Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 novembre 2020| n. 26352.
Nel caso in cui il giudice, ricorrendone i presupposti, dia atto della intervenuta cessazione della materia del contendere in corso di giudizio, non può automaticamente discenderne la compensazione delle spese di giudizio, dovendo comunque trovare applicazione il criterio della soccombenza virtuale.
Ordinanza|19 novembre 2020| n. 26352
Data udienza 3 marzo 2020
Integrale
Tag/parola chiave: Sanzioni amministrative – Violazioni del codice della strada – Legge 689 del 1981 – Cartella di pagamento – Iscrizione a ruolo – Opposizione – Presupposti – Articoli 91 e 92 cpc – Regolamentazione delle spese di lite – Criteri – Difetto di motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27327/2016 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
e contro
PREFETTURA TERNI, (OMISSIS) SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 436/2016 del TRIBUNALE di TERNI, depositata il 26/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/03/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
PREMESSO
Che:
1. Con ricorso del 27 luglio 2011 (OMISSIS) s.p.a. proponeva opposizione L. n. 689 del 1981, ex articoli 22 e segg., avverso i capi da 208 a 215 relativi al ruolo n. 2011/012875, emesso dalla Prefettura di Terni per crediti nascenti da infrazioni al Codice della Strada per un totale di Euro 1.848,35, in base al quale era stata emessa da (OMISSIS) s.p.a. la successiva cartella di pagamento n. (OMISSIS). Il Giudice di pace, con decreto del 12 settembre 2011, disponeva la notificazione del ricorso e del decreto sia al “Ministero interni c/o U.T.G” che a (OMISSIS) s.p.a.. Si costituiva in giudizio la Prefettura, deducendo di avere provveduto al discarico della cartella oggetto di causa e chiedendo che venisse percio’ dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Il Giudice di pace di Narni, con sentenza n. 320/2012, dichiarava la cessazione della materia del contendere e disponeva la compensazione delle spese di lite.
2. Contro tale sentenza proponeva appello (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.), lamentando la mancata condanna delle resistenti al pagamento delle spese di lite e comunque l’omessa motivazione in merito alla disposta compensazione.
Con sentenza 26 maggio 2016, n. 436, il Tribunale di Terni, preliminarmente riqualificata l’azione promossa in primo grado dalla societa’ opponente come opposizione all’esecuzione ex articolo 615 c.p.c., rigettava l’appello in quanto “non e’ possibile affermare che il giudice di prime cure non abbia indicato quali siano le ragioni per cui ha ritenuto di disporre l’integrale compensazione delle spese di lite nel dichiarare la cessazione della materia del contendere”.
3. Contro la sentenza ricorre per cassazione (OMISSIS) s.p.a..
Gli intimati Ministero dell’Interno, Prefettura – UTG di Terni ed (OMISSIS) s.p.a. non hanno proposto difese.
Questa Corte, rilevato che il ricorso al Ministero dell’Interno risultava notificato presso l’Avvocatura distrettuale anziche’ presso l’Avvocatura generale dello Stato, con ordinanza dell’8 novembre 2019 disponeva la rinnovazione della notificazione.
Il 27 novembre 2019 la societa’ ricorrente depositava l’atto di rinnovazione della notificazione presso l’Avvocatura generale dello Stato
Il Ministero dell’interno si e’ costituito con controricorso.
CONSIDERATO
Che:
I. Il ricorso e’ articolato in un unico motivo con cui si contesta violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., per avere il Tribunale confermato la “errata, illogica, contraddittoria ed illegittima motivazione della decisione di compensazione delle spese di lite” operata dal Giudice di pace, il quale doveva indicare i criteri e le ragioni che lo avevano indotto a tale decisione.
Il motivo e’ fondato. Il Tribunale, dopo avere correttamente premesso che il giudice deve dare atto, anche d’ufficio, della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio quando ne riscontra i presupposti e che, nel caso in esame, dalla documentazione prodotta dalla Prefettura emergeva che era sopraggiunta una situazione che aveva eliminato la ragione del contendere tra le parti cosi’ che non rimaneva “che statuire sulle spese di quel grado in applicazione della soccombenza virtuale”, ha poi ritenuto che il Giudice di pace cio’ abbia fatto nel disporre la compensazione delle spese di lite.
La conclusione del Tribunale non puo’ essere condivisa. Il Giudice di pace si e’ infatti limitato (p. 2 della sentenza di primo grado) a dire che “la Prefettura con memoria di costituzione faceva pervenire all’ufficio il discarico dal ruolo chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere; cio’ posto va dichiarata cessata la materia del contendere; per tale motivazione si ritiene, in considerazione di quanto sopra detto, di dover compensare le spese di giudizio”. Il Giudice di pace, pertanto, ha fatto meccanicamente discendere dalla dichiarazione di cessazione della materia del contendere la compensazione delle spese del giudizio, senza fare applicazione del criterio della soccombenza virtuale (circa la necessaria applicazione del criterio in caso di annullamento in autotutela dell’atto in materia tributaria v. Cass. 22231/2011 e Cass. 1230/2007; cfr. poi Cass. 1005/2020, secondo cui, in sede di opposizione all’esecuzione, la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, in conformita’ del generale principio della domanda, non determina “ex se la fondatezza dell’opposizione e il suo accoglimento, bensi’ la cessazione della materia del contendere per difetto di interesse, sicche’, nel regolare le spese dell’intero giudizio, il giudice dell’opposizione (..) deve utilizzare il criterio della soccombenza virtuale, secondo il principio di causalita’, considerando, a tal fine, l’intera vicenda processuale”).
II. Il ricorso va quindi accolto; la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata al Tribunale di Terni, che decidera’ la causa applicando il principio sopra ricordato; il giudice di rinvio provvedera’ anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimita’, al Tribunale di Terni, in persona di diverso giudicante.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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