A fronte di un atto amministrativo “plurimotivato”

Consiglio di Stato, Sezione quinta, Sentenza 6 luglio 2020, n. 4303.

La massima estrapolata:

A fronte di un atto amministrativo “plurimotivato”, è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale, il che comporta che il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento.

Sentenza 6 luglio 2020, n. 4303

Data udienza 18 giugno 2020

Tag – parola chiave: Contributi pubblici – Procedimento per la concessione – Atto amministrativo – Atto plurimotivato – Presupposti di legittimità

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 6519 del 2019, proposto da
Si. Lo., rappresentata e difesa dall’avvocato Cl. Co., con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ch. Dr., Cr. Za., Ez. Za., An. Ma., Fr. Bo., con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (sezione terza) n. 644/2019, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto;
Visti tutti gli atti della causa, fissata per la decisione alla pubblica udienza del 18 giugno 2020;
Visto l’art. 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che, tra altro, stabilisce ai commi 5 e 6, rispettivamente, che “Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 31 luglio 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso”, e che “Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge”;
Visto l’art. 4 del d.-l. 30 aprile 2020, n. 28 (Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19), che dispone al comma 1, tra altro, che “A decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020 può essere chiesta discussione orale con istanza depositata entro il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell’udienza in qualunque rito, mediante collegamento da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione dei difensori all’udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singoli uffici. L’istanza è accolta dal presidente del collegio se presentata congiuntamente da tutte le parti costituite. Negli altri casi, il presidente del collegio valuta l’istanza, anche sulla base delle eventuali opposizioni espresse dalle altre parti alla discussione da remoto […] In alternativa alla discussione possono essere depositate note di udienza fino alle ore 9 antimeridiane del giorno dell’udienza stessa o richiesta di passaggio in decisione e il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente a ogni effetto in udienza […]”;
Relatore il Cons. Anna Bottiglieri e udito per le parti, ai sensi del citato art. 4, comma 1, del d.-l. n. 28 del 2020, l’avvocato Dr.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

La Regione Veneto, ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 215, “Azioni positive per l’imprenditoria femminile” e della relativa normativa di attuazione, erogava negli anni 2005/2006 alla signora Si. Lo., titolare della ditta individuale GSA di Lo. Si., il contributo in conto capitale di complessivi euro 103.312,00 per la ristrutturazione di un immobile condotto in locazione da adibire alla finalità indicata nella domanda di partecipazione alla procedura di selezione dei progetti da ammettere al beneficio. Con decreto n. 981/2013 disponeva poi la revoca del contributo e ne ordinava la restituzione, oltre interessi.
L’interessata gravava il provvedimento di autotutela innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto che, con sentenza n. 644/2019 della terza sezione, nella resistenza dell’Amministrazione regionale, riteneva la legittimità della revoca e respingeva l’impugnativa. Condannava la ricorrente alle spese del giudizio.
Nel giungere alla predetta conclusione il primo giudice:
– affermava preliminarmente la propria giurisdizione, rilevando trattarsi di un provvedimento di secondo grado fondato sul difetto dei presupposti in base al quale il finanziamento era stato a suo tempo richiesto e assentito, con conseguente afferenza della causa a una posizione di interesse legittimo tutelabile innanzi al giudice amministrativo;
– osservava che la richiedente, in sede di partecipazione alla procedura, aveva prodotto dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, esponendo lo svolgimento dell’attività di cui al codice ATECO 85.31, “assistenza sociale residenziale”, che, per l’effetto, il relativo progetto aveva conseguito gli ulteriori 10 punti premiali previsti per tale specifica attività ; che, nell’ambito delle verifiche successive all’erogazione del contributo, effettuate ai sensi dell’art. 71 dello stesso decreto, la dichiarazione si era rivelata non veritiera, avendo la Regione accertato che la ditta individuale non era in possesso dell’autorizzazione prevista dalla l.r. 16 agosto 2002, n. 22, per lo svolgimento dell’attività dichiarata, che non era stata di fatto mai esercitata;
– rilevava che il provvedimento di revoca era fondato su varie e autonome motivazioni, tra cui quella, di rilievo assorbente, relativa alla non veridicità della dichiarazione in parola;
– in disparte, quindi, ogni censura relativa alle altre motivazioni, riteneva il provvedimento di revoca validamente adottato ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, norma che comporta l’automatica decadenza dal beneficio conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera, non lasciando alcun margine di discrezionalità in capo alla pubblica amministrazione che di tanto si avveda;
– escludeva conseguentemente la rilevanza delle prospettazioni ricorsuali volte a ricostruire diversamente il contenuto della domanda quanto all’indicazione dell’attività oggetto di contribuzione, a segnalare la scusabilità dell’errore commesso, nonché a compulsare la valutazione dell’effettiva rilevanza dei 10 punti attribuiti al progetto ai fini della sua finanziabilità ;
– escludeva infine la sussistenza del vizio di non corretta instaurazione del contraddittorio procedimentale, osservando come la ricorrente, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento di revoca, sebbene inoltratole “per conoscenza”, avesse potuto formulare le sue osservazioni critiche, che l’Amministrazione aveva confutato nel provvedimento conclusivo, e che in ogni caso qualsiasi irregolarità della comunicazione non ridondava nell’illegittimità dell’autotutela, trovando applicazione l’art. 21-octies, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
L’interessata ha appellato la predetta sentenza, avverso cui ha dedotto: 1) Error in iudicando; violazione di legge; violazione e falsa applicazione dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 16 della l.r. n. 22/2002; 2) Error in iudicando; violazione di legge; violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990; violazione e falsa applicazione dell’art. 21-octies della l. n. 241/1990; 3) Error in iudicando; violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del d.P.R. 28 luglio 2000, n. 314; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990; eccesso di potere per difetto e carenza di idonea motivazione e per illogicità e contraddittorietà ; violazione di legge; violazione e falsa applicazione dell’art. 21-octies, l. n. 241/1990; 4) Error in iudicando; violazione di legge; violazione e falsa applicazione dell’art. 21-novies, l. n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di presupposti in fatto e in diritto e per difetto di istruttoria; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990; eccesso di potere per carenza di motivazione; 5) Error in iudicando; violazione dell’art. 97 Cost.; eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta; 6) Error in iudicando; violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del d.P.R. n. 314/2000; eccesso di potere per difetto di presupposti in fatto e in diritto, per violazione di circolare ministeriale e violazione di autolimiti, per difetto di istruttoria; violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 ed eccesso di potere per carenza di istruttoria. Ha concluso per la riforma della sentenza appellata, l’accoglimento del ricorso di primo grado e l’annullamento dell’atto di autotutela con esso impugnato.
La Regione Veneto si è costituita in resistenza, sostenendo l’infondatezza dell’appello, di cui ha domandato la reiezione.
Con ordinanza n. 4502/2019 la Sezione ha accolto la domanda cautelare formulata in appello limitatamente al recupero del contributo oggetto di revoca.
Nel prosieguo le parti hanno affidato a memorie lo sviluppo delle proprie difese e la confutazione di quelle avverse.
La causa è stata indi trattenuta in decisione il 18 giugno 2020 ai sensi ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 84 del d.-l. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, e dell’art. 4, comma 1, del d.-l. n. 28 del 2020, meglio indicati in epigrafe.

DIRITTO

1. Il primo motivo di appello si rivolge avverso il capo di sentenza che ha affermato la legittimità del provvedimento di revoca del contributo per cui è causa sulla scorta della decisiva osservazione che l’interessata, nella domanda di concessione del beneficio, ha dichiarato, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di svolgere l’attività di cui al codice ISTAT ATECO 85.31, “assistenza sociale residenziale”, conseguendo per l’effetto gli ulteriori 10 punti previsti in relazione a detta attività, laddove le verifiche effettuate sulle dichiarazioni sostitutive successivamente all’erogazione del contributo, di cui all’art. 71 dello stesso d.P.R. n. 445 del 2020, hanno fatto emergere la non veridicità della dichiarazione, avendo la Regione Veneto accertato che la ditta individuale non era in possesso dell’autorizzazione prevista dalla l.r. 16 agosto 2002, n. 22, per lo svolgimento della stessa attività, mai di fatto esercitata.
In particolare, l’appellante sostiene che, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, l’attività per la quale la ditta individuale aveva chiesto e ottenuto il contributo non era la “assistenza sociale residenziale”: questa era stata indicata al punto 12 della domanda e al punto C1 della allegata scheda tecnica (che andava necessariamente compilato in corrispondenza con quanto già indicato al punto 12 della domanda), solo quale “attività di impresa”, in coerenza con il codice che la ditta si era vista assegnare unilateralmente dalla competente Camera di commercio all’atto dell’iscrizione; mentre l’attività che si intendeva effettivamente svolgere e per cui era stato richiesto il finanziamento era quella puntualmente illustrata nel paragrafo B della scheda tecnica, dedicato alla “Descrizione dell’iniziativa”, consistente nella attivazione di “un centro, al quale ogni cittadino si può rivolgere per istruire pratiche semplici o complesse per l’ottenimento di benefici economici o di ausili sanitari, previsti dalla normativa vigente; organizzare assistenza sociale ed educazione sanitaria sociale; organizzare la formazione ed informazione sulla base del decreto Lgs. 626/94 Capo VI art. 21 e 22, affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione per lavorare in sicurezza, volto a “istruire e fornire consulenze per tutte le pratiche e le prestazioni legate ai problemi e all’ambito sanitario, rivolgendosi alle cinque aree sotto elencate”, (area minori; area età adulta; area handicap; area anziani; area sicurezza aziendale), secondo quanto ulteriormente riportato nel successivo paragrafo B1.3, “Descrizione dell’organizzazione dell’impresa”.
L’appellante evidenzia quindi che tale documentazione esponeva la reale attività di impresa – non necessitante di alcuna autorizzazione – poi effettivamente esercitata previo utilizzo del finanziamento per le dichiarate finalità di ristrutturazione dell’immobile destinato a ospitarla; sicchè l’Amministrazione non avrebbe potuto contestare a distanza di quasi otto anni dall’istruttoria positivamente conclusasi il presupposto sul quale il contributo è stato erogato, con la conseguenza che il provvedimento di revoca sarebbe, oltre che infondato, contraddittorio e contrario a ogni principio di buona fede e di corretta amministrazione.
Il mezzo è infondato e va respinto, dovendosi pienamente concordare con le conclusioni del primo giudice.
1.1. E’ pacifico che l’appellante nella domanda di partecipazione alla procedura de qua ha dichiarato, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, che il richiesto contributo era finalizzato allo svolgimento di un’attività diversa da quella poi posta in essere.
Tanto premesso, la pretesa, avanzata con il mezzo in esame, di considerare detta dichiarazione tamquam non esset, ovvero, in altri termini, di ritenerla recessiva rispetto a ulteriori elementi contenuti nella stessa domanda e con essa contrastanti, è completamente destituita di fondamento.
L’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000 dispone infatti che “Fermo restando quanto previsto dall’art. 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 [afferente alle dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti artt. 46 e 47] emerga la non veridicità della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.
La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che la ratio del citato art. 75 è quella di semplificare l’azione amministrativa, facendo leva sul principio di autoresponsabilità del dichiarante; con la conseguenza che la non veridicità di quanto autodichiarato rileva sotto un profilo oggettivo e conduce alla decadenza dei benefici ottenuti con la dichiarazione non veritiera, indipendentemente da ogni indagine dell’Amministrazione sull’elemento soggettivo del dichiarante, giacchè non vi sono particolari risvolti sanzionatori in gioco, ma solo la necessità di una spedita esecuzione della legge sottesa al sistema di semplificazione (ex multis, di recente, Cons. Stato, VI, 20 agosto 2019, n. 5761; 20 dicembre 2013, n. 6145).
Ne consegue, ulteriormente, che la disposizione non lascia margini di discrezionalità alle amministrazioni e non chiede alcuna valutazione circa il dolo o la colpa grave del dichiarante (Cons. Stato, V, 15 marzo 2017, n. 1172; 27 aprile 2012, n. 2447).
Bene ha fatto, pertanto, il primo giudice a respingere, alla luce del ridetto art. 75 e della giurisprudenza formatasi al riguardo, le argomentazioni dell’appellante volte, per un verso, a ricostruire il contenuto della domanda di assegnazione ai benefici di legge, quanto all’indicazione dell’attività oggetto di contribuzione, prescindendo da quanto emergente dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa al riguardo e, per altro verso, a condurre alla scusabilità dell’errore commesso secondo quanto rappresentato anche in questa sede, dovendosi, quanto a quest’ultimo riguardo, segnalarsi che condivisibilmente la sentenza appellata ha rilevato l’incongruenza della proposta giustificazione, atteso che non sono comprensibili le ragioni che hanno impedito all’interessata, in tesi, di segnalare alla Camera di commercio, che assegna il codice ATECO all’atto dell’iscrizione, in corrispondenza dell’attività che l’impresa dichiara di voler svolgere, l’erroneità di quello a lei attribuito.
Va soggiunto che la giurisprudenza evidenzia ulteriormente che il richiamato art. 75 si riferisce ai “benefici… conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”, sicchè, per l’applicazione della previsione, deve sussistere una stretta correlazione causale tra la dichiarazione e il provvedimento attributivo dei benefici, nel senso che la dichiarazione deve essere necessaria ai fini dell’adozione del provvedimento favorevole al privato e i suoi contenuti devono fondare, costituendone presupposti di legittimità, la determinazione provvedimentale dell’amministrazione, sicchè la non veridicità rileva in quanto abbia determinato l’attribuzione di un beneficio, e non quale falsa rappresentazione in sé, irrilevante rispetto al conseguimento dello stesso (Cons. Stato, V, 1° agosto 2016, n. 3446; VI, n. 5761/2019, cit.).
Ma nel caso di specie non è ravvisabile l’ipotesi esimente emergente da dette pronunzie, atteso che non vi è nessuna dimostrazione che, in assenza del punteggio premiale attribuito al progetto proprio in ragione della tipologia di attività dichiarata ex art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, l’appellante avrebbe avuto accesso ai benefici di legge, spettanti, secondo il previsto meccanismo, illustrato nelle difese della Regione Veneto, alle domande inserite in graduatoria secondo l’ordine decrescente e fino all’esaurimento dei fondi disponibili.
Correttamente, pertanto, il primo giudice ha escluso anche la valenza delle censure ricorsuali volte a compulsare la valutazione dell’effettiva rilevanza dei 10 punti attribuiti al progetto ai fini della sua finanziabilità .
2. Con il secondo motivo l’appellante lamenta la violazione delle garanzie partecipative ex art. 7, l. 7 agosto 1990, n. 241.
Segnala che la comunicazione di avvio del procedimento citata nel provvedimento di autotutela: riguardava la concessione di contributi diversi (“Docup Obiettivo 2 -2000-2006, Misura 1.1., Azione b2 – Aiuti agli investimenti delle PMI di nuova costituzione a prevalente partecipazione femminile. Bando 2002”) da quelli oggetto dell’impugnato provvedimento di revoca (Agevolazioni a valere sul V bando legge 25/02/1992 n. 215, recante “Azioni positive per l’imprenditoria femminile”); era indirizzata ad altro soggetto e solo per conoscenza alla ricorrente; non preannunziava l’adozione di un futuro provvedimento di revoca, limitandosi ad avanzare una “richiesta di chiarimenti in merito da prodursi entro 30 giorni”; non indicava il responsabile del procedimento.
Anche tale mezzo è infondato e va respinto.
2.2. L’appellante tenta di contestare l’avviso del primo giudice in ordine dell’irrilevanza di eventuali irregolarità della comunicazione ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”). Sostiene che detto avviso poggia sull’erroneo presupposto della natura vincolata del provvedimento per cui è causa.
L’argomentazione è infondata alla luce di quanto rilevato al capo che precede.
E’ poi anche insufficiente a condurre alla riforma della sentenza impugnata. Questa, oltre a ritenere applicabile alla fattispecie in esame la predetta disposizione normativa, ha rilevato, con argomentazione rimasta inoppugnata, che il contraddittorio procedimentale si è comunque svolto, in quanto l’interessata, all’esito della comunicazione di cui sopra, è stata posta nelle condizioni di formulare le sue difese, che l’Amministrazione ha confutato nel provvedimento conclusivo del procedimento.
3. Con il terzo motivo si sostiene la carenza di motivazione dell’autotutela.
In particolare, l’appellante sostiene che l’Amministrazione non ha indicato la sussistenza di alcuna delle fattispecie ostative alla concessione del contributo contemplate dall’art. 20 del d.P.R. 28 luglio 2000, n. 314, “Regolamento per la semplificazione del procedimento recante relativo agli interventi a favore dell’imprenditoria femminile”, né le prescrizioni ritenute violate e quindi le ragioni giuridiche poste a base dell’autotutela, che sarebbero state esplicitate solo in occasione del giudizio, in violazione del consolidato principio giurisprudenziale che vieta l’integrazione postuma della motivazione dell’atto amministrativo.
Sul punto, il primo giudice ha osservato che il provvedimento di revoca si è fondato su una pluralità di motivazioni, tra cui quella, di carattere assorbente, inerente la non veridicità della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000.
Il rilievo deve essere confermato.
Il provvedimento in esame dà infatti atto, nell’ambito dei vari rilievi in esso contenuti, che la ditta appellante ha dichiarato nella domanda di ammissione a contributo di esercitare l’attività di assistenza sociale residenziale contrassegnata dal codice ATECO 1991 85.31., pur non essendo in possesso della relativa autorizzazione, e che gli accertamenti espletati hanno fatto emergere il mancato esercizio della predetta attività .
4. Con il quarto motivo l’appellante lamenta che il provvedimento per cui è causa è stato adottato in violazione del termine massimo dell’autotutela di cui all’art. 21-novies l. n. 241/1990 (18 mesi), nell’insussistenza delle fattispecie legali che legittimano il suo superamento, ed è altresì carente della motivazione c.d. “rinforzata” che deve assistere gli atti di secondo grado, ovvero dell’esplicitazione dell’interesse pubblico alla revoca del beneficio concesso, da valutarsi anche in ragione del lasso di tempo decorso dalla sua erogazione e dall’esigenza di tutela dell’affidamento dell’interessata.
Il rilievo non convince.
4.1. La specifica disciplina applicabile alla fattispecie in esame (art. 71 e 75, d.P.R. n. 445 del 2000) esclude la sussistenza di un termine per la revoca dei contributi concessi sulla base di dichiarazioni sostitutive di atti notori risultanti non veritieri, anche considerato che, secondo l’art. 8 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, l’Amministrazione, ove non abbia previamente stabilito i termini e le modalità dei controlli di propria competenza, può disporre “in qualsiasi momento” ispezioni, anche a campione, tra altro, sulla veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dall’impresa beneficiaria.
Si aggiunga che l’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, con la decisione n. 8 del 2017, richiamata anche dal primo giudice, ha affermato che:
– il mero decorso del tempo, di per sé solo, non consuma il potere di annullamento d’ufficio e che, in ogni caso, il termine ‘ragionevolè per l’adozione del relativo atto (concetto elaborato dalla giurisprudenza amministrativa prima dell’introduzione dell’art. 21-novies della l. n. 241/1990 a opera della l. 11 febbraio 2005, n. 15) decorre soltanto dal momento della scoperta, da parte dell’amministrazione, dei fatti e delle circostanze posti a fondamento dell’atto di ritiro;
– l’onere motivazionale gravante sull’amministrazione è attenuato in ragione della rilevanza e autoevidenza degli interessi pubblici tutelati, al punto che, nelle ipotesi di maggior rilievo, esso potrà essere soddisfatto attraverso il richiamo alle pertinenti circostanze in fatto e il rinvio alle disposizioni di tutela che risultano in concreto violate, che normalmente possano integrare, ove necessario, le ragioni di interesse pubblico che depongano nel senso dell’esercizio del ius poenitendi;
– la non veritiera prospettazione da parte del privato delle circostanze in fatto e in diritto poste a fondamento dell’atto illegittimo a lui favorevole non consente di configurare in capo a lui una posizione di affidamento legittimo, con la conseguenza per cui l’onere motivazionale gravante sull’amministrazione potrà dirsi soddisfatto attraverso il documentato richiamo alla non veritiera prospettazione di parte.
Si tratta di principi che, ancorchè riferiti ad altra fattispecie (annullamento dei titoli edilizi) si rendono applicabili, stante l’identità di ratio, a quella in esame, e conducono alla reiezione delle censure in esame.
5. Con il quinto e il sesto mezzo l’appellante, sempre sulla base della ritenuta impossibilità di considerare non veritiera la dichiarazione prodotta nel procedimento in esame ex art. 47, d.P.R. n. 445 del 2000, lamenta che il primo giudice abbia illegittimamente assorbito le censure formulate con il quarto e il quinto motivo del suo ricorso originario, che ha quindi riproposto.
5.1. E’ principio consolidato in giurisprudenza che a fronte di un atto amministrativo “plurimotivato”, è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale, il che comporta che il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento (Cons. Stato, V, 13 settembre 2018, n. 5362; 3 settembre 2013, n. 4375; 29 agosto 2006, n. 5039; 29 agosto 1994, n. 926; IV, 31 maggio 2007, n. 2882; 13 luglio 2011, n. 4261; C.G.A.R.S., 2 febbraio 2004, n. 31).
Alla luce delle dette coordinate ermeneutiche, anche tali mezzi sono infondati e vanno respinti.
Si è già detto come debba concordarsi con il primo giudice quando afferma che il provvedimento in esame, fondato su una pluralità di autonomi motivi, trovi adeguata giustificazione già alla luce della non veridicità della dichiarazione esaminata al precedente capo 1.
E’ pertanto privo di mende che le censure qui riproposte, volte a contestare le altre motivazioni dell’atto, siano state assorbite.
6. L’appello deve pertanto essere respinto, nulla aggiungendo alle questioni come sopra trattate le ulteriori argomentazioni difensive sviluppate dall’appellante nelle memorie depositate in corso di causa.
Tuttavia le spese di giudizio del grado possono essere compensate, in considerazione delle condizioni soggettive dell’appellante, già considerate nell’ordinanza di accoglimento parziale della domanda cautelare dalla medesima avanzata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello di cui in epigrafe, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di giudizio del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del 18 giugno 2020 svoltasi ai sensi dell’art. 84, comma 6, del d.-l. n. 18 del 2020, convertito dalla l. n. 27 del 2020, con l’intervento dei magistrati:
Luciano Barra Caracciolo – Presidente
Raffaele Prosperi – Consigliere
Federico Di Matteo – Consigliere
Angela Rotondano – Consigliere
Anna Bottiglieri – Consigliere, Estensore

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *