Accertamento della paternità di un minore nato in costanza di matrimonio

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 luglio 2021| n. 19956.

Accertamento della paternità di un minore nato in costanza di matrimonio.

Nel giudizio di accertamento della paternità di un minore nato in costanza di matrimonio, promosso a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che ha accolto la domanda di disconoscimento della paternità del marito della madre, è inammissibile l’eccezione di tardività di quest’ultima azione, formulata dal presunto padre, perché la sentenza che accoglie la domanda di disconoscimento della paternità, pronunciata nei confronti del P.M. e di tutti gli altri contraddittori necessari, assume autorità di cosa giudicata “erga omnes”, essendo inerente allo “status” della persona, ed è opponibile al presunto padre, anche se non ha partecipato al relativo giudizio.

Ordinanza|13 luglio 2021| n. 19956. Accertamento della paternità di un minore nato in costanza di matrimonio

Data udienza 13 maggio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Disconoscimento della paternità – Formazione del giudicato – Accertamento della paternità di un minore nato in costanza di matrimonio – Nesso di pregiudizialità rispetto all’azione di accertamento della paternità naturale – Accertamento della paternità di un minore nato in costanza di matrimonio – Procedibilità della domanda – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 3474-2020 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
Contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 998/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 07/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. SCALIA LAURA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. (OMISSIS) ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello dell’Aquila ha rigettato l’impugnazione dal primo proposta avverso la sentenza n. 924 del 2017, con la quale il Tribunale di Avezzano aveva accertato la paternita’ naturale del minore (OMISSIS), nato dalla relazione avuta dal (OMISSIS) con la madre del bambino, (OMISSIS), con obbligo per il padre di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di Euro 300,00 oltre spese straordinarie.
2. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’articolo 244 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
La Corte di appello aveva escluso la decadenza della madre dall’azione di cui all’articolo 244 c.c. introdotta con separato giudizio per fare accertare il disconoscimento della paternita’ rispetto al minore, del coniuge (OMISSIS), incorrendo nell’erronea applicazione del Decreto Legislativo n. 154 del 2013 la’ dove aveva ritenuto che a tanto valesse la circostanza che la madre aveva intrapreso l’azione prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina.
La precedente formulazione della norma prevedeva, con una disciplina rimasta successivamente immutata, la decadenza della madre dall’azione ex articolo 244 c.c. cit. nell’intervenuto decorso del termine di sei mesi, mentre la parte aveva agito in giudizio a distanza di due anni dalla nascita del figlio.
La sentenza impugnata andava quindi riformata con declaratoria di inammissibilita’. Inoltre il ricorrente non era stato citato nel giudizio di disconoscimento.
3. Con il secondo il terzo ed il quarto motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5: a) della condotta processuale ed extraprocessuale del ricorrente, che non aveva affermato, in modo coerente, di non aver avuto rapporti sessuali con la (OMISSIS), ma di aver sempre utilizzato contraccettivi sicuri; b) della circostanza che la somma di Euro 3.000,00 corrisposta alla (OMISSIS) rappresentasse il controvalore per il silenzio della donna sulla relazione extraconiugale; c) della evidenza che la (OMISSIS) aveva avuto rapporti con vari altri uomini durante il periodo del concepimento.
4. Il primo motivo di ricorso e’ infondato.
4.1. Per quanto rileva in giudizio, la Corte aquilana ha correttamente rilevato l’intervenuta formazione del giudicato quanto alla sentenza pronunciata sul disconoscimento della paternita’ promosso ex articolo 244 c.c. da (OMISSIS) verso il coniuge, nei cui confronti operava una presunzione di paternita’, nella pure apprezzata sussistenza di un nesso di pregiudizialita’ tecnico-giuridica tra l’azione di disconoscimento della paternita’ e quella di accertamento della paternita’ naturale, nesso legittimante la sospensione del secondo giudizio fino alla definizione del primo (Cass. n. 17392 del 03/07/2018).
Alla formazione del giudicato sull’azione di disconoscimento della paternita’ consegue infatti la procedibilita’ della domanda di accertamento della paternita’ naturale rispetto al quale il primo puo’ intervenire nel corso del giudizio.
I rapporti tra domanda di riconoscimento della paternita’ naturale e disconoscimento della paternita’ restano definiti dalla necessita’ di prevenire pronunce confliggenti sullo status ex articolo 253 c.c. e di far si’ che il giudice investito dell’accertamento della paternita’ naturale non pronunci prima del passaggio in giudicato della sentenza sul disconoscimento dell’altra paternita’.
Una volta intervenuto il giudicato sul giudizio di disconoscimento della paternita’ di cui all’articolo 244 c.c., il successivo giudizio di accertamento della paternita’ naturale ex articolo 269 c.c. e’ procedibile senza che le vicende processuali che hanno determinato la formazione del giudicato nel distinto e presupposto giudizio possano piu’ essere poste in discussione, nella intangibilita’ del raggiunto accertamento.
Siffatta evidenza esclude ogni rilievo alla decadenza in cui sarebbe incorsa la madre rispetto all’azione ex articolo 244 c.c., comma 1, per essere stata la relativa domanda introdotta oltre il termine di sei mesi; si tratta, infatti, di questione dedotta per la prima volta nel successivo giudizio sulla paternita’ naturale ex articolo 269 c.c. cit. a fronte di un giudicato di accertamento pieno formatosi in quello di disconoscimento.
4.2. Ne’ e’ ipotizzabile alcun rimedio straordinario rispetto a quel giudicato perche’ formatosi rispetto ad un giudizio che non ricomprende tra i suoi contraddittori necessari il padre naturale, il cui pregiudizio risentito dagli esiti del disconoscimento della paternita’ del padre legittimo e’ di mero fatto.
Come affermato da questa Corte, la sentenza che accolga la domanda di disconoscimento della paternita’, in quanto pronunciata nei confronti del P.M. e di tutti gli altri contraddittori necessari, assume autorita’ di cosa giudicata “erga omnes”, essendo inerente allo “status” della persona; pertanto, ne’ colui che e’ indicato come padre naturale, ne’ i suoi eredi, sono legittimati passivi nel relativo giudizio e la sentenza che accolga la domanda di disconoscimento e’ a loro opponibile, anche se non hanno partecipato al relativo giudizio (Cass. 16/01/2012 n. 430).
5. I motivi, poi, dal secondo al quarto sono inammissibili perche’ diretti ad una rivalutazione fattuale del materiale di prova ad opera di questa Corte per un accertamento non consentito in sede di legittimita’.
E’ inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realta’, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (ex multii: Cass. SU n. 34476 del 27/12/2019).
6. Il ricorso e’ pertanto e conclusivamente infondato.
Nulla sulle spese essendo (OMISSIS) rimasta intimata.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
Si dispone che ai sensi del Decreto Legislativo n. 198 del 2003, articolo 52, siano omessi le generalita’ e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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