Accordo per sostituire l’assegno di divorzio con una somma una tantum

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 13 febbraio 2020, n. 3662.

La massima estrapolata:

Il fatto che marito e moglie abbiano raggiunto un accordo per sostituire l’assegno di divorzio stabilito dai giudici di merito con una somma una tantum (come previsto dall’articolo 5, comma 8, della legge 898/1970) non comporta «la cessazione della materia del contendere» nel precedente giudizio, attivato in Cassazione da una delle parti per contestare l’assegno divorzile per mancanza dei presupposti.

Ordinanza 13 febbraio 2020, n. 3662

Data udienza 11 dicembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 3893/2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, unitamente all’Avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 490/2017 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE depositata il 29/6/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/12/2019 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Pordenone, con sentenza n. 758/2016, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra (OMISSIS) e (OMISSIS), stabilendo, fra l’altro, che il (OMISSIS) versasse alla ex moglie un assegno mensile di divorzio nella misura di Euro 1.000.
2. La Corte d’appello di Trieste, con sentenza del 29 giugno 2017, in accoglimento dell’impugnazione proposta dal (OMISSIS) e in parziale riforma della statuizione di primo grado, riduceva l’importo dell’assegno di divorzio posto a carico dell’appellante nella misura di Euro 500 mensili.
3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS) prospettando un unico motivo di doglianza.
L’intimata (OMISSIS) non ha svolto alcuna difesa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1 I procuratori di parte ricorrente hanno depositato una memoria con cui hanno dato atto del raggiungimento di un accordo fra gli ex coniugi per la sostituzione dell’assegno di divorzio stabilito dai giudici di merito con il versamento di una somma una tantum L. n. 898 del 1970, ex articolo 5, comma 8.
In virtu’ di tale accordo i medesimi difensori hanno sollecitato questa Corte a cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., disponendo che (OMISSIS) versi a (OMISSIS) la somma di Euro 20.000 a titolo di mantenimento una tantum.
Una simile sollecitazione non puo’ essere accolta nel merito (come si dira’ in seguito esaminando il motivo di ricorso presentato), ne’ produce effetti di sorta su questo giudizio di legittimita’.
Il raggiungimento di un accordo fra gli ex coniugi per la corresponsione dell’assegno di divorzio in un’unica soluzione, nel senso previsto dalla L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 8, non comporta infatti il venir meno dell’interesse ad agire in capo al ricorrente ne’ la cessazione della materia del contendere.
La scrittura prodotta attesta non l’intervenuta definizione della controversia con un accordo negoziale, ma il raggiungimento di un’intesa per richiedere che l’autorita’ giudiziaria ritenga equa la somma individuata di comune accordo fra le parti e disponga di conseguenza la sostituzione della statuizione in precedenza assunta in merito al diritto della sig.ra (OMISSIS) a ricevere un assegno di divorzio con l’obbligo di corresponsione in suo favore di una somma una tantum, ai sensi della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 8.
Si tratta quindi di un accordo che pone le basi ma non definisce la lite nel senso voluto dalle parti, poiche’ le loro determinazioni rimangono comunque soggette a un controllo giudiziale di equita’ sull’adeguatezza della somma concordemente individuata, in ragione delle gravi conseguenze riconnesse a una simile forma di liquidazione (costituite dalla preclusione, per il coniuge a favore del quale e’ disposta, di successive richieste di natura economica).
Persiste pertanto l’interesse di parte ricorrente a una definizione della lite che faccia corretta applicazione dei canoni normativi previsti dalla L. n. 898 del 1970, articolo 5, in tema di assegno di divorzio.
5.1 Il motivo di ricorso presentato denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, in quanto la Corte d’appello si sarebbe limitata a riconoscere l’assegno di divorzio sulla base di un giudizio comparativo fra le posizioni personali ed economico-patrimoniali degli ex coniugi senza eseguire alcun preventivo accertamento in ordine all’esistenza dei presupposti necessari per il riconoscimento di tale diritto.
5.2 Il motivo e’ fondato, nei termini che si vanno a illustrare.
5.2.1 I principi di cui la Corte di merito non avrebbe fatto corretta applicazione non corrispondono alla piu’ recente giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. U., 18287/2018), che ha posto ordine in un ambito dove, a seguito di un prolungato orientamento secondo cui l’assegno divorzile doveva consentire all’avente diritto di mantenere lo stesso tenore di vita di cui godeva in costanza di matrimonio (Cass., Sez. U., 11490/1990), si era ritenuto poi di negare l’assegno di divorzio nel caso in cui il richiedente fosse economicamente autosufficiente (Cass. 11504/2017).
Le Sezioni Unite di questa Corte, abbandonati tanto ogni automatismo fondato sul pregresso tenore di vita o sull’autosufficienza, quanto la concezione bifasica del procedimento di determinazione dell’assegno divorzile fondata sulla distinzione fra criteri attributivi e criteri determinativi, hanno ritenuto che l’assegno divorzile, di natura composita (assistenziale e perequativa/compensativa) e non meramente assistenziale, vada riconosciuto in applicazione del principio di solidarieta’ post coniugale, ispirato ai parametri costituzionali di cui agli articoli 2 e 29 Cost., tenendo conto dei criteri equiordinati previsti dalla L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6 e preferendo a un criterio assoluto e astratto che valorizzi l’adeguatezza o l’inadeguatezza dei mezzi una visione che propenda per la causa concreta e la contestualizzi nella specifica vicenda familiare, tramite la valorizzazione dell’intera storia coniugale nel suo completo evolversi e la realizzazione una prognosi futura che consideri le condizioni (di eta’, salute, etc.) dell’avente diritto.
In questa prospettiva il giudice, nello stabilire se e in quale misura debba essere riconosciuto l’assegno divorzile richiesto, e’ tenuto, una volta comparate le condizioni economico patrimoniali delle parti e ove riscontri l’inadeguatezza dei mezzi del richiedente e l’impossibilita’ di procurarseli per ragioni obbiettive, ad accertare rigorosamente le cause di una simile situazione alla luce dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, prima parte, verificando in particolare se la sperequazione sia la conseguenza del contributo fornito dal richiedente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all’eta’ dello stesso e alla durata del matrimonio.
La quantificazione dell’assegno andra’ poi compiuta non tenendo a parametro il pregresso tenore di vita o l’autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all’avente diritto un livello reddituale adeguato a un simile contributo.
5.2.2 La corte territoriale non si e’ affatto attenuta ai principi sopra illustrati laddove ha proceduto a stabilire il diritto della sig.ra (OMISSIS) a ricevere l’assegno di divorzio “in considerazione delle complessive capacita’ patrimoniali che i coniugi hanno” (pag. 9 della sentenza impugnata).
Un simile criterio, del tutto estraneo al criterio assistenziale-compensativo individuato da Cass., Sez. U., 18287/2018, impone, giocoforza, di procedere alla cassazione della sentenza impugnata.
A questo esito potrebbe far seguito una decisione nel merito della causa, ex articolo 384 c.p.c., comma 2 – come sollecita parte ricorrente all’interno della memoria da ultimo depositata – se per l’applicazione della nuova regola non fosse necessario l’accertamento di fatti differenti da quelli gia’ acclarati dal giudice di merito.
La verifica compiuta all’interno della sentenza impugnata, rispetto al solo piano delle complessive capacita’ patrimoniali esistenti in capo agli ex coniugi all’esito del venir meno del vincolo matrimoniale, impone invece di procedere alla cassazione con rinvio della sentenza impugnata affinche’ la Corte di merito non solo indaghi l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge che ha richiesto il riconoscimento dell’assegno o l’impossibilita’ di procurarseli per ragioni oggettive, ma effettui anche, in funzione dell’applicazione della nuova regola e con possibilita’ per le parti di essere rimesse nei poteri di allegazione e prova conseguenti al dictum delle Sezioni Unite, una “valutazione integrata, incentrata sull’aspetto perequativo-compensativo, fondata sulla comparazione effettiva delle condizioni economico-patrimoniali alla luce delle cause che hanno determinato la situazione attuale di disparita’” (Cass., Sez. U., 18287/2018).
Regola che presiede alla solidarieta’ post coniugale anche per il caso in cui essa trovi compimento tramite il versamento di un assegno una tantum, atteso che il parametro di controllo del giudice di merito rispetto alla somma individuata dalle parti e’ costituito dall’idoneita’ dell’assegno versato in questa forma a soddisfare congruamente, in un’unica soluzione piuttosto che tramite assegni periodici, l’esigenza del coniuge beneficiario di veder superata l’inadeguatezza dei mezzi di sussistenza a sua disposizione o l’impossibilita’ di procurarsi gli stessi per ragioni oggettive attraverso una elargizione quantificata secondo la funzione equilibratrice-perequativa appena descritta.
Si impone pertanto la cassazione della pronuncia impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Trieste, che si atterra’ al seguente principio di diritto, gia’ fissato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella pronuncia sopra richiamata:
“ai sensi della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o comunque dell’impossibilita’ di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l’applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’eta’ dell’avente diritto”.
La Corte di merito terra’ conto inoltre del fatto che la cassazione della pronuncia impugnata, con rinvio, per un vizio di violazione o falsa applicazione di legge che reimposti in virtu’ di un nuovo orientamento interpretativo i termini giuridici della controversia, cosi’ da richiedere l’accertamento di fatti, intesi in senso storico e normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice del merito, impone, perche’ si possa dispiegare effettivamente il diritto di difesa, che le parti siano rimesse nei poteri di allegazione e prova conseguenti alle esigenze istruttorie correlate al nuovo principio di diritto da applicare in sede di giudizio di rinvio (Cass. 11178/2019).
La corte distrettuale avra’ cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Trieste in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri titoli identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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