La cessione di ramo d’azienda

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 31 luglio 2020, n. 16541.

La massima estrapolata:

La cessione di ramo d’azienda rimane regolata dalle norme sulla cessione d’azienda compreso il disposto ex articolo 2558 c.c..
Di conseguenza la cessione di una articolazione dell’originaria azienda unitaria, ma avente propria autonomia funzionale per perseguire specifico obiettivo con struttura stabile – ramo d’azienda -, comporta anche la sostituzione dell’imprenditore e la conseguenza cessione dei contratti in essere funzionali al perseguimento dell’obiettivo proprio dell’autonoma articolazione aziendale.

Sentenza 31 luglio 2020, n. 16541

Data udienza 27 novembre 2019

Tag/parola chiave: ARTI E PROFESSIONI INTELLETTUALI – AVVOCATO – ONORARIO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 29674-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso da se’ medesimo ex articolo 86 c.p.c., unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza relativa al R.G. n. 1874/2015 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA, depositata il 31/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/2019 dal Consigliere GORJAN SERGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE ALBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS), con delega orale dell’avvocato (OMISSIS), difensore della resistente, che si e’ riportato al controricorso.

FATTI DI CAUSA

L’avv. (OMISSIS) propose domanda, secondo il rito Decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2011, ex articolo 14, avanti il Tribunale di Vibo Valentia per aver pagato il compenso a lui dovuto dalla spa (OMISSIS) in relazione all’opera professionale di difesa svolta in giudizi civili su mandato della cliente evocata.
Resistette la spa (OMISSIS) che rigetto’ la pretesa mossa dal professionista in quanto nel suo rapporto con il professionista ebbe ad agire quale mera mandataria della societa’ titolare dei crediti, della cui esazione, mediante giudizi di accertamento ed esecutivi, fu incaricato l’avv. (OMISSIS).
Ad esito della trattazione, il Tribunale calabrese ebbe a rigettare la pretesa mossa dal professionista in quanto la spa (OMISSIS) non titolare dei crediti azionati nei vari giudizi, cui afferiva la pretesa di pagamento dell’onorario, bensi’ quale mera mandataria della societa’ titolare dei crediti suddetti.
L’avv. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi ed in prossimita’ dell’udienza ha depositato memoria difensiva.
La spa (OMISSIS) s’e’ costituita ritualmente a resistere con controricorso.
All’odierna udienza pubblica,cui la causa era stata rimessa ex articolo 380 c.p.c., sentite le conclusioni del P.G. – rigetto del ricorso – e dei difensori delle parti, questa Corte ha adottato soluzione siccome illustrato nella presente sentenza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dall’avv. (OMISSIS) s’appalesa fondato e va accolto nei limiti di motivazione.
Con il primo mezzo d’impugnazione parte ricorrente denunzia violazione del disposto ex articoli 702 bis e 115 c.p.c., nonche’ omesso esame di fatto decisivo.
Ad opinione del ricorrente il Collegio calabrese ebbe ad utilizzare per la sua decisione documentazione irritualmente presente negli atti di parte resistente posto che non risultava indicata,secondo le forme di rito, nella comparsa di risposta depositata dalla spa (OMISSIS).
Inoltre il Tribunale nella sua ordinanza non ha operato cenno alle argomentazioni e documentazione proposte da esso ricorrente per contestare le avverse affermazioni e produzioni ed un tanto configurava il vizio ex articolo 360 c.p.c., n. 5 ad opinione dell’avv. (OMISSIS).
Con la seconda doglianza il ricorrente rileva violazione delle norme ex articoli 2230 e 1388 c.c., nonche’ omessa esame di fatto decisivo, in quanto il Tribunale non ha valutato che,come da documentazione in atti,il rapporto professionale e’ stato sempre intrattenuto con la srl (OMISSIS), prima, e con la spa (OMISSIS),dopo l’incorporazione, senza che esso ricorrente fosse informato a chi pertinessero i crediti oggetto dell’attivita’ giudiziale svolta, ne’ venne speso nei rapporti con esso professionista il nome del soggetto mandante,sicche’ il rapporto contrattuale d’opera professionale s’era instaurato con la societa’ resistente.
Con la terza ragione di doglianza il (OMISSIS) lamenta violazione della norma ex articolo 91 c.p.c., in quanto,accolte le sue doglianza, risultera’ vincitore e non gia’ soccombente con ogni conseguenza in tema di disciplina delle spese di lite.
Il primo motivo di ricorso s’appalesa siccome privo di fondamento in quanto e’ dato pacifico che la spa (OMISSIS) ebbe a depositare i documenti,poi utilizzati dai Giudici calabresi, con la comparsa di risposta,la contestazione riguarda la loro mancata partita elencazione in calce alla comparsa,limitandosi la parte a citarli nel corpo delle argomentazioni difensive svolte.
Parte impugnante reputa violato il disposto ex articolo 702 bis c.p.c., poiche’ i documenti offerti in deposito dalla parte resistente non specificatamente indicati, siccome richiesto dalla norma ex articolo 163 c.p.c., comma 3, n. 5, bensi’ solo indicati nello svolgimento dell’argomentazioni difensive presenti nella comparsa citata.
In effetti parte impugnante non deduce tardivo deposito di documenti, bensi’ ritiene irregolare la modalita’, utilizzata dalla parte avversaria, nella loro indicazione in quanto non fatta mediante apposito elenco, bensi’ nel corpo della parte motiva della scrittura difensiva.
Le norme citate, che non paiono imporre una specifica modalita’ di indicazione dei documenti portati a sostegno della propria difesa – per giunta a pena di loro inammissibilita’, bensi’ solo che gli stessi siano specificatamente indicati nella scrittura difensiva senza anche dettare modalita’ propria d’un tanto,mentre la norma dell’articolo 166 c.p.c., impone di depositarli con il fascicolo di parte nei termini di rituale costituzione.
Nella specie non viene contestato che la spa (OMISSIS) ebbe a depositare nei termini i documenti utilizzati – cosi’ consentendo pieno e corretto contraddittorio – ma solo che ebbe ad indicarli nel corpo dell’argomentazione difensiva sviluppata in comparsa.
Dunque anche tenuto anche conto che le disposizioni in tema sono poste a tutela del diritto di difesa – Cass. sez. 3 n 9545/10 -, l’avvenuta, nei termini di rito conoscenza, della documentazione depositata dall’avversario rende irrilevante ogni eventuale irregolarita’.
Ha fondamento invece la doglianza elevata con il secondo mezzo d’impugnazione, anche se limitatamente alla denunziata violazione di regole di diritto, posto che il vizio di omesso esame di fatto decisivo denunziato risulta positivamente collegato alla mala valutazione dei dati probatori introdotti in causa dalle parti in relazione ai fatti decisivi in causa.
Il Collegio di Vibo Valentia ha rigettato la pretesa avanzata dall’avv. (OMISSIS) di aver pagato l’onorario per le cause patrocinate su richiesta della spa (OMISSIS), ex se e quale societa’ incorporante la srl (OMISSIS) – in origine incaricata del medesimo servizio -, poiche’ la spa (OMISSIS) mera titolare del ramo d’azienda comprendente il personale e i sistemi per la gestione dei credito della societa’ sua mandante, effettiva titolare dei crediti azionati nei giudizi patrocinati dall’avv. (OMISSIS), sicche’ la spendita del nome della mandante, da parte della societa’ che interloquiva con il professionista, ha comportato che il rapporto professionale – e conseguente credito per il compenso – s’e’ costituito in capo alla societa’ mandante, titolare dei crediti oggetto di recupero giudiziale.
Detta ricostruzione giuridica della situazione non appare corretta a questa Corte posto che, come sottolineato dal Tribunale, la spa (OMISSIS) non agiva quale mandataria della societa’ titolare dei crediti da recuperare con relazione alla gestione della mera attivita’ giudiziale affidata al professionista,bensi’ quale cessionaria del ramo d’azienda preposto alla gestione nel suo complesso del servizio di recupero crediti – cosi’ strutturato dalla societa’ titolare degli stessi, originariamente la spa (OMISSIS).
In effetti il Tribunale ricostruisce il rapporto tra la societa’ titolare dei crediti,al cui recupero agiva professionalmente l’avv. (OMISSIS), e la srl (OMISSIS), prima, e spa (OMISSIS), poi, inquadrandolo giuridicamente nel rapporto di mandato con rappresentanza,ma non focalizza correttamente l’oggetto proprio di detto mandato, il quale si configura siccome resa del servizio completo di gestione del recupero crediti – richiesta al debitore di pagamento, riscossione del dovuto anche mediante azione giudiziaria, rapporti con i professionisti incaricati della tutela in sede giudiziaria.
Servizio, comprendente tra le sue attivita’ esecutive – ma non si esaurisce nella stessa – anche la gestione delle liti in sede giudiziale, identificato nella figura giuridica denominata “servicing”, che risultando sussumibile nel mandato comporta anche l’applicazione del disposto ex articolo 1720 c.c., in tema di dovere del soggetto mandante di rimborsare al mandatario le spese sopportate per dar esecuzione al mandato ricevuto – Cass. sez. 5 n 31122/17.
Difatti nell’espletamento del mandato affidato, ossia nella gestione – come visto – del servizio completo di recupero crediti in sofferenza,il mandatario opera nomine proprio nella confezione dei singoli atti necessari al raggiungimento dello scopo assegnatogli con il contratto di servicing, poiche’ detti atti preordinati all’esecuzione del mandato ricevuto e,non gia’, in quanto tali specifico oggetto del rapporto contrattuale evocato.
Dunque l’oggetto proprio del mandato affidato alla spa (OMISSIS),nella qualita’ dianzi ricordata, era il servizio di riscossione dei crediti gestiti ed in titolarita’ della societa’ mandante, non gia’ di gestire in nomine alieno l’incarico affidato al professionista.
La cessione di ramo d’azienda,siccome ricorda insegnamento di questo Supremo Collegio,rimane regolata dalle norme sulla cessione d’azienda compreso il disposto ex articolo 2558 c.c., – Cass. sez 1 n 31466/18, Cass. sez. 3 n 2961/13.
Di conseguenza la cessione di una articolazione dell’originaria azienda unitaria, ma avente propria autonomia funzionale – Cass. sez. L n 11247/16 – per perseguire specifico obiettivo con struttura stabile – ramo d’azienda -, comporta anche la sostituzione dell’imprenditore e la conseguenza cessione dei contratti in essere funzionali al perseguimento dell’obiettivo proprio dell’autonoma articolazione aziendale.
In questa cornice fattuale e giuridica – per come stabilito dal Tribunale – diviene irrilevante la titolarita’ del credito ovvero il soggetto che formalmente ebbe, in origine, a rilasciare la procura al professionista per individuare il soggetto tenuto al pagamento dell’onorario all’avvocato incaricato della lite per il recupero del credito.
Assume dirimente rilievo,invece, la natura del mandato affidato all’ (OMISSIS) spa che va individuato non in un singolo atto, bensi’ nella gestione,utilizzando l’originaria articolazione aziendale predisposta dalla societa’ titolare dei crediti esatti che divenne il ramo d’azienda ceduto alla societa’ mandataria, per perseguire il medesimo obiettivo economico: la completa gestione el recupero crediti, che anche comprendeva la cessione dei rapporti contrattuali da (man)tenere con l’avvocato incaricato della cause,avviate in precedenza, poiche’ rapporti afferenti al ramo d’azienda ceduto.
Rapporti che dunque intercorrevano tra il professionista ed il soggetto cessionario del ramo d’azienda,sub entrato nel rapporto contrattuale originario in quanto la cessione dianzi ricordata strumentale all’esercizio del servizio oggetto del mandato tra la societa’ titolare del crediti e la societa’ dedita alla riscossione. Dunque il Giudice di merito doveva esaminare la questione e gli elementi probatori portati dalle parti nella prospettiva che la natura del mandato affidato dalla societa’ titolare dei crediti, azionati nei giudizio patrocinati dall’avv. (OMISSIS), alla spa (OMISSIS) si compendiava nel complessivo servizio di gestione – servicing – del recupero credito,con le conseguenze dianzi evidenziate.
In tal prospettiva il Tribunale di Vibo Valentia,in altra composizione,quale Giudice di rinvio, dovra’ riesaminare la questione ed anche disciplinare le spese di questo giudizio di legittimita’.
La terza censura non appare una doglianza avverso l’ordinanza impugnata, bensi’ la mera conseguenza propria della eventuale modifica della decisione di merito adottata.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo ed assorbito il terzo,cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Vibo Valentia altra composizione, che provvedera’ anche al regolamento delle spese di questo giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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