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Il testo integrale

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 11 febbraio 2013 n. 6755[1]

Se basta il dissenso espresso dell’interessato, gli organi di Pg possono richiedere ai sanitari l’effettuazione del prelievo ematico e, quindi, dell’accertamento del tasso alcolemico, ancorché gli stessi non abbiano ritenuto necessario di sottoporre l‘interessato a cure mediche, deducendo il consenso di quest’ultimo, ovviamente previa informazione al medesimo delle finalità per cui è effettuato il prelievo ematico, anche da un atteggiamento positivo, sebbene verbalmente non espresso; altrimenti, se si richiede il consenso dell’interessato è ovvio che esso debba essere espresso, cioè non ricavabile dai suoi atteggiamenti


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/penale/sentenzeDelGiorno/2013/02/incidente-possibile-il-prelievo-ematico-in-ospedale-se-il-dissenso-non-e-espresso.html

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