Corte di Cassazione, sezione lavoro civile, Sentenza 10 luglio 2019, n. 18556.
La massima estrapolata:
In tema di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, sussiste l’obbligo a carico del datore di lavoro di verificare preventivamente la possibilità di adattamenti organizzativi nei luoghi di lavoro a condizione che comportino un onere finanziario proporzionato alle dimensioni e alle caratteristiche dell’impresa e che rispettino le condizioni di lavoro degli altri dipendenti.
Sentenza 10 luglio 2019, n. 18556
Data udienza 9 aprile 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente
Dott. CURCIO Laura – Consigliere
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 30204-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli Avvocati (OMISSIS) in virtu’ di delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli Avvocati (OMISSIS), anche con facolta’ disgiunte, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 857/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 17/10/2017 R.G.N. 1078/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2019 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CIMMINO ALESSANDRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1. Con la sentenza n. 857 del 2017 la Corte di appello di Torino, per quello che interessa in questa sede, in riforma della pronuncia n. 2130 del 2016 emessa dal Tribunale della stessa citta’, ha dichiarato la legittimita’ del licenziamento, intimato con lettera del 17.3.2014, dalla (OMISSIS) spa a (OMISSIS) per giustificato motivo oggettivo in quanto, in funzione di una ricollocazione al lavoro disposta in sede giurisdizionale, il medico competente aveva accertato l’inidoneita’ del lavoratore ad espletare tutte le mansioni disponibili.
2. A fondamento della decisione, dopo avere disposto una nuova consulenza tecnica medico-legale, la Corte territoriale ha rilevato che il lavoratore era stato ritenuto permanentemente inidoneo a svolgere ogni mansione nei reparti di montaggio, stampaggio metallico, rifilatura flessibile ed integrale, schiumatura flessibile ed integrale in situ, mentre, quanto al reparto stampaggio, il (OMISSIS) era stato ritenuto idonea a svolgere solo alcune attivita’ che, pero’, avrebbero richiesto una diversa organizzazione del lavoro nel reparto in funzione delle patologie e limitazioni da cui era affetto; ne conseguiva che tale esigenza si sarebbe configurata come una indebita ingerenza nell’insindacabile valutazione di carattere organizzativo rimessa al datore di lavoro e tutelata dall’articolo 41 Cost.. Inoltre, e’ stato precisato che una siffatta interferenza avrebbe aggravato la posizione dell’intero gruppo degli altri addetti allo stampaggio termoplastici.
3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) affidato a tre motivi.
4. Ha resistito con controricorso la (OMISSIS) spa.
5. Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I motivi possono essere cosi’ sintetizzati.
2. Con il primo motivo si denunzia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3., la violazione e falsa applicazione delle norme di cui alla L. n. 604 del 1966, articoli 3 e 5 con riferimento anche a quanto previsto dall’articolo 41 Cost. e dalla L. n. 183 del 2010, articolo 30 ovvero l’erronea sussunzione della fattispecie concreta nella norma astratta in concreto applicata, per avere la Corte territoriale ritenuto legittimo il licenziamento nonostante fosse stato accertato che il lavoratore era stato dichiarato idoneo ad operare esclusivamente sulle presse automatiche nel reparto stampaggio materie plastiche e che questa circostanza non avrebbe avuto ripercussioni sull’organizzazione del lavoro all’interno dell’azienda.
3. Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione delle norme di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articoli 17 e 28 anche in relazione all’interpretazione delle clausole elastiche di cui agli articoli 1175 e 1375 c.c. e articoli 2722 e 2725 c.c., perche’ la Corte territoriale, pur condividendo il percorso motivazionale del CTU che aveva concluso per l’idoneita’ del (OMISSIS) al lavoro, erroneamente se ne era discostata senza risolvere le contraddizioni nell’interpretazione del Documento Valutazione Rischi 2013, predisposto dalla societa’, del cd. metodo check list OCRA e senza rilevare l’inammissibilita’/nullita’ delle dichiarazioni testimoniali rese dal medico competente e dal RSPP in sede di giudizio di primo grado.
4. Con il terzo motivo si sostiene, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, la nullita’ della sentenza per violazione delle norme di cui agli articoli 112 e 115 c.p.c., nonche’ degli articoli 132 c.p.c., n. 4 e articolo 118 disp. att. c.p.c., per essersi pronunciata la Corte territoriale su problemi organizzativi che non solo non avevano mai costituito oggetto di controversi tra le parti, ma non erano stati neppure allegati e provati dalla parte che ne avrebbe avuto interesse.
5. Il primo ed il secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione logico-giuridica, presentano profili di infondatezza e di inammissibilita’.
6. Sono infondate le censure formulate in ordine alle prospettate violazioni di legge, atteso che la impugnata sentenza e’ conforme ai principi espressi da questa Corte (Cass. 26.10.2018 n. 27243; Cass. 19.3.2018 n. 6798), cui si intende dare seguito, secondo i quali in tema di licenziamento per inidoneita’ fisica sopravvenuta del lavoratore, sussiste l’obbligo della previa verifica, a carico del datore di lavoro, della possibilita’ di adattamenti organizzativi nei luoghi di lavoro – purche’ comportanti un onere finanziario proporzionato alle dimensioni e alle caratteristiche dell’impresa e nel rispetto delle condizioni di lavoro dei colleghi dell’invalido- ai fini della legittimita’ del recesso, in applicazione del Decreto Legislativo n. 216 del 2003, articolo 3, comma 3 bis in recepimento dell’articolo 5 della Direttiva 2000/78/CE secondo una interpretazione costituzionalmente orientata e conforme agli obiettivi posti dal predetto articolo 5.
7. Nella fattispecie, la Corte di merito ha vagliato che l’unico reparto, presso cui il (OMISSIS) avrebbe potuto svolgere attivita’ lavorativa in relazione alle limitazioni funzionali accertate, era quello del reparto “stampaggio materie plastiche” ma tale assegnazione avrebbe richiesto una diversa organizzazione del lavoro nel reparto stesso (che avrebbe rappresentato una indebita ingerenza nell’insindacabile valutazione rimessa al datore di lavoro e tutelata dall’articolo 41 Cost.) e avrebbe determinato, altresi’, un aggravamento della posizione dell’intero gruppo degli altri addetti allo stampaggio termoplastici, tenuti alla rotazione su postazioni piu’ impegnative, con il conseguente maggior rischio a loro carico.
8. Correttamente, quindi, la sentenza impugnata ha escluso la possibilita’ di riutilizzare, in relazione al contesto lavorativo accertato, il (OMISSIS) in altre mansioni o in altri reparti.
9. Sono inammissibili, invece, le doglianze finalizzate ad ottenere una rivisitazione della valutazione delle risultanze istruttorie che, costituendo accertamenti in fatto, sono riservati al giudice di merito e sono insindacabili in sede di legittimita’ se sorretti, come nel caso di specie, da argomentate motivazioni (Cass. 7.4.2003 n. 5434; Cass. n. 10484/2001; Cass. 21684/2005), in quanto la Corte territoriale ha fatto proprio il giudizio di inidoneita’ del (OMISSIS) espresso dal CTU sulla base delle emergenze probatorie specificamente indicate e condivise.
10. Il terzo motivo e’, infine, infondato.
11. In punto di diritto deve sottolinearsi che il giudice di appello non viola il disposto degli articoli 112, 115 e 345 c.p.c. allorche’ esamini questioni non specificamente proposte o sviluppate le quali, pero’, siano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi di gravame e, come tali, comprese nel thema decidendum del giudizio (cfr. in termini Cass. n. 8604/2017; Cass. n. 1377/2016).
12. Nel caso in esame, le difficolta’ organizzative e i rischi per gli altri lavoratori del reparto, presso cui il (OMISSIS) avrebbe potuto essere assegnato, non costituivano questioni nuove ed estranee alla controversia perche’ la loro valutazione, incidente sulla vicenda de qua, rappresentava un passaggio ineludibile nel giudizio sulla legittimita’ del licenziamento, tanto piu’ perche’ esse rivestano un ruolo decisivo e necessario nella verifica dell’attivita’ di controllo della condotta del datore di lavoro, come precisato dai precedenti di legittimita’ sopra richiamati.
13. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.
14. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’ che si liquidano come da dispositivo.
15. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie della misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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