In tema di bancarotta fraudolenta

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 4 settembre 2020, n. 25108.

In tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione dei beni suddetti.

Sentenza 4 settembre 2020, n. 25108

Data udienza 3 febbraio 2020

Tag – parola chiave: Bancarotta fraudolenta patrimonialie e documentale – Prova della distrazione e dell’occultamento dei beni – Sentenza della Corte Costituzionale n. 222/2018 – Illegittimità costituzionale della durata delle pene accessorie

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO Paolo Antonio – Presidente

Dott. MICHELI Paolo – rel. Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

Dott. ROMANO Michele – Consigliere

Dott. TUDINO Alessandrina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa il 21/06/2019 dalla Corte di appello di Firenze;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avv. (OMISSIS), la quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

Il difensore di (OMISSIS) ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe, recante la conferma della sentenza emessa nei confronti del suo assistito dal Tribunale di Prato, in data 11/10/2016.
La declaratoria di penale responsabilita’ dell’imputato riguarda addebiti di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale: secondo l’ipotesi accusatoria, il (OMISSIS) – amministratore della “(OMISSIS)” s.r.l., dichiarata fallita nel (OMISSIS) – avrebbe consegnato agli organi della procedura concorsuale soltanto il libro giornale relativo agli esercizi 2005 e 2006, occultando o distruggendo le ulteriori scritture (ovvero tenendole in guisa tale da non consentire la ricostruzione del movimento degli affari della societa’); inoltre, anche attraverso prelievi effettuati a mezzo di assegni bancari da lui sottoscritti, avrebbe depauperato le risorse della fallita, per un controvalore di oltre 500.000,00 Euro.
Nell’interesse del ricorrente si deducono violazione di legge e vizi della motivazione della sentenza impugnata con riguardo:
– alla ritenuta ravvisabilita’ del delitto di bancarotta patrimoniale, non essendo stati acquisiti elementi di sorta a sostegno dell’assunto che la “(OMISSIS)” disponesse in concreto dei beni asseritamente distratti, sia quanto alle giacenze di cassa (individuate come mera risultanza contabile, peraltro in un contesto di ipotizzata inattendibilita’ delle scritture), sia in ordine agli assegni (mai essendosene appurato l’effettivo pagamento);
– alla configurabilita’ dell’affermata bancarotta documentale, contestata – in termini di reciproca incompatibilita’ – vuoi come tenuta irregolare, strumentale a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio, vuoi come vera e propria sottrazione od occultamento. In ogni caso, il fatto materiale sarebbe stato desunto dalla sola circostanza della consegna al curatore fallimentare del libro giornale, con il risultato di considerare provato l’elemento materiale del reato in base al mancato rinvenimento di altri registri (soci, inventari, assemblee e beni ammortizzabili), ignorando peraltro che lo stesso curatore aveva affermato di essere stato in grado di individuare il movimento degli affari della fallita, gia’ in base alle scritture IVA. Al piu’, pertanto, sarebbe stato necessario derubricare il reato ascritto al (OMISSIS) nella meno grave ipotesi criminosa di bancarotta semplice;
– al giudizio di sola equivalenza formulato dalla Corte territoriale fra le attenuanti generiche e la circostanza aggravante della pluralita’ dei fatti di bancarotta, a dispetto della pregressa incensuratezza del (OMISSIS) e del suo leale comportamento processuale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso appaiono inammissibili, per manifesta infondatezza; tuttavia – per ragioni diverse ed ulteriori rispetto ai profili di censura avanzati dalla difesa – si impone comunque il parziale annullamento della decisione impugnata.
2. Quanto alla ravvisabilita’ dei reati in rubrica, e’ necessario innanzi tutto richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui “in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della societa’ dichiarata fallita puo’ essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione dei beni suddetti” (Cass., Sez. V, n. 8260/2016 del 22/09/2015, Aucello, Rv 267710). Nella motivazione della pronuncia appena richiamata, si e’ fra l’altro evidenziato che la responsabilita’ dell’imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l’obbligo di verita’ – penalmente sanzionato, gravante L. Fall., ex articolo 87 sul fallito, interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell’impresa – giustificano l’apparente inversione dell’onere della prova a carico dell’amministratore della societa’ fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, non essendo a tal fine sufficienti asserzioni generiche. In quella circostanza, era stata valutata irrilevante l’indicazione di un assorbimento delle risorse non rinvenute nei costi gestionali, non documentati ne’ precisati in dettaglio: nell’odierna fattispecie concreta, come segnalato dalla Corte fiorentina, il (OMISSIS) si era limitato a sostenere che il fondo cassa non era esistente, ascrivendo poi ad un rapporto usurario la giustificazione degli assegni che si era trovato costretto ad emettere (tema, quest’ultimo, emerso dall’istruttoria dibattimentale e rimasto puramente allegato).
In ogni caso, va posto in evidenza che l’inattendibilita’ delle scritture contabili era stata sottolineata dai giudici di merito in termini generali, non gia’ a proposito della presunta volonta’ degli amministratori della fallita di far emergere una situazione patrimoniale piu’ florida del reale (come potrebbe accadere volendo rappresentare una falsa condizione di meritevolezza nell’accesso al credito, ad esempio facendo apparire giacenze di cassa fittizie); nel contempo, rimane irrilevante verificare se gli assegni emessi dal (OMISSIS) furono pagati o no, atteso che ne derivo’ comunque l’assunzione di pacifiche esposizioni debitorie.
3. Analogamente, le argomentazioni difensive sulla presunta insostenibilita’ dell’accusa di bancarotta fraudolenta documentale appaiono di carattere assertivo. In primis, deve rilevarsi come la contestazione risulti chiaramente relativa ad una ipotesi di tenuta delle scritture in guisa tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari (fattispecie a dolo generico), al di la’ del successivo riferimento, quale modalita’ della condotta, alla sottrazione od occultamento di alcuni dei libri. In secondo luogo, si legge nel ricorso che il curatore avrebbe riferito di essere stato in grado di operare la ricostruzione anzidetta, contrariamente a quanto si desume dalla motivazione della sentenza impugnata: tuttavia, e’ la stessa difesa del (OMISSIS) ad evidenziare che quella dichiarazione non fu resa dal curatore in dibattimento, bensi’ in sede di sommarie informazioni testimoniali durante le indagini, tanto che il dato emerse soltanto a seguito di rituale contestazione. Cio’ comporta che, altrimenti non giustificandosi il ricorso alla contestazione de qua, la versione riferita in contraddittorio fu effettivamente quella opposta (di cui la Corte territoriale da’ correttamente contezza): ne’ l’atto di impugnazione chiarisce – rimanendo, sul punto, generico – se e come il curatore ebbe a correggere le indicazioni offerte.
4. In ordine alla dedotta violazione dell’articolo 69 c.p., e’ necessario ricordare come le Sezioni Unite di questa Corte abbiano puntualizzato che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimita’ qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi anche quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la piu’ idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Cass., Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo).
5. Si impone, non di meno, il parziale annullamento della sentenza in epigrafe a seguito del dictum del giudice delle leggi (Corte Cost., sentenza n. 222 del 2018), che ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale della L. Fall., articolo 216, u.c., nella parte in cui determinava nella misura fissa di, anziche’ fino a, 10 anni la durata delle pene accessorie previste per i reati fallimentari sanzionati dai commi precedenti. Non e’ dunque conforme a legge la commisurazione automatica delle suddette pene accessorie nel caso di specie, perche’ applicate all’imputato sulla base di un dettato normativo ritenuto incostituzionale.
Conseguentemente, la pronuncia impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze, per nuovo esame sul punto: si impongono infatti, a riguardo, valutazioni di merito che esulano dai limiti cognitivi di questa Corte di legittimita’. Ai sensi dell’articolo 624 c.p.p., dall’annullamento con rinvio circoscritto al punto di cui sopra deriva l’autorita’ di cosa giudicata per tutti i restanti punti della sentenza (in primis, l’accertamento della responsabilita’ dell’imputato e la quantificazione della pena principale) privi di connessione con quello oggetto di annullamento.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie di cui alla L. Fall., articolo 216, u.c., e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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