impedimento dell’acquisto della sua proprietà per accessione, né essendo idonea a determinare l’acquisto della proprietà a favore di detti eredi, non esonera l’erede del proprietario del suolo, da cui è stata acquistata la proprietà della costruzione, dall’obbligo di pagare l’imposta di successione anche per tale immobile. Corte di Cassazione sentenza del 12-6-87, n. 5135

[36] Corte di Cassazione sentenza del II, sent. 6078 del 26-4-2002

[37]  Per una maggiore consultazione sul diritto di superficie aprire il seguente collegamento on-line  Il diritto di superficie

[38] Corte di Cassazione sentenza del 16-3-84, n. 1811

[39] Corte di Cassazione sentenza  del 21-2-2005, n. 3440

[40] Per una maggiore consultazione sul diritto di servitù aprire il seguente collegamento on-line  Le servitù prediali

 

[41]  Per una maggiore consultazione sulla locazione aprire il seguente collegamento on-line  La locazione – par.fo 7) Miglioramenti ed addizioni

 

[42] Cfr par.fo 6) L’accessione – 2^ ipotesi – Opere fatte da un terzo con materiali propri – Rimozione (termini e rapporti con l’azione di rivendicazione) – ritenzione ed indennizzo –  pag. 44

[43] Cfr par.fo 6) L’accessione – 2^ ipotesi – Opere fatte da un terzo con materiali propri – pag. 44

[44] Corte di Cassazione sentenza del 21-2-85, n. 1536

[45] Corte di Cassazione sentenza del 10-7-85, n. 4111

[46] Per una maggiore consultazione sulla comunione legale tra i coniugi aprire il seguente collegamento on-line  La comunione legale tra i coniugi e lo scioglimento

 

[47] Corte di Cassazione sentenza del 8-5-96, n. 4273

[48] Corte di Cassazione sentenza del I, sent. 7060 del 14-4-2004

[49] Per una maggiore consultazione sulla comunione aprire il seguente collegamento on-line  La comunione

 

[50] Corte di Cassazione sentenza del 3-10-91, n. 10314

[51] Corte di Cassazione sentenza del 18-4-96, n. 3675

[52] Corte di Cassazione sentenza del 22-3-2001, n. 4120

[53] Corte di Cassazione sentenza n. 3125/1973

[54] Cfr par.fo 7) Unione e commistione – pag. 67

[55] Corte di Cassazione sentenza n. 11120/1997

[56]  Con cui tutti i comproprietari procedano alla determinazione reciproca di tale diritto col preciso riferimento alla porzione del costruendo edificio, destinato a diventare, immediatamente con la costruzione, di rispettiva proprietà esclusiva e, nelle zone in cui vige il sistema dei libri fondiari di cui al r.d. 28 marzo 1929 n. 499, assoggettato alla necessaria iscrizione tavolare. In mancanza di ciò, l’intavolazione della proprietà esclusiva dei singoli appartamenti già costruiti, a favore rispettivamente, di ciascuno degli originari comproprietari del suolo, realizza una divisione, soggetta, secondo il r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269 all’imposta graduale di registro. Corte di Cassazione sentenza del 6-3-74, n. 601

[57] Corte di Cassazione sentenza del 9-3-2006, n. 5112

[58] Corte di Cassazione, Sez. Un., sentenza del 23-3-63, n. 740

[59] Corte di Cassazione sentenza del 5-8-67, n. 2088

[60] Corte di Cassazione,Seconda civile, Sentenza  n. 5063 del 28.02.2013

[61] Corte di Cassazione sentenza del 27-7-2000, n. 9872

[62] Per una maggiore consultazione sull’usufrutto aprire il seguente collegamento on-line  L’usufrutto

[63] Corte di Cassazione sentenza del 13-7-71, n. 2289, conf. Cass. 29-1-97, n. 895

[64] Corte di Cassazione sentenza n. 4148 del 15-3-2012

[65] Corte di Cassazione sentenza del 20-1-76, n. 170

[66] Corte di Cassazione sentenza n. 6758 del 17-5-2001. Nella specie, la S.C., enunciando il detto principio, ha ritenuto il proprietario dell’edificio responsabile del danno prodotto dal crollo di un cancello automatico, fatto istallare dagli assegnatari di porzioni di esso per essere stati immessi gli stessi nel possesso del bene a seguito di contratto preliminare di vendita

[67] Corte di Cassazione sentenza del 21-10-81, n. 5511

[68] Corte di Cassazione sentenza n. 12550 del 28-5-2009. In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale, in riferimento ad opere eseguite su un complesso immobiliare concesso in “leasing” per conto dell’utilizzatore, aveva escluso non solo l’applicabilità dell’art. 936 cit., ma anche la proponibilità dell’azione di ingiustificato arricchimento, in considerazione dell’esperibilità delle azioni derivanti dal contratto di appalto, e dell’insussistenza di un rapporto diretto tra il depauperamento del costruttore e l’arricchimento del proprietario

[69] Corte di Cassazione sentenza n. 18669 del 16-9-2004. Nella fattispecie la S.C. ha confermato la pronuncia di appello, che aveva escluso la qualità di terzo in capo all’appaltatore dell’opera, a lui commissionata dal conduttore del suolo

[70] Corte di Cassazione sentenza  29 marzo 2001, n. 4623, Corte di Cassazione sentenza 29 gennaio 1997, n. 895, Corte di Cassazione sentenza 29 gennaio 1995, n. 956

[71] Corte di Cassazione sentenza del 26-11-88, n. 6380, conf. Corte di Cassazione sentenza del 29-1-97, n. 895.

[72] Corte di Cassazione sentenza del 12-5-79, n. 2746

[73] Corte di Cassazione sentenza del 5-4-76, n. 1181

[74] Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 23 luglio 2008, n. 20288. Cass. n. 3191/1980 che ha affermato il seguente principio: Nel caso in cui l’attore di una costruzione eseguita (con materiali propri) sul fondo altrui l’abbia posseduta “uti dominus” per il tempo necessario ad usucapire, l’acquisto della proprietà dell’opera, per accessione, a favore del proprietario del fondo viene meno per successivo acquisto della proprietà del manufatto e del suolo, verificatosi in virtù di usucapione a favore del costruttore

[75] par.fo 6) L’accessione – 1) deroga – pag. 29 e 30

[76] Corte di Cassazione sentenza del 24-10-74, n. 3099

[77] Per una maggiore consultazione sul possesso aprire il seguente collegamento on-line  Il possesso – par.fo 7) Gli effetti del possesso

[78] Corte di Cassazione sentenza del Sez. Un. 18-2-97, n. 1484

[79] Cfr par.fo 6) L’accessione – 4^ ipotesi – Accessione invertita – pag. 57

[80] Corte di Cassazione sentenza del 8-2-71, n. 327

[81] Corte di Cassazione sentenza n. 2273 del 4-2-2005

[82] Per una maggiore consultazione sull’azione di rivendicazione aprire il seguente collegamento on-line  Le azioni a difesa della proprietà. Rivendicazione – negatoria – regolamento di confini – apposizione dei termini

 

[83] Corte di Cassazione sentenza del 10-2-84, n. 1018

[84] Corte di Cassazione sentenza del 9-6-2000, n. 7892

[85] Corte di Cassazione sentenza n.  10441 del 18-7-2002

[86] Corte di Cassazione sentenza n. 17895 del 31-8-2011

[87] Corte di Cassazione sentenza del 29-1-97, n. 888

[88] Corte di Cassazione sentenza n. 6777 del 17-5-2001

[89] Corte di Cassazione sentenza n.  21612 del 12-10-2009. Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto di non poter liquidare d’ufficio l’indennizzo in assenza della scelta da parte del proprietario del fondo

[90] Corte di Cassazione sentenza del 13-4-2006, n. 8657

[91] Corte di Cassazione sentenza del 26-11-88, n. 6380

[92] Corte di Cassazione sentenza del 2-11-78, n. 4970

[93] Corte di Cassazione sentenza del 23-12-87, n. 9618

[94] Corte di Cassazione sentenza del 4-2-2000, n. 1246

[95] Corte di Cassazione sentenza n.  799 del 15-1-2009

[96] Corte di Cassazione sentenza del 18-3-86, n. 1841

[97] Corte di Cassazione sentenza del 23-2-99, n. 1506

[98] Corte di Cassazione sentenza del 15-3-82, n. 1688

[99] Per una maggiore consultazione sulla risoluzione aprire il seguente collegamento on-line  La risoluzione – par. F) Gli effetti  

 

[100] Corte di Cassazione sentenza del 19-1-2012. Nella specie, alla stregua dell’enunciato principio, la S.C. ha escluso l’applicabilità dell’art. 936 cod. civ. in ipotesi di risoluzione di un contratto di cessione di area edificabile a prezzo simbolico, provocata dalla mancata esecuzione di un programma costruttivo che l’acquirente si era obbligato a realizzare

[101] Corte di Cassazione sentenza del 18-3-81, n. 1606

[102] Corte di Cassazione sentenza del 22-1-98, n. 603

[103] Tribunale Roma, Sezione 10 civile, sentenza 12 gennaio 2009, n. 443

[104] Cfr par.fo 6) L’accessione – 2^ ipotesi – Opere fatte da un terzo con materiali propri – pag. 45

[105] Cfr par.fo 6) L’accessione – pag. 24

[106] L’art. 938 cod. civ. pone una deroga al principio quod inaedificatur solo cedit dettata dalla benevola considerazione di cui appare meritevole il costruttore che abbia agito senza malizia ed attraverso l’onere imposto al costruttore di pagare al proprietario non il semplice valore della superficie occupata, ma il doppio di tale valore, realizza una particolare disciplina dei rapporti tra il proprietario del terreno ed il costruttore, fissando su basi obiettive il regolamento economico degli opposti interessi, sì da evitare ulteriori accertamenti in ordine al vantaggio conseguito dal costruttore per effetto dell’attribuzione e, correlativamente, del sacrificio sopportato dal proprietario per la perdita, da lui non voluta, di parte del proprio fondo. Corte di Cassazione sentenza del 26-7-68, n. 2700

[107] Albano – De Martino – Quaranta – Capozzi

[108] Corte di Cassazione sentenza del 23-12-87, n. 9619

[109] Corte di Cassazione, Sez. Un., sentenza del 2-6-84, n. 3351

[110] Corte di Cassazione sentenza del 11-11-86, n. 6597

[111] Corte di Cassazione sentenza del 27-8-85, n. 4569

[112] Corte di Cassazione sentenza del 30-1-98, n. 948. Per altra pronuncia l’art. 938 c.c. si riferisce esclusivamente alla costruzione di un edificio, cioè di una struttura muraria complessa idonea alla permanenza nel suo interno di persone e di cose e quindi non può essere invocato con riguardo ad opere diverse quali un muro di contenimento o di divisione. Corte di Cassazione sentenza del 14-4-99, n. 3676. Inoltre, La cosiddetta accessione invertita di cui all’art. 938 cod. civ. si realizza quando l’occupazione in buona fede di una porzione del fondo contiguo si concreta mediante la realizzazione di una struttura muraria complessa (idonea, cioé, alla permanenza, al suo interno, di persone o cose), costituente parte essenziale ed integrante dell’edificio in cui sia stabilmente incorporata, e non trova, conseguentemente, applicazione con riguardo ad opere diverse quale (come nella specie) un tratto di strada. Corte di Cassazione sentenza n. 3189 del 4-3-2003

[113] Corte di Cassazione sentenza n. 4774 del 4-3-2005.

[114] Corte di Cassazione,  Sez. Un., sentenza del 2-6-84, n. 3351. Nella specie, è stata esclusa la buona fede dei ricorrenti, che nell’occupare la porzione del terreno confinante, avevano costruito nonostante che il confine tra i fondi, essendo delimitato da una scarpata, fosse facilmente riscontrabile

[115] Corte di Cassazione sentenza del 5-9-91, n. 9373

[116] Corte di Cassazione sentenza del 25-3-97, n. 2589

[117] Corte di Cassazione sentenza 6 aprile 1983, n. 2398

[118] Corte di Cassazione sentenza 10 marzo 1986, n. 1599

[119] Corte di Cassazione sentenza 2 giugno 1984, n. 3351

[120] Corte di Cassazione sentenza 12 febbraio 1986, n. 852

[121] Corte di Cassazione sentenza 27 novembre 1982, n. 6459

[122] Corte di Cassazione sentenza 10 marzo 1987, n. 2481

[123] Corte di Cassazione sentenza del 6-6-89, n. 2748

[124] Corte di Cassazione sentenza del 29-3-82, n. 1944

[125] Corte di Cassazione sentenza del 23-4-76, n. 1456

[126] Corte di Cassazione sentenza del 13-5-77, n. 1900

[127] Corte di Cassazione sentenza del 22-10-86, n. 6192

[128] Corte di Cassazione sentenza del 18-3-89, n. 1363

[129] Corte di Cassazione sentenza del 24-5-66, n. 1327

[130] Corte di Cassazione sentenza del 9-10-69, n. 3240

[131] Corte di Cassazione sentenza del 10-2-81, n. 845

[132] Corte di Cassazione sentenza del 23-2-73, n. 543

[133] Corte di Cassazione sentenza del 6-6-89, n. 2748

[134] Corte di Cassazione sentenza del 26-7-68, n. 2700

[135] Corte di Cassazione sentenza del 5-3-86, n. 1404

[136] par.fo 6) L’accessione – 2) In caso di comunione – pag. 33

[137] Per una maggiore consultazione sulla comunione aprire il seguente collegamento on-line  La comunione

 

[138] Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, sentenza 12 novembre 1997, n. 11154

[139] Per una maggiore consultazione sulla divisione aprire il seguente collegamento on-line  La divisione

 

[140] Corte di Cassazione sentenza n. 8479 del 13-6-2002

[141] Corte di Cassazione sentenza n. 26689 del 6-12-2005

[142] Balzarini

[143] Corte di Cassazione sentenza del 12-12-91, n. 13399

[144] Tabet

[145] Corte di Cassazione sentenza del 7-1-59, n. 3

[146] Corte di Cassazione sentenza del 17-4-64, n. 921, conf. Cass. 31-5-60, n. 1406

[147] Corte di Cassazione sentenza del 17-7-69, n. 2640

[148] Corte di Cassazione sentenza del 4-3-96, n. 1658

[149] Corte di Cassazione sentenza del 10-11-94, n. 9376

[150] Corte di Cassazione sentenza del 15-1-87, n. 231

[151] Corte di Cassazione sentenza del 6-7-62, n. 1748

[152] Corte di Cassazione, Sez. Un., sentenza del 6-11-98, n. 11211

[153] Corte di Cassazione, Sez. Un. , sentenza n. 13834 del 28-6-2005

[154] La parte fra parentesi è stata abrogata dall’art. 2 della Legge 5 gennaio 1994, n. 37, in materia di tutela ambientale delle aree demaniali.

[155] Corte di Cassazione, Sez. Un., sentenza del 10-8-2000, n. 565

[156] Articolo così sostituito dall’art. 3 della Legge 5 gennaio 1994, n. 37, in materia di tutela ambientale delle aree demaniali. La sdemanializzazione dei terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento di un corso di acqua consegue, automaticamente (nella disciplina di cui all’art. 946 cod. civ. anteriore alla modifica di cui alla legge n. 37 del 1994), all’evento naturale dell’abbandono dell’alveo, indipendentemente da atti, formali o taciti, della P.A., venendo a cessare, in conseguenza del detto evento naturale, quella originaria funzione di pubblico interesse dalla quale dipendeva la demanialità cosiddetta «necessaria» della res. Ne consegue la legittimità dell’acquisto della proprietà del terreno a titolo originario, per accessione, da parte del proprietario del fondo rivierasco, e la possibilità dell’acquisto della proprietà del terreno medesimo, per usucapione, da parte di terzi in danno del detto proprietario. Corte di Cassazione sentenza del 12-6-98, n. 5868

[157] Corte di Cassazione sentenza del 10-11-94, n. 9376

[158] Corte di Cassazione sentenza del 21-11-2000, n. 15006

[159] Articolo così sostituito dall’art. 4 della Legge 5 gennaio 1994, n. 37, in materia di tutela ambientale delle aree demaniali.

[160] Corte di Cassazione, Sez. Un., sentenza del 26-7-2002, n. 11101


[i] Legge 5 gennaio 1994, n. 37

(in Suppl. ordinario n. 11, alla Gazz. Uff. n. 14, del 19 gennaio).

Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche.

Art. 1.

1. L’art. 942 del codice civile é sostituito dal seguente: <acque correnti). — I terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull’altra, appartengono al demanio pubblico, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto. Ai sensi del primo comma, si intendono per acque correnti i fiumi, i torrenti e le altre acque
definite pubbliche dalle leggi in materia. Quanto stabilito al primo comma vale anche per i terreni abbandonati dal mare, dai laghi, dalle lagune e dagli stagni appartenenti al demanio pubblico.

Art. 2.

1. Il secondo e il terzo comma dell’art. 945 del codice civile sono abrogati.

Art. 3.

1. L’art. 946 del codice civile é sostituito dal seguente:  un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l’antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico.

Art. 4.

1. L’art. 947 del codice civile é sostituito dal seguente: fiumi derivanti da regolamento del loro corso). — Le disposizioni degli articoli 942, 945 e 946 si applicano ai terreni comunque abbandonati sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall’attività antropica, ivi comprendendo anche i terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento. La disposizione dell’art.
941 non si applica nel caso in cui le alluvioni derivano da regolamento del corso dei fiumi, da bonifiche o da altri fatti artificiali indotti dall’attività antropica. In ogni caso é esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico.

Art. 5.

1. Sino a quando non saranno adottati i piani di bacino nazionali, interregionali e regionali, previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni, i provvedimenti che autorizzano il regolamento del corso dei fiumi e dei torrenti, gli interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale, devono essere adottati sulla base di valutazioni preventive e studi di impatto, redatti sotto la responsabilità dell’amministrazione competente al rilascio del provvedimento autorizzativo, che subordinino il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni al rispetto preminente del buon regime delle acque, alla tutela dell’equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, alla tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti dagli interventi progettati.

2. Le variazioni all’uso dei beni del demanio idrico, anche per i beni delle regioni a statuto speciale, sono soggette ad esplicito provvedimento amministrativo di autorizzazione che dovrà assicurare la tutela prevalente degli interessi pubblici richiamati al comma 1.

Art. 6.

1. Ai fini della elaborazione dei piani di bacino di rilievo nazionale, di rilievo interregionale e di rilievo regionale, rispettivamente disciplinati agli articoli 18, 19 e 20 della citata legge 18 maggio 1989, n. 183, le commissioni provinciali per l’incremento delle coltivazioni arboree sulle pertinenze demaniali dei corsi di acqua pubblica costituite ai sensi del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1937, n. 402 e successive modificazioni, sono tenute a trasmettere annualmente alle autorità di bacino e alle regioni competenti gli elenchi delle pertinenze idrauliche demaniali destinate o da destinare prevalentemente a colture arboree, nonché copia degli atti di concessione in corso.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, la trasmissione degli atti e dei documenti delle commissioni provinciali é effettuata entro il 30 dicembre 1993.

3. Compete ai piani di bacino, ai sensi dell’art. 17, comma 3, lettera c), della citata legge 18 maggio 1989, n. 183, indicare le direttive alle quali devono uniformarsi le commissioni provinciali per determinare le modalità di uso e le forme di destinazione delle pertinenze idrauliche demaniali dei corsi d’acqua, compatibili con la tutela naturale e ambientale dei beni considerati.

Art. 7.

1. Sino a quando non sarà dettata una diversa disciplina delle commissioni provinciali di cui al citato regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, per il coordinamento della loro attività con le previsioni dei piani di bacino, la composizione delle commissioni provinciali é integrata con la partecipazione di un rappresentante della provincia interessata. Ai lavori delle commissioni partecipano anche il sindaco, o il funzionario delegato in sua vece, del comune competente per territorio ai provvedimenti in deliberazione.

Art. 8.

1. All’art. 6 del citato regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: <concessione all’Amministrazione delle finanze dai comuni, dai consorzi di comuni, dalle province, dalle regioni o dalle comunità montane, allo scopo di destinarli a riserve naturali o di realizzarvi parchi territoriali fluviali o lacuali o, comunque, interventi di recupero, di valorizzazione o di tutela ambientale.

Il diritto di prelazione spetta invece, in via subordinata, ai soggetti titolari di programmi di cui ai regolamenti (CEE) numeri 2078/92 e 2080/92 del Consiglio, del 30 (1) giugno 1992, relativi a produzioni compatibili con le esigenze di protezione dell’ambiente.

Le domande di concessione, adeguatamente motivate sotto il profilo dell’interesse pubblico da perseguire, devono essere accompagnate dai programmi di gestione del territorio deliberati dalle amministrazioni comunali in conformità

alle prescrizioni urbanistiche e ambientali vigenti, nonché alle direttive di cui all’art. 2, ove emanate.

L’approvazione dei programmi di intervento costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti. Sulle domande di concessione é sentito il parere della commissione provinciale di cui all’art. 1 per quanto attiene alla esigenza di dare incremento alle coltivazioni del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali, tenuto conto delle esigenze di consolidamento spondale.

Alle concessioni relative alle pertinenze idrauliche comunque assentite ai sensi del presente decreto, sono applicabili le disposizioni in materia di determinazione del canone di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203 e successive modificazioni.

Gli enti pubblici concessionari in base al decimo comma del presente articolo possono dare in gestione i terreni medesimi alle associazioni riconosciute ai sensi dell’art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, o a consorzi forestali, riconosciuti in base alle leggi statali o regionali, che svolgano attività forestali ambientali, sulla base di convenzioni stipulate per una durata non superiore a dieci anni, salva la facoltà di rinnovo.

Gli interventi devono essere realizzati, a pena di decadenza, entro tre anni dalla concessione.

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