Accertamenti tecnici irripetibili disposti ai sensi dell’art. 360 c.p.p.

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 13 dicembre 2019, n. 32784.

La massima estrapolata:

Gli accertamenti tecnici irripetibili disposti ai sensi dell’art. 360 c.p.p. (nella specie, esame autoptico), ancorché inutilizzabili nel dibattimento penale per violazione del contraddittorio, una volta prodotti nel processo civile entrano a far parte del “thema probandum” e sono soggetti alle regole del rito civile sull’acquisizione della prova; pertanto, il mancato rispetto del contraddittorio nel procedimento penale di provenienza non determina effetti sulla consulenza tecnica d’ufficio che tali accertamenti abbia considerato, a meno che il contraddittorio non sia stato garantito neanche nel processo civile dove la prova è acquisita e che la nullità relativa derivante da tale vizio sia stata eccepita dalla parte interessata nella prima difesa successiva al deposito della relazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso l’utilizzabilità della c.t.u. fondata su un esame autoptico disposto in sede penale in difetto di previo avviso agli indagati, sebbene la parte interessata non ne avesse tempestivamente eccepito la nullità, limitandosi a svolgere contestazioni sulla legittimità dell’acquisizione della prova nel processo di provenienza).

Ordinanza 13 dicembre 2019, n. 32784

Data udienza 25 settembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 17546-2018 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), tutti coeredi di (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
COMUNE PRATOLA SERRA, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
ASL DI AVELLINO;
– intimata –
avverso la sentenza n. 5138/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/09/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 5138/17, del 14 dicembre 2017, della Corte di Appello di Napoli, che – in accoglimento del gravame esperito, in via di principalita’, dal Comune di Pratola Serra e in, via incidentale, dell’Azienda sanitaria Locale Avellino, avverso la sentenza n. 1165/12 del Tribunale di Avellino – ha rigettato la domanda di risarcimento danni proposta dagli odierni ricorrenti in relazione al decesso del loro congiunto, (OMISSIS).
2. Riferiscono, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti di aver adito il Tribunale di Avellino per conseguire il risarcimento del danno, “iure proprio” e “iure hereditatis”, in ragione del decesso di (OMISSIS), all’esito di una caduta da un ciclomotore – in data 29 luglio 1998, in Pratola Serra – provocata dall’aggressione di alcuni cani randagi, o meglio vaganti.
Convenuti, pertanto, in giudizio il Comune di Pratola Serra e l’Azienda Sanitaria Locale Avellino (OMISSIS) (oggi Azienda Sanitaria Locale Avellino), assumendo che entrambi avrebbero omesso, per quanto di rispettiva competenza, le condotte imposte dalla normativa in materia di prevenzione del randagismo, gli attori vedevano accolta, sebbene in misura differente da quella quantificata, la propria pretesa risarcitoria.
Esperito gravame, in via principale, dal Comune di Pratola Serra, nonche’, incidentalmente, dalla Azienda Sanitaria Locale Avellino, entrambi venivano accolti, nella parte in cui ipotizzavano una erronea ricostruzione delle cause della morte del (OMISSIS), quanto alla prova del nesso eziologico tra la sua caduta dal motociclo e le lesioni riportate, poi seguite dal decesso. In particolare, la Corte partenopea accoglieva lo specifico motivo di appello teso a dimostrare l’inidoneita’ della disposta CTU a fornire tale prova, perche’ il nesso di derivazione causale era stato accertato utilizzando le risultanze dell’esame autoptico non ritualmente disposto, in sede penale, dal Pubblico Ministero, in quanto non preceduto da avviso agli indagati, donde la sua declaratoria di inutilizzabilita’ nel dibattimento celebrato a carico del Sindaco di Pratola Serra, per il reato di omicidio colposo.
3. Avverso la sentenza della Corte di Appello partenopea hanno proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS) e i (OMISSIS), sulla base di cinque motivi.
3.1. Il primo motivo – proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – ipotizza violazione e falsa applicazione degli articoli 156 e 157 c.p.c..
In via preliminare, il ricorrente ricostruisce gli orientamenti della giurisprudenza di legittimita’ in tema di nullita’, per violazione del contraddittorio, di una prova formatasi in un diverso processo tra le stesse parti o altre parti. Tale nullita’ – si sottolinea – puo’ assumere rilievo solo alla duplice condizione che, nella sede processuale di acquisizione e di utilizzazione della prova, il contraddittorio su quest’ultima non sia stato esplicato e che tale evenienza sia stata eccepita, puntualmente e in espressi termini, dalla parte a cio’ interessata. Tanto premesso, si rileva come la decisione della Corte di Appello oggi impugnata si porrebbe in contrasto con tali principi, considerato che, nel primo grado di giudizio, la difesa del Comune di Pratola Serra non ebbe ad eccepire la mancata esplicazione del contraddittorio, in tale sede, sulle risultanze dell’esame autoptico, limitandosi a dedurre la nullita’ della consulenza espletata nel procedimento penale.
3.2. Il secondo motivo – proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – ipotizza violazione e falsa applicazione degli articoli 156 e 157 c.p.c..
Si censura, in questo caso, l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui, nella presente fattispecie, non si e’ verificata alcuna sanatoria del vizio denunciato dall’appellante, e cio’ sia perche’ la sanatoria e’ da escludere rispetto a parti della consulenza che riproducono il contenuto di altro atto che – in ragione della violazione del principio del contraddittorio – risulta privo di qualsiasi effetto sia probatorio che indiziario, sia perche’, sempre secondo la sentenza impugnata, la CTU fu oggetto di specifica contestazione, da parte del Comune, in occasione della prima difesa utile, ovvero all’udienza del 4 settembre 2007, “nella quale il procuratore costituto contesto’ l’elaborato peritale nella sua interezza, chiedendo ed ottenendo la riconvocazione a chiarimenti” dell’ausiliario.
Orbene, sostengono i ricorrenti, poiche’ deve escludersi – sulla scorta delle osservazioni oggetto del primo motivo di ricorso qualsiasi nullita’ della CTU espletata in sede civile, del tutto irrilevante dovrebbe considerarsi, in tale contesto, l’eccezione del Comune di Pratola Serra; innanzitutto, perche’ essa non ha avuto ad oggetto tale CTU, in secondo luogo, per carenza dell’oggetto stesso, non essendo la predetta consulenza affetta da alcuna nullita’, per le ragioni gia’ illustrate.
3.3. Il terzo motivo – proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – ipotizza, ancora una volta, violazione e falsa applicazione degli articoli 156 e 157 c.p.c..
Il motivo si collega strettamente a quello che lo precede, censurando la sentenza impugnata laddove ha ritenuto erroneamente, a dire dei ricorrenti – che la nullita’ dell’elaborato del consulente tecnico d’ufficio fosse concettualmente non sanabile (in cio’ violando i principi giurisprudenziali gia’ sopra richiamati), nonche’ laddove ha ritenuto che la sanatoria fosse preclusa dalla eccezione sollevata dal Comune, atteso che nessuna eccezione di violazione del principio del contraddittorio risulta essere stata, dallo stesso, mai sollevata.
3.4. Il quarto motivo – proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – ipotizza violazione e falsa applicazione degli articoli 156 e 157 c.p.c..
Richiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimita’ secondo cui l’eccezione suddetta, se rigettata, va riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, i ricorrenti evidenziano come tale riproposizione sia mancata nel caso di specie, considerato che il rigetto della eccezione e’ da ritenersi implicito nell’ordinanza resa dal Tribunale di Avellino all’udienza dell’8 ottobre 2004, laddove ha conferito al consulente tecnico d’ufficio l’incarico di accertare, sulla scorta di tutti gli atti di causa (ivi comprese, dunque, le risultanze dell’esame autoptico disposto in sede penale), il nesso di causalita’ tra le lesioni riportate dal (OMISSIS) e il cd. “exitus”.
3.5. Il quinto motivo – proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – ipotizza violazione e falsa applicazione degli articoli 101, 156 e 157 c.p.c..
Si rileva, in proposito, come gli odierni ricorrenti non si costituirono parte civile nel processo penale, sicche’ le statuizioni della sentenza intervenuta in tale sede, fra cui quella relativa alla nullita’ dell’esame autoptico, non sarebbero, per tale ragione, opponibili ad essi.
4. Ha resistito all’avversaria impugnazione il Comune di Pratola Serra, chiedendone il rigetto.
A sostegno della infondatezza del ricorso, o meglio addirittura della sua inammissibilita’ ex articolo 360-bis c.p.c., si osserva che la Corte partenopea si e’ uniformata al principio secondo cui “una consulenza tecnica d’ufficio nulla per violazione del principio del contraddittorio non e’ utilizzabile ne’ nel giudizio nel quale e’ stata esperita (e, pertanto, neanche in appello) ne’ in un giudizio diverso (avente ad oggetto un analogo accertamento), restando priva di qualsiasi effetto probatorio, anche solo indiziario” (e’ citata, in particolare, Cass. Sez. 2, sent. 23 febbraio 2011, n. 4401, Rv. 617021-01).
In senso contrario, d’altra parte, non potrebbe richiamarsi, come hanno fatto, invece, i ricorrenti, l’arresto di questa Corte – Cass. Sez. 3, sent. 14 maggio 2013, n. 11555, Rv. 626416-01 – che ha sancito il principio secondo cui “il giudice puo’ utilizzare, per la formazione del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, una volta che le suddette prove siano acquisite al giudizio della cui cognizione e’ investito”. Tale pronuncia, infatti, afferma che sifatto principio “convive con quello della rituale acquisizione della prova nel processo della cui cognizione e’ investito il giudice”. In particolare, dal coordinamento dei due principi, secondo il controricorrente, deriverebbe che la rituale utilizzazione di una consulenza tecnica d’ufficio nulla, per violazione del principio del contraddittorio nel giudizio di provenienza, presuppone che vi sia stata una richiesta di rinnovazione ad opera della parte interessata ad avvalersene, richiesta, qui, invece mancante.
Cio’ detto, il Comune controricorrente sottolinea, poi, la correttezza della decisione della Corte di Appello, laddove ha ritenuto tempestivamente eccepita la nullita’ della consulenza per violazione del principio del contraddittorio, osservando, infine, come nessun obbligo di riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni fosse ipotizzabile nel caso di specie, dal momento che nessun provvedimento di rigetto dell’eccezione di nullita’ era stato adottato dal giudice di prime cure.
5. Anche l’Azienda Sanitaria Locale Avellino ha resistito, con controricorso, all’avversaria impugnazione, svolgendo considerazioni analoghe a quelle del Comune di Pratola Serra.
6. Hanno presentato memoria i ricorrenti, insistendo nelle proprie argomentazioni e replicando a quelle avversarie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

7. Il ricorso va accolto.
7.1. Il primo motivo e’ fondato, nei termini di seguito precisati.
7.1.1. La sentenza impugnata, per vero, non e’ in linea con i piu’ recenti principi enunciati da questa Corte – in particolare, da Cass. Sez. 3, sent. 14 maggio 2013, n. 11555, Rv. 626416-01 – circa condizioni e limiti di utilizzabilita’, in un determinato giudizio, di una consulenza tecnica espletata, in altro procedimento (nella specie, penale), in violazione del principio del contraddittorio.
Difatti, si e’ affermato che “il giudice puo’ utilizzare, per la formazione del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, una volta che le suddette prove siano acquisite al giudizio della cui cognizione e’ investito”, trovando tale principio fondamento “nella mancanza nell’ordinamento di un qualsiasi divieto; nella assenza di una gerarchia delle prove, al di fuori dei casi di prova legale, nei quali i risultati di talune di esse debbono necessariamente prevalere nei confronti di altre; nell’unita’ della giurisdizione” e “nel principio di economia processuale funzionalizzato alla ragionevole durata, prescritta dall’articolo 111 Cost.” (cosi’ Cass. Sez. 3, sent. 11555 del 2013, cit.).
Nondimeno, si e’ pure precisato che tale principio “convive con quello della rituale acquisizione della prova nel processo della cui cognizione e’ investito il giudice”, principio dotato anch’esso di rilievo costituzionale, visto “che trova fondamento negli articoli 24 e 111 Cost.” (cfr., nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. 11555 del 2013, cit.).
Su tali basi, dunque, si e’ ritenuto che “una volta acquisita la prova nel nuovo processo, essa entra a far parte del “thema probandum” di quel processo, con tutte le facolta’ concesse reciprocamente alle parti che, nell’ipotesi di consulenza, possono: chiederne la rinnovazione, proprio per essere stata la consulenza svolta senza il contraddittorio, e il giudice deve provvedere alla rinnovazione, non potendo altrimenti decidere utilizzando la consulenza espletata in violazione del contraddittorio”, ovvero “possono ricorrere ad un perito di parte per controdeduzioni scritte o orali”, o, “in generale, possono svolgere valutazioni critiche o stimolare la valutazione giudiziale su di essa”, laddove esse, invece, “non possono dedurre in sede di legittimita’ semplicemente la violazione del contraddittorio rispetto al processo di provenienza, per farne ridondare la nullita’ nel processo di approdo, senza dedurre vizi del contraddittorio in quest’ultimo processo (mancata disposizione di una nuova consulenza richiesta dalla parte; mancata ammissione di controdeduzioni della parte, ecc.)”, visto che a “rilevare, infatti, e’ l’effettiva esplicazione del contraddittorio nel processo dove la prova del diverso processo viene acquisita” (cfr., nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. 11555 del 2013, cit.).
7.1.2. Cio’ detto, tali principi vanno applicati al presente caso.
Al riguardo, occorre muovere dalla constatazione che, nel giudizio di primo grado – secondo quanto emerge sia dalla sentenza oggi impugnata, che dagli scritti defensionali di tutte le parte del presente giudizio di legittimita’ – il procuratore costituito del Comune di Pratola Serra, nella prima udienza successiva al deposito della consulenza tecnica d’ufficio, espletata dall’ausiliario del giudice avvalendosi dell’esame autoptico dichiarato inutilizzabile, in sede penale, per omesso avviso del suo svolgimento agli indagati, si limito’ a “contestare l’elaborato peritale nella sua interezza, chiedendo ed ottenendo la riconvocazione a chiarimenti” del consulente.
Solo con l’atto di appello, dunque, il Comune (e, per adesione, la ASL Avellino) faceva valere – peraltro, nell’ambito di un motivo che contestava “erronea ricostruzione delle cause della morte del (OMISSIS), mancando la prova del nesso eziologico tra la sua caduta dal motociclo che conduceva e le lesioni riportate” (cosi’ il motivo e’ ricostruito nello stesso controricorso del Comune) – l’inidoneita’ dell’espletata CTU a dimostrare il nesso causale, giacche’ basata su di una consulenza, disposta dal P.M. in sede penale, effettuata, a propria volta, sulla base di esame autoptico compiuto in violazione del principio del contraddittorio. Ne consegue, quindi, che – nella specie risulta effettivamente essersi lamentata, in appello, “semplicemente la violazione del contraddittorio rispetto al processo di provenienza, per farne ridondare la nullita’ nel processo di approdo, senza dedurre vizi del contraddittorio in quest’ultimo processo”.
Difatti, a fronte dell’utilizzazione – nella consulenza espletata nel giudizio civile – delle risultanze dell’esame autoptico, del quale, nel procedimento di provenienza, era stata dichiarata l’inutilizzabilita’ per carenza degli avvisi ex articolo 360 c.p.p., i soggetti convenuti in sede civile, non potendo certo richiedere il rinnovato espletamento di quell’esame (data la sua natura irripetibile) avrebbero dovuto operare delle controdeduzioni volte a contestare quelle risultanze, o, almeno, eccepire tempestivamente la nullita’ della CTU per averle recepite. Non essendo cio’ avvenuto, deve, dunque, concludersi nel senso che la violazione del principio del contraddittorio e’ rimasta, effettivamente, confinata – fino all’iniziativa poi assunta con l’appello – al giudizio di provenienza.
7.2. Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti.
7.3. All’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, perche’ decida nel merito, alla stregua del principio dianzi enunciato, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, e cassa in relazione la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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