Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 3 luglio 2019, n. 17876.
La massima estrapolata:
Ai fini della determinazione dei frutti che uno dei condividenti deve corrispondere in relazione all’uso esclusivo di un immobile oggetto di divisione giudiziale, occorre far riferimento ai frutti civili, i quali, identificandosi nel corrispettivo del godimento dell’immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, ben possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato.
Ordinanza 3 luglio 2019, n. 17876
Data udienza 14 gennaio 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. VARRONE Gianluca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11802-2015 proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS), in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 745/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 16/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.
RITENUTO
che:
– il Tribunale di Siracusa, su domanda della Curatela del fallimento di (OMISSIS), disponeva con sentenza n. 3 del 2010 la divisione di un immobile in comproprieta’ fra il fallito e il coniuge (OMISSIS), attribuendo le due quote in base al progetto divisionale predisposto dal consulente tecnico;
– disponeva la compensazione delle spese di lite e ordinava la prosecuzione del giudizio per l’ulteriore istruzione sulla domanda di pagamento dei frutti parimenti proposta dal fallimento;
-con sentenza definitiva il tribunale condannava la convenuta al pagamento della somma di Lire 119.983,31, pari alla quota dei frutti di pertinenza del condividente fallito calcolati dalla data del fallimento fino alla sentenza di divisione;
– (OMISSIS) proponeva appello contro ambedue le sentenze, precisando di avere fatto tempestivamente riserva di appello contro la prima sentenza;
– la Corte d’appello di Catania riteneva che la riserva fosse inefficace, in quanto riferita a sentenza definitiva, come risultava dal fatto che il tribunale aveva provveduto sulle spese;
– secondo la corte d’appello la statuizione sulle spese si configurava quale implicito provvedimento di separazione della domanda relativa ai frutti;
– la corte riconosceva che sin dalla data del fallimento l’intero lotto comune, compresi gli edifici, era stato utilizzato dal fratello della convenuta per esercitarvi l’attivita’ di rivendita di prodotti per l’edilizia, essendo del tutto irrilevante che cio’ fosse avvenuto in forza di contratto di comodato;
– in quanto al quantum dovuto dalla compartecipe la corte osservava che il carattere abusivo della cosa non pregiudicava il valore locativo, in quanto la L. n. 47 del 1985 non e’ applicabile alle locazioni;
– poneva le spese del grado a carico dell’appellante;
– per la cassazione della sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso affidato a tre motivi;
– la Curatela fallimentare ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo la sentenza e’ censurata nella parte in cui la corte di merito ha riconosciuto che la sentenza n. 3 del 2010 aveva carattere definitivo;
– si sostiene che la sentenza era stata pubblicata con “la scritta che trattasi di sentenza non definitiva” e che il provvedimento di compensazione era frutto di operazione di “copia e incolla”;
– la corte d’appello avrebbe dovuto quindi esaminare e accogliere l’appello contro la sentenza che aveva disposto lo scioglimento della comunione, essendo il bene incommerciabile;
– il motivo e’ infondato;
– nella giurisprudenza della Suprema Corte e’ oramai consolidato il principio secondo cui in tema di impugnazioni, nella ipotesi di cumulo di domande tra gli stessi soggetti, e’ da considerarsi non definitiva, agli effetti della riserva di impugnazione differita, la sentenza con la quale il giudice si pronunci su una (o piu’) di dette domande con prosecuzione del procedimento per le altre, senza disporre la separazione ex articolo 279 c.p.c., comma 2, n. 5, e senza provvedere sulle spese in ordine alla domanda (o alle domande) cosi decise, rinviandone la relativa liquidazione all’ulteriore corso del giudizio (Cass. S.U., n. 711/1999; n. 9441/2011; n. 28467/2013);
– in base a tale giurisprudenza la pronuncia sulle spese, che chiude la contesa cui si riferisce, implica necessariamente la separazione delle altre cause;
– occorre poi considerare che si trattava nella specie di una sentenza che aveva attuato lo scioglimento della comunione, disponendo la prosecuzione del giudizio solo per la definizione della domanda del fallimento volta al conseguimento dei frutti dovuti dal condividente che aveva avuto la disponibilita’ della cosa comune;
– in tal caso, secondo una consolidata regola di giurisprudenza, poiche’ la sentenza ha attuato il fine del giudizio divisorio, attraverso il conseguimento delle porzioni, essa ha carattere definitivo (Cass. n. 29829/2011; n. 5203/2007), pur quando sia necessaria l’ulteriore fase del sorteggio (Cass. n. 15466/2017);
– il secondo motivo di ricorso propone le seguenti censure:
a) vizio di ultra petizione, perche’ nonostante il fallimento avesse chiesto la condanna alla restituzione pro quota degli utili percepiti, il tribunale prima e la corte d’appello poi avevano riconosciuto in favore di controparte il diritto alla fruttificazione;
b) la compartecipe non aveva avuto il possesso del bene, ma aveva solamente concesso in comodato al fratello la quota indivisa;
c) il fratello aveva occupato una porzione dell’immobile inferiore alla meta’ e in ogni caso la ricorrente non poteva ritenersi responsabile della occupazione posta in essere da altri;
d) la decisione e’ poi censurata la’ dove la corte ha liquidato i frutti sulla base del canone di locazione, senza considerare le particolari caratteristiche dell’immobile e nonostante le perplessita’ manifestate in proposito dal consulente, in considerazione del carattere abusivo dei fabbricati;
– il motivo e’ inammissibile;
-in esso infatti sono indistintamente proposte censure qualificabili quale error in procedendo e contestazioni riguardanti la ricostruzione del fatto;
– a sua volta le critiche rivolte verso la ricostruzione dei fatti sono formulate in termini generici e globali, risolvendosi in una lettura alternativa degli elementi istruttori, che in cassazione non e’ consentita;
– in verita’ la corte ha riconosciuto che il fratello della comproprietaria occupava, in forza di contratto di comodato concluso con questa, l’intera superficie;
– la ricorrente sostiene che si trattava di occupazione parziale, senza tuttavia indicare fatti, dedotti nel giudizio e non considerati dal giudice d’appello, che avrebbero giustificato una decisione diversa su questo aspetto (Cass., S.U., n. 8053/2014);
– si ritiene ancora di aggiungere che la resa del conto fra comproprietari, richiesta nel caso in esame dal fallimento secondo quanto si riferisce nel medesimo ricorso, comprende qualsiasi vicenda idonea a generare debiti dei singoli e corrispondenti crediti proporzionale degli altri, e quindi non solo atti di amministrazione attuati mediante la cessione del godimento della cosa a terzi a titolo oneroso, ma anche il godimento diretto;
– sotto questo profilo deve riconoscersi che il compartecipe, il quale conceda il bene comune in comodato a terzi senza in consenso degli altri, e’ responsabile in proprio dell’occupazione nei confronti degli altri partecipanti, al quale, naturalmente, non potra’ opporre il carattere gratuito dell’occupazione;
– e’ infondato anche il terzo motivo di ricorso, che censura la decisione in ordine al parametro utilizzato per la determinazione del quantum titolo dei frutti;
– la corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, ai fini della determinazione dei frutti che uno dei condividenti deve corrispondere in relazione alla detenzione di un immobile oggetto di divisione giudiziale, occorre far riferimento ai frutti civili, i quali, identificandosi nel corrispettivo del godimento dell’immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri (Cass. n. 1528/1985), ben possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato (Cass. n. 5504/2012);
– al riguardo la corte di merito ha correttamente posto in luce che il carattere abusivo dell’immobile non pregiudica la validita’ di un ipotetico contratto di locazione;
– diversamente da quanto sostiene la ricorrente, il principio di Cass. n. 22312/2007 richiamato dalla sentenza per giustificare tale conclusione (principio riproposto da Cass. n. 12983/2010), seppure letteralmente riferito alle locazioni abitative, esprime una regola generale, valevole indipendentemente dalla natura, abitativa o non abitativa, della locazione;
– del resto la ricorrente censura la liquidazione dei frutti in base al canone, senza tuttavia indicare l’esistenza “di altri piu’ idonei criteri di valutazione” (cfr. Cass. n. 20394/2013) utilizzabili nella specie ai fini della determinazione dei frutti civili dovuti dal comproprietario;
– il ricorso, pertanto, e’ rigettato, con addebito di spese;
– ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo del versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge;
dichiara ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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