Accertamento dell’intervenuta usucapione della servitù di elettrodotto

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 giugno 2022| n. 19037.

Accertamento dell’intervenuta usucapione della servitù di elettrodotto

In materia di elettrodotto, l’art. 122 T.U. n. 1775 del 1933, che prevale sui principi generali del codice civile, costituisce norma di equilibrio tra le contrapposte esigenze del gestore, dell’utente finale e del proprietario del fondo su cui grava la relativa servitù, al quale è concessa la facoltà di usare liberamente il proprio fondo, anche quando ciò comporti la rimozione o lo spostamento dell’elettrodotto, salvo l’obbligo di offrire, ove possibile, un percorso alternativo per la conduttura elettrica.

Ordinanza|13 giugno 2022| n. 19037. Accertamento dell’intervenuta usucapione della servitù di elettrodotto

Data udienza 17 maggio 2022

Integrale

Tag/parola chiave Proprietà – Spostamento del palo elettrico esistente nel fondo di loro proprietà – Domanda riconvenzionale di accertamento dell’intervenuta usucapione della servitù di elettrodotto – Normativa speciale di cui al T.U. n. 1775 del 1993 – Prevalenza sulle disposizioni del codice civile – Ammissibile lo spostamento salvo obbligo di offrire, ove possibile, un percorso alternativo per la conduttura elettrica – Art. 122 tu 1775/1993 – Censure del ctp al vincolo di inedificabilità assoluta del percorso alternativo – Omesso esame

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere

Dott. POLETTI Dianora – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 13553-2017 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avv. (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2195/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 24/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/05/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Accertamento dell’intervenuta usucapione della servitù di elettrodotto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 26.11.2007 (OMISSIS) e (OMISSIS) evocavano in giudizio (OMISSIS) S.p.a. innanzi il Tribunale di Termini Imerese, sezione distaccata di Cefalu’, invocando lo spostamento del palo di sostegno delle condutture elettriche esistente nel fondo di loro proprieta’.
Si costituiva la societa’ convenuta, resistendo alla domanda e chiedendo in via riconvenzionale l’accertamento dell’intervenuta usucapione della servitu’ di elettrodotto.
Con sentenza n. 206/2010 il Tribunale accoglieva la domanda, ordinando lo spostamento del traliccio nella posizione indicata dal C.Testo Unico e compensava parzialmente le spese.
Interponeva appello avverso detta decisione (OMISSIS) S.p.a. e la Corte di Appello di Palermo, con la sentenza impugnata, n. 2195/2016, resa nella resistenza degli originari attori, che spiegavano appello incidentale sul governo delle spese, rigettava entrambe le impugnazioni.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione (OMISSIS) S.p.a., affidandosi a tre motivi.
Resistono con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS).
La parte controricorrente ha depositato memoria in prossimita’ dell’adunanza camerale.

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RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la societa’ ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del Testo Unico n. 1775 del 1993, articolo 122, articoli 1056 e 1067 c.c., perche’ la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare che l’imposizione della servitu’ di elettrodotto non implica alcuna perdita rilevante per il godimento della proprieta’ o il possesso del fondo servente; ne’, per converso, il proprietario del detto fondo puo’ in alcun modo diminuire l’esercizio della servitu’ o renderlo piu’ incomodo, a norma di quanto previsto dal Testo Unico n. 1775 del 1993, articolo 122. Di conseguenza, sarebbe erronea la sentenza, con la quale e’ stato disposto lo spostamento di un traliccio esistente nella sua attuale collocazione da oltre 45 anni; spostamento per la cui realizzazione, inoltre, si dovrebbe installare un by-pass con ben quattro tralicci, con conseguente eccessiva gravosita’ dell’intervento.
La censura e’ infondata.
La Corte di Appello afferma che, in materia di elettrodotto, la normativa speciale di cui al Testo Unico n. 1775 del 1993 prevale sui principi generali posti dalle disposizioni del codice civile (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) e precisa che l’articolo 122 del detto Testo Unico prevede il diritto del proprietario del fondo di eseguire qualsiasi innovazione su di esso, ancorche’ cio’ implichi la rimozione o la diversa collocazione delle condutture e degli appoggi della linea elettrica, senza alcun diritto del gestore ad un indennizzo (cfr. pag. 4 della sentenza). Ne deriva l’assoluta irrilevanza, tanto del fatto che il traliccio di cui si discute fosse collocato nella sua attuale posizione da oltre 45 anni, quanto della circostanza che, per modificare la linea, sia necessario installare un numero di tralicci superiore a quello attuale (4 in luogo di 1). Il proprietario del fondo asservito, infatti, ha la facolta’ di chiedere al gestore della linea di eseguire gli interventi necessari per spostare i pali di sostegno in diversa collocazione, piu’ idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di proprieta’ e godimento del fondo servente, senza diritto del gestore ad alcuna compensazione o indennizzo.
La conferma di quanto precede si ricava dal tenore letterale delle disposizioni di cui al Testo Unico n. 1775 del 1993, articolo 122, commi 1, 3, 4, 5 e comma 6. Il comma 1, infatti, prevede che “l’imposizione della servitu’ di elettrodotto non determina alcuna perdita di proprieta’ o di possesso del fondo servente”. Il comma 3 stabilisce che “Il proprietario non puo’ in alcun modo diminuire l’uso della servitu’ o renderlo piu’ incomodo. Del pari l’utente non puo’ fare cosa alcuna che aggravi la servitu'”. Il comma 4, invece, ammette che “Tuttavia, salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate all’atto della costituzione della servitu’, il proprietario ha facolta’ di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorche’ essi obblighino l’esercente dell’elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che per cio’ sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell’esercente medesimo”. Ai sensi del comma 5, “In tali casi il proprietario, deve offrire all’esercente, in quanto sia possibile, altro luogo adatto all’esercizio della servitu'”. Ed infine, secondo il comma 6 ed u.c., “Il cambiamento di luogo per l’esercizio della servitu’ puo’ essere parimenti richiesto dall’utente, se questo provi che esso riesce per lui di notevole vantaggio e non di danno al fondo”.

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L’articolo 122, dunque, costituisce una norma di equilibrio tra le contrapposte esigenze:
1) del gestore, di assicurare la continuita’ del servizio di distribuzione dell’energia elettrica mediante la rete;
2) dell’utente finale, di ottenere un servizio di distribuzione dell’energia elettrica adeguato alle sue esigenze;
3) del proprietario del fondo su cui grava la servitu’ di elettrodotto, di esercitare il proprio diritto dominicale e di godimento sul bene nella forma piu’ comoda, senza pregiudizio per le esigenze sottese alla servitu’ predetta.
In tale contesto va inquadrato l’uso della parola “Tuttavia” posta in apertura del comma 4 della norma in esame, che dimostra l’intenzione del legislatore di non privare il proprietario del fondo servente della facolta’ di usare liberamente del proprio fondo, anche qualora cio’ comporti la rimozione o lo spostamento dell’elettrodotto, salvo l’obbligo di offrire, ove possibile, un percorso alternativo per la conduttura elettrica. Nello stesso senso va letta anche la disposizione dell’ultimo comma, che consente per converso- all’utente finale del servizio di distribuzione di chiedere lo spostamento del luogo di esercizio della servitu’, in tal caso dietro dimostrazione che cio’ costituisca per lui notevole vantaggio, senza danno per il fondo servente.
Con il secondo motivo, la societa’ ricorrente lamenta invece la violazione e falsa applicazione delle norme del P.R.G. vigente nel Comune di Castelbuono e l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perche’ la Corte di Appello avrebbe condiviso le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, senza spiegare i motivi della sua decisione e disattendendo i rilievi critici mossi dal consulente di parte, i quali erano, in particolar modo, finalizzati ad ottenere una ulteriore C.Testo Unico geomorfologica sui luoghi di causa.

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La censura e’ fondata.
La Corte di Appello, dopo aver condiviso le conclusioni del C.T.U., esamina la relazione di parte allegata da (OMISSIS) S.r.l., affermando che i rilievi in essa contenuti “… non appaiono, tuttavia, idonei a contrastare le conclusioni che il CTU del giudizio di primo grado, con approfondita, dettagliata e condivisibile motivazione, ha espresso nella propria relazione. Ed invero, nella sentenza impugnata non si fa alcuna menzione della particella 196, piu’ volte richiamata dall’appellante e a dire dello stesso caratterizzata da pericolosita’ geologica, posto che il tracciato ordinato dal Tribunale, sulla scorta delle condivisibili conclusioni esplicitate nella CTU, interessa esclusivamente le particelle 254, 488, 974 e 195. Contrariamente, poi, a quanto esposto nella consulenza di parte il CTU, pur avendo valutato le condizioni geologiche del sito, ha ritenuto realizzabile l’edificazione del sostegno anche nella particella (OMISSIS), ovvero l’unica che in minima parte ricade nella zona 3, previa progettazione strutturale che tenga conto delle caratteristiche del suolo. Ne’, infine, l’esistenza di una servitu’ di acquedotto nelle particelle 195 e 488 costituisce un concreto impedimento alla realizzazione del by-pass, atteso che l’estensione delle predette particelle consente senz’altro, cosi’ come dedotto dal CTU con motivazione convincente, la realizzazione delle opere funzionali all’esercizio della servitu’, rispettando la porzione di terreno asservita all’acquedotto. In ogni caso, le questioni prospettate potranno venire, semmai, in rilievo nel successivo contraddittorio di tipo tecnico con le competenti autorita’ amministrative, o al piu’ nella fase esecutiva, ai sensi degli articoli 612 c.p.c. e ss. che dettano le modalita’ con cui procedere all’esecuzione degli obblighi di fare, sulla base del titolo offerto dalla sentenza sul merito della controversia, che e’ corretta e ben motivata” (cfr. pagg. 5, 6 e 7 della sentenza impugnata).
Le osservazioni del C.T.P. della societa’ ricorrente erano dunque relative alla fattibilita’ del percorso alternativo della linea elettrica suggerito dall’ausiliario: percorso che, per stessa ammissione della Corte di Appello, interessa particelle che, almeno in parte, ricadono in zona di inedificabilita’ assoluta (zona 3) ed in area gia’ interessata da preesistente servitu’ di acquedotto.

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La Corte distrettuale ha ritenuto il primo aspetto ininfluente, sulla base del fatto che il nuovo percorso interesserebbe la particella (OMISSIS), ricadente in zona 3, soltanto “in minima parte”e del rilievo che il consulente d’ufficio aveva “… ritenuto realizzabile l’edificazione del sostegno… previa progettazione strutturale che tenga conto delle caratteristiche del suolo”. In realta’, ne’ la prima, ne’ la seconda affermazione, risultano coerenti con il senso delle osservazioni tecniche che erano state mosse dal C.T.P. dell’odierna societa’ ricorrente all’elaborato peritale. Ed invero, deve osservarsi che se esiste un vincolo di inedificabilita’ assoluta di una determinata area, posto dalla normativa locale nella zona 3 (divieto pure riportato nel certificato di destinazione urbanistica richiamato nelle note tecniche di parte trascritte in ricorso), l’edificazione su di essa e’ preclusa, senza che possa rilevare ne’, per un verso, il fatto che essa interessi l’area in minima parte, ne’, per altro verso, che il C.Testo Unico la ritenga comunque possibile, sia pure con accorgimenti specifici. L’esistenza di una preclusione assoluta a livello normativo, infatti, non consente di indagare sulla praticabilita’ di ipotetiche eccezioni al precetto.
Il secondo aspetto, concernente l’esistenza di una precedente servitu’ di acquedotto e la compatibilita’, rispetto ad essa, dell’imposizione di una nuova servitu’ di elettrodotto, e’ invece stato affrontato dalla Corte territoriale con riguardo al solo profilo dell’estensione delle particelle (OMISSIS), ma non anche con riferimento al divieto assoluto di edificazione nascente dalla preesistenza della servitu’ di acquedotto. Anche in questo caso, la circostanza che, in concreto, l’area sia di dimensioni sufficienti a consentire l’imposizione di entrambi i vincoli reali di cui anzidetto, non e’ rilevante ai fini della valutazione della possibilita’, in astratto, di imporre una servitu’ di elettrodotto su particella gia’ gravata da preesistente servitu’ di acquedotto.
Le osservazioni che il C.T.P. della societa’ odierna ricorrente aveva mosso all’elaborato del consulente tecnico, dunque, sono state esaminate dal giudice di seconde cure solo in apparenza. In realta’, la Corte di merito ha interpretato in modo eccessivamente riduttivo le predette osservazioni, trascurando, peraltro, gli aspetti essenziali che il consulente di parte aveva sollevato, allo scopo di sollecitare un ulteriore approfondimento tecnico in ordine alla fattibilita’ dell’intervento di spostamento della linea elettrica. Sotto questo profilo, e’ opportuno evidenziare che la disamina affidata dal giudice di merito involge in primo luogo la praticabilita’, in termini astratti, del percorso alternativo, in funzione della natura e del regime giuridico delle aree da esso interessate, alla luce delle norme generali e locali vigenti; ed in secondo luogo l’individuazione delle modalita’ esecutive e degli accorgimenti tecnici con i quali il nuovo percorso debba, in concreto, essere realizzato.
Sotto quest’ultimo profilo, non e’ condivisibile – anzi, si rivela giuridicamente errata – l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui “In ogni caso, le questioni prospettate potranno venire, semmai, in rilievo nel successivo contraddittorio di tipo tecnico con le competenti autorita’ amministrative, o al piu’ nella fase esecutiva, ai sensi degli articoli 612 c.p.c. e ss. che dettano le modalita’ con cui procedere all’esecuzione degli obblighi di fare, sulla base del titolo offerto dalla sentenza sul merito della controversia…”. Proprio perche’ -come chiarito in occasione dello scrutinio del primo motivo di ricorso- il Testo Unico n. 1773 del 1993, articolo 122 si ispira all’esigenza di contemperare in modo equilibrato le concorrenti esigenze del gestore, dell’utente finale del servizio di distribuzione dell’elettricita’ e del proprietario del fondo gravato dalla servitu’ di elettrodotto, il giudice di merito, ove sia chiamato a delibare una controversia avente ad oggetto la richiesta di trasferimento della linea in altra collocazione, deve necessariamente individuare una soluzione che sia tecnicamente e giuridicamente praticabile, al fine di scongiurare il rischio che, in sede esecutiva, possano sorgere insormontabili difficolta’ realizzative tali da impedire l’esecuzione della sentenza o comunque mettere in pericolo la continuita’ del servizio di distribuzione dell’energia elettrica. Dette difficolta’, dunque, devono essere considerate, ed affrontate, nell’ambito del giudizio di cognizione, ed in modo particolare nel contraddittorio tecnico tra le parti, dal quale il giudice di merito deve trarre elementi sufficienti a determinare, in modo certo, la fattibilita’, o meno, di un percorso della linea elettrica alternativo a quello esistente.
Il terzo motivo, con il quale la societa’ ricorrente lamenta l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perche’ la Corte di Appello non si sarebbe pronunciata sulla domanda riconvenzionale di usucapione proposta in sede di merito, e’ evidentemente assorbito dall’accoglimento della seconda censura.
In definitiva, il primo motivo va rigettato, mentre va accolto il secondo e dichiarato assorbito il terzo. La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione alla censura accolta e la causa rinviata alla Corte di Appello di Palermo, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

la Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, alla Corte di Appello di Palermo, in differente composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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