Accesso ai documenti amministrativi

Consiglio di Stato, sezione terza, Sentenza 17 luglio 2019, n. 5018.

La massima estrapolata:

In materia di accesso ai documenti amministrativi, dalla previsione di cui all’art. 3, comma 1, D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 emerge che, in sede giurisdizionale, non può essere dichiarato inammissibile il ricorso per l’accesso agli atti della p.a., per omessa notifica al controinteressato, quando la stessa amministrazione non abbia ritenuto di far consentire la partecipazione di altri soggetti in sede procedimentale che potrebbero subire un pregiudizio dall’accoglimento della istanza di accesso e che acquisterebbero la qualifica di controinteressati nel caso di impugnazione del conseguente diniego.

Sentenza 17 luglio 2019, n. 5018

Data udienza 7 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5443 del 2018, proposto da
Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Fr. Da. De Lu., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pi. Vo. in Roma, via (…);
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Cl. Di To., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vi. Ce. Ir. in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente istanza di accesso;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2019 il Cons. Giorgio Calderoni e uditi per le parti gli avvocati Pi. Vo. su delega di Fr. Da. De Lu. e Gi. Ma. su delega di Cl. Di To.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I. L’appellata sentenza del TAR Pescara n. -OMISSIS- contiene le seguenti, principali enunciazioni in fatto e in diritto:
a) con istanza del 27 novembre 2017 l’attuale appellato ha chiesto all’Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara l’accesso ai seguenti atti:
– segnalazione al Ministero della Sanità dell’evento avverso (morte) del quale il proprio genitore era stato vittima;
– relazione sulle modalità di accadimento dell’evento de quo;
– relazione della Commissione per la Gestione del Contenzioso Sanitario;
b) secondo la deliberazione ASL del 16 dicembre 2005, istitutiva di detta Commissione, il compito, di quest’ultima è di “analizzare i fatti e le responsabilità ma al precipuo fine di riorganizzazione aziendale in funzione della prevenzione degli incidenti”;
b1) “la relazione della Commissione per la Gestione del Contenzioso Sanitario, ad avviso del Collegio, non essendo dimostrato trattarsi di un parere legale o un atto defensionale, non rientra tra quelli esclusi dall’accesso, ai sensi dell’articolo 2 del DPCM 26 gennaio 1996, n. 200”;
b2) “il divieto di cui all’articolo 16 della legge n. 24 del 2017 (cd. riforma Gelli), cioè il divieto di utilizzo dei verbali e degli atti della gestione del rischio, secondo una lettura costituzionalmente orientata al rispetto del principio di cui all’articolo 24 della Costituzione, può riguardare solo i procedimenti giudiziari a valle in sede civile, ma non la tutela dell’interesse legittimo all’attivazione del procedimento di gestione del rischio”;
c) “l’inserimento nel SIMES (sistema di monitoraggio degli errori in sanità ) della segnalazione dell’evento (nella specie la PA nel diniego di accesso ha riferito di averlo segnalato ma non qualificandolo come evento sentinella), come prescritto dal decreto 11 dicembre 2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dall’allegato 1 – disciplinare tecnico – a tale decreto ministeriale, non determina l’impossibilità né il venir meno dell’obbligo per l’Amministrazione intimata di fornire gli atti relativi alla predetta segnalazione e in particolare anche i tre tracciati e le due schede (A e B) in cui si articola la segnalazione secondo il predetto disciplinare tecnico”;
d) “la compagnia di assicurazione e i medici che hanno prestato le cure non appaiono essere controinteressati in quanto non titolari di dati personali contenuti nei documenti e che potrebbero ricevere un pregiudizio alla propria riservatezza dall’accesso”.
Il Tar ha, pertanto, accolto il ricorso dell’attuale appellato avverso il diniego di accesso opposto dall’AUSL il 27 dicembre 2017, condannandola al pagamento di 1.500 euro, oltre accessori di legge, a titolo di spese di lite.
II. Appellando tale sentenza, l’AUSL Pescara richiama anch’essa la legge 8 marzo 2017, n. 24 e deduce:
1) inammissibilità del ricorso originario, per assenza di regolare contraddittorio, in quanto “di certo” i sanitari “che a vario titolo sono intervenuti a somministrare al congiunto del ricorrente le terapie e le pratiche mediche”… “dovevano senz’altro ritenersi controinteressati nel ricorso poi definito con la sentenza qui appellata”; così come la compagnia di assicurazioni, “membro di diritto della Commissione per la Gestione del Contenzioso Sanitario” e già “direttamente adita per il risarcimento”;
2) infondatezza nel merito del medesimo ricorso originario, in quanto:
– una volta completato l’inserimento delle denunce di sinistro o delle segnalazioni di eventi sentinella nel cd. SIMES, “tutto ciò che resta nella disponibilità della struttura sanitaria segnalante sono i soli estremi d’avvenuta acquisizione e protocollazione nel SIMES della segnalazione o della denuncia di sinistro; estremi protocollari che la ASL appellante ha subito reso noti al ricorrente in primo grado, con la stessa nota da lui poi impugnata”;
– l’avente titolo ad accedere al contenuto “esteso” della denuncia di sinistro inserita nel SIMES deve avanzarne richiesta “al Ministero della Salute, che è l’unica P.A. – dopo l’invio della segnalazione – a detenere quel documento informatico”;
3) errata applicazione, da parte della sentenza gravata, dell’art. 88 c.p.a., poiché il divieto di acquisizione ed utilizzazione di cui all’art. 16, l. n. 24/2017 andrebbe “esteso ad ogni modalità, anche extraprocessuale, d’acquisizione di tali documenti, ove funzionalizzati all’attività processuale; ove, cioè, sia palese l’intento di fruire di quegli atti, o delle informazioni in essi contenute, in sede giudiziale”.
III. Si è costituito in giudizio l’appellato, il quale:
* ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per difetto di procura alle liti, “priva di attestazione di conformità non rinvenibile, tra l’altro, nemmeno nella relata di notifica”; nonché per difetto di preventiva copertura finanziaria (stante che nella delibera di conferimento del mandato a proporre appello si dà atto “del tutto singolarmente, che tutte le spese relative al ricorso saranno pagate dalla Compagnia assicurativa”) e per sviamento (nell’assunto che la determinazione a proporre appello risponderebbe all’esigenza del privato/compagnia di assicurazioni “a non rendere ostensibili gli atti richiesi”);
* ha replicato nel merito che:
– l’atto del quale si chiede l’ostensione sarebbe redatto da un organo interno all’amministrazione e, dunque, non inaccessibile ex art. 2 DPCM n. 200/96;
– l’inaccessibilità ex art. 16, Legge 8 marzo 2017, n. 24 sarebbe riferita unicamente agli atti relativi “allo studio dei processi interni e delle criticità più frequenti comprendente l’analisi delle attività finalizzate alla messa in sicurezza dei percorsi sanitari”, cioè ai compiti previsti dall’art. 1, comma 539, Legge 28 dicembre 2015, n. 208.
IV. Indi, all’odierna camera di consiglio la causa è passata in decisione.
V. Ciò premesso, il Collegio ritiene preliminarmente opportuno soffermarsi sul contenuto degli atti del giudizio di primo grado, ovvero: l’istanza di accesso prodotta dalla parte appellata, il relativo diniego opposto dall’ASL appellante e la deliberazione AUSL 16.12.2005, n. -OMISSIS-, istitutiva della Commissione per la gestione del contenzioso sanitario.
V.1. Orbene, in data 27 novembre 2017 la parte appellata ha inoltrato all’ASL una nota (ricevuta dal destinatario il successivo 30 novembre) avente ad oggetto “eredi -OMISSIS-/ASL di Pescara; sinistro n. -OMISSIS-” e recante il seguente testo:
< In riferimento all’oggetto, Vi comunico che con e-mail del 18 settembre 2017 ho segnalato alla Vostra Compagnia di assicurazioni la possibilità di definire in via transattiva il sinistro. Alcun riscontro mi è stato fornito al riguardo né da parte della Compagnia di assicurazioni né da parte della ASL. Poiché si ritiene di non condividere tale comportamento, costituisce diritto ed interesse dei miei assistiti avere copia dei seguenti atti: 1-segnalazione al Ministero della Sanità dell’evento avverso che ha colpito il -OMISSIS- (morte) da considerarsi alla stregua di “evento sentinella”; 2-relazione sulle modalità di accadimento dell’evento di cui sopra. Inoltre, si chiede di avere copia della relazione redatta dalla Commissione per la gestione del contenzioso sanitario come previsto dalla delibera n. -OMISSIS- del 16 dicembre 2005> .
V.2. La risposta dell’ASL, protocollata in partenza il 27 dicembre 2017, riporta quale oggetto “istanza di acceso pervenuta in data 30/11/2017” ed è del seguente tenore letterale:
< Si riscontra la Sua istanza pervenuta in data 30/11/2017 formulata in nome e per conto degli eredi del Sig. -OMISSIS- e si precisa quanto segue. Nella fattispecie risulta che l’evento avverso è stato segnalato al Ministero della Salute con numero SIMES -OMISSIS- non qualificato come evento sentinella. Si aggiunge che la richiesta di ostensione della “relazione sulle modalità di accadimento dell’evento” e della “relazione redatta dal comitato valutazione sinistri” non può trovare accoglimento trattandosi, nella fattispecie, di pareri interni contenenti valutazioni tecniche potenzialmente fondanti la strategia difensiva dei legali incaricati dall’ASL atteso anche quanto disposto dall’art. 16 comma 1 legge n 24 del 08 marzo 2017. Si ricorda, infatti, che risulta essere pendente un giudizio presso il Tribunale Civile di Pescara avanzato dai Suoi Assistiti avente ad oggetto l’accertamento di eventuali responsabilità a carico dei sanitari di quest’Azienda> .
V.3. Infine, la menzionata delibera D.G. n. -OMISSIS-/2005 definisce la seguente composizione della Commissione per la gestione del contenzioso sanitario:
– Presidente: Coordinatore aziendale per la gestione del rischio clinico;
– componenti: Dirigente Medico dipendente dell’Azienda specializzato in Medicina Legale; Rappresentante della società -OMISSIS-; Segretario di commissione; “Dirigenti medici dipendenti specialisti, che saranno coinvolti nella valutazione dei casi pertinenti alla loro specialità, ove si ravvisi tale necessità “.
La delibera -OMISSIS-/2005 stabilisce, altresì, espressamente che:
– “ogni caso sarà valutato in tutti i suoi aspetti compresi quelli economici, quindi sarà elaborata una relazione nella quale la commissione prospetterà tra l’altro, l’opportuna strategia aziendale, considerati i fatti e le eventuali responsabilità “;
– “il lavoro della commissione consentirà la realizzazione di una banca dati e quindi la mappatura del rischio aziendale, ossia l’individuazione delle aree verso cui indirizzare il lavoro di riorganizzazione in funzione della prevenzione degli incidenti”.
A sua volta, la relazione del Dirigente Responsabile dell’Ufficio di Coordinamento per la Gestione del Rischio Clinico (allegata alla deliberazione per farne parte integrante e sostanziale) contiene nelle premesse la motivazione delle anzidette statuizioni, ovvero:
– considera “l’importante aumento del contenzioso e i risultati delle vertenze giudiziarie con la conseguente crescita dei premi assicurativi e quindi la necessità di avviare azioni di contrasto sia in senso proattivo, ovvero di prevenzione degli eventi clinici avversi, sia in senso reattivo, ovvero la gestione delle conseguenze dell’evento, tendente alla minimizzazione del danno”;
– ritiene “appropriato, per la gestione del contenzioso, l’istituzione di una Commissione il cui compito sia la valutazione integrata di tutte le vertenze emergenti nonché delle vertenze pendenti segnalate in epoche precedenti allo scopo di individuare le più opportune strategie per la minimizzazione dei danni e nel contempo la realizzazione di una mappatura del rischio aziendale”;
– reputa, altresì, “che il lavoro delle predetta commissione consentirà l’individuazione delle aree, reparti, prestazioni maggiormente soggetti ad errore, presupposto indispensabile per progettare interventi di miglioramento ex post delle strutture coinvolte di concerto con i Dirigenti e il personale delle stesse e per programmare interventi ex ante per quelle aree a più elevata criticità “.
VI. Appare, così, di tutta evidenza l’estraneità del ruolo, delle funzioni e dei risultati dell’operato della Commissione all’area presidiata dall’art. 2 DPCM 26 gennaio 1996, n. 200 che attiene strettamente al “segreto professionale” e alla dichiarata finalità di “salvaguardare la riservatezza nei rapporti fra difensore e difeso”: nessun componente della Commissione riveste il ruolo di legale e/o difensore dell’Azienda e i compiti della Commissione non si risolvono nella prestazione di attività professionale di natura legale in favore dell’Azienda stessa.
Sul punto, si rivela, dunque, esatta la considerazione, formulata dalla sentenza appellata, secondo cui la relazione della Commissione non rientra tra gli atti esclusi dall’accesso ai sensi del citato art. 2.
VII. Neppure detta relazione può ritenersi sottratta all’accesso ai sensi dell’art. 16 della legge n. 24 del 2017 come opposto dall’ASL, tanto nella menzionata nota 27.12.2017, quanto in questa sede giudiziale.
VII.1. Invero, nella propria istanza di accesso del 27.11.2017, la parte appellata ha fatto riferimento: – alla propria e-mail del 18.9.2017 in cui segnalava “la possibilità di definire in via transattiva il sinistro”;
– alla mancanza di riscontro da parte della Compagnia di assicurazioni e della ASL;
– alla propria non condivisione di tale comportamento e al conseguente “diritto e interesse” ad avere copia degli atti in questione.
VII.2. Dunque, la richiesta di accesso è espressamente motivata in funzione della proposta transattiva avanzata.
Al riguardo, va sottolineato come le “Linee guida per gestire e comunicare gli Eventi Avversi in sanità “, emanate nel giugno 2011 dal Ministero della Sanità, contemplino nella parte finale (pagg. 43 e ss.) una esplicita “Raccomandazione per la risoluzione stragiudiziale del contenzioso nelle aziende sanitarie”, la quale si apre con la considerazione che “un’efficace gestione del rischio clinico in sanità, vista la complessità del fenomeno e la rilevanza assunta da questa tematica, deve prevedere, tra l’altro, forme di definizione stragiudiziale dei contenziosi che, attraverso soluzioni a vantaggio sia dei cittadini che delle strutture sanitarie, contribuiscano a mantenere un clima di fiducia nel Servizio Sanitario Nazionale e a conseguire risparmi di gestione”.
In particolare, al par. 4. di tale Raccomandazione, intitolato “Azioni”, si legge che “la transazione aziendale o regionale, presuppone la costituzione di appositi organi interni su base aziendale e/o regionale, che alcune Regioni hanno individuato nei cosiddetti Comitati di Valutazione dei Sinistri (C.V.S.), a cui affidare, oltre la gestione diretta dei sinistri rientranti nella franchigia e la formulazione di pareri sulle richieste risarcitorie, la funzione di definizione stragiudiziale delle controversie.
Tali organi, di natura collegiale e multidisciplinare, sono composti di norma da Risk Manager, Ufficio Legale-Assicurativo, Medico Legale, Direzione Sanitaria, Compagnia Assicurativa ed eventualmente dal -OMISSIS-. Il loro compito principale rimane l’analisi esperta del caso e la valutazione delle criticità emerse, per un rapido svolgimento delle relative pratiche e per favorire il buon esito dell’accordo transattivo e la minimizzazione dei rischi”.
Come si vede, tanto per composizione quanto per compiti si tratta di organismi assai simili alla Commissione istituita con la citata deliberazione D.G. n. -OMISSIS-/2005, la quale stabilisce che la Commissione debba valutare ogni caso “in tutti i suoi aspetti compresi quelli economici” ed elaborare una relazione nella quale la commissione prospetti “tra l’altro, l’opportuna strategia aziendale, considerati i fatti e le eventuali responsabilità ” (strategia che – secondo la Relazione della Risk manager aziendale allegata alla delibera – deve tendere “alla minimizzazione del danno”).
VII.3. Ne consegue che la stessa relazione della Commissione dell’ASL Pescara risulta funzionale alla soluzione transattiva caldeggiata dalle Linee guida ministeriali, per cui – mentre corrisponde alla motivazione dell’istanza di accesso a suo tempo presentata dalla parte ora appellata – fuoriesce invece dall’ambito di applicazione dell’eccezionale norma escludente l’accesso di cui all’art. 16 legge 24/2017 (c.d. legge “Gelli-Bianco”).
VII.4. Con le precisazioni e integrazioni che precedono può, di conseguenza, condividersi anche l’ulteriore considerazione del primo Giudice in ordine alla non operatività, nella specie, del divieto di cui al citato art. 16 con riferimento alla Relazione redatta sul caso de quo dalla menzionata Commissione operante presso l’ASL Pescara, in quanto si tratta di atto “funzionalizzato” non già all’attività processuale dell’Azienda e all’utilizzo in sede giudiziale, bensì all’attività extra-processuale dell’Azienda e alla sede di composizione stragiudiziale della vertenza.
VIII. Infine, sono da condividere anche le osservazioni formulate dal primo Giudice circa la segnalazione Simes effettuata dalla stessa ASL: e ciò ancora una volta alla stregua di una delle raccomandazioni contenute nelle citate Linee Guida ministeriali del giugno 2011.
Invero, i primi punti del par. 4 (denominato “azioni”) della fase 1 della “Raccomandazione per l’analisi dell’evento avverso” (di cui alla Fase 1) si occupano proprio delle segnalazioni Simes di cui al D.M. 11 dicembre 2009 e al punto 4.6 “Feedback delle informazioni” così si esprime (pag. 14):
“Le informazioni derivanti dall’analisi delle segnalazioni debbono essere restituite ai servizi/unità operative interessate. Inoltre, deve essere prevista la produzione periodica di un report contenente almeno le seguenti informazioni:
– tipologia di segnalazione;
– ambito;
– numero di segnalazioni;
– tipologia di analisi effettuate;
– azioni implementate.
E’ necessario, inoltre, che la struttura sanitaria fornisca un feedback delle informazioni alle Regioni e P.A in merito ai risultati dell’attività derivante dai piani di azione, al fine di poter individuare e trasferire le buone pratiche eventualmente emerse.
Infine, è opportuno che venga favorita l’implementazione della segnalazione ed analisi degli eventi avversi/near miss prevedendone l’inserimento:
* negli adempimenti LEA;
* nelle procedure di accreditamento.”
A sua volta, l’incipit della successiva fase 2 (pag. 21) è il seguente: “la seconda parte della linea guida descrive le principali azioni per la comunicazione di un evento avverso, tramite un approccio aperto, onesto e trasparente con i pazienti ed i familiari, con i cittadini ed i mass media e di sostegno agli operatori coinvolti”, per poi proseguire che “i principi su cui si fonda una comunicazione aperta sono:
* trasparenza e tempestività
* puntualità e completezza delle informazioni”.
L’ulteriore e specifica “raccomandazione per la comunicazione ai pazienti degli eventi avversi” ribadisce che “è essenziale una comunicazione trasparente e onesta degli eventi avversi” e al successivo par. 4.2. (pag. 28) puntualizza, tra l’altro, che “vanno fornite informazioni circa l’analisi in corso o l’eventuale avvio di un’indagine di approfondimento; deve essere resa tempestivamente disponibile, se richiesta, la documentazione clinica e la documentazione relativa alle azioni intraprese a seguito dell’evento avverso”.
E’ pertanto evidente come l’osservanza di queste precise direttive ministeriali imponga alla struttura sanitaria segnalante:
– di conservare le informazioni relative al contenuto delle segnalazioni Simes effettuate, al fine di fornire feed-back ai servizi interessati e alla Regione;
– di effettuare l’implementazione delle segnalazioni stesse;
– di mettere a disposizione dei familiari tale materiale informativo, già in possesso e/o elaborato dall’ASL.
IX. Già da quanto precede, emerge come sia stata proprio l’Autorità di regolazione della materia (il Ministero della Salute) ad aver effettuato, in via generale e preventiva, la necessaria ponderazione degli interessi in gioco, optando per un deciso favor in direzione della massima trasparenza e completa informazione nei confronti dei congiunti di chi sia sfortunamente occorso in un evento avverso (morte) presso le strutture sanitarie.
A queste prioritaria esigenza di informazione e trasparenza risulta, pertanto, subordinata la posizione degli operatori sanitari e professionali (compagnie di assicurazione, -OMISSIS-) coinvolti nel medesimo evento.
IX.1. A proposito, poi, della nozione di controinteressato nel rito speciale sull’accesso ex art. 116 c.p.a., vanno tenuti presenti i punti fermi di recente riepilogati da questa Sezione (9/01/2019, n. 216, che richiama Sez. V n. 2634 del 3/05/2018) nel senso che:
– la nozione di controinteressato all’accesso è data dall’art. 22, comma 1, lett. c) l. 7 agosto 1990, n. 241, per il quale sono “controinteressati” “tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza”; ai fini della qualifica di controinteressato rispetto al diritto all’accesso ai documenti, pertanto, non basta che un soggetto sia, in qualche modo, nominato nel documento richiesto, essendo necessario, invece, che costui sia anche titolare di un diritto alla riservatezza dei dati racchiusi nello stesso documento (ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 24 novembre 2017, n. 5483; sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4308; Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd. 8 luglio 2014 n. 395; Cons. Stato, sez. V, 27 maggio 2011, n. 3190);
– l’esistenza di un controinteressato è valutata dall’amministrazione cui è richiesto l’accesso ai sensi dell’art. 3 d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 per cui: “Fermo quanto previsto dall’articolo 5, la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all’articolo 22, comma 1, lettera c), della legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione”;
– di conseguenza, se, nel procedimento avviato dall’istanza di accesso ai documenti, l’amministrazione individua un controinteressato, a quel soggetto dovrà essere notificato l’eventuale ricorso proposto dall’istante avverso il rifiuto all’accesso adottato dall’amministrazione (ovvero avverso il silenzio). E, per converso, nel caso in cui l’amministrazione non abbia in sede procedimentale individuato alcun controinteressato, l’istante non sarà tenuto a notificare il ricorso ad alcun controinteressato (così, Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd. 16 marzo 2017 n. 104, Cons. Stato, Sez. VI, 8 febbraio 2012, n. 677; sez. VI, 30 luglio 2010, n. 5062; sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4308; 16 maggio 2011, n. 2968);
– qualora l’amministrazione, in sede procedimentale, non ravvisi posizioni di controinteressato rispetto alla domanda di accesso e, dunque, l’istante non è tenuto a notificare il ricorso ad altri oltre all’amministrazione, il giudice adito può valutare anche d’ufficio l’esistenza di posizione di controinteresse e imporre la notifica del ricorso di primo grado (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4308; Cons. Stato Sez. III, Sent., 16-05-2016, n. 1978);
– è ius receptum in giurisprudenza il principio secondo cui (ex aliis Cons. Stato Sez. VI, 08-02-2012, n. 677 ma anche Cons. Stato Sez. IV, 16-05-2011, n. 2968 e Sez. VI, Sent., 30-07-2010, n. 5062) dalla previsione di cui all’art. 3, comma 1, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 emerge che, in sede giurisdizionale, non può essere dichiarato inammissibile il ricorso per l’accesso agli atti della p.a., per omessa notifica al controinteressato, quando la stessa amministrazione non abbia ritenuto di far consentire la partecipazione di altri soggetti in sede procedimentale che potrebbero subire un pregiudizio dall’accoglimento della istanza di accesso e che acquisterebbero la qualifica di controinteressati nel caso di impugnazione del conseguente diniego: il giudice adito è, dunque, solo tenuto (anche ex officio) ove ravvisi posizioni di controinteresse a imporre quindi la notifica del ricorso di primo grado alla parte controinteressata.
IX.2. Nel caso qui all’esame, la stessa Amministrazione procedente sull’istanza di accesso non ha individuato controinteressati, per cui non può ora, nella veste di appellante, eccepire l’inammissibilità del ricorso di primo grado per omessa notifica ai controinteressati, solo in sede giudiziale indicati nei sanitari e nella compagnia di assicurazioni.
Né la Sezione ravvisa in tali soggetti la posizione giuridica di controinteressati, così come qualificata dal citato art. 22, comma 1, lett. c) l. n. 241/1990 e dalla giurisprudenza di questo Consiglio, secondo cui (cfr. di recente, sez. V, 14/01/2019, n. 297) sulla base della lettera di tale disposizione sono individuabili quali controinteressati < non tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, siano nominati o comunque coinvolti nel documento oggetto dell’istanza ostensiva, ma solo quei soggetti che per effetto dell’ostensione vedrebbero pregiudicato il loro diritto alla riservatezza. E ciò rilevando che, “non basta, perciò, che taluno venga chiamato in qualche modo in causa dal documento in richiesta, ma occorre in capo a tale soggetto un quid pluris, vale a dire la titolarità di un diritto alla riservatezza sui dati racchiusi nello stesso documento. La veste di controinteressato in tema di accesso è una proiezione, perciò, del valore della riservatezza, e non già della mera oggettiva riferibilità di un dato alla sfera di un certo soggetto. Se ne desume che non tutti i dati riferibili ad un soggetto sono per ciò solo rilevanti ai fini in discorso, ma solo quelli rispetto ai quali sussista, per la loro inerenza alla personalità individuale, o per i pregiudizi che potrebbero discendere da una loro diffusione, una precisa e ben qualificata esigenza di riserbo” (tra tante, Cons. Stato, VI, 28 giugno 2016, n. 2863; V, 27 maggio 2011, n. 3190)> .
Esigenza di riserbo che questa stessa Sezione (21/12/2017, n. 6011) ha chiarito concernere dati sensibili (origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, opinioni politiche, adesione a partiti, sindacati, etc.) ovvero sensibilissimi (dati personali idonei a rivelare lo stato di salute del soggetto interessato).
IX.3. Ulteriormente condivisibile si rivela, pertanto, anche la statuizione della sentenza di primo grado laddove afferma che “la compagnia di assicurazione e i medici che hanno prestato le cure non appiano essere controinteressati in quanto non titolari di dati personali contenuti nei documenti e che potrebbero ricevere un pregiudizio alla propria riservatezza dall’accesso”.
X. Per le considerazioni che precedono, l’appello risulta infondato nel merito.
Il che esime il Collegio dall’esaminare le eccezioni sollevate in rito dalla parte appellata circa il preteso difetto di procura alle liti e di copertura finanziaria, nonché sviamento.
Alla soccombenza in questo grado di giudizio segue la condanna dell’ASL appellante alla rifusione delle spese ad esso relative, in favore della parte appellata e nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’ASL Pescara a rifondere all’appellato le spese del grado, che liquida in netti Euro 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati:
Franco Frattini – Presidente
Giulio Veltri – Consigliere
Massimiliano Noccelli – Consigliere
Stefania Santoleri – Consigliere
Giorgio Calderoni – Consigliere, Estensore

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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