Corte di Cassazione, sezione tributaria, Ordinanza 26 giugno 2019, n. 17189.
La massima estrapolata:
Nell’accertamento induttivo “puro” il reddito va sempre ricostruito tenendo conto delle componenti negative. Questo al fine di evitare, in contrasto con il principio di capacità contributiva previsto dall’articolo 53 della Costituzione, che venga assoggettato a tassazione il reddito lordo anziché quello netto.
Ordinanza 26 giugno 2019, n. 17189
Data udienza 26 marzo 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere
Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2168-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 2094/27/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di FOGGIA, depositata il 12/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 26/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PIERPAOLO GORI.
RILEVATO
che:
– Con sentenza n. 2094/27/17 depositata in data 12 giugno 2017 la Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. staccata di Foggia (in seguito, la CTR) accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 1710/4/15 della Commissione tributaria provinciale di Foggia (in seguito, la CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da (OMISSIS) (in seguito, il contribuente) contro avviso di accertamento per II.DD. e IVA 2011;
– In particolare, la CTR non condivideva la decisione di primo grado secondo cui la notifica dell’avviso di accertamento doveva ritenersi inesistente – anche perche’ in ricorso lo stesso contribuente dichiarava di aver ricevuto la notifica – e, nel merito, quanto alla ripresa per II.DD. statuiva “che l’Ufficio non ha applicato nessuna riduzione dei maggiori ricavi attraverso il riconoscimento dell’incidenza di costi presunti che, nel caso specifico, va individuata nella misura del 40% dei maggiori ricavi accertati”; avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo un unico motivo. Il contribuente non si e’ difeso, restando intimato.
CONSIDERATO
che:
– Con l’unico motivo – dedotto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agenzia ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 39, 1 comma, lettera d) e dell’articolo 109 T.U.I.R. oltre che dell’articolo 2697 c.c., per aver la CTR ritenuto di riconoscere in via forfetaria l’esistenza di imprecisati costi, in assenza di alcuna specificazione di parte in ordine al loro ammontare, natura ed eventuale inerenza;
– Il motivo e’ infondato. La Corte reitera l’insegnamento secondo cui “In caso di accertamento induttivo, si deve tenere conto – in ossequio al principio di capacita’ contributiva – non solo dei maggiori ricavi ma anche della incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall’ammontare dei prelievi non giustificati” (Corte Cost. n. 225 del 2005). Va inoltre rammentato che: “In tema di accertamento induttivo c.d. puro, l’Amministrazione finanziaria deve ricostruire il reddito del contribuente tenendo conto anche delle componenti negative emerse dagli accertamenti compiuti ovvero, in difetto, determinate induttivamente, al fine di evitare che, in contrasto con il principio della capacita’ contributiva di cui all’articolo 53 Cost., venga sottoposto a tassazione il profitto lordo, anziche’ quello netto” (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 26748 del 23/10/2018, Rv. 651111 01);
– La sentenza, in presenza di accertamento analitico puro, circostanza pacifica evincibile dalla stessa prospettazione del motivo di ricorso nella sua intestazione oltre che dalla lettura dell’avviso di accertamento allegato, ha tenuto conto dei costi, nel rispetto della giurisprudenza summenzionata, in misura percentuale. Infatti, la Corte Costituzionale ha ritenuto tale conteggio delle sopravvenienze passive necessario ai fini dell’articolo 53 Cost., in presenza di accertamento induttivo, ne’ l’Agenzia lamenta una deteminazione eccessiva della loro misura percentuale determinata dai giudici di merito, ma solo il fatto in se’ di una quantificazione da parte del giudice, in assenza di dimostrazione analitica, in misura forfetaria, ossia induttiva, consentita proprio dalla giurisprudenza richiamata;
– Pertanto, il ricorso va rigettato e, in assenza di costituzione dell’intimato contribuente, nessuna statuizione va adottata in punto di regolamento delle spese di lite. La Corte da’ atto che, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (legge di stabilita’ 2013), in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito, per effetto del presente provvedimento non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 – bis, testo unico spese di giustizia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
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