Assicurazione per la responsabilità civile

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 21 ottobre 2019, n. 26813.

La massima estrapolata:

In tema di assicurazione per la responsabilità civile, il massimale non è elemento essenziale del contratto di assicurazione, il quale può essere validamente stipulato senza la relativa pattuizione, e neppure costituisce fatto generatore del credito assicurato, configurandosi piuttosto come elemento limitativo dell’obbligo dell’assicuratore, sicché grava su quest’ultimo l’onere di allegare e provare l’esistenza e la misura del massimale nel rispetto delle preclusioni processuali, a nulla rilevando che al momento dell’introduzione del giudizio quel massimale non fosse ancora esaurito.

Ordinanza 21 ottobre 2019, n. 26813

Data udienza 16 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 25418-2017 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona del Procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
contro
AZIENDA OSPEDALERIO UNIVERSITARIA PISANA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 842/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 12/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2008 (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e. (OMISSIS) convennero dinanzi al Tribunale di Pisa l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Pisa (d’ora innanzi, per brevita’, “l’Azienda”), esponendo che:
-) (OMISSIS), del quale gli altri attori erano prossimi congiunti, dopo essere rimasto vittima di un sinistro stradale che gli aveva provocato una frattura vertebrale amielica, venne ricoverato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Pisa, gestito dall’Azienda convenuta;
-) ivi i sanitari lo dimisero senza avvedersi della presenza della suddetta frattura;
-) il ritardo diagnostico aveva provocato la trasformazione della lesione vertebrale da amielica a mielica, determinando cosi’ il consolidarsi dei postumi permanenti ben piu’ gravi di quelli che si sarebbero verificati in caso di corretta diagnosi e tempestive cure.
Chiesero percio’ la condanna dell’azienda convenuta al risarcimento dei danni rispettivamente patiti in conseguenza dei fatti sopra descritti.
2. L’azienda si costitui’ e, oltre a contrastare la domanda attorea, chiamo’ in causa il proprio assicuratore della responsabilita’ civile, la societa’ Carige s.p.a. (che in seguito mutera’ ragione sociale in (OMISSIS) s.p.a.; d’ora innanzi, sempre e comunque, “la (OMISSIS)”), alla quale chiese di essere tenuta indenne in caso di accoglimento della domanda attorea.
3. Con sentenza 17 aprile 2013 n. 425 il Tribunale di Pisa accolse sia la domanda principale che quella di garanzia.
4. La sentenza di primo grado venne appellata dalla (OMISSIS), la quale chiese alla Corte d’appello in via principale il rigetto della domanda proposta dagli attori; in subordine chiese che la Corte d’appello liquidasse il danno in misura meno cospicua rispetto a quanto ritenuto dal Tribunale.
5. Nel corso del giudizio di appello la i/ missima verso’ l’indennizzo contrattualmente dovuto direttamente nelle mani dei terzi danneggiati, esaurendo il massimale.
Di conseguenza in comparsa conclusionale eccepi’ il suddetto esaurimento del massimale.
6. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza 12 aprile 2017 n. 842 ritenne tardiva la suddetta difesa di esaurimento del massimale, e non la esamino’. Nel merito, rigetto’ il gravame proposto dalla (OMISSIS).
7. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione dalla (OMISSIS), con ricorso fondato su un solo motivo.
8. Hanno resistito con separati controricorsi (OMISSIS) per ma se gli altri attori da un lato, e l’Azienda dall’altro.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il motivo unico di ricorso.
1.1. Con l’unico motivo di ricorso la (OMISSIS) formula due diverse censure avverso la sentenza impugnata.
Da un lato invoca la nullita’ della sentenza, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la domanda di accertamento del sopravvenuto esaurimento del massimale.
Lamenta, altresi’, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione da parte della Corte d’appello degli articoli 1917 c.c., nonche’ articoli 100, 112, 342, 345, 347 e 352 c.p.c..
Al di la’ di tali riferimenti formali, non tutti pertinenti, il cuore della censura proposta dalla societa’ ricorrente consiste nel sostenere che il limite del massimale costituisce una mera allegazione difensiva, non una eccezione, con la conseguenza che essa puo’ essere introdotta anche in grado di appello; che puo’ essere rilevata anche d’ufficio; che sfugge alle preclusioni assertive ed istruttorie.
Soggiunge che, essendosi verificato l’esaurimento del massimale soltanto nel grado di appello, la relativa deduzione non poteva essere svolta in primo grado; che avendo affermato il contrario, la sentenza d’appello dovrebbe ritenersi nulla; che in ogni caso la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla suddetta eccezione.
1.2. Nella parte in cui lamenta la nullita’ della sentenza il motivo e’ manifestamente infondato.
Una sentenza puo’ dirsi nulla, oltre che per il vizio di costituzione del giudice o la mancanza di sottoscrizione, quando la sua motivazione sia totalmente mancante, totalmente inintelligibile, o totalmente contraddittoria. E nessuno di queste tre vizi ricorre nel caso di specie, chiara essendo la ratio decidendi adottata dalla Corte d’appello: e cioe’ che l’eccezione di esaurimento del massimale non poteva essere esaminata perche’ tardiva.
1.3. Nella parte in cui lamenta il vizio di omessa pronuncia, ex articolo 112 c.p.c., il ricorso e’ manifestamente infondato.
Omessa pronuncia, infatti, si ha quando il giudice trascuri di prendere in esame una domanda od una eccezione perche’ se ne dimentichi, ma non quando reputi quella domanda o quell’eccezione inammissibile, improcedibile od irricevibile.
Nel caso di specie, per l’appunto, la Corte d’appello ha ritenuto inammissibile perche’ tardiva l’eccezione di esaurimento del massimale, e coerentemente non l’ha esaminata.
1.4. Nella parte restante il motivo e’ manifestamente infondato.
Questa Corte, infatti, ha gia’ affermato che “in tema di assicurazione per responsabilita’ civile, il massimale non e’ elemento essenziale del contratto di assicurazione, che puo’ essere validamente stipulato senza la relativa pattuizione, e neppure costituisce fatto generatore del credito assicurato, configurandosi piuttosto come elemento limitativo dell’obbligo dell’assicuratore, sicche’ grava su quest’ultimo l’onere di provare l’esistenza e la misura del massimale, dovendosi altrimenti accogliere la domanda di garanzia proposta dall’assicurato a prescindere da qualsiasi limite di massimale” (Sez. 3, Sentenza n. 3173 del 18/02/2016, Rv. 639075 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17459 del 31/07/2006, Rv. 592071 – 01).
1.5. Nella prima di tali decisioni questa Corte ha gia’ spiegato per quali ragioni non possa condividersi il contrastante orientamento adottato da Sentenza n. 10811 del 17/05/2011, Rv. 618218 (invocata dalla ricorrente), e sia stato conseguentemente abbandonato.
Quel diverso orientamento si fondava infatti sull’assunto che nell’assicurazione della responsabilita’ civile la misura del massimale sia “elemento essenziale” del contratto, e di conseguenza rappresenti un “fatto costitutivo” della pretesa dell’assicurato, il cui onere ricade su quest’ultimo.
Tale affermazione tuttavia e’ erronea per due ragioni.
La prima ragione e’ che la pattuizione d’un massimale non e’ elemento essenziale del contratto di assicurazione della responsabilita’ civile.
Nell’assicurazione di responsabilita’ il massimale esprime il limite della dell’obbligazione indennitaria dell’assicuratore, ed assolve sotto questo aspetto la medesima funzione del valore della cosa assicurata nelle assicurazioni di cose.
Tuttavia, mentre nell’assicurazione di cose il valore della cosa assicurata e’ elemento essenziale del contratto, non altrettanto puo’ dirsi delle assicurazioni di responsabilita’.
Nelle assicurazioni di cose, infatti, e’ vietata la soprassicurazione (articolo 1908 c.c.), divieto che a sua volta e’ espressione del principio indennitario, coessenziale all’assicurazione contro i danni. La mancanza della pattuizione sul valore, pertanto, snaturerebbe la causa del contratto, nella misura in cui consentirebbe la percezione da parte dell’assicurato di indennizzi superiori al valore della cosa assicurata. Nelle assicurazioni di responsabilita’, invece, non e’ nemmeno concepibile la nozione di sopra- o sottoassicurazione, e la misura del massimale garantito e’ lasciata alla libera pattuizione delle parti. Il contratto potrebbe essere dunque stipulato per un qualsiasi massimale, senza che cio’ incida sulla natura o sulla causa del contratto, cosi’ come potrebbe essere stipulato per un massimale illimitato, ipotesi non sconosciuta alla prassi commerciale.
Da cio’ consegue che il massimale nell’assicurazione della responsabilita’ civile non costituisce un elemento essenziale del contratto, ben potendo quest’ultimo essere validamente stipulato senza la pattuizione di esso.
La seconda ragione per la quale non puo’ essere condiviso il decisum di Cass. 10811/11, cit., e’ che il “fatto costitutivo” della pretesa dell’assicurato ad essere tenuto indenne dal proprio assicuratore della responsabilita’ civile e’ l’avverarsi d’un sinistro che abbia le caratteristiche descritte nel contratto.
L’esistenza del massimale e la sua misura costituiscono dunque non gia’ i fatti generatori del credito dell’assicurato, ma piuttosto i fatti limitativi del debito dell’assicuratore. In quanto tali, essi debbono essere allegati e provati da quest’ultimo, secondo la regola di cui all’articolo 2697 c.c..
1.6. Resta qui da aggiungere come nulla rilevi la circostanza che l’esaurimento del massimale sia sopravvenuta in corso di causa.
Ai fini del contenimento dell’obbligazione indennitaria gravante sull’assicuratore, infatti, quel che rileva in iure non e’ l’esaurimento del massimale, ma la pattuizione di esso (come s’e’ detto, infatti, nell’assicurazione della responsabilita’ civile la fissazione d’un massimale potrebbe anche mancare, senza che cio’ incida sulla validita’ del contratto).
Pertanto l’assicuratore che intendesse far valere in giudizio i limiti quantitativi contrattualmente fissati alla propria obbligazione, ha l’onere di allegare prima, e provare poi, l’esistenza del patto di massimale e la misura di questo, a nulla rilevando che al momento dell’introduzione del giudizio quel massimale non fosse esaurito. Allegazione e prova che, ovviamente, riguardando un’eccezione in senso stretto, debbono avvenire nel rispetto delle preclusioni assertive ed istruttorie stabilite dagli articoli 167 e 183 c.p.c..
3. Le spese.
3.1. Nei confronti dell’Azienda le spese del presente giudizio di legittimita’ vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.
3.2. Nei confronti di (OMISSIS) e dei suoi congiunti le spese del presente giudizio di legittimita’ possono essere compensate, in considerazione dal fatto che il ricorso per cassazione non investiva il credito risarcitorio riconosciuto agli originari attori, si’ che questi ultimi non avevano interesse a contrastarlo. Ne’ i controricorrenti, sui quali incombeva il relativo onere, hanno mai dedotto la sussistenza d’un loro interesse anche indiretto al rigetto del ricorso, ad esempio allegando l’impossibilita’ per l’Azienda di far fronte alle proprie obbligazioni risarcitone, se venisse meno o si riducesse la copertura assicurativa.
3.3. 11 rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si da’ atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17).

P.Q.M.

(-) rigetta il ricorso;
(-) condanna (OMISSIS) s.p.a. alla rifusione in favore di Azienda ospedaliero-universitaria Pisana delle spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano nella somma di Euro 7.800, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, ex articolo 2, comma 2;
(-) compensa integralmente tra la (OMISSIS) da un lato, e (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) dall’altro, le spese del presente giudizio di legittimita’;
(-) da’ atto che sussistono i presupposti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di (OMISSIS) s.p.a. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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